Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4004
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l' interpretazione letterale dell'art.8, comma 5, del d.l.n.86 del 1988, conv. in legge n.160 del 1988, condotta alla stregua dell'art. 12 disp. prel., induce a ritenere che l'espressione "diritto al trattamento di integrazione salariale" faccia riferimento al globale trattamento salariale, senza alcuna distinzione all'interno del periodo di cassa integrazione o rilievo, ai fini della decadenza, della collocazione temporale dell'attività di lavoro (autonomo o subordinato) spiegata dal cassintegrato, in coerenza con la "ratio legis" della disposizione, volta ad assicurare la massima efficacia ai controlli dell'INPS al fine di ridurre l'area del lavoro nero e garantire l'effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili. Una diversa opzione interpretativa, oltre a limitare la decadenza dall'integrazione solo al periodo successivo all'inizio dell'attività lavorativa da parte del cassintegrato, indurrebbe, in ragione dell'approssimarsi della cessazione della cassa integrazione e del già avvenuto godimento del trattamento salariale per buona parte della sua durata, alla violazione dell'obbligo informativo attraverso l'accettazione di convenienti offerte lavorative, sul piano economico, così cumulando il corrispettivo per l'attività intrapresa ed il trattamento salariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2007, n. 4004
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4004
    Data del deposito : 21 febbraio 2007

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