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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15168/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 4.4.2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 15168/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI 05W6IGI; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Lucia LUCENTINI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 12.4.2023, cittadino indiano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 22.8.2024 (notificato all'istante in data 11.11.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe una soluzione abitativa stabile e non avrebbe documentato né la presenza di legami familiari in Italia né la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 7 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 2.12.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: estratto conto previdenziale aggiornato al 25.11.2024; modello CP_2
UNILAV relativo al contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stipulato con la BSE Coperture Edili s.r.l.s. per il periodo 5.6.2024-5.8.2024; comunicazione di proroga di detto contratto sino al 31.12.2024; buste paga;
documentazione negoziale e buste paga relative ai pregressi rapporti di lavoro instaurati negli anni 2019, 2020 e 2022).
Sulla scorta di quanto sopra, la procuratrice del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 27.1.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente.
4. Il Giudice designato ha fissato udienza per la comparizione delle parti, la trattazione della causa e la discussione in data 6.2.2025, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 5.2.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti
Pag. 2 di 7 una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale (pur formalizzata il 12.4.2023) è stata presentata via pec il 31.1.2023 (come attestato dall'amministrazione resistente nella relazione in atti), essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
Pag. 3 di 7 o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
L'istante – proveniente da TT CH (Hoshiarpur) nel Punjab indiano – non risulta, innanzitutto, appartenere alle categorie di persone classificate dalle fonti disponibili (cfr., per tutte, EUAA, India. Scheda Paese, aprile 2024) come maggiormente vulnerabili alle violazioni dei diritti umani in India (donne, minoranze religiose, popolazioni indigene, detenuti, ecc.).
Quanto poi alla situazione in tema di sicurezza nello Stato indiano del Punjab, nel febbraio 2022 sono stati registrati degli attacchi nei confronti di decine di studenti a seguito della vittoria della Per_1 squadra di cricket pachistana su quella indiana in un torneo svoltosi negli Emirati Arabi Uniti (cfr. German Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes Group 62 – Information Centre for Asylum and Migration, 21 February 2022, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/ BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw08-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2).
Nello stesso mese, in occasione dello svolgimento delle elezioni per l'assemblea legislativa, si sono verificati molteplici scontri che hanno coinvolto sostenitori del AR NA PA (BJP), dello
[...]
del del Lok e dell Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
provocando almeno un morto (cfr. ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 19- CP_5
25 February 2022, https://acleddata.com/2022/03/03/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-19-25-february- 2022/).
Il 29.4.2022, nella città di Patiala (Punjab), due gruppi si sono scontrati durante una marcia di protesta contro l'organizzazione terroristica bandita del “Khalistan” (Movimento separatista del Punjab). Il personale di polizia è intervenuto e ha sparato in aria per riportare la situazione sotto controllo;
sono stati Pt_ segnalati lanci di pietre e il leader dello è stato arrestato. Gli scontri sono scoppiati Parte_3 dopo che il corteo del gruppo, che si identifica come seguace dello , si è trovato faccia a faccia Per_3 con gruppi sikh, che si ritiene siano a favore del Khalistan. Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite durante le violenze (cfr. News18, Patiala Violence: Police Fire in Air as Clash Erupts During Anti- Khalistan March, Curfew Imposed – Top Updates, 29 April 2022, https://www.news18.com
/news/politics/groups-clash-in-patiala-during-march-against-khalistan-deeply-unfortunate-says-cm-mann-as-oppn-condemns- anarchy-in-state-5078149.html; The Tribune, 4 injured as two groups clash in Patiala, curfew clamped;
CM says CP_6 won't allow anyone to create disturbance in state, 29 April 2022, https://www.tribuneindia.com/news/punjab/2-injured- as-two-groups-clash%C2%A0in-patiala-cm-mann-says-wont-allow-anyone-to-create-disturbance-in-state-390402).
A fine maggio 2022, ignoti assalitori hanno sparato e ucciso un leader del Congresso e un cantante nel distretto di Mansa, contribuendo all'aumento del 100% della violenza in Punjab nell'ultima settimana rispetto al mese precedente (v. ACLED, Regional Overview: South Asia and Afghanistan, 28 May – 3 June 2022, https://acleddata.com/2022/06/09/regional-overview-south-asia-and-afghanistan-28-may-3-june-2022/). Nello stesso periodo sono state segnalate proteste ad opera di sindacati degli insegnanti e dei disoccupati contro le politiche del governo (cfr. The Times of India, Protests intensify, Punjab education minister's Barnala residence fortified by police, 30 May 2022, http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/91883359.cms?utm _source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst).
Il Governo, in data 14.6.2022, ha annunciato un nuovo schema di reclutamento di soldati con contratti a breve termine nel tentativo di ridurre lo stipendio e le pensioni che impegnano metà del budget della difesa, innescando manifestazioni in Bihar (nord est), (nord), (centro), Pradesh Per_4 Persona_5 Per_6
(nord), (nord), (nord), Telangana (sud), Bengala occidentale (est), (est), Persona_7 Per_8 Per_9
Punjab (nord) e (sud); i manifestanti si sono scontrati con la polizia, ferendo molti agenti, e hanno Per_10
Pag. 4 di 7 bruciato proprietà del Governo, veicoli di trasporto pubblico, treni e stazioni ferroviarie nella maggior parte degli stati summenzionati (cfr. , . Tracking Conflict Worldwide, Controparte_7 CP_8
June 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/july-alerts-and-june-trends-2022).
Per quanto concerne la minaccia terroristica, dall'inizio dell'anno 2023 la fonte SATP (South Asia Terrorism Portal) ha registrato 15 incidenti ad essa correlativi nel Punjab indiano, di cui 10 solo nel mese di gennaio. Nell'arco dell'intero anno 2022 sono stati registrati 33 incidenti legati al terrorismo (cfr. SATP, Datasheet Punjab, 2022 – 2023, ultimo aggiornamento al 20.4.2023, https://www.satp.org/datasheet-terrorist- attack/fatalities/india-punjab).
La stessa fonte, nel valutare l'andamento delle violenze nella regione del Punjab, documenta un peggioramento negli ultimi sei anni. Per otto anni, tra il 2008 e il 2015, non c'è stata una sola vittima legata alle rivendicazioni separatiste del Khalistan. Da allora, tuttavia, ogni anno sono state registrate vittime: 3 nel 2016, 6 nel 2017, 3 nel 2018 e 2 in ogni anno tra il 2019 e il 2022. Tuttavia, ad eccezione dei 9 omicidi mirati tra il 2016 e il 2017, le indagini hanno rivelato che gli autori erano mercenari o gangster, e non khalistani con motivazioni ideologiche (cfr. ibidem).
Quanto alla capacità statale di contrastare la minaccia terroristica, solo tra marzo e dicembre 2022, la polizia del Punjab ha neutralizzato 140 nuclei criminali e arrestato 555 persone uccidendone due, rinvenendo 510 armi e 129 veicoli utilizzati per le attività criminali. Durante lo stesso arco di tempo, la polizia del Punjab ha neutralizzato 26 gruppi separatisti per il Khalistan, e arrestato 163 terroristi, dimostrando di possedere la capacità di intraprendere azioni effettive contro l'attività terroristica in Punjab (cfr. ibidem).
Non risultano, inoltre, sfollamenti legati a conflitti e violenze nel Punjab indiano (cfr. IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre, India, https://www.internal-displacement.org/countries/india).
I dati ACLED aggiornati confermano la capacità delle autorità statali di contrastare la minaccia terroristica e di mantenere con una certa efficacia l'ordine e la sicurezza nel Punjab. Nel 2020, sono stati segnalati 90 eventi rilevanti per la sicurezza, di cui 3 combattimenti, 68 sommosse e 19 atti di violenza contro civili, con un totale di 27 morti. L'anno successivo si è registrato un lieve incremento, con un totale di 120 eventi rilevanti per la sicurezza (catalogati come 3 combattimenti, 88 sommosse, 3 esplosioni, 26 episodi di violenza contro i civili) e ancora una volta 27 vittime. Stabile la situazione nel 2022, anno in cui si sono verificati un totale di 118 eventi di rilievo (catalogati come un combattimento, 2 esplosioni entrambe aventi come obiettivo le autorità, 24 episodi di violenza contro i civili e 91 rivolte), i quali hanno causato complessivamente sempre 27 vittime. Nel 2023, si sono registrati 122 eventi rilevanti, di cui 4 battaglie, 87 rivolte, 3 esplosioni e 28 episodi di violenza contro i civili. Il numero di morti è, peraltro, sceso a 25. Infine, nel 2024 si sono registrati 192 eventi rilevanti, di cui 126 rivolte, 57 episodi di violenza contro i civili, 7 esplosioni e 2 battaglie;
il tutto per un totale di 39 decessi.
Come si vede, dai dati aggiornati acquisiti – attestanti un numero tutto sommato modesto (anche se in recente crescita) di incidenti mortali, o comunque violenti, che hanno interessato la zona di provenienza del ricorrente rispetto ad altre aree del Paese, nonché una generale capacità di controllo del territorio da parte delle autorità – emerge che il Punjab indiano non è particolarmente interessato da conflittualità o forme di violenza tali da determinare marcati fenomeni di instabilità o insicurezza.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dalla difensora del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 socio-lavorativa in Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dalla sua procuratrice.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e
Pag. 5 di 7 di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
L'istante – dopo aver svolto lavori agricoli tra il 2019 e il 2022, prestando attività per un totale di 178 giorni alle dipendenze, in particolare, dell'impresa individuale di e della Anmol Service CP_9
Soc. Agr. Coop. – dal 17.5.2022 è stato assunto come operaio assemblatore dalla in Controparte_10 forza di contratto a tempo pieno e determinato prorogato sino al 31.3.2023. Dal 1.4.2023 egli ha stipulato, poi, un ulteriore contratto di lavoro a termine con la Flexjob S.C., alle cui dipendenze è rimasto fino al 31.12.2023, per poi essere assunto dal 5.6.2024 dalla BSE Coperture Edili s.r.l.s. in contratto a Pt_4 tempo pieno e determinato, originariamente in scadenza al 5.8.2024, ma prorogato sino al 31.12.2024.
Tali occupazioni hanno consentito a di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e Parte_1 adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. L'amministrazione resistente, rimasta peraltro contumace, è soccombente formale e totale;
in assenza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente (art. 91, comma 1, c.p.c.), che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività di istruzione orale, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 05W6IGI), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c.,
Pag. 6 di 7 condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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