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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3549/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3549/2017 (a cui sono riuniti il giudizio
3552/17; 661/18 e 616/18) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRATICO' MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
FRANCESCO PACE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRATICO' C.F._2
MARIA FRANCESCA
Co
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATICO' Controparte_2 P.IVA_1
MARIA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATICO' Parte_2 C.F._3
MARIA FRANCESCA
OPPONENTI contro
, (CF quale erede , in proprio e CP_3 C.F._4 Controparte_4
come procuratore dei coeredi, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Laghi nel giudizio n.
3549/2017 RGAC, dall'Avv. Roberto Laghi nel giudizio n. 3552/2017 RGAC, dall'Avv.
Donatella De Franco nel giudizio n. 616/18 RG, dall'Avv. Domenico Laghi nel giudizio n.
661/218 RG;
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione
Giudizio 3549/17
Con atto di citazione del 27.11.2017, il sig. , spiegava opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 695/2017 emesso in data 11.10.17 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag.
, con il quale si ingiungeva allo stesso il pagamento della complessiva Controparte_4 somma di € 18.456,41, oltre interessi e spese del monitorio.
Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di , quale socio della F.lli PA s.n.c.; Parte_1
b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate, dal 02.04.2008 sino al
25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza;
c) Che aveva rappresentato anche in fase di appello Parte_1
davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;
d) che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e) che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine di Cosenza per ottenere la Controparte_5 liquidazione delle sue competenze professionali;
f) Che l'Ordine con delibera n. 115/2017 di euro 9.002,99 e con delibera n. 116/2017 di euro 9.267,18, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. g) che in virtù di tali deduzioni, il rag otteneva il predetto CP_3 CP_3
decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione il Sig. , deduceva: Parte_1
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
pagina 2 di 12 2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 3 e n. 4 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n.695/2017, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Giudizio 3552/17
Con atto di citazione del 27.11.11, la società sig. in persona del Parte_3
suo legale rappresentante p.t., , spiegava opposizione avverso il d.i. n. 692/2017 Parte_1
emesso in data 10.10.17 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. , Controparte_4 con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 22.970,69, oltre interessi. e spese del monitorio.
Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti della società in Parte_3 persona del l.r.p.t, ; b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
c)che aveva rappresentato la società anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;
d)che pagina 3 di 12 entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e)che, pertanto, decideva di rivolgersi al
Consiglio dell'Ordine di Cosenza per Controparte_5 ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
f) che l'Ordine con delibera n.
113/2017 di euro 15.611,00 e con delibera n. 114/2017 di euro 7.137,45, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. . CP_3
A sostegno dell'opposizione il Sig. , deduceva: Parte_1
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 3 e n. 4 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n.695/2017, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse deduzioni Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Giudizio n.616/18
Con atto di citazione del 20.02.28 PA CE spiegava opposizione avverso il d.i. n.
5/2018 emesso in data 05.01.18 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. CP_4
con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di €
[...]
18.516,85, oltre interessi e spese del monitorio. Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente pagina 4 di 12 aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di PA
CE, quale socio della F.lli PA s.n.c.; b) Che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno
2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
c) Che aveva rappresentato PA CE anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro;
d) Che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e) che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Controparte_5
di Cosenza per ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
f) Che
[...]
l'Ordine con delibera n. 117/2017 di euro 9.024,99 e con delibera n. 118/2017 di euro
9.305,62, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. per complessivi euro CP_3
18.330,61, comprensive di accessori ex lege;
In virtù di tali deduzioni, il rag otteneva CP_3 il predetto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione PA CE deduceva:
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 5 e n. 6 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n. 5/2018, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
pagina 5 di 12 Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Giudizio 661/18
Con atto di citazione del 20.02.18 spiegava opposizione avverso il d.i. n. Parte_2
31/2018 emesso in data 18.01.18 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. CP_4
con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 18.499,07,
[...]
oltre interessi e spese del monitorio. Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di , Parte_2 quale socio della F.lli PA s.n.c.;b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle
Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
d)Che aveva rappresentato
[...]
anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Pt_2
Catanzaro; e)Che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
f) Che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine di Controparte_5
Cosenza per ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
g) Che l'Ordine con delibera n. 119/2017 di euro 8.999,97 e con delibera n. 120/2017 di euro 9.262,86, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. h) che in virtù di tali deduzioni, il CP_3
rag otteneva il predetto decreto ingiuntivo. CP_3
A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_2
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio.
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
pagina 6 di 12 4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 7 e n. 8 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n. 31/2018, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. Chiedeva, pertanto, CP_3
la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Con provvedimento del 15.11.2018, il G.I. disponeva la riunione al giudizio n. 3549/2017 dei giudizi nn. 616/2018, 661/2018 e 3552/2017.
Con ordinanza dell'1.4.2022, veniva dichiarato il decesso dell'opposto e la Controparte_4
causa era dichiarata interrotta.
A seguito di riassunzione si costituiva in giudizio per , , in Controparte_4 CP_3
proprio e nella qualità di procuratore speciale di , , Parte_4 Controparte_7
e , il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei Controparte_8 CP_9
predetti giudizio dal de cuius . Controparte_4
Espletata la prova per testi e per interpello, la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 24.01.25.
Sul merito della pretesa creditoria
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
pagina 7 di 12 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
1.1.Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi accertato l'an della pretesa creditoria dedotta in giudizio, in quanto non espressamente contestata negli atti introduttivi del giudizio, e confermata sia dalla prova per testi che dalla prova per interpello.
Nello specifico: Il teste , ha riferito: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavorano nello studio del Sulla memoria CP_3
istruttoria di parte opposta del 27.11.19 confermo che il ha svolto le attività di cui alle CP_3
parcelle che mi vengono mostrate. Credo che abbia fatto anche le trasferte per conto degli opponenti, ma non so esattamente specificarle”.
Il teste ha riferito: Testimone_2
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto, all'epoca, ho lavorato nello studio del
Sulla memoria istruttoria di parte opposta del 27.11.19 confermo che il ha CP_3 CP_3
svolto le attività di cui alle parcelle, avendo io stesso redatto le parcelle. Era prassi dello studio appuntare tutti i lavori svolti. So che il ha fatto anche le trasferte per conto CP_3
degli opponenti, ma non so esattamente specificarle. Tendenzialmente confermo che sono le attività parcellate”.
Il teste ha riferito: Testimone_3
“Ho lavorato nello studio del all'epoca dei fatti. Sulla memoria istruttoria di parte opposta CP_3
del 27.11.19 confermo i capitoli di prova e preciso che mi occupavo soprattutto della gestione del personale, posso, tuttavia, confermare che numerosi sono stati i contatti tra il e i f.lli PA, CP_3
nonché le attività svolte per conto della società opponente. Ricordo che il ha fatto anche le CP_3
trasferte per conto degli opponenti, ma non so esattamente specificarle. Tendenzialmente confermo che sono le attività parcellate”.
pagina 8 di 12 Quanto alla prova per interpello il sig. ha dichiarato: Parte_1
“Preciso che il ha svolto un'attività di verifica dell'Agenzia delle Entrate di Controparte_10
Castrovillari, per conto della società . Parte_5
Relativamente alle trasferte preciso che, nella maggior parte dei casi, ho accompagnato io il
a Castrovillari e nelle varie località, anche presso la Commissione Controparte_10
Tributaria.
È stato il nostro consulente dal 1983 al 2012”.
ha dichiarato: Parte_2
Preciso che il Ragionier ha svolto le attività indicate nelle parcelle ma mi riporto a CP_3
quanto esplicitato nella perizia di parte del Dr. . Relativamente alle trasferte preciso che Per_1
spesso lo accompagnava mio fratello , ma non so nello specifico le attività svolte Parte_1
dal , ma ha svolto diverse attività per la società e per i soci. Controparte_10
PA CE ha dichiarato:
Il Ragionier ha svolto attività professionale per la società. CP_3
Il ragioniere non meritava tutta la somma richiesta, ma sulle attività svolte non riesco ad essere preciso. ha svolto l'attività di cui alle parcelle. Parte_6
Per le trasferte spesso lo accompagnava mio fratello.
Appare evidente che le contestazioni, peraltro, non circostanziate, si riferiscono solo al quantum, non all'an dell'attività svolta che deve ritenersi accertata.
1.2 Con riferimento al quantum della pretesa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il parere di congruità ha il valore di prova privilegiata, sebbene non vincolante, in quanto emesso da organo dotato di competenza tecnica nella materia (cfr. Cass. Civ. 11052/15;
17046/18). Lo stesso può essere disatteso dal Giudice solo con adeguata motivazione, la quale, non potrebbe basarsi su mere allegazioni generiche della controparte (Cass. Civ.
14726/12) , la quale si è limitata a contestare l'importo senza fornire elementi di dettaglio sull'asserita sproporzione.
pagina 9 di 12 I pareri di congruità rilasciati dagli ordini professionali sono strumenti utili a garantire che le parcelle emesse dai professionisti riflettano adeguatamente la qualità e complessità del lavoro svolto e a garantire anche il cliente del professionista.
Sul punto, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili in una nota del 01.07.24 ha chiarito che la formulazione di pareri in materia di liquidazione degli onorari professionali è una funzione attribuita al consiglio dell'ordine, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale a tutela della collettività che vi si rivolge.
Nel caso in esame, peraltro, il Consiglio adito nel parere dell'11.07.17, posto alla base del monitorio, ha considerato anche i punti sollevati negli atti di opposizione evidenziando che: in ossequio al dettato di cu al D.M. 140/12, le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi si applicano a tutte le liquidazioni che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e pertanto alle richieste successive alla data del
23.08.12; che il consiglio dell'Ordine, a norma dell'art.12 comma 1, lettera i) del Dlgs.139/05,
è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi e degli onorari a semplice richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
che il previsto parere, stante la natura di Ente pubblico non economico dell'Ordine, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo emesso nell'esercizio dei poteri autoritativi, che sempre a norma del citato articolo 9 la mancata pattuizione del compenso
(come nel caso in esame), non configura un'ipotesi di nullità del contratto e, di guisa, in costanza di detta ipotesi, il professionista potrà ricorrere al Giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art.2233 c.c.; considerato che l'art.2233 non ha subito alcuna modificazione ed ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso, allorquando le tariffe professionali dovessero costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali, tutto quanto sopra premesso e considerato il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza, in relazione alla richiesta formulata dal rag. Controparte_4
esprime parere di congruità, evidenziando che la valutazione assegnata alle prestazioni indicate nella richiesta appare aderente alla complessità della stessa.
Si osserva infine che le contestazioni sulla complessità della prestazione attengono essenzialmente al fatto che alcune voci, a dire degli opponenti, risultano conteggiate più volte, pur essendo la prestazione sostanzialmente unica e unitaria.
pagina 10 di 12 Tali considerazioni appaiono tuttavia infondate, atteso che il Rag. ha espletato la CP_3
propria attività in favore di ciascuno degli opponenti singolarmente, e proprio il fatto di aver analizzato singole posizioni, sia a livello di analisi contabile che di giustizia tributaria è indice di complessità dell'opera, essendosi peraltro l'attività svolta in un arco temporale lungo e con risultati soddisfacenti per le parti.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata l'opposizione, ma occorre revocare i decreti ingiuntivi, avendo gli opponenti corrisposto le somme non contestate nel corso del giudizio.
Va quindi rideterminata la pretesa creditoria nei seguenti termini:
- € 11.491,73 Parte_1
Co
8.249,88 Controparte_2
CE PA- € 12.524,64
€ 12.517,5. Parte_2
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e 26.000,00, valori minimi trattandosi di attività difensive simili) , con la precisazione che ciascuno degli opponenti dovrà corrispondere all'opposto il compenso professionali, trattandosi di posizioni distinte ed essendo stato l'opposto assistito da diversi avvocati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca i decreti ingiuntivi opposti;
Condanna , al pagamento in favore dell'opposto di € 11.491,73, oltre interessi. Parte_1
Condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Controparte_12
8.249,88, oltre interessi;
Condanna CE PA al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.524,64, oltre interessi.
pagina 11 di 12 Condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.517,5, Parte_2
oltre interessi.
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, nella misura di
€ 2.540,00 a carico di ciascuno di essi, oltre accessori di legge
Castrovillari, 27.04.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3549/2017 (a cui sono riuniti il giudizio
3552/17; 661/18 e 616/18) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRATICO' MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
FRANCESCO PACE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. STRATICO' C.F._2
MARIA FRANCESCA
Co
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATICO' Controparte_2 P.IVA_1
MARIA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRATICO' Parte_2 C.F._3
MARIA FRANCESCA
OPPONENTI contro
, (CF quale erede , in proprio e CP_3 C.F._4 Controparte_4
come procuratore dei coeredi, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Laghi nel giudizio n.
3549/2017 RGAC, dall'Avv. Roberto Laghi nel giudizio n. 3552/2017 RGAC, dall'Avv.
Donatella De Franco nel giudizio n. 616/18 RG, dall'Avv. Domenico Laghi nel giudizio n.
661/218 RG;
OPPOSTO
OGGETTO: inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione
Giudizio 3549/17
Con atto di citazione del 27.11.2017, il sig. , spiegava opposizione avverso il d.i. Parte_1
n. 695/2017 emesso in data 11.10.17 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag.
, con il quale si ingiungeva allo stesso il pagamento della complessiva Controparte_4 somma di € 18.456,41, oltre interessi e spese del monitorio.
Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di , quale socio della F.lli PA s.n.c.; Parte_1
b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate, dal 02.04.2008 sino al
25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Cosenza;
c) Che aveva rappresentato anche in fase di appello Parte_1
davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;
d) che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e) che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine di Cosenza per ottenere la Controparte_5 liquidazione delle sue competenze professionali;
f) Che l'Ordine con delibera n. 115/2017 di euro 9.002,99 e con delibera n. 116/2017 di euro 9.267,18, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. g) che in virtù di tali deduzioni, il rag otteneva il predetto CP_3 CP_3
decreto ingiuntivo.
A sostegno dell'opposizione il Sig. , deduceva: Parte_1
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
pagina 2 di 12 2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 3 e n. 4 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n.695/2017, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza.
Giudizio 3552/17
Con atto di citazione del 27.11.11, la società sig. in persona del Parte_3
suo legale rappresentante p.t., , spiegava opposizione avverso il d.i. n. 692/2017 Parte_1
emesso in data 10.10.17 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. , Controparte_4 con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 22.970,69, oltre interessi. e spese del monitorio.
Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti della società in Parte_3 persona del l.r.p.t, ; b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
c)che aveva rappresentato la società anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro;
d)che pagina 3 di 12 entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e)che, pertanto, decideva di rivolgersi al
Consiglio dell'Ordine di Cosenza per Controparte_5 ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
f) che l'Ordine con delibera n.
113/2017 di euro 15.611,00 e con delibera n. 114/2017 di euro 7.137,45, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. . CP_3
A sostegno dell'opposizione il Sig. , deduceva: Parte_1
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 3 e n. 4 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n.695/2017, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse deduzioni Parte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Giudizio n.616/18
Con atto di citazione del 20.02.28 PA CE spiegava opposizione avverso il d.i. n.
5/2018 emesso in data 05.01.18 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. CP_4
con il quale si ingiungeva all'opponente il pagamento della complessiva somma di €
[...]
18.516,85, oltre interessi e spese del monitorio. Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente pagina 4 di 12 aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di PA
CE, quale socio della F.lli PA s.n.c.; b) Che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno
2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
c) Che aveva rappresentato PA CE anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria
Regionale di Catanzaro;
d) Che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
e) che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Controparte_5
di Cosenza per ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
f) Che
[...]
l'Ordine con delibera n. 117/2017 di euro 9.024,99 e con delibera n. 118/2017 di euro
9.305,62, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. per complessivi euro CP_3
18.330,61, comprensive di accessori ex lege;
In virtù di tali deduzioni, il rag otteneva CP_3 il predetto decreto ingiuntivo. A sostegno dell'opposizione PA CE deduceva:
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio;
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c;
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 5 e n. 6 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n. 5/2018, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. CP_3
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
pagina 5 di 12 Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Giudizio 661/18
Con atto di citazione del 20.02.18 spiegava opposizione avverso il d.i. n. Parte_2
31/2018 emesso in data 18.01.18 dal Tribunale di Castrovillari, su ricorso del rag. CP_4
con il quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 18.499,07,
[...]
oltre interessi e spese del monitorio. Evidenziava che a sostegno del pretesa vantata nel monitorio l'opposto deduceva che: a) nella sua qualità di ragioniere e consulente aziendale, aveva svolto la propria attività professionale di assistenza, consulenza e rappresentanza tributaria in ordine ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti di , Parte_2 quale socio della F.lli PA s.n.c.;b) che, durante la verifica fiscale condotta dall'Agenzia delle
Entrate, dal 02.04.2008 sino al 25.05.2009, formulava e deduceva a verbale contestazioni, osservazioni e richieste, e che, conseguentemente, espletava attività di contenzioso tributario, impugnando avvisi di accertamento e cartelle di pagamento dell'anno 2003 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza;
d)Che aveva rappresentato
[...]
anche in fase di appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Pt_2
Catanzaro; e)Che entrambi i giudizi avevano avuto esito positivo, ma che non aveva ricevuto le spettanze professionali, nonostante le reiterate richieste;
f) Che, pertanto, decideva di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine di Controparte_5
Cosenza per ottenere la liquidazione delle sue competenze professionali;
g) Che l'Ordine con delibera n. 119/2017 di euro 8.999,97 e con delibera n. 120/2017 di euro 9.262,86, provvedeva alla liquidazione delle spettanze del rag. h) che in virtù di tali deduzioni, il CP_3
rag otteneva il predetto decreto ingiuntivo. CP_3
A sostegno dell'opposizione deduceva: Parte_2
1) la carenza dei presupposti, requisiti e condizioni di legge, ex art. 633 e 636 c.p.c., per l'emissione del monitorio.
2) l'abrogazione delle tariffe professionali, che esclude la necessità di rilasciare il parere per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 e 636 c.p.c.
3) l'obbligo di motivazione in ordine al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine essendo un atto amministrativo, per come espressamente previsto dall'art. 3 della legge
241/90;
pagina 6 di 12 4) l'erronea applicazione del D.M.G. n. 169/2010 da parte dell'
[...]
nella liquidazione della parcella n. 7 e n. 8 del 27.04.2017, su cui Controparte_6
si fonda il d.i. opposto n. 31/2018, per come evidenziato con relazione tecnica di parte, a cura del dott. , con la quale sono stati rideterminati gli importi effettivamente Persona_1 dovuti dall'opponente per l'attività professionale svolta dal rag. Chiedeva, pertanto, CP_3
la revoca del decreto opposto in via subordinata, la riduzione del quantum richiesto.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le avverse deduzioni Controparte_4 chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza
Con provvedimento del 15.11.2018, il G.I. disponeva la riunione al giudizio n. 3549/2017 dei giudizi nn. 616/2018, 661/2018 e 3552/2017.
Con ordinanza dell'1.4.2022, veniva dichiarato il decesso dell'opposto e la Controparte_4
causa era dichiarata interrotta.
A seguito di riassunzione si costituiva in giudizio per , , in Controparte_4 CP_3
proprio e nella qualità di procuratore speciale di , , Parte_4 Controparte_7
e , il quale si riportava alle conclusioni rassegnate nei Controparte_8 CP_9
predetti giudizio dal de cuius . Controparte_4
Espletata la prova per testi e per interpello, la causa veniva assunta in decisione con ordinanza del 24.01.25.
Sul merito della pretesa creditoria
L'opposizione è infondata.
Va preliminarmente osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti,
l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell' attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letto congiuntamente alla pronunzia della Cassazione
a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
pagina 7 di 12 ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
1.1.Tanto premesso, nel caso di specie deve ritenersi accertato l'an della pretesa creditoria dedotta in giudizio, in quanto non espressamente contestata negli atti introduttivi del giudizio, e confermata sia dalla prova per testi che dalla prova per interpello.
Nello specifico: Il teste , ha riferito: Testimone_1
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto lavorano nello studio del Sulla memoria CP_3
istruttoria di parte opposta del 27.11.19 confermo che il ha svolto le attività di cui alle CP_3
parcelle che mi vengono mostrate. Credo che abbia fatto anche le trasferte per conto degli opponenti, ma non so esattamente specificarle”.
Il teste ha riferito: Testimone_2
“Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto, all'epoca, ho lavorato nello studio del
Sulla memoria istruttoria di parte opposta del 27.11.19 confermo che il ha CP_3 CP_3
svolto le attività di cui alle parcelle, avendo io stesso redatto le parcelle. Era prassi dello studio appuntare tutti i lavori svolti. So che il ha fatto anche le trasferte per conto CP_3
degli opponenti, ma non so esattamente specificarle. Tendenzialmente confermo che sono le attività parcellate”.
Il teste ha riferito: Testimone_3
“Ho lavorato nello studio del all'epoca dei fatti. Sulla memoria istruttoria di parte opposta CP_3
del 27.11.19 confermo i capitoli di prova e preciso che mi occupavo soprattutto della gestione del personale, posso, tuttavia, confermare che numerosi sono stati i contatti tra il e i f.lli PA, CP_3
nonché le attività svolte per conto della società opponente. Ricordo che il ha fatto anche le CP_3
trasferte per conto degli opponenti, ma non so esattamente specificarle. Tendenzialmente confermo che sono le attività parcellate”.
pagina 8 di 12 Quanto alla prova per interpello il sig. ha dichiarato: Parte_1
“Preciso che il ha svolto un'attività di verifica dell'Agenzia delle Entrate di Controparte_10
Castrovillari, per conto della società . Parte_5
Relativamente alle trasferte preciso che, nella maggior parte dei casi, ho accompagnato io il
a Castrovillari e nelle varie località, anche presso la Commissione Controparte_10
Tributaria.
È stato il nostro consulente dal 1983 al 2012”.
ha dichiarato: Parte_2
Preciso che il Ragionier ha svolto le attività indicate nelle parcelle ma mi riporto a CP_3
quanto esplicitato nella perizia di parte del Dr. . Relativamente alle trasferte preciso che Per_1
spesso lo accompagnava mio fratello , ma non so nello specifico le attività svolte Parte_1
dal , ma ha svolto diverse attività per la società e per i soci. Controparte_10
PA CE ha dichiarato:
Il Ragionier ha svolto attività professionale per la società. CP_3
Il ragioniere non meritava tutta la somma richiesta, ma sulle attività svolte non riesco ad essere preciso. ha svolto l'attività di cui alle parcelle. Parte_6
Per le trasferte spesso lo accompagnava mio fratello.
Appare evidente che le contestazioni, peraltro, non circostanziate, si riferiscono solo al quantum, non all'an dell'attività svolta che deve ritenersi accertata.
1.2 Con riferimento al quantum della pretesa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il parere di congruità ha il valore di prova privilegiata, sebbene non vincolante, in quanto emesso da organo dotato di competenza tecnica nella materia (cfr. Cass. Civ. 11052/15;
17046/18). Lo stesso può essere disatteso dal Giudice solo con adeguata motivazione, la quale, non potrebbe basarsi su mere allegazioni generiche della controparte (Cass. Civ.
14726/12) , la quale si è limitata a contestare l'importo senza fornire elementi di dettaglio sull'asserita sproporzione.
pagina 9 di 12 I pareri di congruità rilasciati dagli ordini professionali sono strumenti utili a garantire che le parcelle emesse dai professionisti riflettano adeguatamente la qualità e complessità del lavoro svolto e a garantire anche il cliente del professionista.
Sul punto, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili in una nota del 01.07.24 ha chiarito che la formulazione di pareri in materia di liquidazione degli onorari professionali è una funzione attribuita al consiglio dell'ordine, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale a tutela della collettività che vi si rivolge.
Nel caso in esame, peraltro, il Consiglio adito nel parere dell'11.07.17, posto alla base del monitorio, ha considerato anche i punti sollevati negli atti di opposizione evidenziando che: in ossequio al dettato di cu al D.M. 140/12, le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi si applicano a tutte le liquidazioni che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e pertanto alle richieste successive alla data del
23.08.12; che il consiglio dell'Ordine, a norma dell'art.12 comma 1, lettera i) del Dlgs.139/05,
è attribuito il potere di formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi e degli onorari a semplice richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;
che il previsto parere, stante la natura di Ente pubblico non economico dell'Ordine, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo emesso nell'esercizio dei poteri autoritativi, che sempre a norma del citato articolo 9 la mancata pattuizione del compenso
(come nel caso in esame), non configura un'ipotesi di nullità del contratto e, di guisa, in costanza di detta ipotesi, il professionista potrà ricorrere al Giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art.2233 c.c.; considerato che l'art.2233 non ha subito alcuna modificazione ed ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso, allorquando le tariffe professionali dovessero costituire la base di riferimento per le liquidazioni giudiziali, tutto quanto sopra premesso e considerato il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza, in relazione alla richiesta formulata dal rag. Controparte_4
esprime parere di congruità, evidenziando che la valutazione assegnata alle prestazioni indicate nella richiesta appare aderente alla complessità della stessa.
Si osserva infine che le contestazioni sulla complessità della prestazione attengono essenzialmente al fatto che alcune voci, a dire degli opponenti, risultano conteggiate più volte, pur essendo la prestazione sostanzialmente unica e unitaria.
pagina 10 di 12 Tali considerazioni appaiono tuttavia infondate, atteso che il Rag. ha espletato la CP_3
propria attività in favore di ciascuno degli opponenti singolarmente, e proprio il fatto di aver analizzato singole posizioni, sia a livello di analisi contabile che di giustizia tributaria è indice di complessità dell'opera, essendosi peraltro l'attività svolta in un arco temporale lungo e con risultati soddisfacenti per le parti.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata l'opposizione, ma occorre revocare i decreti ingiuntivi, avendo gli opponenti corrisposto le somme non contestate nel corso del giudizio.
Va quindi rideterminata la pretesa creditoria nei seguenti termini:
- € 11.491,73 Parte_1
Co
8.249,88 Controparte_2
CE PA- € 12.524,64
€ 12.517,5. Parte_2
Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore (scaglione da 5.201,00 e 26.000,00, valori minimi trattandosi di attività difensive simili) , con la precisazione che ciascuno degli opponenti dovrà corrispondere all'opposto il compenso professionali, trattandosi di posizioni distinte ed essendo stato l'opposto assistito da diversi avvocati
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca i decreti ingiuntivi opposti;
Condanna , al pagamento in favore dell'opposto di € 11.491,73, oltre interessi. Parte_1
Condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € Controparte_12
8.249,88, oltre interessi;
Condanna CE PA al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.524,64, oltre interessi.
pagina 11 di 12 Condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 12.517,5, Parte_2
oltre interessi.
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, nella misura di
€ 2.540,00 a carico di ciascuno di essi, oltre accessori di legge
Castrovillari, 27.04.25
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 12 di 12