Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l' interpretazione letterale dell'art.8, comma 5, del d.l.n.86 del 1988, conv. in legge n.160 del 1988, condotta alla stregua dell'art. 12 disp. prel., induce a ritenere che l'espressione "diritto al trattamento di integrazione salariale" faccia riferimento al globale trattamento salariale, senza alcuna distinzione all'interno del periodo di cassa integrazione o rilievo, ai fini della decadenza, della collocazione temporale dell'attività di lavoro (autonomo o subordinato) spiegata dal cassintegrato, in coerenza con la "ratio legis" della disposizione, volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell'INPS al fine di ridurre l'area del lavoro nero e garantire l'effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili. Una diversa opzione interpretativa, oltre a limitare la decadenza dall'integrazione solo al periodo successivo all'inizio dell'attività lavorativa da parte del cassintegrato, indurrebbe, in ragione dell'approssimarsi della cessazione della cassa integrazione e del già avvenuto godimento del trattamento salariale per buona parte della sua durata, alla violazione dell'obbligo informativo attraverso l'accettazione di convenienti offerte lavorative, sul piano economico, così cumulando il corrispettivo per l'attività intrapresa ed il trattamento salariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OS MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO FORLANO, giusta delega in atti;
avverso la sentenza n. 737/04 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 28/07/04 - R.G.N. 171/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/06 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR OS proponeva opposizione avanti al giudice del lavoro di La Spezia avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale, su ricorso dell'INPS,gli aveva imposto il pagamento della somma di Euro 7.329,70 quale parte residua del debito per l'avvenuta e non spettante percezione dell'integrazione salariale. Assumeva a tale riguardo l'opponente che era infondata la pretesa dell'INPS, basata su una erronea interpretazione della L. n. 160 del 1988, art. 8, comma 5, secondo la quale la prestazione, anche per un breve periodo,
di attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione guadagni determinava la decadenza dall'intero trattamento relativo a detto istituto,e quindi anche con effetto retroattivo. Dopo la costituzione dell'Istituto il primo giudice rigettava la domanda di AR OS.
A seguito di gravame, la Corte d'appello di Genova con sentenza del 22 luglio 2004, in riforma dell'impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'INPS al pagamento delle spese processuali. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che, ai sensi di una corretta interpretazione della L. n.160 del 1988, art. 8, comma 5 la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale da parte di chi aveva iniziato a prestare attività lavorativa, senza dare una preventiva comunicazione all'INPS, poteva valere unicamente per il periodo successivo all'inizio del lavoro - anche se nel frattempo era cessata detta attività - mentre non poteva valere per le integrazioni godute in precedenza.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso AR OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 21 marzo 1988 n. 86, art. 8, comma 5, convertito nella L. 20 maggio 1988 n. 160, anche in relazione al principio generale dell'unicità del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata si pone in contrasto con la dizione letterale della norma, la quale sancisce la decadenza dal trattamento di integrazione salariale senza alcun riferimento ad una limitazione di carattere temporale(art. 12 disp. gen.). Soluzione questa confortata anche dalla natura del trattamento straordinario di integrazione salariale, che costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico decreto di concessione, la cui efficacia temporale quantunque prorogata perdura ininterrotta per l'intero periodo in cui si estende il beneficio.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Al fine di un ordinato iter argomentativo è opportuno riportare integralmente il disposto delle norme, la cui interpretazione condiziona la decisione della presente controversia. Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86 - convertito nella L. 20 maggio 1988, n.160 - all'art. 8, comma 4, dispone che "Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate". Il comma 5 del suddetto art. 8 dispone, a sua volta, che "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività".
2.2. Risulta agevole, a seguito della lettura delle citate norme, individuare la diversità delle fattispecie previste nei due commi. Ed invero, il comma 4 stabilisce la perdita da parte del lavoratore, che presta attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione, dal diritto alla relativa integrazione per tutto il periodo lavorativo in ragione della cessata funzione sociale del trattamento integrativo, che trova la sua causa nello stato di bisogno in cui versa il lavoratore che fuoriesce dal circuito occupazionale. Il successivo comma stabilisce invece la decadenza "dal diritto al trattamento di integrazione salariale" ai danni del lavoratore che - diversamente da quanto in precedenza previsto - tralascia di comunicare all'INPS lo stato di occupazione.
2.3. Orbene, una interpretazione letterale di quest'ultima disposizione, condotta alla stregua dei principi enunciati dall'art. 12 preleggi, induce a ritenere che l'espressione "diritto al trattamento di integrazione salariale - di cui alla norma in esame - non può che riguardare il globale trattamento salariale, senza che, quindi, possano farsi all'interno del periodo di cassa integrazione distinzioni di alcun genere, e senza quindi che possa darsi rilievo, ai fini della decadenza, alla collocazione temporale dell'attività di lavoro (autonomo o subordinato) spiegato dal cassaintegrato. Conclusione questa avallata sul piano giurisdizionale dall'indirizzo dei giudici di legittimità che hanno più volte ribadito - in casi in cui si discuteva ratione temporis del soggetto obbligato(INPS o Fondo per la mobilità della manodopera, istituito della L. n. 675 del 1977, art. 28) a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale - la sostanziale unitarietà del rapporto relativo all'ammissione di un impresa alla cassa integrazione guadagni, osservando al riguardo che la domanda iniziale del datore di lavoro, volta al riconoscimento del relativo trattamento, è diretta all'emanazione di un provvedimento amministrativo (concessorio o autorizzativo) sulla base di una valutazione, da parte della competente autorità amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dall'impresa interessata, mentre le ' richieste successive intervengono in relazione ad un rapporto gia' costituito, nell'ambito del quale il datore di lavoro è già titolare di posizioni di diritto soggettivo(cfr. in tali termini tra le numerose: Cass., Sez. Un., 5 maggio 1999 n. 30, cui adda, in epoca più recente, Cass. 10 marzo 2004 n. 4922,- Cass. 27 ottobre 2003 n. 16117, per la riaffermazione del principio che le richieste di proroga sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale ed intervengono nell'ambito di un rapporto già costituito;
Cass. 3 agosto 2000 n. 9236, che precisa altresì come gli enunciati principi valgono non solo per le ipotesi di cassa integrazione per "ristrutturazione" o "riconversione industriale" in senso proprio, ma anche per i casi di "crisi aziendali" - non ricollegati con i suddetti processi - che comportano un ridimensionamento delle attività e degli elementi attivi e passivi dell'azienda).
3. Ma anche la ratio sottesa alle disposizioni di cui al D.L. 21 marzo 1988, n. 86, commi 4 e 5 (convertito nella L. 20 maggio 1988, n. 160) attesta la fondatezza dello spiegato ricorso.
3.1. Con ordinanza n. 190 del 1996 il giudice delle leggi - nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., comma 1, e art. 38 Cost., comma 2, - ha preso in esame detto comma, ponendolo in relazione con quello precedente ed evidenziando la sostanziale differenza riscontrabile tra le due disposizioni. La Corte Costituzionale infatti - dopo avere considerato che "il D.L. n. 86 del 1988, art. 8, comma 4 non prevede una sanzione di decadenza, bensì stabilisce l'incompatibilità tra attività lavorativa retribuita (il cui svolgimento deve essere dal lavoratore preventivamente comunicato all'INPS) e fruizione del trattamento di integrazione salariale, disponendo conseguentemente la sospensione del trattamento per le giornate di lavoro effettuato rimarca come l'art. 8, comma 4 non sia comparabile con il disposto del comma successivo che sanziona l'incompatibiltà, comminando al lavoratore, che non adempia il detto obbligo di comunicazione, la decadenza dal diritto all'integrazione salariale, sottolineando al riguardo come "la natura della sanzione e del fatto sanzionato" escludano la possibilità di graduazione secondo un criterio di proporzione, il quale non potrebbe essere attuato se non limitando contraddittoriamente la decadenza alle giornate effettuate, cioè sopprimendo in realtà la "sanzione" ed equiparando i cassaintegrati, che svolgono un lavoro retribuito senza informare l'INPS, e quelli che correttamente assolvono l'obbligo di comunicazione. Orbene, un approccio con la tematica in esame in un ottica meramente civilistica, quale quella che è propria della Corte territoriale, finisce per drasticamente ridimensionare, se non vanificare del tutto la funzione sanzionatoria del disposto del comma 5; funzione che il giudice delle leggi ha, nella riportata ordinanza, ripetutamente evidenziato. Ed infatti la tesi, patrocinata dall'assicurato - secondo la quale l'inadempimento all'obbligo di comunicazione da parte del cassaintegrato comporta la perdita alla integrazione salariale solo per il periodo successivo a detto inadempimento e non per il periodo anteriore attenua la portata applicativa della norma in esame, volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell'Istituto, funzionalizzati, da un lato, a ridurre l'area del cd. "lavoro nero" ed a garantire, dall'altro che, nel rispetto del precetto dell'art. 38 Cost., "le risorse disponibili per gli interventi di integrazione salariale siano effettivamente destinate al sostegno dei disoccupati", come nella riportata ordinanza del giudice delle leggi è stato sottolineato. Ed è corollario logico di quanto sinora detto che si traduce in un totale disconoscimento del carattere sanzionatorio della disposizione in esame e della sua ratio l'assunto che, patrocinando nel caso di specie una decadenza parziale dal trattamento salariale, attribuisca ad un istituto - quale quello della cassa integrazione - sorto per finalità sociali a presidio costituzionale, una ingiusta, seppure parziale, operatività per tutti quei cassaintegrati, che dette finalità sociali hanno mostrano con la loro condotta di volere disattendere. A tale riguardo non può dubitarsi della validità delle svolte argomentazioni solo che si consideri che nella realtà fattuale il limitare la decadenza dall'integrazione salariale solo al periodo successivo all'inizio dell'attività lavorativa da parte del cassaintegrato può indurre - in ragione dell'approssimarsi della cessazione della cassa integrazione e del già avvenuto godimento del trattamento salariale per buona parte della sua durata - alla violazione dell'obbligo informativo attraverso l'accettazione di convenienti, sul piano economico, offerte lavorative cumulando in tal modo il corrispettivo per l'attività intrapresa ed il trattamento salariale.
4. Per concludere la lettera e la ratio del D.L. n. 86 del 1988, art.8, comma 5 giustificano l'accoglimento del proposto ricorso e la cassazione della impugnata sentenza. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta avverso il Decreto ingiuntivo n. 352 del 2003 da AR OS.
5. Le spese dell'intero processo vanno interamente compensate tra le parti ricorrendo giusti motivi, attesa la natura della controversia e delle questioni trattate rispetto alle quali non si rinvengono precedenti specifici, per avere le sentenze n. 6338 del 1999 e n. 4922 del 2004 della Corte di cassazione ad oggetto fattispecie che, seppure con qualche profilo di analogia con quella ora esame, si presentano diverse da essa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo da AR OS. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007