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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1703/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6759/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020448025000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe richiamata, notificata in data 30.4.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.282,97 in virtù di due cartelle di pagamento e segnatamente la cartella n. 29320180017154426000 di € 648,66 e la cartella n. 29320180027576486000di € 634,31.
La ricorrente con unico motivo del ricorso eccepiva che l'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa per il presunto mancato pagamento della cartella n. 29320180017154426000 che è stata annullata, in quanto atto consequenziale all'avviso di liquidazione, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate era stata onerata di rideterminare l'imposta dovuta e che la mancata rideterminazione e la conseguente mancata notifica di altro atto impositivo alla ricorrente determinerebbe l'illegittimità di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'intimazione impugnata. Precisava in particolare la ricorrente che in caso di annullamento, seppure parziale, l'avviso impugnato perderebbe la propria efficacia di atto impositivo e, pertanto, fino alla riliquidazione demandata all'amministrazione, l'obbligazione di pagamento, tratta dagli avvisi, non potrebbe in alcun modo considerarsi esigibile, dovendosi ritenere errato che, siccome annullato solo parzialmente,
l'avviso continuerebbe a produrre effetti anche dopo la sentenza, e allo stesso modo sarebbe errato ritenere che la conseguenziale cartella di pagamento si possa considerare legittima per la somma risultante dall'annullamento parziale, dovendo l'ente impositore emettere un nuovo atto impositivo. La ricorrente citava giurisprudenza della Cassazione che sancisce che ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, mentre nel caso di annullamento totale o parziale, l'atto perderebbe efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione (Cass. Civ. ordinanza n. 14384/2022; Cass. Ord. N. 35137/2021).
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, nella parte in cui ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320180017154426000 di € 648,66, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 26.5.2025, controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo:
-l'infondatezza della censura di asserita perdita di efficacia della cartella di pagamento n.
29320180017154426000 a causa del provvedimento di sgravio parziale emesso dall'ente impositore, posto che nel caso di specie l'ente impositore non avrebbe annullato l'avviso di accertamento prodromico ma si sarebbe limitato ad emettere un provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e a trasmetterlo telematicamente all'agente della riscossione per interrompere le attività di recupero soltanto sulle somme oggetto del provvedimento di sgravio (versando agli atti di causa copia del citato provvedimento di sgravio)
e continuare l'attività di riscossione sulle restanti somme iscritte a ruolo;
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poiché trattandosi di contestazione riferibile all'ente impositore, in ogni caso, relativamente alla censura proposta, si ravviserebbe l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio e la chiamata in causa dell'ente impositore, previa istanza di differimento dell'udienza.
Pertanto l'ADER concludeva:
-in via preliminarie per disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate di Enna – Ufficio territoriale di Enna);
-nel merito per il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardanti all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
-nel merito ed in subordine per accertare l'estraneità dell'agente della riscossione relativamente alle doglianze della parte ricorrente, il tutto con condanna della parte soccombente alle spese e competenze del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 21 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate di Enna controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza dell'unico motivo del ricorso relativo all'asserita mancata rideterminazione e alla conseguente mancata notifica di altro atto impositivo alla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memorie illustrative del 6.11.2025 la ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo e con memorie del 9.2.2026 replicava e contestava le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Enna costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa in esecuzione all'ordinanza interlocutoria di questa Corte, insistendo pertanto per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso relativo all'asserita mancata rideterminazione e alla conseguente mancata notifica di nuovo atto impositivo alla ricorrente è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Al contrario di quanto eccepito dalla ricorrente, infatti, l'Agenzia delle Entrate di Enna ha operato legittimamente in quanto l'avviso di liquidazione contestato è stato iscritto a ruolo a titolo straordinario, ragion per cui, a seguito dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, l'agente della riscossione ha emesso, altresì, legittimamente l'impugnata cartella che è stata notificata alla ricorrente il 9.1.2019.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate di Enna, dopo il deposito della sentenza parzialmente favorevole emessa dalla ex C.T.P. di Enna in data 10.6.2019, ha eseguito legittimamente lo sgravio parziale con provvedimento del 24.7.2019, rideterminando altresì legittimamente le residue somme dovute, senza la necessità di emettere un nuovo avviso di liquidazione, ciò in quanto il suddetto sgravio parziale di cui è stata oggetto la cartella contestata è stato disposto in ottemperanza alla sentenza emessa nel giudizio promosso dall'Avv. Difensore_1, la quale, essendo parte del procedimento giudiziario deve ritenersi edotta delle ragioni che hanno generato lo sgravio parziale del carico che nel frattempo, per via della straordinarietà, era divenuto esecutivo, ragion per cui la residua pretesa iscritta a ruolo non può ritenersi una nuova imposizione. A tal proposito giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 10153/2020 ha sancito che la pretesa residuata dallo sgravio parziale dell'Agenzia delle Entrate va considerata come un
“ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce – in ambito processuale – di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio e novità). In questo caso, il riconoscimento del carattere innovativo della pretesa impositiva esercitata condurrebbe all'inaccettabile conseguenza, in quanto eccedente rispetto al fine, di consentire al contribuente di contestare tale pretesa, rimettendo, in tal modo, in discussione gli elementi costitutivi dell'originaria imposizione, cristallizzati a seguito dell'avvenuta definitività di quest'ultima”. In altri termini, in relazione a tale tipo di annullamento parziale non è richiesta la notificazione di successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario. Sempre secondo la Suprema Corte, diverso sarebbe il caso in cui il residuo dovuto configurerebbe in realtà una nuova imposizione;
solo in questa ipotesi il contribuente dovrebbe essere messo in condizioni di poter contestare la nuova posizione dell'ente impositore, con impugnazione dell'avviso notificatogli, ma quest'ultima fattispecie non può ritenersi inerente al caso per cui è causa, in cui, invece, lo sgravio è stato eseguito sulla base di una sentenza depositata in un ricorso promosso dalla stessa contribuente e odierna ricorrente, ragion per cui, stante la legittimità parziale dell'originario avviso, ne discende anche la legittimità delle sanzioni e degli interessi così come sono stati rideterminati dall'amministrazione finanziaria, stante il mancato pagamento del dovuto nei termini, nonostante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario.
E' pacifica, altresì, l'infondatezza di quanto asserito in ricorso circa il mancato riscontro all'istanza di sospensione legale, posto che l'Agenzia delle Entrate di Enna ha sostenuto e documentato la notifica alla ricorrente dell'esito negativo di detta istanza, notifica che è stata eseguita con PEC in data 11.10.2024
(come da referto di notifica in copia versato agli atti di causa).
Pertanto il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Enna ed in € 150,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6759/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020448025000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, l'Avv. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe richiamata, notificata in data 30.4.2024, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.282,97 in virtù di due cartelle di pagamento e segnatamente la cartella n. 29320180017154426000 di € 648,66 e la cartella n. 29320180027576486000di € 634,31.
La ricorrente con unico motivo del ricorso eccepiva che l'impugnata intimazione di pagamento è stata emessa per il presunto mancato pagamento della cartella n. 29320180017154426000 che è stata annullata, in quanto atto consequenziale all'avviso di liquidazione, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate era stata onerata di rideterminare l'imposta dovuta e che la mancata rideterminazione e la conseguente mancata notifica di altro atto impositivo alla ricorrente determinerebbe l'illegittimità di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l'intimazione impugnata. Precisava in particolare la ricorrente che in caso di annullamento, seppure parziale, l'avviso impugnato perderebbe la propria efficacia di atto impositivo e, pertanto, fino alla riliquidazione demandata all'amministrazione, l'obbligazione di pagamento, tratta dagli avvisi, non potrebbe in alcun modo considerarsi esigibile, dovendosi ritenere errato che, siccome annullato solo parzialmente,
l'avviso continuerebbe a produrre effetti anche dopo la sentenza, e allo stesso modo sarebbe errato ritenere che la conseguenziale cartella di pagamento si possa considerare legittima per la somma risultante dall'annullamento parziale, dovendo l'ente impositore emettere un nuovo atto impositivo. La ricorrente citava giurisprudenza della Cassazione che sancisce che ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, mentre nel caso di annullamento totale o parziale, l'atto perderebbe efficacia quale titolo idoneo a legittimare l'inizio o la prosecuzione di un'azione di riscossione (Cass. Civ. ordinanza n. 14384/2022; Cass. Ord. N. 35137/2021).
Pertanto la ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, nella parte in cui ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320180017154426000 di € 648,66, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 26.5.2025, controdeduceva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo:
-l'infondatezza della censura di asserita perdita di efficacia della cartella di pagamento n.
29320180017154426000 a causa del provvedimento di sgravio parziale emesso dall'ente impositore, posto che nel caso di specie l'ente impositore non avrebbe annullato l'avviso di accertamento prodromico ma si sarebbe limitato ad emettere un provvedimento di sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo e a trasmetterlo telematicamente all'agente della riscossione per interrompere le attività di recupero soltanto sulle somme oggetto del provvedimento di sgravio (versando agli atti di causa copia del citato provvedimento di sgravio)
e continuare l'attività di riscossione sulle restanti somme iscritte a ruolo;
-il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poiché trattandosi di contestazione riferibile all'ente impositore, in ogni caso, relativamente alla censura proposta, si ravviserebbe l'obbligo dell'integrazione del contraddittorio e la chiamata in causa dell'ente impositore, previa istanza di differimento dell'udienza.
Pertanto l'ADER concludeva:
-in via preliminarie per disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate di Enna – Ufficio territoriale di Enna);
-nel merito per il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardanti all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
-nel merito ed in subordine per accertare l'estraneità dell'agente della riscossione relativamente alle doglianze della parte ricorrente, il tutto con condanna della parte soccombente alle spese e competenze del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio del 21 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate di Enna controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo l'infondatezza dell'unico motivo del ricorso relativo all'asserita mancata rideterminazione e alla conseguente mancata notifica di altro atto impositivo alla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memorie illustrative del 6.11.2025 la ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo e con memorie del 9.2.2026 replicava e contestava le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate di Enna costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa in esecuzione all'ordinanza interlocutoria di questa Corte, insistendo pertanto per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo del ricorso relativo all'asserita mancata rideterminazione e alla conseguente mancata notifica di nuovo atto impositivo alla ricorrente è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
Al contrario di quanto eccepito dalla ricorrente, infatti, l'Agenzia delle Entrate di Enna ha operato legittimamente in quanto l'avviso di liquidazione contestato è stato iscritto a ruolo a titolo straordinario, ragion per cui, a seguito dell'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, l'agente della riscossione ha emesso, altresì, legittimamente l'impugnata cartella che è stata notificata alla ricorrente il 9.1.2019.
Osserva la Corte che l'Agenzia delle Entrate di Enna, dopo il deposito della sentenza parzialmente favorevole emessa dalla ex C.T.P. di Enna in data 10.6.2019, ha eseguito legittimamente lo sgravio parziale con provvedimento del 24.7.2019, rideterminando altresì legittimamente le residue somme dovute, senza la necessità di emettere un nuovo avviso di liquidazione, ciò in quanto il suddetto sgravio parziale di cui è stata oggetto la cartella contestata è stato disposto in ottemperanza alla sentenza emessa nel giudizio promosso dall'Avv. Difensore_1, la quale, essendo parte del procedimento giudiziario deve ritenersi edotta delle ragioni che hanno generato lo sgravio parziale del carico che nel frattempo, per via della straordinarietà, era divenuto esecutivo, ragion per cui la residua pretesa iscritta a ruolo non può ritenersi una nuova imposizione. A tal proposito giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 10153/2020 ha sancito che la pretesa residuata dallo sgravio parziale dell'Agenzia delle Entrate va considerata come un
“ridimensionamento unilaterale del credito tributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che si definisce – in ambito processuale – di mera riduzione del petitum (sempre ammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio e novità). In questo caso, il riconoscimento del carattere innovativo della pretesa impositiva esercitata condurrebbe all'inaccettabile conseguenza, in quanto eccedente rispetto al fine, di consentire al contribuente di contestare tale pretesa, rimettendo, in tal modo, in discussione gli elementi costitutivi dell'originaria imposizione, cristallizzati a seguito dell'avvenuta definitività di quest'ultima”. In altri termini, in relazione a tale tipo di annullamento parziale non è richiesta la notificazione di successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario. Sempre secondo la Suprema Corte, diverso sarebbe il caso in cui il residuo dovuto configurerebbe in realtà una nuova imposizione;
solo in questa ipotesi il contribuente dovrebbe essere messo in condizioni di poter contestare la nuova posizione dell'ente impositore, con impugnazione dell'avviso notificatogli, ma quest'ultima fattispecie non può ritenersi inerente al caso per cui è causa, in cui, invece, lo sgravio è stato eseguito sulla base di una sentenza depositata in un ricorso promosso dalla stessa contribuente e odierna ricorrente, ragion per cui, stante la legittimità parziale dell'originario avviso, ne discende anche la legittimità delle sanzioni e degli interessi così come sono stati rideterminati dall'amministrazione finanziaria, stante il mancato pagamento del dovuto nei termini, nonostante l'iscrizione a ruolo a titolo straordinario.
E' pacifica, altresì, l'infondatezza di quanto asserito in ricorso circa il mancato riscontro all'istanza di sospensione legale, posto che l'Agenzia delle Entrate di Enna ha sostenuto e documentato la notifica alla ricorrente dell'esito negativo di detta istanza, notifica che è stata eseguita con PEC in data 11.10.2024
(come da referto di notifica in copia versato agli atti di causa).
Pertanto il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 150,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Enna ed in € 150,00, oltre IVA ed accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)