TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3315/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito note entro il termine perentorio concesso per la data del 28.11.2024, vertente sullo scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
Giovanni Pascoli n.48 e , nata a [...] – Parte_2
Marocco il 22.02.1976, C.F.: , residente C.F._2
in Aversa (CE) alla Via Piave n.13, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Monte Nero n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Iavarone che li rappresenta e difende giusta procura alle liti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.09.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebratosi in OL (CE) il 10.02.2017 dal quale non sono nati figli;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli
Nord con decreto del 04.08.2021 in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni già pattuite in sede di separazione consensuale:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3) i coniugi autorizzano, fin d'ora, il rilascio dei passaporti da parte delle pubbliche autorità.
Pag. 2 di 4 Con nota congiunta depositata in data 4.10.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
28.11.2024.
La Giudice, con ordinanza del 7.01.2025, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il P.M. apponeva il proprio Visto in data 8.01.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente F.F. (16.06.2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto di omologa n. 10210/2021 del 4.08.2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, rappresentando la reciproca indipendenza economica e che non vi è prole, hanno chiesto una pronuncia sullo status, senza statuizioni accessorie.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'istanza dei ricorrenti.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia, senza statuizioni accessorie, lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.02.2017 in OL (CE) tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] – Marocco il 22.02.1976;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL
(Atto n. 1 Parte 1, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) le annotazioni e le ulteriori incombenze la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3315/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione in seguito al deposito note entro il termine perentorio concesso per la data del 28.11.2024, vertente sullo scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...]
Giovanni Pascoli n.48 e , nata a [...] – Parte_2
Marocco il 22.02.1976, C.F.: , residente C.F._2
in Aversa (CE) alla Via Piave n.13, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Monte Nero n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Iavarone che li rappresenta e difende giusta procura alle liti RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 4.09.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebratosi in OL (CE) il 10.02.2017 dal quale non sono nati figli;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli
Nord con decreto del 04.08.2021 in atti, e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia. Chiedevano la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni già pattuite in sede di separazione consensuale:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3) i coniugi autorizzano, fin d'ora, il rilascio dei passaporti da parte delle pubbliche autorità.
Pag. 2 di 4 Con nota congiunta depositata in data 4.10.2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
28.11.2024.
La Giudice, con ordinanza del 7.01.2025, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il P.M. apponeva il proprio Visto in data 8.01.2025
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente F.F. (16.06.2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto di omologa n. 10210/2021 del 4.08.2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, rappresentando la reciproca indipendenza economica e che non vi è prole, hanno chiesto una pronuncia sullo status, senza statuizioni accessorie.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'istanza dei ricorrenti.
Pag. 3 di 4 Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia, senza statuizioni accessorie, lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.02.2017 in OL (CE) tra
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nata a [...] – Marocco il 22.02.1976;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL
(Atto n. 1 Parte 1, Ufficio 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) le annotazioni e le ulteriori incombenze la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 21/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4