TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 22 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 674/2023 R.G. vertente
fra
, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Parte_1 C.F._1
Sacco, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi viale D'Annunzio 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del presidente pro tempore, domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. CP_1
Via Rossini snc.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 14.3.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale in misura del 14% di danno biologico a causa dello svolgimento sin dal 2004 di attività lavorativa (facchinaggio movimentazione merci), per la quale in data 13.3.2021 proponeva domanda per il riconoscimento delle seguenti patologie: “spalla destra e sinistra: tendinite del sovraspinoso, limitazione per 1/3 dei movimenti delle articolazioni scapolo-omerali per conflitto sub-acromiale lavoro-correlato. L rigettava la CP_1
domanda sicchè il ricorrente si vedeva costretto a ricorrere al giudice del lavoro per l'accertamento a seguito delle patologie già riconosciute dall' del grado di inabilità almeno del 14% e CP_1 condannare l' al pagamento della somma per danno biologico, con vittoria di spese e onorari CP_2
di causa.
Non si costituiva l regolarmente citato. CP_1
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente e CTU
e, all'odierna udienza, questo giudice, dopo una serie di rinvii, riassegnata la causa, sulla discussione orale della parte ricorrente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Il Consulente Tecnico, dott. con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di Persona_1 condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica oltre che da argomentazioni in chiave logica in atti, ha concluso che, a seguito dell'infortunio in itinere “… Il signor è affetto da “Tendinopatia del Parte_1
sovraspinoso a dx con deficit funzionale per un terzo. Tendinopatia del sovraspinoso a sx con limitazione funzionale ai gradi estremi del movimento.” La malattia del periziando e' da attribuire a causa diretta di servizio e determina una invalidita' (danno biologico) quantizzabile globale nella misura del 9% (novepercento). La patologia accertata e sopra riportata e' ascrivibile a una di quelle elencate nelle tabelle per le malattie professionali. L'epoca di decorrenza e' quella della CP_1 denuncia della malattia professionale: marzo 2021”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale
a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, atteso che correttamente il ctu ha operato anche in punto di ricostruzione del fatto e del nesso eziologico rispetto all'accertamento sulla patologia in atto.
Ne consegue l'accoglimento in parte del ricorso rideterminando la percentuale di inabilità in misura del 9% a far data dal marzo 2021.
3. In forza dell'accoglimento del ricorso e della fondatezza delle motivazioni addotte, per il principio di soccombenza l' va condannato al pagamento delle spese e onorari di causa, liquidate come CP_1 in dispositivo, in applicazione dei DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla complessità bassa e delle fasi di causa, come da protocollo dell'ufficio in data 3.11.2022.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 14.3.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e determina il grado di inabilità in misura del 9%;
2) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione a favore di CP_1 [...]
della relativa indennità, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2697,00 per CP_1
spese di lite, con distrazione in favore del difensore
4) le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in via definitiva. CP_1
Potenza, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla