CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- Sezione Specializzata in materia di impresa -
La Corte d'Appello di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Alberto Binetti presidente
Paolo Rizzi consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
, elettivamente domiciliato in Milano, via Delio Tessa n. Parte_1
1, presso lo studio dell'avv. Roberto Pozzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1
elettivamente domiciliato in Bari, piazza Luigi di Controparte_2
Savoia n. 41/A, presso lo studio degli avv. ti Ugo Patroni Griffi e
Giovanna Ciccarella, che lo rappresentano e difendono, unitamente agli avv.ti Nicola Pabis Ticci e Jacopo Morandini, giusta procura in atti -------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
elettivamente domiciliata in Milano, viale Abruzzi n. 38, Controparte_3 presso lo studio dell'avv. Carlo Napolitano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
e elettivamente domiciliate Controparte_4 Controparte_5 in Milano, via Delio Tessa n. 1, presso lo studio dell'avv. Anna Chiara
Dalla Valle, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti -------------
elettivamente domiciliato in Milano, via Controparte_6
Borgonuovo n. 7, presso lo studio dell'avv. Corrado Allora Abbondi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------
----------------------------------- appellati ed appellanti incidentali adesivi Conclusioni: all' udienza dell'1 ottobre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva n. 3408/22 del 22.9.22, il Tribunale di Bari -
Sezione Specializzata in materia di impresa, non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da
, in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 [...]
contro , CP_2 Parte_1 Controparte_6 [...]
, e ha respinto l'exceptio Controparte_4 CP_5 Controparte_3 rei transactae e disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.
Con citazione del 6.12.22, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
, chiedendo, in riforma della stessa, dichiararsi estinto per Parte_1 transazione il diritto azionato da e dalla Controparte_1 [...]
con vittoria di spese. CP_2
Si è costituito in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
Si sono, altresì, costituiti , la Controparte_3 Controparte_4 ed aderendo ai motivi di appello, con Controparte_5 Controparte_6 vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'1.10.24, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc per deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Con unico motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di respingere l'eccezione di estinzione del diritto per intervenuta transazione, per errata interpretazione del contratto del 14 febbraio 2018 ed inesatta valutazione dei documenti.
L'appello è infondato e va respinto.
Errano gli appellanti nel ritenere che il diritto risarcitorio azionato dal si sia estinto per transazione, tale non potendo ritenersi il CP_1 negozio giuridico del 14.2.18. Per averne immediata contezza è sufficiente considerare che, con questo contratto, la denominata “ ”, all'art. 3, “a fronte ed a Controparte_7 condizione del corretto e puntuale adempimento degli obblighi” posti a carico “della parte ” e da eseguirsi entro il termine del 15 Parte_1 marzo 2018 ai sensi dell'art. 2, si impegnò a “definitivamente ed irrevocabilmente rinunciare - contestualmente o nei tempi tecnici strettamente necessari - il 15 marzo 2018 (o alla data anteriore alla quale i detti obblighi siano stati adempiuti) a tutte le azioni giudiziarie intraprese con riferimento alle partecipazioni di TR VE SI SA e OR IN SA al capitale della […], della Star Controparte_8
89 srl […], della Dil Invest srl”.
Emerge, cioè, con assoluta evidenza l'impegno della “ ” a Controparte_7 rinunciare, in caso di adempimento degli altrui obblighi traslativi ex art. 2, non ad ogni pretesa creditoria - presente e futura - derivante da tutti i rapporti obbligatori intercorrenti con le parti, ma solo agli atti dei processi pendenti relativamente alle partecipazioni di TR VE SI
SA e OR IN SA nelle società Star 89 e Dil CP_8
Invest srl.
La lettera della clausola è, infatti, chiara nel riferire la rinuncia, non al diritto sostanziale, ma ai singoli giudizi già intrapresi, come dimostra l'intensa corrispondenza tra le parti ed i rispettivi difensori, i quali, con riguardo agli impegni assunti il 14.2.18, parlano di rinuncia agli atti dei procedimenti a quella data pendenti (cfr. mail del 22.2.18, inviata dal difensore del , avv. Andrea Penza, al legale del , per Parte_1 CP_1 sollecitare l'attuazione dell'accordo del 14.2.18 tramite la predisposizione di atti di rinuncia ai procedimenti in corso elencati nel prospetto riassuntivo allegato: “Alle udienze del 27 febbraio, 1 marzo e 8 marzo
(procedimenti sub 1, 2, 4 e 6 del prospetto), in ossequio agli accordi intercorsi tra le parti, ci aspettiamo che vengano avanzate altrettante rinunce ai procedimenti in parola. Qualsiasi proposta alternativa (quale ad es. richiesta di ulteriori rinvii ovvero altre soluzioni che comportano mantenimento di vincoli ovvero formazione di giudicato cautelare) è inaccettabile da parte nostra e verrà respinta in quanto del tutto irragionevole e incoerente con la situazione in essere. Ciò che porta all'immediata sospensione di tutte le attività di esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto”; v. mail di risposta del 24.2.18, inviata dall'avv. Pabis Ticci al : “La ringrazio della sua comunicazione e la Parte_1 vorrei anche tranquillizzare che non vi è alcun ostruzionismo da parte mia, né alcun retropensiero. Non solo, ma l'esame di quanto da me indicato, in accordo con , è esattamente nel segno e Controparte_1 nella direzione che anche lei auspica, con progressiva rinuncia, via via che ciò si rende possibile, a tutti i sequestri”; dello stesso tenore anche la mail del 24.2.18, con cui il scrive all'avvocato del Parte_1 CP_1 per chiedere che, alle successive udienze, si desse corso alle rinunce ai vari procedimenti: “A questo punto chiedo che martedì e nelle prossime udienze venga eseguita la rinuncia totale ai vari procedimenti senza né se né ma”).
Che è poi quanto effettivamente accaduto, come dimostra l'esito del procedimento cautelare n. 788/18 (uno di quelli elencati nel prospetto riepilogativo allegato alla mail del 22.2.18), dichiarato estinto - per rinuncia agli atti - con ordinanza dell'8.3.18, cui seguì la cancellazione dell'iscrizione presso il registro delle imprese del sequestro giudiziario disposto dal Tribunale di Firenze sulla quota di partecipazione del al capitale della Dil Invest. Parte_1
Né si contesta che la rinuncia al sequestro delle quote costituisse atto esecutivo dell'accordo del 14.2.18, come ammesso espressamente dalla difesa di parte appellante (cfr. pag. 2 memoria di replica).
Non solo.
Decisamente inequivoco è il contegno delle parti successivo al contratto, anche dopo l'intervenuta rinuncia del agli atti dei CP_1 procedimenti pendenti.
Con scrittura privata autenticata del 18.1.19, infatti, le parti e Parte_1
si diedero atto, in premessa, che, con l'accordo del 14.2.18, CP_1
“la parte assumeva, quale unico impegno, quello di CP_1 rinunciare ai soli atti dei procedimenti all'epoca intrapresi nei confronti della parte e che erano pendenti” a quella data (14 Parte_1 febbraio 2018).
Inoltre, sempre in premessa, le parti dichiararono che, “avendo adempiuto alle dette rinunce agli atti, la parte ha assolto a CP_1 tutti gli obblighi posti a suo carico ed assunti con la sottoscrizione del primo accordo”, cioè quello per cui è causa (del 14.2.18), tanto che “la parte di conseguenza dichiara di non avere nulla a pretendere Parte_1 dalla parte e da tutte le persone giuridiche da questa CP_1 partecipate a fronte di qualsiasi relazione, rapporto, negozio, atto giuridico o attività tra le stesse intercorso anteriormente alla stipula della presente scrittura”. Né giova all'appellante obiettare che l'accordo citato nella scrittura del
18.1.19 non sia quello controverso, non risultando intercorso tra le parti un ulteriore accordo concluso in pari data.
D'altronde, sempre il contratto del 18.1.19 mette ben in evidenza che, quando le parti vollero effettivamente prevedere la rinuncia al diritto sostanziale oggetto di un certo rapporto obbligatorio, lo fecero espressamente, come nell' accordo di gennaio 2019, che, all'art.3, sotto il titolo “rinunce della parte Rotondaro”, prevede l'obbligo, per quest'ultima, di “definitivamente ed irrevocabilmente rinunciare ad ogni pretesa connessa all'adempimento/inadempimento delle obbligazioni descritte al punto xiii, dalla stessa ed ivi definite come debiti da rimettersi”.
Peraltro, nello stesso senso è l'interpretazione che il collegio del reclamo di uno dei procedimenti intercorsi tra le parti ha dato del contratto in esame, escludendone la natura transattiva. Cfr. Trib. Firenze del 7.6.23, il quale evidenzia che: “non risultano chiaramente emergere dal testo negoziale né la menzione di controversie insorte o insorgende alle quali le parti intendessero porre fine o la cui insorgenza intendessero prevenire (nelle premesse le parti hanno infatti accennato genericamente alla comune intenzione di fornire una definizione complessiva dei propri rapporti, senza specifica menzione a controversie pendenti o future), né la pattuizione di dichiarazioni unilaterali dotate di valenza abdicativa di diritti sostanziali poste in rapporto di reciprocità inter partes”; “la formula adottata con riferimento all'oggetto dell'assunto impegno abdicativo di parte Rotondaro” è “riferita genericamente ad azioni giudiziarie e non già, in maniera inequivoca, a pretese sostanziali giudizialmente azionate”; pertanto, l'impegno di cui al punto n. 3 va inteso in termini “non già di rinuncia all'azione, quale atto dispositivo e abdicativo del diritto sostanziale preclusivo di futuri giudizi aventi titolo nel medesimo diritto rinunciato, quanto piuttosto di rinuncia agli atti, quale atto abdicativo idoneo a determinare l'estinzione del giudizio con pronuncia in rito inidonea al giudicato”; “ricostruzione che, tra l'altro, rinverrebbe l'avallo della cd. interpretazione autentica fornita dalle stesse parti nelle premesse di cui alla successiva scrittura inter se del 18.1.19”.
Né rileva, in senso contrario, la e-mail del difensore dell'appellato del
24.2.18, che, oltre a non poter avere efficacia confessoria, non provenendo direttamente dalla parte, non contiene un'inequivoca indicazione ermeneutica a favore della tesi dell'atto abdicativo di un diritto sostanziale.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, respinta la domanda di condanna ex art.96, co. 3, cpc., in mancanza di prova di mala fede o colpa grave specie con riguardo all'ermeneutica contrattuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Sezione Specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con citazione del 6.12.22, avverso la sentenza non definitiva n. 3408/22 del 22.9.22, emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Specializzata in materia di impresa, nonché sugli appelli incidentali adesivi di
[...]
, ed CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
così provvede:
[...]
1. rigetta gli appelli;
2. condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a , Controparte_1 in proprio e quale legale rappresentante della le Controparte_2 spese del presente giudizio, liquidate in €28.732,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Alberto Binetti