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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15493 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
UC UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 45920/2021 assunta in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Ostia Lido, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Neri che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione attrice
E
DOTT. (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, presso lo studio degli avv.ti Francesca Potì e Giulia
Primicerio che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura allegata con la comparsa di costituzione e risposta convenuto
(C.F. ) già conferitaria del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 ramo di azienda assicurativo per atto Controparte_4
Notaio di Milano del 28/06/2013 rep. 18.568/5.996 con effetto Persona_1
01/07/2013, in persona dell'Avv. Francesco Ferroni (PEC:
, in forza di procura generale alle liti conferita in Email_1 data 14.10.2019 per atto con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Notaio di Persona_2
Milano (repertorio n. 22644, raccolta n. 7785), depositata con la comparsa di costituzione e risposta, con studio in Milano, via Durini n. 25 e con domicilio virtuale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria conclusioni: per parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo espletamento di idonea C.T.U. medico legale, A) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per le ragioni esposte nel corso del presente giudizio e, per l'effetto, B) Controparte_1 condannare il dott. al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, Sig.ra Controparte_1
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa tutti subiti e subendi, nella misura Pt_1 determinata nel corpo degli scritti difensivi ovvero nella misura minore o maggiore che è emersa in corso di causa o che sarà determinata secondo equità, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi,
1 a titolo di danno da lucro cessante, dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo. Con refusione in favore dell'odierna attrice delle spese sostenute per la proposizione del procedimento di mediazione e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della precedente fase preventiva, oltre al rimborso forfettario, nonché rivalsa I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, procuratore antistatario”; per parte convenuta: “nel merito, rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via Parte_1 subordinata, e con riserva di gravame, accertare e dichiarare l'obbligo di (C.F. Controparte_2
, P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, di manlevare e mantenere indenne il Dott.
con pagamento diretto della predetta Compagnia all'attrice di ogni somma Controparte_1 eventualmente liquidata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi incluse le spese generali ex DM 55/2014 nella misura del 15% ed accessori come per legge”; per terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 293256901 e le limitazioni della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che alcuna responsabilità professionale è configurabile in capo al Dott. - per l'effetto, respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e nei CP_1 confronti della Compagnia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott. per ivi sentire accertare la Controparte_1 responsabilità dello stesso per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dei trattamenti e degli interventi chirurgici ortodontici eseguiti dal 2008 al 2013 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- in data 03.10.2008 si recava presso il centro olistico gestito dalla società CP_5
della quale il convenuto rivestiva, tra le altre, la qualifica di legale rappresentante,
[...] al fine di sottoporsi a trattamenti di natura implanto-protesica;
- in tale occasione, dopo avere eseguito un'ortopanoramica, il dott. proponeva CP_1 alla medesima la sostituzione del manufatto protesico già presente, costituito da un ponte in ceramica relativo agli elementi dentari 44-45-46-47-48, con un nuovo ponte in zirconio;
- pertanto, il dott. eseguiva personalmente e con l'ausilio di due sue assistenti, la CP_1 prospettata sostituzione del ponte 44-45-46-47 e 48 come da preventivo del 10.12.2008 redatto dal cui ne seguivano altri;
CP_1
- in esito agli interventi eseguiti dal medico gli corrispondeva la somma complessiva di €
17.915,00 così come indicata dal sopra richiamato preventivo e come risulta dall'estratto conto alla data del 28.12.2010 redatto dal convenuto, prodotto agli atti del giudizio, nel quale non figuravano, però, ulteriori somme versate dalla stessa;
- soltanto due mesi dopo la sostituzione del ponte 44-45-46-47-48, nel corso dell'anno
2009, la struttura in zirconio impiantata si fratturava in due distinte parti sia nella struttura che nella ceramica di rivestimento del ponte di cinque elementi e
2 successivamente per quattro volte sempre in due distinte parti, richiedendo successivi interventi di rifacimento della protesi, di cui l'ultimo nell'anno 2012;
- a causa della palese instabilità della protesi impiantata, il dott. soltanto nel CP_1 corso dell'anno 2012 e dopo quattro fratture, decideva di cambiare strategia terapeutica con l'estrazione del moncone pilastro 48, nonostante fosse sano e integro e la sostituzione con due impianti di sostegno del ponte con due elementi e due nuove capsule per un ulteriore importo di € 5.000,00 che veniva tempestivamente versato senza preventivo, né idonea fattura;
- nel corso dell'anno 2009 il dott. la sottoponeva al rifacimento del ponte 35-36- CP_1
37 che a distanza di due mesi si fratturava in due distinte parti per due volte comportando due sostituzioni senza esborsi;
- nel corso dell'anno 2013, il ponte 35-36-37 si fratturava per la terza volta e il dott. provvedeva a sostituirlo nuovamente con un nuovo ponte, sempre a tre CP_1 elementi, come da dichiarazione di conformità del 22.05.2013 rilasciata dalla società
Dental Progress s.n.c. per l'importo di € 4.000,00 di cui al preventivo del 13.05.2013, cui non seguiva alcuna fattura nonostante il tempestivo pagamento;
- nel corso dell'anno 2009, inoltre, il dott. provvedeva alla protesizzazione CP_1 dell'elemento 31 per il complessivo costo di € 1.000,00, ma l'elemento sostituito si presentava (e si presenta) di colore e forma incongrua;
- le veniva sostituito anche l'elemento 16 con un impianto ed allestita una corona in zirconio;
- stante i rilevanti problemi fisici, masticatori e di assimilazione e digestivi dovuti all'instabilità delle protesi impiantate e/o sostituite dal dott. si rivolgeva al CP_1 dott. , gnatologo, per un percorso della durata di un anno di interventi mirati al Per_3 recupero della postura squilibrata che le causava dolori invalidanti con esborsi pari ad
€ 2.700,00;
- i numerosi trattamenti e interventi eseguiti nel corso degli anni dal dott. CP_1 comportavano ingenti esborsi economici per complessivi € 29.615,00 (di cui € 17.915,00 come da estratto conto sino al 28.12.2010; € 5.000,00 per il quarto quadrante;
€ 4.000,00 per il terzo quadrante;
€ 2,700 per il percorso posturale) pur persistendo le problematiche originarie alle quali si aggiungevano ulteriori pregiudizi;
- dopo tutti i danni subiti dall'anno 2009 all'anno 2013 in esito agli interventi effettuati dal medico convenuto, nel corso del mese di settembre dell'anno 2017 subiva una nuova ed ennesima frattura della protesi inferiore destra (44-45) per la quinta volta e contemporaneamente anche il ponte inferiore a sinistra 35-36-37 per la quarta volta, entrambi sostituiti rispettivamente nell'anno 2012 e 2013, protesi che ad oggi risultano fratturate e in attesa di sostituzione e definitiva risoluzione;
- in considerazione del persistere delle problematiche di natura fisica e posturale conseguenti ai trattamenti impiantologici eseguiti dal convenuto, si sottoponeva ad esami radiologici e diagnostici volti ad individuare terapie idonee ai disagi manifestati anche attraverso visite ortopediche, gnatologiche, di riequilibrio della colonna vertebrale con somministrazione di farmaci cortisonici;
3 - in data 19.04.2018 si sottoponeva a nuovo e ulteriore ortopanoramica presso lo studio di Radiologia Lido di Ostia dalla quale emergeva la presenza degli impianti in zona
46,47 e 16 così come eseguiti dal due corone sugli impianti 46-47 con CP_1 morfologia occlusale piatta, nonché le corone degli elementi 44 e 45 che facevano parte del ponte già esistente risultavano separate e incongrue, oltre che di colore e forma diversa con espresso riferimento all'elemento 44;
- successivamente, in data 30.08.2018 effettuava presso il Policlinico “Luigi ” un CP_6
TC Dentalscan delle due arcate dal quale emergeva: “arcata superiore: minima atrofia mucosa del pavimento del seno mascellare sinistro. Assenza degli elementi dentari 27 e 28.
Neoimpianto di 16 con perno che affiora lungo il suo percorso corticale alveolare del versante vestibolare senza segni di mobilità. Esiti cure canalari in 14 e 15. Elemento 18 incluso, obliquo e mesoverso, in disodontiasi. Non si osservano granulomi periapicali. Riassorbimento orizzontale
e verticale dell'osso alveolare. Grado di mineralizzazione ossea di tipo 3D sec. Misch. Arcata inferiore: assenza degli elementi naturali , 47 e 48. Esiti di cure canalari in 37, NumeroDiCar_1
41, 44 e 45. Un neoimpianto nel quadrante III e due nel quadrante IV: il neoimpianto in zona 35 decorre lungo la corticale vestibolare dell'osso alveolare, senza segni di mobilità; i due impianti in zona 45-47 appaiono bene in sede e senza segni di mobilità. Non si osservano granulomi periapicali. Riassorbimento orizzontale e verticale dell'osso alveolare. Canale mandibolare bilateralmente di calibro e decorso nei limiti della norma. Grado di mineralizzazione di tipo D2 sec. Misch”;
- pertanto, si rivolgeva al dott. per una consulenza medico legale Persona_4 specialistica dalla quale rimaneva confermata l'incongruità delle terapie praticatele con imperizia e negligenza dal dott. che le avevano peraltro causato problemi CP_1 posturali, di assimilazione, di digestione e di difficoltà nella masticazione. Il dott. le riconosceva una ITA di 10 gg. per i numerosi interventi chirurgici;
ITP di 90 Per_4 gg. al 25% per terapie, visite per le riparazioni ed indagini;
IP al 2% per la perdita del
48';
- si rivolgeva, dunque, sia alla società che al dott. Controparte_7 Controparte_8
per richiedere il preventivo degli interventi da realizzarsi al fine di
[...] emendare le problematiche riscontrate, i quali venivano quantificati in complessivi €
21.682,00 e in € 19.450,00;
- all'esito delle risultanze mediche inoltrava al dott. in proprio e nella qualità di CP_1 amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_5 comunicazioni racc. A/R in seno alle quali formalizzava la propria richiesta di risarcimento danni;
- tuttavia, anche i successivi contatti, intesi a pervenire ad una soluzione in via conciliativa della controversia si rivelavano infruttuosi;
- con deposito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP
r.g.n. 72062/2019 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale dai dott.ri e;
Persona_5 Persona_6
- a seguito delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP veniva intentato il presente giudizio nei confronti del dott. . Controparte_1
4 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'attrice perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava la correttezza del proprio operato rappresentando che la Pt_1 si rivolgeva a lui nel periodo tra il 2008 e il 2013 per la sostituzione di vecchie e obsolete protesi, disturbi della masticazione e problematiche posturali. Eccepiva, pertanto,
l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'attività professionale espletata evidenziando che le fratture riscontrate avvenivano a distanza di anni dagli interventi e siccome interessavano cuspidi e pareti potevano essere attribuite a fattori esterni, come il bruxismo, traumi masticatori o l'uso scorretto da parte della paziente. Inoltre, la paziente interrompeva i controlli post-operatori e riceveva cure da altri professionisti, rendendo impossibile stabilire un nesso causale certo tra i danni e l'operato del convenuto. Del pari, doveva escludersi il nesso causale tra le cure prestate e oggetto di censura con le patologie posturali, che affliggevano la paziente anteriormente all'instaurazione del rapporto terapeutico con il sanitario convenuto, come si poteva ricavare dalla cartella clinica osteopatica della paziente datata 09.06.2010 (sub doc. 9 del fascicolo di parte nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., qui allegata come sub doc. 07).
Contestava, dunque, le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e il quantum debeatur richiesto da parte attrice eccependo all'uopo, in ordine ai danni patrimoniali, la mancata proposizione della domanda di risoluzione del contratto, né di restituzione dei compensi.
Peraltro, in caso di accoglimento della domanda attorea volta al risarcimento del danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per la realizzazione di nuove protesi dentarie, non poteva per evidenti ragioni di incompatibilità logico-giuridica, disporsi anche la restituzione delle somme già corrisposte alla parte convenuta. Ciò perché l'accoglimento cumulativo di entrambe le voci di danno determinerebbe, infatti, un ingiustificato arricchimento in favore dell'attrice, in violazione del principio di equità e del divieto di locupletazione senza causa.
Infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_9 con la quale aveva stipulato n. 2 polizze per responsabilità civile
[...] professionale, la n. 203256688 valida dal 15.12.2000 al 15.12.2009 (doc. 08) e la n. 293256901 ancora operativa dal 15.12.2009 (doc. 09) per essere dallo stesso garantito e manlevato.
3. Con provvedimento del 23.02.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo formulata dal dott. CP_1
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la già Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, eccependo il decorso del Controparte_3 termine prescrizionale ordinario per le prestazioni eseguite nel 2008, stante la denuncia della IL intervenuta nel 2018. Nel merito, si associava alle difese di parte convenuta.
In ordine al rapporto di garanzia, eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza n. 293256901 prestata in favore del Dott. e decorrente dal 15.12.2009 in quanto CP_1
l'evento dannoso lamentato non rientrerebbe nella copertura di polizza, la quale opera in relazione all'esercizio personale, da parte dell'assicurato, della professione di medico specialista in odontoiatria – stomatologia, con esclusione dell'implantologia. Inoltre, rappresentava che ai sensi dell'art. 3 cga “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione
5 pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa o, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione” con esclusione delle prestazioni effettuate nel periodo 2008-2009; in virtù del combinato disposto degli artt. 1, lett. A) e 6, lett. I) delle condizioni contrattuali di polizza, l'obbligazione assunta dalla compagnia assicuratrice consiste nel manlevare l'assicurato, entro i limiti dei massimali previsti, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per eventi lesivi della persona (morte o lesioni personali) ovvero per danni materiali riguardanti beni fisicamente individuabili. Tuttavia, la garanzia assicurativa non si estendeva ai danni derivanti dalla mancata corrispondenza dell'intervento sanitario o del trattamento eseguito rispetto all'impegno di risultato eventualmente assunto dal professionista. Tale esclusione è espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto (cfr. pagg. 5 e 7 del doc. 2).
Alla luce di quanto sopra, le domande formulate dalla , aventi ad oggetto presunti Pt_1 errori nell'esecuzione di trattamenti di implantologia da parte del Dott. e la CP_1 conseguente richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di compenso professionale, non rientravano nell'ambito della copertura assicurativa prestata dalla compagnia chiamata in causa, trattandosi di pretese riconducibili ad obbligazioni di risultato, espressamente escluse dalla garanzia.
Precisava, infine, la sussistenza di uno scoperto del 10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro, come da art. 5 cga. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inoperatività della polizza richiamata.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di svolgimento di ulteriore attività istruttoria – rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023.
6. A seguito di alcuni rinvii e mutato il Giudice, la causa passava in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'attrice, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti (rilevanti problemi fisici e di postura, masticatori e di assimilazione e digestivi) dovute all'instabilità delle protesi impiantate e/o sostituite dal dott. durante i CP_1 trattamenti sanitari e chirurgici ortodontici eseguiti negli anni 2008-2013, ha invocato la responsabilità del dott. per il suo comportamento colposo nell'esecuzione Controparte_1 dei trattamenti sull'assunto – certamente corretto in punto di diritto – che ove tra paziente e medico sia intercorso un rapporto contrattuale, debbano trovare applicazione, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, le regole dettate dall'art. 1218 c.c., per cui grava sul medico la prova del proprio corretto adempimento ovvero della non imputabilità a sé dell'esito infausto o ancora dell'insussistenza del nesso causale tra la propria prestazione e il danno lamentato.
Deve, infatti, rilevarsi che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge
n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto
6 intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono agli anni 2008-2013.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
E poiché è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co.
2 c.c., soddisfa l'onere assertivo a proprio carico il danneggiato che, provati il contratto o il contatto sociale intercorso col convenuto, alleghi i profili comportamentali rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza, prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III,
12.09.2013 n. 20904).
Se è vero che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (vd. Cass., 9/11/2006, n. 23918), nondimeno il mancato raggiungimento dell'obiettivo (guarigione, miglioramento estetico, attenuazione dei sintomi, etc..) sperato e possibile non è ininfluente sul piano probatorio.
Fatte queste premesse, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di prescrizione per le prestazioni relative al 2008 sollevata dalla terza chiamata. Invero, come risulta dalla
7 cartella clinica prodotta dal dott. l'attrice ha iniziato i trattamenti protesici nel CP_1 corso dell'anno 2009 e ciò dopo l'ortopanoramica cui il convenuto sottoponeva in data
3.10.2008 la . Pertanto, l'eccezione svolta dalla chiamata in causa si disvela infondata Pt_1 anche in considerazione del fatto che la comunicazione con cui l'attrice ha interrotto la prescrizione è del 27.9.2018.
8. Passando al merito, l'attività istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP
r.g.n. 72062/2019, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nell'esecuzione dei trattamenti ortodontici.
9. Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
10. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri Per_5
e , i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attore
[...] Persona_6 hanno elevato delle censure in ordine alla diagnosi, alla scelta e all'esecuzione dei trattamenti eseguiti dal dott. . Controparte_1
In particolare, in risposta ai quesiti, il collegio peritale ha chiarito in ordine alla diagnosi che la paziente è stata sottoposta a diversi interventi riabilitativi, sia di tipo protesico che
8 implanto-protesico, eseguiti in successione. Al momento dell'avvio del trattamento, il quadro clinico non evidenziava patologie rilevanti sugli elementi dentari interessati, ad eccezione di processi infettivo-infiammatori riscontrati sul primo molare superiore destro e sul terzo molare inferiore destro. Gli scopi del trattamento erano: la risoluzione delle infezioni presenti;
il miglioramento dell'occlusione dentale, e, presumibilmente, un perfezionamento dell'estetica delle precedenti riabilitazioni protesiche. Il primo molare superiore destro è stato correttamente estratto e sostituito con un impianto osteointegrato.
Diversamente, il terzo molare inferiore destro è stato impiegato come elemento di supporto distale nella nuova riabilitazione protesica dell'arcata inferiore destra, una scelta terapeutica che si è rivelata inadeguata. A seguito delle ripetute fratture del manufatto protesico, tale dente è stato successivamente rimosso.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che la diagnosi iniziale si è dimostrata parzialmente errata, in quanto non è stato considerato il valore insufficiente del terzo molare inferiore destro come pilastro protesico, il quale presentava, come evidenziato dall'esame ortopantomografico antecedente alle cure, una chiara lesione infettivo-infiammatoria.
Da tale errore nella diagnosi sono derivati a cascata una serie di errori sia nella scelta che nell'esecuzione dei trattamenti.
Invero, con riferimento alla scelta del trattamento, i cc.tt.uu. hanno osservato che: “(…) Il trattamento non è stato corretto, perché basato su un'erronea valutazione diagnostica, per quanto riguarda il restauro inferiore di destra. A seguito delle continue fratture, tale restauro è stato modificato. Il terzo molare inferiore di destra è stato estratto e sono stati inseriti due impianti.”
In ordine all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha evidenziato dei profili di criticità circa il trattamento riabilitativo protesico effettuato dal dott. CP_1
In particolare, i cc.tt.uu. hanno dato atto di come – in base a quanto riferito dalla paziente e confermato dalla documentazione in atti - le fratture dei restauri protesici si sono verificate in più occasioni e in momenti diversi. Le prime rotture, relative al manufatto protesico dell'arcata inferiore destra, sono riconducibili alla scelta inappropriata del terzo molare inferiore destro come pilastro distale. Tale dente è stato successivamente estratto e sostituito con due impianti. Le fratture del rivestimento ceramico hanno poi interessato anche gli altri restauri eseguiti dal convenuto. Durante le operazioni peritali i cc.tt.uu. hanno preso in considerazione l'eventuale presenza di parafunzioni come possibile concausa delle fratture, ma l'esame obiettivo ha escluso tale ipotesi. In assenza di parafunzioni e di evidenti alterazioni occlusali, le fratture sono risultate attribuibili a una non corretta esecuzione dei manufatti protesici. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno rappresentato che tutte le corone appaiono di colore disomogeneo rispetto agli elementi dentari residui, rendendo necessario il loro rifacimento. Infine, il collegio peritale ha evidenziato che, nonostante il ripetersi delle fratture, il convenuto non ha adottato misure correttive, come ad esempio l'impiego di materiali alternativi per il rivestimento.
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto un nesso causale diretto tra il trattamento clinico-terapeutico effettuato sulla paziente e gli esiti riscontrati, i quali si discostano significativamente da quanto ci si sarebbe atteso, sia sotto il profilo sostanziale che in termini di correttezza medico-chirurgica.
9 In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti le conclusioni dei c.t.u. circa l'operato del dott. e i danni quantificati, il collegio peritale ha replicato che: CP_1
“i manufatti protesici eseguiti dal Dott. sono andati incontro a molteplici fratture a partire CP_1 dalla originaria consegna e comunque fino al 2017. Se anche non si volesse considerare la presenza di fratture oppure si volesse attribuire l'origine delle stesse a particolari abitudini alimentari della perizianda, tutto viene posto in secondo piano rispetto alla errata colorazione dei manufatti protesici che richiedono comunque la loro sostituzione. L'affermazione del Dott. che il Dott. Per_7 CP_1
" è passato da manufatti in ceramica integrale a manufatti con struttura in lega metallica", soddisfacendo così alla richiesta di adottare opportuni rimedi, non è corretta perché il materiale di rivestimento è in ambedue i casi ceramica. Il collegio peritale nella bozza di CTU faceva riferimento
a materiali di rivestimento diversi e non ad una diversa struttura interna di sostegno. In particolare si poteva pensare di utilizzare materiali da rivestimento dotati di maggiore elasticità ovvero di minore durezza rispetto alla ceramica. Per quanto riguarda infine il costo del singolo elemento protesico in ceramica considerato eccessivo, questo comprende anche l'esecuzione di corone protesiche provvisorie in resina (come ben evidenziato nella bozza), con struttura metallica, più costose, ma indispensabili nel caso considerato, visto l'evidente rischio di fratture. Per quanto attiene il danno da invalidità temporanea è commisurato non solo e non tanto ai giorni strettamente necessari agli atti chirurgico terapeutici ma anche al lunghissimo periodo invalidante sofferto dalla perizianda correlato strettamente alle azioni omissioni caratterizzanti l'iter terapeutico censurato dagli scriventi e certamente consoni data la lunghissima storia clinica che si è procrastinata per anni. Le giornate “dedicate “agli atti chirurgici e terapeutici in generale così come quelle in cui la perizianda ha sopportato e sofferto in termini di algia, difficoltà masticatorie, fonatorie, dismorfiche scemanti l'integrità fisiognonica del viso, non possono e non devono essere un semplice numero percentualizzabile al 10 o 20 % rispetto alla totale integrità della quotidianità bensì rappresentano il quantum della reale incidenza della grave inabilità psico fisica determinatasi nel periodo.”
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti il mancato riconoscimento di una IP e l'omessa valutazione delle spese sostenute, i cc.tt.uu. hanno specificato come:
“Come già evidenziato nelle bozze, il collegio peritale riconosce la diagnosi errata per quanto riguarda l'utilizzo protesico del 4.8, ma tale elemento dentario era all'origine compromesso e la sua successiva estrazione non rappresenta un danno. Questo aspetto unitamente alla carenza organica di altri elementi dentali correlata all'evento non evidenzia n danno in termini di IP quantificabile come maggior danno rispetto a quanto di suo affetta la perizianda. Per quanto riguarda le spese sostenute fanno riferimento ai preventivi ed alle fatture del Dott. e quindi alla congruità e CP_1 risarcibilità delle medesime concordiamo parzialmente con quanto asserito da parte attrice nelle note. Infatti a mera svista documentale inerente gli allegati 5 ed 8 siamo da un lato ad affermare la congruità e risarcibilità delle spese di cui all'allegato 5. Pari ad euro 17.915 mentre, seppur congrue
e risarcibili come tali, le spese all'allegato 8 non risultano documentate agli atti ma solo preventivate e non documentate e ristorabili.”
11. Ritiene il giudicante di condividere le suddette conclusioni dei ccttuu in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
10 Si ritiene quindi accertato che dall'errore nella diagnosi (non essendo stato considerato il valore insufficiente del terzo molare inferiore destro come pilastro protesico, il quale presentava, come evidenziato dall'esame ortopantomografico antecedente alle cure, una chiara lesione infettivo-infiammatoria) sono derivate, a cascata, errori nella scelta e nell'esecuzione del trattamento.
In particolare, i manufatti protesici eseguiti dal Dott. sono andati incontro a CP_1 molteplici fratture a partire dalla originaria consegna e comunque fino al 2017 e quindi non a distanza di anni dall'esecuzione del trattamento, come ritenuto da parte convenuta e terza chiamata (testualmente, dalla CTU “Sulla base del racconto della perizianda, confermato dalla documentazione presente in atti, le fratture dei restauri protesici sono state molteplici ed in tempi successivi. Le fratture a carico dell'iniziale manufatto inferiore di destra originavano dalla erronea scelta del dente del giudizio inferiore di destra come pilastro destale. Tale elemento è stato successivamente estratto e sostituito con due impianti. Le fratture del rivestimento in ceramica dei manufatti protesici hanno però successivamente interessato tutti i restauri effettuati dal convenuto”).
In sede di operazioni peritali, inoltre, è stata valutata la presenza di concause di tali fratture (come para-funzione e/o anomalie occlusali), ma dati oggettivi dell'esame obiettivo hanno escluso tale ipotesi, portando ad accertare che tali fratture non possono che originare dalla difettosa esecuzione del manufatto.
Inoltre, a fronte dell'insorgenza delle numerose fratture il medico convenuto non ha adottato opportuni rimedi quali per esempio l'utilizzo di materiali diversi di rivestimento.
Infine, tutte le corone protesiche si presentano, comunque, di un colore diverso rispetto agli elementi dentari residui e necessitano quindi di rifacimento.
12. Tanto sopra dedotto si deve pertanto ritenere, secondo la regola del ''più probabile che non" raggiunta la prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica intercorrente tra la condotta, ritenuta censurabile, del sanitario convenuto e il danno lamentato dall'attrice, essendo stato rilevato con accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta dei trattamenti i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di fatto realizzatisi.
Infine, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. non avendo i ccttu accertato condotte del paziente che possano avere peggiorato la sua condizione o escluso la sussistenza del nesso causale con il trattamento eseguito dal sanitario convenuto.
13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle adeguate repliche alle osservazioni delle parti, deve riconoscersi la responsabilità del dott. per l'erronea Controparte_1 diagnosi, scelta ed esecuzione del trattamento ortodontico che hanno comportato un maggior danno così calcolato “I.T.A. al 100% gg.30 - I.T.P. al 50% gg. 90”.
In particolare, l'inabilità temporanea è dovuta alla necessità storiografica e seriata nel tempo di interventi terapeutici odontoiatrici con correlato disagio psicofisico e programmi di riabilitazione protesica pregressi e futuri. Invece, non si ravvisano elementi di maggior danno in ordine alla validità residua funzionale attuale rispetto alla medesima ante trattamento effettuato, poiché il primo molare superiore di destra è stato correttamente
11 estratto e sostituito con un impianto osteo-integrato mentre il 3^ molare inferiore omolaterale visto lo stato infettivo fratturativo in cui versava ed evidenziato nella precedente discussione, era comunque elemento anatomo funzionalmente già perso e da rimuovere ab initio.
Infine, sono state riscontrate menomazioni all'integrità fisiognomica (Foto 1-2-3-4) consistenti in discromie e fratture coronali multiple degli elementi dentali e che comunque costituiscono maggior danno emendabili come di seguito specificato;
- sono verosimilmente ipotizzabili miglioramenti dello stato dell'attrice, sono indicati e prevedibili eventuali interventi chirurgici o conservativi atti ad emendare le fratture ed il colore incongruo dei manufatti;
questi debbano essere sostituiti con un costo di 1500 euro ad elemento ( oltre oneri di legge ), compresi i provvisori armati per un totale di euro
15.000 ( quindicimila euro).
14. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/03, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce
(Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il
12 danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale. Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
12.1 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
15. Nel caso di specie, il Collegio peritale, in primo luogo, ha escluso la sussistenza di una invalidità permanente, riconoscendo, invece, una invalidità temporanea assoluta pari a 30 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% di 90 giorni correlata alla “necessità storiografica e seriata nel tempo di interventi terapeutici odontoiatrici con correlato disagio psicofisico e programmi di riabilitazione protesica pregressi e futuri.” Il danno da invalidità temporanea, come accertato condivisibilmente dai ccttuu, è commisurato non solo e non tanto ai giorni strettamente necessari agli atti chirurgico terapeutici ma anche al lunghissimo periodo invalidante sofferto dall'attrice correlato strettamente alle azioni omissioni caratterizzanti l'iter terapeutico censurato dagli scriventi e certamente consoni data la lunghissima storia clinica che si è procrastinata per anni.
Le giornate “dedicate “agli atti chirurgici e terapeutici in generale così come quelle in cui l'attrice ha sopportato e sofferto in termini di algia, difficoltà masticatorie, fonatorie, dismorfiche scemanti l'integrità fisiognonica del viso, non possono e non devono essere un semplice numero percentualizzabile al 10 o 20 % rispetto alla totale integrità della
13 quotidianità bensì rappresentano il quantum della reale incidenza della grave inabilità psico fisica determinatasi nel periodo.
Pertanto, prendendo in considerazione l'età di parte attrice (48 anni) al momento dell'inizio del trattamento ortodontico nell'ottobre del 2009 (avendo prima affrontato, seppur infruttuosamente ed inutilmente, il percorso olistico proposto con insistenza dal dott. con plantari e ciò dopo l'ortopanoramica cui il convenuto l'ha sottoposta in CP_1 data 3.10.2008) e il valore della inabilità temporanea assoluta aggiornata al dm 18 luglio
2025 pari ad € 56,18, si riconosceranno € 1.685,40 (€56,18 x 30) a titolo di invalidità assoluta ed € 2.528,10 (56,18 x 50%= 28,07 x 90) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%, per un importo complessivo di € 4.213,50.
L'importo sovra calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (03.10.2008) così giungendo alla somma di euro 3.182,40 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici
Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di €
5.117,73, oltre interesse legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto la possibilità di apportare dei miglioramenti allo stato della perizianda, prevedendo eventuali interventi chirurgici o conservativi atti ad emendare le fratture ed il colore incongruo dei manufatti con la loro sostituzione con un costo di 1500 euro ad elemento (oltre oneri di legge), compresi i provvisori armati per un totale di euro 15.000 (quindicimila euro).
Sul punto, il Collegio peritale nel replicare alle osservazioni di parte convenuta ha spiegato che “il costo del singolo elemento protesico in ceramica considerato eccessivo, questo comprende anche l'esecuzione di corone protesiche provvisorie in resina (come ben evidenziato nella bozza), con struttura metallica, più costose, ma indispensabili nel caso considerato, visto l'evidente rischio di fratture.”.
Nello specifico, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (cfr. da ultimo, Cassazione
Civile, Sez. III - Sent. 12690/2013; confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Sul punto, si ritiene che tale convincimento possa dirsi raggiunto posto che, in primo luogo, la necessità di svolgere tale trattamento era prospettata dalla medesima attrice, in sede di atto di citazione, richiamando sul punto le conclusioni dei ccttuu e richiedendo il risarcimento del relativo importo, a titolo di spese future.
Sicché deve ritenersi altamente probabile che la , considerata l'elevata efficacia del Pt_1 trattamento indicato e del disagio psicologico causato, confermerà quanto prospettato nell'atto introduttivo del presente giudizio e sosterrà le spese mediche relative al trattamento.
Per le motivazioni sopra esposte, si liquida l'ulteriore somma di euro 15.000,00, a titolo di spese future, come tali non suscettibili di rivalutazione all'epoca della decisione, in considerazione del relativo carattere di liquidazione anticipata del danno (cfr. Civile Sent.
14 Sez. 3 Num. 29341 Anno 2017) con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
17. Con riguardo alle spese sostenute relative ai preventivi e alle fatture del Dott. i CP_1 ccttuu ritengono congrue le spese di cui all'allegato 5 pari ad euro 17.915,00 mentre, seppur congrue e risarcibili come tali, le spese di cui all'allegato 8 non risultano documentate agli atti ma solo preventivate e non documentate.
Ciò posto, in ordine alle spese ritenute congrue dai ccttu per euro 17.915,00, si rammenta che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata da parte attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto (ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno).
È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820;
Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass.
n.6886/2014 in parte motiva).
Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento e, sebbene secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass n.19513/2020; Cass.
n.24947/2017; Cass.n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non sia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta
(si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressa- di risoluzione.
Tale univocità non è ravvisabile nel presente giudizio, ove non è esplicita alcuna domanda di restituzione, essendosi la parte limitata a richiedere il (solo) risarcimento del danno
(patrimoniale e non patrimoniale). Nulla deve infine riconoscersi per le spese di cui all'allegato 8 in quanto non documentate.
18. Riconosciuta la responsabilità del dott. , va infine esaminata la Controparte_1 domanda di manleva da lui avanzata nei confronti della propria assicurazione
[...] in forza delle polizze per responsabilità civile professionale, la n. 203256688 CP_2 valida dal 15.12.2000 al 15.12.2009 (doc. 08 parte convenuta) e la n. 293256901 ancora operativa dal 15.12.2009 (doc. 09 parte convenuta e doc. 2 terza chiamata).
15 ha argomentato in merito alle limitazioni dell'operatività della Controparte_2 polizza n. 293256901 e, precisamente: i) eccezione di inoperatività della polizza per mancata copertura in relazione all'oggetto e, in particolare, per esclusione dell'attività di implantologia;
ii) mancata copertura ai sensi dell'art. 3 cga ai sensi del quale “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa o, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione” iii) mancata copertura delle spese legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 cga secondo cui “la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.
Nel caso di specie, la polizza deve considerarsi operativa trattandosi di polizza per
“medico specialista in odonotoiatria – stomatologia esclusa implantologia- in quanto come accertato dai cc.tt.uu. e condiviso dall'odierno decidente, le censure mosse nei confronti del medico convenuto concernono sia l'attività diagnostica, che di scelta e di esecuzione del trattamento inerenti ai manufatti e trattamenti protesici. Pertanto, non si limitano all'attività di implantologia. Ne discende che la polizza deve ritenersi operativa, rientrando le contestazioni mosse nell'oggetto della polizza.
Con riguardo al secondo profilo, si rileva che, sebbene la polizza richiamata da
[...]
n. 293256901 risulti operativa a far data dal 15.12.2009, la prima polizza CP_2 invocata da parte attrice n. 203256688 e non contestata dalla terza chiamata, aveva un periodo di validità 15.12.2000 al 15.12.2009 con soluzione di continuità, in quanto quest'ultima è stata poi sostituita dalla polizza n. 293256901. Pertanto, anche i fatti avvenuti a far data dall'ottobre 2008 rientrano nella copertura assicurativa (doc. 8 e 9).
Si osserva, infine che, se da un lato il convenuto dott. ha domandato di essere CP_1 garantito e manlevato da in virtù delle polizze per responsabilità Controparte_2 professionale con quest'ultima stipulate nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dall'altro non ha formulato domanda autonoma di rifusione delle spese di resistenza né quelle di soccombenza.
A tal riguardo si rammenta che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 - 01), in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma
1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (v. altresì, anche in relazione alla necessità che l'istante fornisca la prova dell'effettivo esborso di quanto rivendicato, Sez. 3, Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023, Rv. 669069 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21290 del 5/07/2022, Rv. 665207 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del
23/02/2021, Rv. 660611 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020, Rv. 658762 - 01;
Cass. civ. sez. III, 17/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 17/12/2024), n.33013).
16 Nel caso in esame, pertanto, la disamina del limite di operatività di polizza per la copertura delle spese di resistenza e delle spese di soccombenza (incluse quelle di ctu) è assorbita dalla circostanza che con la comparsa di costituzione il dott. non ha CP_10 formulato la relativa domanda, ma solamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e pertanto tardiva trattandosi di domanda autonoma come sovra detto.
Infine, risulta infondata l'eccezione di inoperatività della polizza sull'assunto che l'attrice abbia fatto valere la responsabilità del sanitario per non avere conseguito il risultato richiesto. Invero, richiamando quanto detto sopra, l'obbligazione assunta dal medico convenuto non è di risultato, ma di mezzi.
Pertanto, deve essere dichiarata obbligata a tenere indenne Controparte_2 direttamente il dott. per tutto quanto da questi dovuto all'attrice a titolo di CP_1 risarcimento del danno tutto nei limiti di polizza (massimale di €1.500.000,00 ed uno scoperto del 10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010,
Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi a carico di parte convenuta dott. . Controparte_1
Le spese di CTU e di CTP del giudizio di ATP, di cui è stato provato l'esborso (docc. 10, 11
e 12) vanno poste a carico di parte convenuta.
Nei rapporti fra e il dott. , in ossequio al principio della Controparte_2 Controparte_1 soccombenza, devono essere poste a carico della compagnia, stante la fondatezza della domanda di manleva e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. nella causazione dei Controparte_1 danni patiti da;
Parte_1
- per l'effetto, condanna il dott. a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 20.117,73 oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il dott. a rifondere le spese di lite del presente grado di Parte_2 giudizio in favore di parte attrice liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nicola Neri dichiaratosi antistatario;
- condanna il dott. a rifondere le spese di lite del procedimento di Parte_2
ATP in favore di parte attrice liquidate in euro 2.337,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nicola Neri dichiaratosi antistatario;
17 - pone le spese di CTU e di CTP del giudizio di ATP a carico di parte convenuta dott.
; Parte_2
- accoglie la domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto condanna a manlevarlo e Controparte_2 Controparte_2 tenerlo indenne dell'importo da questi dovuto in favore di parte attrice nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2, c.c. le somme da questi dovute in favore di parte attrice nei limiti di polizza (massimale di €1.500.000,00 ed uno scoperto del
10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro);
- condanna a rimborsare al dott. le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e contributo unificato per la chiamata del terzo.
Così deciso in Roma, 06.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa UC UN
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice
UC UN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 45920/2021 assunta in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.c.
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Ostia Lido, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Neri che la rappresenta e difende, giusta delega in calce all'atto di citazione attrice
E
DOTT. (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, presso lo studio degli avv.ti Francesca Potì e Giulia
Primicerio che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura allegata con la comparsa di costituzione e risposta convenuto
(C.F. ) già conferitaria del Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 ramo di azienda assicurativo per atto Controparte_4
Notaio di Milano del 28/06/2013 rep. 18.568/5.996 con effetto Persona_1
01/07/2013, in persona dell'Avv. Francesco Ferroni (PEC:
, in forza di procura generale alle liti conferita in Email_1 data 14.10.2019 per atto con sottoscrizioni autenticate dal Dott. Notaio di Persona_2
Milano (repertorio n. 22644, raccolta n. 7785), depositata con la comparsa di costituzione e risposta, con studio in Milano, via Durini n. 25 e con domicilio virtuale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato terza chiamata oggetto: responsabilità sanitaria conclusioni: per parte attrice “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo espletamento di idonea C.T.U. medico legale, A) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. per le ragioni esposte nel corso del presente giudizio e, per l'effetto, B) Controparte_1 condannare il dott. al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, Sig.ra Controparte_1
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa tutti subiti e subendi, nella misura Pt_1 determinata nel corpo degli scritti difensivi ovvero nella misura minore o maggiore che è emersa in corso di causa o che sarà determinata secondo equità, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi,
1 a titolo di danno da lucro cessante, dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo. Con refusione in favore dell'odierna attrice delle spese sostenute per la proposizione del procedimento di mediazione e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della precedente fase preventiva, oltre al rimborso forfettario, nonché rivalsa I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, procuratore antistatario”; per parte convenuta: “nel merito, rigettare le domande tutte formulate dalla sig.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via Parte_1 subordinata, e con riserva di gravame, accertare e dichiarare l'obbligo di (C.F. Controparte_2
, P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 P.IVA_3 legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, di manlevare e mantenere indenne il Dott.
con pagamento diretto della predetta Compagnia all'attrice di ogni somma Controparte_1 eventualmente liquidata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi incluse le spese generali ex DM 55/2014 nella misura del 15% ed accessori come per legge”; per terza chiamata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: nel merito: - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 293256901 e le limitazioni della stessa per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare che alcuna responsabilità professionale è configurabile in capo al Dott. - per l'effetto, respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e nei CP_1 confronti della Compagnia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, il dott. per ivi sentire accertare la Controparte_1 responsabilità dello stesso per le conseguenze invalidanti riportate a seguito dei trattamenti e degli interventi chirurgici ortodontici eseguiti dal 2008 al 2013 con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice ha esposto che:
- in data 03.10.2008 si recava presso il centro olistico gestito dalla società CP_5
della quale il convenuto rivestiva, tra le altre, la qualifica di legale rappresentante,
[...] al fine di sottoporsi a trattamenti di natura implanto-protesica;
- in tale occasione, dopo avere eseguito un'ortopanoramica, il dott. proponeva CP_1 alla medesima la sostituzione del manufatto protesico già presente, costituito da un ponte in ceramica relativo agli elementi dentari 44-45-46-47-48, con un nuovo ponte in zirconio;
- pertanto, il dott. eseguiva personalmente e con l'ausilio di due sue assistenti, la CP_1 prospettata sostituzione del ponte 44-45-46-47 e 48 come da preventivo del 10.12.2008 redatto dal cui ne seguivano altri;
CP_1
- in esito agli interventi eseguiti dal medico gli corrispondeva la somma complessiva di €
17.915,00 così come indicata dal sopra richiamato preventivo e come risulta dall'estratto conto alla data del 28.12.2010 redatto dal convenuto, prodotto agli atti del giudizio, nel quale non figuravano, però, ulteriori somme versate dalla stessa;
- soltanto due mesi dopo la sostituzione del ponte 44-45-46-47-48, nel corso dell'anno
2009, la struttura in zirconio impiantata si fratturava in due distinte parti sia nella struttura che nella ceramica di rivestimento del ponte di cinque elementi e
2 successivamente per quattro volte sempre in due distinte parti, richiedendo successivi interventi di rifacimento della protesi, di cui l'ultimo nell'anno 2012;
- a causa della palese instabilità della protesi impiantata, il dott. soltanto nel CP_1 corso dell'anno 2012 e dopo quattro fratture, decideva di cambiare strategia terapeutica con l'estrazione del moncone pilastro 48, nonostante fosse sano e integro e la sostituzione con due impianti di sostegno del ponte con due elementi e due nuove capsule per un ulteriore importo di € 5.000,00 che veniva tempestivamente versato senza preventivo, né idonea fattura;
- nel corso dell'anno 2009 il dott. la sottoponeva al rifacimento del ponte 35-36- CP_1
37 che a distanza di due mesi si fratturava in due distinte parti per due volte comportando due sostituzioni senza esborsi;
- nel corso dell'anno 2013, il ponte 35-36-37 si fratturava per la terza volta e il dott. provvedeva a sostituirlo nuovamente con un nuovo ponte, sempre a tre CP_1 elementi, come da dichiarazione di conformità del 22.05.2013 rilasciata dalla società
Dental Progress s.n.c. per l'importo di € 4.000,00 di cui al preventivo del 13.05.2013, cui non seguiva alcuna fattura nonostante il tempestivo pagamento;
- nel corso dell'anno 2009, inoltre, il dott. provvedeva alla protesizzazione CP_1 dell'elemento 31 per il complessivo costo di € 1.000,00, ma l'elemento sostituito si presentava (e si presenta) di colore e forma incongrua;
- le veniva sostituito anche l'elemento 16 con un impianto ed allestita una corona in zirconio;
- stante i rilevanti problemi fisici, masticatori e di assimilazione e digestivi dovuti all'instabilità delle protesi impiantate e/o sostituite dal dott. si rivolgeva al CP_1 dott. , gnatologo, per un percorso della durata di un anno di interventi mirati al Per_3 recupero della postura squilibrata che le causava dolori invalidanti con esborsi pari ad
€ 2.700,00;
- i numerosi trattamenti e interventi eseguiti nel corso degli anni dal dott. CP_1 comportavano ingenti esborsi economici per complessivi € 29.615,00 (di cui € 17.915,00 come da estratto conto sino al 28.12.2010; € 5.000,00 per il quarto quadrante;
€ 4.000,00 per il terzo quadrante;
€ 2,700 per il percorso posturale) pur persistendo le problematiche originarie alle quali si aggiungevano ulteriori pregiudizi;
- dopo tutti i danni subiti dall'anno 2009 all'anno 2013 in esito agli interventi effettuati dal medico convenuto, nel corso del mese di settembre dell'anno 2017 subiva una nuova ed ennesima frattura della protesi inferiore destra (44-45) per la quinta volta e contemporaneamente anche il ponte inferiore a sinistra 35-36-37 per la quarta volta, entrambi sostituiti rispettivamente nell'anno 2012 e 2013, protesi che ad oggi risultano fratturate e in attesa di sostituzione e definitiva risoluzione;
- in considerazione del persistere delle problematiche di natura fisica e posturale conseguenti ai trattamenti impiantologici eseguiti dal convenuto, si sottoponeva ad esami radiologici e diagnostici volti ad individuare terapie idonee ai disagi manifestati anche attraverso visite ortopediche, gnatologiche, di riequilibrio della colonna vertebrale con somministrazione di farmaci cortisonici;
3 - in data 19.04.2018 si sottoponeva a nuovo e ulteriore ortopanoramica presso lo studio di Radiologia Lido di Ostia dalla quale emergeva la presenza degli impianti in zona
46,47 e 16 così come eseguiti dal due corone sugli impianti 46-47 con CP_1 morfologia occlusale piatta, nonché le corone degli elementi 44 e 45 che facevano parte del ponte già esistente risultavano separate e incongrue, oltre che di colore e forma diversa con espresso riferimento all'elemento 44;
- successivamente, in data 30.08.2018 effettuava presso il Policlinico “Luigi ” un CP_6
TC Dentalscan delle due arcate dal quale emergeva: “arcata superiore: minima atrofia mucosa del pavimento del seno mascellare sinistro. Assenza degli elementi dentari 27 e 28.
Neoimpianto di 16 con perno che affiora lungo il suo percorso corticale alveolare del versante vestibolare senza segni di mobilità. Esiti cure canalari in 14 e 15. Elemento 18 incluso, obliquo e mesoverso, in disodontiasi. Non si osservano granulomi periapicali. Riassorbimento orizzontale
e verticale dell'osso alveolare. Grado di mineralizzazione ossea di tipo 3D sec. Misch. Arcata inferiore: assenza degli elementi naturali , 47 e 48. Esiti di cure canalari in 37, NumeroDiCar_1
41, 44 e 45. Un neoimpianto nel quadrante III e due nel quadrante IV: il neoimpianto in zona 35 decorre lungo la corticale vestibolare dell'osso alveolare, senza segni di mobilità; i due impianti in zona 45-47 appaiono bene in sede e senza segni di mobilità. Non si osservano granulomi periapicali. Riassorbimento orizzontale e verticale dell'osso alveolare. Canale mandibolare bilateralmente di calibro e decorso nei limiti della norma. Grado di mineralizzazione di tipo D2 sec. Misch”;
- pertanto, si rivolgeva al dott. per una consulenza medico legale Persona_4 specialistica dalla quale rimaneva confermata l'incongruità delle terapie praticatele con imperizia e negligenza dal dott. che le avevano peraltro causato problemi CP_1 posturali, di assimilazione, di digestione e di difficoltà nella masticazione. Il dott. le riconosceva una ITA di 10 gg. per i numerosi interventi chirurgici;
ITP di 90 Per_4 gg. al 25% per terapie, visite per le riparazioni ed indagini;
IP al 2% per la perdita del
48';
- si rivolgeva, dunque, sia alla società che al dott. Controparte_7 Controparte_8
per richiedere il preventivo degli interventi da realizzarsi al fine di
[...] emendare le problematiche riscontrate, i quali venivano quantificati in complessivi €
21.682,00 e in € 19.450,00;
- all'esito delle risultanze mediche inoltrava al dott. in proprio e nella qualità di CP_1 amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_5 comunicazioni racc. A/R in seno alle quali formalizzava la propria richiesta di risarcimento danni;
- tuttavia, anche i successivi contatti, intesi a pervenire ad una soluzione in via conciliativa della controversia si rivelavano infruttuosi;
- con deposito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva instaurato procedimento di ATP
r.g.n. 72062/2019 nel corso del quale veniva espletata CTU medico-legale dai dott.ri e;
Persona_5 Persona_6
- a seguito delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP veniva intentato il presente giudizio nei confronti del dott. . Controparte_1
4 2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il dott. contestando Controparte_1 tutto quanto dedotto dall'attrice perché infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava la correttezza del proprio operato rappresentando che la Pt_1 si rivolgeva a lui nel periodo tra il 2008 e il 2013 per la sostituzione di vecchie e obsolete protesi, disturbi della masticazione e problematiche posturali. Eccepiva, pertanto,
l'assenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'attività professionale espletata evidenziando che le fratture riscontrate avvenivano a distanza di anni dagli interventi e siccome interessavano cuspidi e pareti potevano essere attribuite a fattori esterni, come il bruxismo, traumi masticatori o l'uso scorretto da parte della paziente. Inoltre, la paziente interrompeva i controlli post-operatori e riceveva cure da altri professionisti, rendendo impossibile stabilire un nesso causale certo tra i danni e l'operato del convenuto. Del pari, doveva escludersi il nesso causale tra le cure prestate e oggetto di censura con le patologie posturali, che affliggevano la paziente anteriormente all'instaurazione del rapporto terapeutico con il sanitario convenuto, come si poteva ricavare dalla cartella clinica osteopatica della paziente datata 09.06.2010 (sub doc. 9 del fascicolo di parte nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., qui allegata come sub doc. 07).
Contestava, dunque, le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e il quantum debeatur richiesto da parte attrice eccependo all'uopo, in ordine ai danni patrimoniali, la mancata proposizione della domanda di risoluzione del contratto, né di restituzione dei compensi.
Peraltro, in caso di accoglimento della domanda attorea volta al risarcimento del danno patrimoniale correlato alle spese necessarie per la realizzazione di nuove protesi dentarie, non poteva per evidenti ragioni di incompatibilità logico-giuridica, disporsi anche la restituzione delle somme già corrisposte alla parte convenuta. Ciò perché l'accoglimento cumulativo di entrambe le voci di danno determinerebbe, infatti, un ingiustificato arricchimento in favore dell'attrice, in violazione del principio di equità e del divieto di locupletazione senza causa.
Infine, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_9 con la quale aveva stipulato n. 2 polizze per responsabilità civile
[...] professionale, la n. 203256688 valida dal 15.12.2000 al 15.12.2009 (doc. 08) e la n. 293256901 ancora operativa dal 15.12.2009 (doc. 09) per essere dallo stesso garantito e manlevato.
3. Con provvedimento del 23.02.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo formulata dal dott. CP_1
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la già Controparte_2 [...]
contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, eccependo il decorso del Controparte_3 termine prescrizionale ordinario per le prestazioni eseguite nel 2008, stante la denuncia della IL intervenuta nel 2018. Nel merito, si associava alle difese di parte convenuta.
In ordine al rapporto di garanzia, eccepiva, preliminarmente, l'inoperatività della polizza n. 293256901 prestata in favore del Dott. e decorrente dal 15.12.2009 in quanto CP_1
l'evento dannoso lamentato non rientrerebbe nella copertura di polizza, la quale opera in relazione all'esercizio personale, da parte dell'assicurato, della professione di medico specialista in odontoiatria – stomatologia, con esclusione dell'implantologia. Inoltre, rappresentava che ai sensi dell'art. 3 cga “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione
5 pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa o, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione” con esclusione delle prestazioni effettuate nel periodo 2008-2009; in virtù del combinato disposto degli artt. 1, lett. A) e 6, lett. I) delle condizioni contrattuali di polizza, l'obbligazione assunta dalla compagnia assicuratrice consiste nel manlevare l'assicurato, entro i limiti dei massimali previsti, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per eventi lesivi della persona (morte o lesioni personali) ovvero per danni materiali riguardanti beni fisicamente individuabili. Tuttavia, la garanzia assicurativa non si estendeva ai danni derivanti dalla mancata corrispondenza dell'intervento sanitario o del trattamento eseguito rispetto all'impegno di risultato eventualmente assunto dal professionista. Tale esclusione è espressamente prevista nelle condizioni generali di contratto (cfr. pagg. 5 e 7 del doc. 2).
Alla luce di quanto sopra, le domande formulate dalla , aventi ad oggetto presunti Pt_1 errori nell'esecuzione di trattamenti di implantologia da parte del Dott. e la CP_1 conseguente richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di compenso professionale, non rientravano nell'ambito della copertura assicurativa prestata dalla compagnia chiamata in causa, trattandosi di pretese riconducibili ad obbligazioni di risultato, espressamente escluse dalla garanzia.
Precisava, infine, la sussistenza di uno scoperto del 10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro, come da art. 5 cga. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'inoperatività della polizza richiamata.
5. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e non necessitante di svolgimento di ulteriore attività istruttoria – rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2023.
6. A seguito di alcuni rinvii e mutato il Giudice, la causa passava in decisione all'udienza del 18.06.2025 con concessione dei termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'attrice, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti (rilevanti problemi fisici e di postura, masticatori e di assimilazione e digestivi) dovute all'instabilità delle protesi impiantate e/o sostituite dal dott. durante i CP_1 trattamenti sanitari e chirurgici ortodontici eseguiti negli anni 2008-2013, ha invocato la responsabilità del dott. per il suo comportamento colposo nell'esecuzione Controparte_1 dei trattamenti sull'assunto – certamente corretto in punto di diritto – che ove tra paziente e medico sia intercorso un rapporto contrattuale, debbano trovare applicazione, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, le regole dettate dall'art. 1218 c.c., per cui grava sul medico la prova del proprio corretto adempimento ovvero della non imputabilità a sé dell'esito infausto o ancora dell'insussistenza del nesso causale tra la propria prestazione e il danno lamentato.
Deve, infatti, rilevarsi che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge
n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017, ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto
6 intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Nel caso di specie, i fatti di causa risalgono agli anni 2008-2013.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che
"l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme,
Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
E poiché è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co.
2 c.c., soddisfa l'onere assertivo a proprio carico il danneggiato che, provati il contratto o il contatto sociale intercorso col convenuto, alleghi i profili comportamentali rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza, prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III,
12.09.2013 n. 20904).
Se è vero che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (vd. Cass., 9/11/2006, n. 23918), nondimeno il mancato raggiungimento dell'obiettivo (guarigione, miglioramento estetico, attenuazione dei sintomi, etc..) sperato e possibile non è ininfluente sul piano probatorio.
Fatte queste premesse, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di prescrizione per le prestazioni relative al 2008 sollevata dalla terza chiamata. Invero, come risulta dalla
7 cartella clinica prodotta dal dott. l'attrice ha iniziato i trattamenti protesici nel CP_1 corso dell'anno 2009 e ciò dopo l'ortopanoramica cui il convenuto sottoponeva in data
3.10.2008 la . Pertanto, l'eccezione svolta dalla chiamata in causa si disvela infondata Pt_1 anche in considerazione del fatto che la comunicazione con cui l'attrice ha interrotto la prescrizione è del 27.9.2018.
8. Passando al merito, l'attività istruttoria circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata sulla CTU medico-legale espletata nel procedimento di ATP
r.g.n. 72062/2019, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare se fosse censurabile la condotta di parte convenuta nell'esecuzione dei trattamenti ortodontici.
9. Deve premettersi che questo Tribunale non reputa necessario procedere ad una rinnovazione della CTU perché possono trarsi tutti i dati medico-legali e scientifici dall'analisi condotta dal Collegio finanche nei chiarimenti forniti in risposta ai rilievi critici formulati dalle parti.
A riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
“fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020
n. 12387).
10. Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CCTTUU, dott.ri Per_5
e , i quali, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attore
[...] Persona_6 hanno elevato delle censure in ordine alla diagnosi, alla scelta e all'esecuzione dei trattamenti eseguiti dal dott. . Controparte_1
In particolare, in risposta ai quesiti, il collegio peritale ha chiarito in ordine alla diagnosi che la paziente è stata sottoposta a diversi interventi riabilitativi, sia di tipo protesico che
8 implanto-protesico, eseguiti in successione. Al momento dell'avvio del trattamento, il quadro clinico non evidenziava patologie rilevanti sugli elementi dentari interessati, ad eccezione di processi infettivo-infiammatori riscontrati sul primo molare superiore destro e sul terzo molare inferiore destro. Gli scopi del trattamento erano: la risoluzione delle infezioni presenti;
il miglioramento dell'occlusione dentale, e, presumibilmente, un perfezionamento dell'estetica delle precedenti riabilitazioni protesiche. Il primo molare superiore destro è stato correttamente estratto e sostituito con un impianto osteointegrato.
Diversamente, il terzo molare inferiore destro è stato impiegato come elemento di supporto distale nella nuova riabilitazione protesica dell'arcata inferiore destra, una scelta terapeutica che si è rivelata inadeguata. A seguito delle ripetute fratture del manufatto protesico, tale dente è stato successivamente rimosso.
I cc.tt.uu. hanno rilevato che la diagnosi iniziale si è dimostrata parzialmente errata, in quanto non è stato considerato il valore insufficiente del terzo molare inferiore destro come pilastro protesico, il quale presentava, come evidenziato dall'esame ortopantomografico antecedente alle cure, una chiara lesione infettivo-infiammatoria.
Da tale errore nella diagnosi sono derivati a cascata una serie di errori sia nella scelta che nell'esecuzione dei trattamenti.
Invero, con riferimento alla scelta del trattamento, i cc.tt.uu. hanno osservato che: “(…) Il trattamento non è stato corretto, perché basato su un'erronea valutazione diagnostica, per quanto riguarda il restauro inferiore di destra. A seguito delle continue fratture, tale restauro è stato modificato. Il terzo molare inferiore di destra è stato estratto e sono stati inseriti due impianti.”
In ordine all'esecuzione del trattamento, il collegio peritale ha evidenziato dei profili di criticità circa il trattamento riabilitativo protesico effettuato dal dott. CP_1
In particolare, i cc.tt.uu. hanno dato atto di come – in base a quanto riferito dalla paziente e confermato dalla documentazione in atti - le fratture dei restauri protesici si sono verificate in più occasioni e in momenti diversi. Le prime rotture, relative al manufatto protesico dell'arcata inferiore destra, sono riconducibili alla scelta inappropriata del terzo molare inferiore destro come pilastro distale. Tale dente è stato successivamente estratto e sostituito con due impianti. Le fratture del rivestimento ceramico hanno poi interessato anche gli altri restauri eseguiti dal convenuto. Durante le operazioni peritali i cc.tt.uu. hanno preso in considerazione l'eventuale presenza di parafunzioni come possibile concausa delle fratture, ma l'esame obiettivo ha escluso tale ipotesi. In assenza di parafunzioni e di evidenti alterazioni occlusali, le fratture sono risultate attribuibili a una non corretta esecuzione dei manufatti protesici. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno rappresentato che tutte le corone appaiono di colore disomogeneo rispetto agli elementi dentari residui, rendendo necessario il loro rifacimento. Infine, il collegio peritale ha evidenziato che, nonostante il ripetersi delle fratture, il convenuto non ha adottato misure correttive, come ad esempio l'impiego di materiali alternativi per il rivestimento.
Pertanto, il collegio peritale ha riconosciuto un nesso causale diretto tra il trattamento clinico-terapeutico effettuato sulla paziente e gli esiti riscontrati, i quali si discostano significativamente da quanto ci si sarebbe atteso, sia sotto il profilo sostanziale che in termini di correttezza medico-chirurgica.
9 In risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta concernenti le conclusioni dei c.t.u. circa l'operato del dott. e i danni quantificati, il collegio peritale ha replicato che: CP_1
“i manufatti protesici eseguiti dal Dott. sono andati incontro a molteplici fratture a partire CP_1 dalla originaria consegna e comunque fino al 2017. Se anche non si volesse considerare la presenza di fratture oppure si volesse attribuire l'origine delle stesse a particolari abitudini alimentari della perizianda, tutto viene posto in secondo piano rispetto alla errata colorazione dei manufatti protesici che richiedono comunque la loro sostituzione. L'affermazione del Dott. che il Dott. Per_7 CP_1
" è passato da manufatti in ceramica integrale a manufatti con struttura in lega metallica", soddisfacendo così alla richiesta di adottare opportuni rimedi, non è corretta perché il materiale di rivestimento è in ambedue i casi ceramica. Il collegio peritale nella bozza di CTU faceva riferimento
a materiali di rivestimento diversi e non ad una diversa struttura interna di sostegno. In particolare si poteva pensare di utilizzare materiali da rivestimento dotati di maggiore elasticità ovvero di minore durezza rispetto alla ceramica. Per quanto riguarda infine il costo del singolo elemento protesico in ceramica considerato eccessivo, questo comprende anche l'esecuzione di corone protesiche provvisorie in resina (come ben evidenziato nella bozza), con struttura metallica, più costose, ma indispensabili nel caso considerato, visto l'evidente rischio di fratture. Per quanto attiene il danno da invalidità temporanea è commisurato non solo e non tanto ai giorni strettamente necessari agli atti chirurgico terapeutici ma anche al lunghissimo periodo invalidante sofferto dalla perizianda correlato strettamente alle azioni omissioni caratterizzanti l'iter terapeutico censurato dagli scriventi e certamente consoni data la lunghissima storia clinica che si è procrastinata per anni. Le giornate “dedicate “agli atti chirurgici e terapeutici in generale così come quelle in cui la perizianda ha sopportato e sofferto in termini di algia, difficoltà masticatorie, fonatorie, dismorfiche scemanti l'integrità fisiognonica del viso, non possono e non devono essere un semplice numero percentualizzabile al 10 o 20 % rispetto alla totale integrità della quotidianità bensì rappresentano il quantum della reale incidenza della grave inabilità psico fisica determinatasi nel periodo.”
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice concernenti il mancato riconoscimento di una IP e l'omessa valutazione delle spese sostenute, i cc.tt.uu. hanno specificato come:
“Come già evidenziato nelle bozze, il collegio peritale riconosce la diagnosi errata per quanto riguarda l'utilizzo protesico del 4.8, ma tale elemento dentario era all'origine compromesso e la sua successiva estrazione non rappresenta un danno. Questo aspetto unitamente alla carenza organica di altri elementi dentali correlata all'evento non evidenzia n danno in termini di IP quantificabile come maggior danno rispetto a quanto di suo affetta la perizianda. Per quanto riguarda le spese sostenute fanno riferimento ai preventivi ed alle fatture del Dott. e quindi alla congruità e CP_1 risarcibilità delle medesime concordiamo parzialmente con quanto asserito da parte attrice nelle note. Infatti a mera svista documentale inerente gli allegati 5 ed 8 siamo da un lato ad affermare la congruità e risarcibilità delle spese di cui all'allegato 5. Pari ad euro 17.915 mentre, seppur congrue
e risarcibili come tali, le spese all'allegato 8 non risultano documentate agli atti ma solo preventivate e non documentate e ristorabili.”
11. Ritiene il giudicante di condividere le suddette conclusioni dei ccttuu in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, esposte in modo chiaro, logico e motivato, tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
10 Si ritiene quindi accertato che dall'errore nella diagnosi (non essendo stato considerato il valore insufficiente del terzo molare inferiore destro come pilastro protesico, il quale presentava, come evidenziato dall'esame ortopantomografico antecedente alle cure, una chiara lesione infettivo-infiammatoria) sono derivate, a cascata, errori nella scelta e nell'esecuzione del trattamento.
In particolare, i manufatti protesici eseguiti dal Dott. sono andati incontro a CP_1 molteplici fratture a partire dalla originaria consegna e comunque fino al 2017 e quindi non a distanza di anni dall'esecuzione del trattamento, come ritenuto da parte convenuta e terza chiamata (testualmente, dalla CTU “Sulla base del racconto della perizianda, confermato dalla documentazione presente in atti, le fratture dei restauri protesici sono state molteplici ed in tempi successivi. Le fratture a carico dell'iniziale manufatto inferiore di destra originavano dalla erronea scelta del dente del giudizio inferiore di destra come pilastro destale. Tale elemento è stato successivamente estratto e sostituito con due impianti. Le fratture del rivestimento in ceramica dei manufatti protesici hanno però successivamente interessato tutti i restauri effettuati dal convenuto”).
In sede di operazioni peritali, inoltre, è stata valutata la presenza di concause di tali fratture (come para-funzione e/o anomalie occlusali), ma dati oggettivi dell'esame obiettivo hanno escluso tale ipotesi, portando ad accertare che tali fratture non possono che originare dalla difettosa esecuzione del manufatto.
Inoltre, a fronte dell'insorgenza delle numerose fratture il medico convenuto non ha adottato opportuni rimedi quali per esempio l'utilizzo di materiali diversi di rivestimento.
Infine, tutte le corone protesiche si presentano, comunque, di un colore diverso rispetto agli elementi dentari residui e necessitano quindi di rifacimento.
12. Tanto sopra dedotto si deve pertanto ritenere, secondo la regola del ''più probabile che non" raggiunta la prova, gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c., della relazione eziologica intercorrente tra la condotta, ritenuta censurabile, del sanitario convenuto e il danno lamentato dall'attrice, essendo stato rilevato con accertamento controfattuale che in caso di esecuzione corretta dei trattamenti i postumi riportati sarebbero stati inferiori rispetto a quelli di fatto realizzatisi.
Infine, non vi sono elementi che possano valutarsi in termini di concorso di colpa del danneggiato rilevante ex art. 1227 c.c. non avendo i ccttu accertato condotte del paziente che possano avere peggiorato la sua condizione o escluso la sussistenza del nesso causale con il trattamento eseguito dal sanitario convenuto.
13. Ed allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale ritenute condivisibili dall'odierno decidente e in ragione delle adeguate repliche alle osservazioni delle parti, deve riconoscersi la responsabilità del dott. per l'erronea Controparte_1 diagnosi, scelta ed esecuzione del trattamento ortodontico che hanno comportato un maggior danno così calcolato “I.T.A. al 100% gg.30 - I.T.P. al 50% gg. 90”.
In particolare, l'inabilità temporanea è dovuta alla necessità storiografica e seriata nel tempo di interventi terapeutici odontoiatrici con correlato disagio psicofisico e programmi di riabilitazione protesica pregressi e futuri. Invece, non si ravvisano elementi di maggior danno in ordine alla validità residua funzionale attuale rispetto alla medesima ante trattamento effettuato, poiché il primo molare superiore di destra è stato correttamente
11 estratto e sostituito con un impianto osteo-integrato mentre il 3^ molare inferiore omolaterale visto lo stato infettivo fratturativo in cui versava ed evidenziato nella precedente discussione, era comunque elemento anatomo funzionalmente già perso e da rimuovere ab initio.
Infine, sono state riscontrate menomazioni all'integrità fisiognomica (Foto 1-2-3-4) consistenti in discromie e fratture coronali multiple degli elementi dentali e che comunque costituiscono maggior danno emendabili come di seguito specificato;
- sono verosimilmente ipotizzabili miglioramenti dello stato dell'attrice, sono indicati e prevedibili eventuali interventi chirurgici o conservativi atti ad emendare le fratture ed il colore incongruo dei manufatti;
questi debbano essere sostituiti con un costo di 1500 euro ad elemento ( oltre oneri di legge ), compresi i provvisori armati per un totale di euro
15.000 ( quindicimila euro).
14. I danni risarcibili.
Secondo l'ormai accreditata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile oltre che in presenza di un fatto reato (art. 185 c.p.)
o di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, anche quando il fatto illecito – contrattuale o extracontrattuale - abbia vulnerato in modo grave diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Costituzione. Le note sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), ponendosi nel solco tracciato dalle pronunce 8827 e 8828/03, hanno infatti espressamente affrontato e positivamente risolto la questione della risarcibilità di tutte quelle situazioni soggettive costituzionalmente tutelate (diritti inviolabili o “fondamentali”, come l'art. 32 definisce la salute), diverse dalla salute, e pur tuttavia incise dalla condotta del danneggiante oltre quella soglia di tollerabilità definita da elementari principi di civile convivenza.
Il pregiudizio risarcibile – avvertono inoltre le Sezioni Unite - è tuttavia soltanto quello connotato da una certa soglia di gravità, e dunque tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Una volta ribadito che meritevoli di ristoro per equivalente sono soltanto i pregiudizi scaturenti dalla lesione, di apprezzabile gravità, di interessi particolarmente qualificati, le Sezioni Unite hanno espressamente aderito alle pronunce
(Cass 8827 e 8828/03) che avevano ritenuto non proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo, e hanno ribadito che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. dev'essere riguardata non già come occasione di incremento delle poste di danno o addirittura di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi, ma come mezzo per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona.
All'esito delle decisioni dell'11.11.2008, dunque, la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente le ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona, non connotati di rilevanza economica, avente natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quali il
12 danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno esistenziale. Lungi da risultarne esclusa la risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza morale anche a carattere permanente (e dunque senza ulteriori connotazioni in termini di durata), si specifica piuttosto che esso integra pregiudizio non patrimoniale suscettibile di autonomo ristoro ove venga in rilievo quale unica componente del danno patrimoniale sofferto, come accade quando sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nell'identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano invece dedotte siffatte conseguenze, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale così inteso, sovente liquidato in percentuale del primo.
In tal caso, esclusa la praticabilità di tale operazione, il Giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere a adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
12.1 Va, innanzitutto, osservato, quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da malpractice del medico, che la legge 189/2012 che ha convertito il DL 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi), ha esteso anche alla materia della responsabilità sanitaria i criteri di liquidazione indicati negli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 (cd. Codice delle Assicurazione).
In particolare, l'art. 3 comma IV così testualmente dispone: “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Il citato D.Lgs. ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti e con i successivi interventi del 2017 (leggi n.24 e n.124) ha ulteriormente codificato i parametri di liquidazione dei danni alla persona sino al 9%.
15. Nel caso di specie, il Collegio peritale, in primo luogo, ha escluso la sussistenza di una invalidità permanente, riconoscendo, invece, una invalidità temporanea assoluta pari a 30 giorni e una invalidità temporanea parziale al 50% di 90 giorni correlata alla “necessità storiografica e seriata nel tempo di interventi terapeutici odontoiatrici con correlato disagio psicofisico e programmi di riabilitazione protesica pregressi e futuri.” Il danno da invalidità temporanea, come accertato condivisibilmente dai ccttuu, è commisurato non solo e non tanto ai giorni strettamente necessari agli atti chirurgico terapeutici ma anche al lunghissimo periodo invalidante sofferto dall'attrice correlato strettamente alle azioni omissioni caratterizzanti l'iter terapeutico censurato dagli scriventi e certamente consoni data la lunghissima storia clinica che si è procrastinata per anni.
Le giornate “dedicate “agli atti chirurgici e terapeutici in generale così come quelle in cui l'attrice ha sopportato e sofferto in termini di algia, difficoltà masticatorie, fonatorie, dismorfiche scemanti l'integrità fisiognonica del viso, non possono e non devono essere un semplice numero percentualizzabile al 10 o 20 % rispetto alla totale integrità della
13 quotidianità bensì rappresentano il quantum della reale incidenza della grave inabilità psico fisica determinatasi nel periodo.
Pertanto, prendendo in considerazione l'età di parte attrice (48 anni) al momento dell'inizio del trattamento ortodontico nell'ottobre del 2009 (avendo prima affrontato, seppur infruttuosamente ed inutilmente, il percorso olistico proposto con insistenza dal dott. con plantari e ciò dopo l'ortopanoramica cui il convenuto l'ha sottoposta in CP_1 data 3.10.2008) e il valore della inabilità temporanea assoluta aggiornata al dm 18 luglio
2025 pari ad € 56,18, si riconosceranno € 1.685,40 (€56,18 x 30) a titolo di invalidità assoluta ed € 2.528,10 (56,18 x 50%= 28,07 x 90) a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%, per un importo complessivo di € 4.213,50.
L'importo sovra calcolato all'attualità dev'essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto (03.10.2008) così giungendo alla somma di euro 3.182,40 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici
Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) pervenendo alla somma di €
5.117,73, oltre interesse legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
16. Inoltre, i cc.tt.uu. hanno riconosciuto la possibilità di apportare dei miglioramenti allo stato della perizianda, prevedendo eventuali interventi chirurgici o conservativi atti ad emendare le fratture ed il colore incongruo dei manufatti con la loro sostituzione con un costo di 1500 euro ad elemento (oltre oneri di legge), compresi i provvisori armati per un totale di euro 15.000 (quindicimila euro).
Sul punto, il Collegio peritale nel replicare alle osservazioni di parte convenuta ha spiegato che “il costo del singolo elemento protesico in ceramica considerato eccessivo, questo comprende anche l'esecuzione di corone protesiche provvisorie in resina (come ben evidenziato nella bozza), con struttura metallica, più costose, ma indispensabili nel caso considerato, visto l'evidente rischio di fratture.”.
Nello specifico, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (cfr. da ultimo, Cassazione
Civile, Sez. III - Sent. 12690/2013; confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Sul punto, si ritiene che tale convincimento possa dirsi raggiunto posto che, in primo luogo, la necessità di svolgere tale trattamento era prospettata dalla medesima attrice, in sede di atto di citazione, richiamando sul punto le conclusioni dei ccttuu e richiedendo il risarcimento del relativo importo, a titolo di spese future.
Sicché deve ritenersi altamente probabile che la , considerata l'elevata efficacia del Pt_1 trattamento indicato e del disagio psicologico causato, confermerà quanto prospettato nell'atto introduttivo del presente giudizio e sosterrà le spese mediche relative al trattamento.
Per le motivazioni sopra esposte, si liquida l'ulteriore somma di euro 15.000,00, a titolo di spese future, come tali non suscettibili di rivalutazione all'epoca della decisione, in considerazione del relativo carattere di liquidazione anticipata del danno (cfr. Civile Sent.
14 Sez. 3 Num. 29341 Anno 2017) con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
17. Con riguardo alle spese sostenute relative ai preventivi e alle fatture del Dott. i CP_1 ccttuu ritengono congrue le spese di cui all'allegato 5 pari ad euro 17.915,00 mentre, seppur congrue e risarcibili come tali, le spese di cui all'allegato 8 non risultano documentate agli atti ma solo preventivate e non documentate.
Ciò posto, in ordine alle spese ritenute congrue dai ccttu per euro 17.915,00, si rammenta che la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata da parte attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto (ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno).
È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820;
Cass. 27-10-2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass.
n.6886/2014 in parte motiva).
Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento e, sebbene secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass n.19513/2020; Cass.
n.24947/2017; Cass.n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non sia necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta
(si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere la restituzione del corrispettivo, è tuttavia necessario che la domanda (restitutoria) sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressa- di risoluzione.
Tale univocità non è ravvisabile nel presente giudizio, ove non è esplicita alcuna domanda di restituzione, essendosi la parte limitata a richiedere il (solo) risarcimento del danno
(patrimoniale e non patrimoniale). Nulla deve infine riconoscersi per le spese di cui all'allegato 8 in quanto non documentate.
18. Riconosciuta la responsabilità del dott. , va infine esaminata la Controparte_1 domanda di manleva da lui avanzata nei confronti della propria assicurazione
[...] in forza delle polizze per responsabilità civile professionale, la n. 203256688 CP_2 valida dal 15.12.2000 al 15.12.2009 (doc. 08 parte convenuta) e la n. 293256901 ancora operativa dal 15.12.2009 (doc. 09 parte convenuta e doc. 2 terza chiamata).
15 ha argomentato in merito alle limitazioni dell'operatività della Controparte_2 polizza n. 293256901 e, precisamente: i) eccezione di inoperatività della polizza per mancata copertura in relazione all'oggetto e, in particolare, per esclusione dell'attività di implantologia;
ii) mancata copertura ai sensi dell'art. 3 cga ai sensi del quale “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative a fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della stessa o, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione” iii) mancata copertura delle spese legali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 cga secondo cui “la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.
Nel caso di specie, la polizza deve considerarsi operativa trattandosi di polizza per
“medico specialista in odonotoiatria – stomatologia esclusa implantologia- in quanto come accertato dai cc.tt.uu. e condiviso dall'odierno decidente, le censure mosse nei confronti del medico convenuto concernono sia l'attività diagnostica, che di scelta e di esecuzione del trattamento inerenti ai manufatti e trattamenti protesici. Pertanto, non si limitano all'attività di implantologia. Ne discende che la polizza deve ritenersi operativa, rientrando le contestazioni mosse nell'oggetto della polizza.
Con riguardo al secondo profilo, si rileva che, sebbene la polizza richiamata da
[...]
n. 293256901 risulti operativa a far data dal 15.12.2009, la prima polizza CP_2 invocata da parte attrice n. 203256688 e non contestata dalla terza chiamata, aveva un periodo di validità 15.12.2000 al 15.12.2009 con soluzione di continuità, in quanto quest'ultima è stata poi sostituita dalla polizza n. 293256901. Pertanto, anche i fatti avvenuti a far data dall'ottobre 2008 rientrano nella copertura assicurativa (doc. 8 e 9).
Si osserva, infine che, se da un lato il convenuto dott. ha domandato di essere CP_1 garantito e manlevato da in virtù delle polizze per responsabilità Controparte_2 professionale con quest'ultima stipulate nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dall'altro non ha formulato domanda autonoma di rifusione delle spese di resistenza né quelle di soccombenza.
A tal riguardo si rammenta che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4275 del 16/02/2024, Rv. 670137 - 01), in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma
1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (v. altresì, anche in relazione alla necessità che l'istante fornisca la prova dell'effettivo esborso di quanto rivendicato, Sez. 3, Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023, Rv. 669069 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 21290 del 5/07/2022, Rv. 665207 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4786 del
23/02/2021, Rv. 660611 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020, Rv. 658762 - 01;
Cass. civ. sez. III, 17/12/2024, (ud. 28/11/2024, dep. 17/12/2024), n.33013).
16 Nel caso in esame, pertanto, la disamina del limite di operatività di polizza per la copertura delle spese di resistenza e delle spese di soccombenza (incluse quelle di ctu) è assorbita dalla circostanza che con la comparsa di costituzione il dott. non ha CP_10 formulato la relativa domanda, ma solamente con la prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. e pertanto tardiva trattandosi di domanda autonoma come sovra detto.
Infine, risulta infondata l'eccezione di inoperatività della polizza sull'assunto che l'attrice abbia fatto valere la responsabilità del sanitario per non avere conseguito il risultato richiesto. Invero, richiamando quanto detto sopra, l'obbligazione assunta dal medico convenuto non è di risultato, ma di mezzi.
Pertanto, deve essere dichiarata obbligata a tenere indenne Controparte_2 direttamente il dott. per tutto quanto da questi dovuto all'attrice a titolo di CP_1 risarcimento del danno tutto nei limiti di polizza (massimale di €1.500.000,00 ed uno scoperto del 10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro).
20. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in relazione all'attività svolta, secondo i parametri indicati dai D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010,
Cassazione n. 226/2011) e sono da porsi a carico di parte convenuta dott. . Controparte_1
Le spese di CTU e di CTP del giudizio di ATP, di cui è stato provato l'esborso (docc. 10, 11
e 12) vanno poste a carico di parte convenuta.
Nei rapporti fra e il dott. , in ossequio al principio della Controparte_2 Controparte_1 soccombenza, devono essere poste a carico della compagnia, stante la fondatezza della domanda di manleva e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del dott. nella causazione dei Controparte_1 danni patiti da;
Parte_1
- per l'effetto, condanna il dott. a corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
l'importo complessivo di € 20.117,73 oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna il dott. a rifondere le spese di lite del presente grado di Parte_2 giudizio in favore di parte attrice liquidate in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nicola Neri dichiaratosi antistatario;
- condanna il dott. a rifondere le spese di lite del procedimento di Parte_2
ATP in favore di parte attrice liquidate in euro 2.337,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa secondo legge, oltre spese vive da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Nicola Neri dichiaratosi antistatario;
17 - pone le spese di CTU e di CTP del giudizio di ATP a carico di parte convenuta dott.
; Parte_2
- accoglie la domanda di manleva svolta dal dott. nei confronti di Controparte_1
e per l'effetto condanna a manlevarlo e Controparte_2 Controparte_2 tenerlo indenne dell'importo da questi dovuto in favore di parte attrice nonché a pagare direttamente ex art. 1917, comma 2, c.c. le somme da questi dovute in favore di parte attrice nei limiti di polizza (massimale di €1.500.000,00 ed uno scoperto del
10%, con il massimo dell'1% del massimale per sinistro);
- condanna a rimborsare al dott. le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1 liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e contributo unificato per la chiamata del terzo.
Così deciso in Roma, 06.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa UC UN
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