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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 911/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO.
ricorrente
contro
CO
(c.f. ) con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accogliere il ricorso e per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù CO di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo
(giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale). E PER L'EFFETTO - CONDANNARE l' Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio
* 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale) -
CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. - IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile;
- IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni resistenti ovvero all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210 / 213 c.p.c., l'esibizione di documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare 1. Dichiarare la nullità del ricorso per per insufficienza/indeterminatezza del petitum In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
1. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n.
183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, accertare, contrariis reiectis, la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente e dichiarare che nei giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e scolastici parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, liquidando il dovuto solo per il periodo dal termine delle lezioni al 30/06/2020; 3. In via ulteriormente subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente, rimettere alla il COroparte_4 calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità per ferie non godute;
4. Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare le spese di lite tenuto conto della serialità della vertenza, della non complessità del ricorso, e della violazione dell'onere di cui all'art. 88
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 COroparte_5
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
[...]
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di essere stato un docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. 2020/2021: contratti dal 25/11/2020 al
Pag. 2 di 12 30/06/2021; - a.s. 2021/2022: contratti dal 27/10/2021 al 30/06/2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha, quindi, allegato:
- che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_5 del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_5 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto che i giorni di sospensione dell'attività didattica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel ricalcolo delle ferie non godute di modo che i giorni di ferie non fruiti ai fini della determinazione della indennità oggetto di causa dovrebbero essere pari a 15,32.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
Pag. 3 di 12 consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita
Pag. 4 di 12 richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in
Pag. 5 di 12 senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi
Pag. 6 di 12 in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna
Pag. 7 di 12 distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31
Pag. 8 di 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
Pag. 9 di 12 È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n.
277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del 28/7/2025; trib. Milano sent. n.
3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del 31/8/2025; trib. di Milano sent.
n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del 29/7/2025; sent. trib di Milano n.
3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del 7/8/2025; trib. di Modena sent. n.
828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del 18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n.
200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent.
n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del 28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n.
335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_5 giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
È incontestato che la parte ricorrente non abbia fruito di giorni di ferie.
Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente non li ha specificamente quantificati ma ha allegato la formula matematica in base alla quale determinarli rimettendo al giudice l'esatta quantificazione;
il costituendosi in giudizio ha allegato che il ricorrente ha CP_5 maturato nel periodo in cui ha prestato servizio 51,32 giorni di ferie.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato in servizio dal 25/11/2020 al
30/6/2021, dal 27/10/21 al 30/6/2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), per un totale di giorni di lavoro rispettivamente pari a 216 e 244. di modo che i giorni di ferie maturati per ciascun anno sono 26,33 e 20,33.
I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 4 per ciascun anno di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dal ricorrente, operando le necessarie
Pag. 10 di 12 approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5, i giorni maturati a tale titolo sono 2 per il primo anno e 3 per il secondo.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata lavorativa occorre evidenziare che la misura non è stata indicata dal ricorrente, avendo quest'ultimo comunque formulato una domanda di condanna generica.
Parte ricorrente ha comunque chiesto di decurtare dai giorni di ferie maturati 11 giorni per ciascun anno.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva liquidabile secondo le tabelle stipendiali previste dal
CCNL Scuola per un numero di giorni complessivo pari a 29,66.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della data di notifica del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in COroparte_5 favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva liquidabile secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola per un numero di giorni complessivo pari a 29,66 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in euro 1.030 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
16/09/2025 Il Giudice
Pag. 11 di 12 Andrea Francesco Forcina
Pag. 12 di 12
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 911/2025
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO.
ricorrente
contro
CO
(c.f. ) con il patrocinio di e di P.IVA_1 CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accogliere il ricorso e per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione resistente con conseguente disapplicazione della L. 228/2012 in violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE; - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in virtù CO di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , della monetizzazione delle ferie maturate e non godute ai sensi dell'art. 35 CCNL Scuola;
ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dei giorni di ferie maturati per ogni aa.ss. come indicati nella narrativa determinati secondo il seguente criterio di calcolo
(giorni effettivi di servizio * 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale). E PER L'EFFETTO - CONDANNARE l' Amministrazione resistente al riconoscimento dei giorni di ferie maturate per ogni aa.ss. calcolati (giorni effettivi di servizio
* 30 giorni/360) + (4 giorni festività soppresse) – (11 giorni di festività nazionale) -
CONDANNARE le Amministrazioni resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva per i periodi di ferie maturate e non godute in relazione agli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola, ovvero al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e/o rivalutazione di legge. - IN VIA ISTRUTTORIA in caso di contestazione dei conteggi relativi alla monetizzazione delle ferie questa difesa si riserva la richiesta di ammissione di C.T.U. contabile;
- IN VIA ISTRUTTORIA ordinare alle amministrazioni resistenti ovvero all'amministrazione che la detenga, ex artt. 210 / 213 c.p.c., l'esibizione di documentazione attestante i giorni di ferie utilizzati dalla parte resistente;
Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del cu qualora versato.”.
Per la parte resistente: “In via preliminare 1. Dichiarare la nullità del ricorso per per insufficienza/indeterminatezza del petitum In via definitiva e nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica;
1. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n.
183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, accertare, contrariis reiectis, la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente e dichiarare che nei giorni di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e scolastici parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, liquidando il dovuto solo per il periodo dal termine delle lezioni al 30/06/2020; 3. In via ulteriormente subordinata, accertata la correttezza dei conteggi effettuati dall'Amministrazione resistente, rimettere alla il COroparte_4 calcolo dell'importo dovuto a titolo di indennità per ferie non godute;
4. Sempre in via subordinata, conseguentemente, liquidare le spese di lite tenuto conto della serialità della vertenza, della non complessità del ricorso, e della violazione dell'onere di cui all'art. 88
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 COroparte_5
per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
[...]
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha allegato di essere stato un docente supplente nei seguenti periodi: - a.s. 2020/2021: contratti dal 25/11/2020 al
Pag. 2 di 12 30/06/2021; - a.s. 2021/2022: contratti dal 27/10/2021 al 30/06/2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Parte ricorrente ha, quindi, allegato:
- che in base alla contrattazione collettiva di riferimento aveva diritto per ciascun anno ad un numero di ferie proporzionato al servizio prestato tenendo conto del fatto che i dipendenti neoassunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
1.1. Il invocato in giudizio si è costituito contestando l'esistenza del diritto CP_5 del docente alla indennità sostitutiva avendo lo stesso usufruito dell'intero ammontare di ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in subordine il ha chiesto di CP_5 rideterminare l'ammontare delle ferie non godute tenendo conto che i giorni di sospensione dell'attività didattica diversi da quelli di giugno devono essere computati come periodi di riposo da porre in compensazione nel ricalcolo delle ferie non godute di modo che i giorni di ferie non fruiti ai fini della determinazione della indennità oggetto di causa dovrebbero essere pari a 15,32.
2. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esaminate.
2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi
54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
Pag. 3 di 12 consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Come esplicitato da una parte della giurisprudenza di merito che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp. att. al cod. proc. civ. (cfr. Tribunale di Milano sentenze n.
3629/2025 del 7/8/2025 e n. 2457 del 27/5/2025) “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò
è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato. Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita
Pag. 4 di 12 richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n.
2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
L'intera materia relativa alle ferie dei docenti precari è stata poi recentemente sintetizzata da due ordinanze quasi coeve della Corte di Cassazione (cfr. Cass., 3 giugno
2024, n. 15415 e 17 giugno 2024, n. 16715). Nel secondo dei due provvedimenti, la S.C. ha affermato che “trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in
Pag. 5 di 12 senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio
2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi
Pag. 6 di 12 in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna
Pag. 7 di 12 distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre
2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31
Pag. 8 di 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.”
Come risulta dalla lettura delle motivazioni rese dalla Suprema Corte i principi generali espressi per il periodo compreso tra la fine delle lezioni ed il termine dell'attività didattica (fissato al 30 giugno) devono estendersi anche a quei periodi durante l'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività didattica (ad. Festività natalizie e pasquali).
Pag. 9 di 12 È pacifico, infatti, che l'attività lavorativa del docente non è costituita dalla sola attività di insegnamento in senso stretto ma si esplica anche mediante la programmazione, la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati.
In senso conforme si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024) e la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. tra le tante
Corte di appello di Milano sent. n. 346/2025 del 25/8/2025; tribunale di Como sent. n.
277/2025 del 27/8/2025; trib. di Milano sent. 3158/2025 del 28/7/2025; trib. Milano sent. n.
3290/2025 del 1/9/2025; trib. di Milano sent. n. 3294/2025 del 31/8/2025; trib. di Milano sent.
n. 3466/25 del 12/8/2025; trib. di Milano sent. n. 3592 del 29/7/2025; sent. trib di Milano n.
3628/25 del 6/8/25; trib. di Milano sent. n. 3629/25 del 7/8/2025; trib. di Modena sent. n.
828/25 del 14/8/2025; trib. di Pesaro n. 405/25 del 18/8/2025; trib. di Rovigo sent. n.
200/2025 del 27/8/2025: trib. di Savona sent. n. 296/2025 del 3/9/2025; trib. di Sondrio sent.
n. 77/25 del 28/7/2025; trib. di Treviso sent. n. 603/25 del 28/7/2025; trib. di Vercelli sent. n.
335/25 del 24/7/2025).
2.2. Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie si deve affermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità sostitutiva richiesta per tutti i giorni di ferie maturati e non goduti sulla base di una propria domanda espressa ai quali vanno aggiunti i giorni di festività soppresse parimenti non utilizzati.
Per le considerazioni esposte dianzi, parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente non poteva essere considerata automaticamente in ferie nei CP_5 giorni di sospensione delle lezioni in quanto il docente non ha formulato una domanda corrispondente e la parte pubblica non ha provato di aver invitato il lavoratore a formulare domanda di ferie pena la perdita del diritto a fruirne anche sottoforma di indennità sostitutiva.
È incontestato che la parte ricorrente non abbia fruito di giorni di ferie.
Quanto ai giorni di ferie maturati, parte ricorrente non li ha specificamente quantificati ma ha allegato la formula matematica in base alla quale determinarli rimettendo al giudice l'esatta quantificazione;
il costituendosi in giudizio ha allegato che il ricorrente ha CP_5 maturato nel periodo in cui ha prestato servizio 51,32 giorni di ferie.
Parte ricorrente ha documentato di essere stato in servizio dal 25/11/2020 al
30/6/2021, dal 27/10/21 al 30/6/2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), per un totale di giorni di lavoro rispettivamente pari a 216 e 244. di modo che i giorni di ferie maturati per ciascun anno sono 26,33 e 20,33.
I giorni di congedo per festività soppresse sono pari a 4 per ciascun anno di modo che, tenuto conto del periodo di servizio svolto dal ricorrente, operando le necessarie
Pag. 10 di 12 approssimazioni per eccesso in caso di superamento della cifra decimale 0,5, i giorni maturati a tale titolo sono 2 per il primo anno e 3 per il secondo.
Per quanto riguarda il valore monetario della singola giornata lavorativa occorre evidenziare che la misura non è stata indicata dal ricorrente, avendo quest'ultimo comunque formulato una domanda di condanna generica.
Parte ricorrente ha comunque chiesto di decurtare dai giorni di ferie maturati 11 giorni per ciascun anno.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva liquidabile secondo le tabelle stipendiali previste dal
CCNL Scuola per un numero di giorni complessivo pari a 29,66.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dalla data della data di notifica del ricorso al saldo, tenuto conto del fatto che in base alle previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in COroparte_5 favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva liquidabile secondo le tabelle stipendiali previste dal CCNL Scuola per un numero di giorni complessivo pari a 29,66 oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in euro 1.030 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
16/09/2025 Il Giudice
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