TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 300/2024 R.G., avente a oggetto: “separazione giudiziale”
promossa da
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Distefano Gueli, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rosario Schembari, giusta procura in atti;
resistente
********
pagina 1 di 3 All'udienza del 22.1.2025, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e il Giudice
istruttore ha posto la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 20.2.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 30.1.2024, ha domandato al Parte_2
Tribunale: di pronunciare la separazione personale tra la stessa e , con Controparte_1
cui ha contratto matrimonio in Comiso, in data 22.11.2010, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso degli atti di matrimonio al n. 21, Parte I, dell'anno 2010, da cui sono nati i figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
9.10.2012, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_3 Persona_4
20.10.2020.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando le avverse deduzioni di ordine economico.
Fallito il tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, all'udienza del 22.1.2025 le parti hanno confermato di essersi riconciliate, chiedendo l'estinzione del giudizio.
****
Ciò premesso in fatto, va osservato che l'intervenuta riconciliazione determina l'estinzione del giudizio di separazione, ai sensi degli artt. 154 e 157 c.c. e dell'art. 306 c.p.c.
Considerati la natura della controversia e gli esiti della lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, riunito in camera di consiglio, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott.ssa Sandra Levanti Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 300/2024 R.G., avente a oggetto: “separazione giudiziale”
promossa da
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Distefano Gueli, giusta procura in atti;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Rosario Schembari, giusta procura in atti;
resistente
********
pagina 1 di 3 All'udienza del 22.1.2025, le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate e il Giudice
istruttore ha posto la causa in decisione innanzi al Collegio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 20.2.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 30.1.2024, ha domandato al Parte_2
Tribunale: di pronunciare la separazione personale tra la stessa e , con Controparte_1
cui ha contratto matrimonio in Comiso, in data 22.11.2010, iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso degli atti di matrimonio al n. 21, Parte I, dell'anno 2010, da cui sono nati i figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Persona_2
9.10.2012, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_3 Persona_4
20.10.2020.
Costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione, Controparte_1
contestando le avverse deduzioni di ordine economico.
Fallito il tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore e adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole, all'udienza del 22.1.2025 le parti hanno confermato di essersi riconciliate, chiedendo l'estinzione del giudizio.
****
Ciò premesso in fatto, va osservato che l'intervenuta riconciliazione determina l'estinzione del giudizio di separazione, ai sensi degli artt. 154 e 157 c.c. e dell'art. 306 c.p.c.
Considerati la natura della controversia e gli esiti della lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, riunito in camera di consiglio, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Emanuela A. Favara Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3