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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3811/2024
Il Giudice dott.ssa B. Cao,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 6.3.2025;
richiamato il proprio decreto di integrazione del contradditorio del 17.12.2024 e il successivo provvedimento in data 1.2.2025 con cui, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza indifferibile e urgente formulata dal (avente il CP_1
medesimo contenuto delle conclusioni di cui al ricorso, volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio in punto mantenimento del figlio maggiorenne delle parti Per_1
nato il [...]), alla luce delle conclusioni rassegnate in via principale dai resistenti si invitava il ricorrente a rinunciare alla domanda e le controparti ad accettarla;
rilevato che il , con le note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 6 CP_1
marzo 2025, non ha inteso formulare la rinuncia agli atti del giudizio cosicché le controparti hanno parimenti insistito nelle proprie domande che richiedono al Tribunale, in composizione collegiale, la futura valutazione nel merito dell'effettivo raggiungimento dell'indipendenza economica di non ancora ventenne;
Per_1
rilevato che la decisione sulla richiesta revoca del contributo al mantenimento posto a carico del marito nei confronti del figlio deve essere rimessa alla futura valutazione Per_1
dell'organo collegiale cui compete e che dovrà valutare, da un lato, l'ammissibilità della domanda in punto sussistenza dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio
(peraltro frutto di accordo e risalente al 19.10.2022; vedi Cass. Civ. Sez. I 1° luglio 2015 n.
13514, Cass. Sez. VI- I 11.1.2016 n. 214 Cass. Sez. I 13.1.2017 n. 787 Cass. Sez. I 3.2.2017
Pagina 1 n. 2953; Cass. Sez. VI- I 28.11.2017 n. 28436; Cass, sez. I, 15.7.2024, n. 19388) e, dall'altro, la sopravvenuta indipendenza economica di e/o un suo comportamento Per_1
gravemente negligente con riferimento all'utile ricerca di un'occupazione lavorativa stabile e idonea al suo sostentamento (vedi, da ultimo, Cass, sez. I, ord. 26.2.2025, n. 5090);
preso atto che la ricorrente ha un'attività autonoma e gestisce un B&B; allo stato, in questa fase di delibazione preliminare, ha dichiarato di percepire un reddito annuo di € 76.485
(senza specificare se lordo o netto) e che il figlio convivente, percepisce Per_1
annualmente € 7.750 lordi per otto mensilità collaborando con lei;
rilevato che ha nella sostanza confermato quanto dichiarato dalla Testimone_1
madre;
che il ricorrente ha documentato nell'ultima dichiarazione dei redditi depositata (2024) un imponibile di € 4602 e, nei due anni precedenti, rispettivamente di € 8.524 e di € 14.867; di aver subito nel luglio 2024 un'operazione per la rimozione di un carcinoma nell'area testa – collo e di aver successivamente affrontato un trattamento radioterapico volontariamente interrotto, con successivo breve ricovero nel novembre 2024; l'ultima busta paga allegata risale all'ottobre 2024 per € 728,00; l'istante ha presentato domanda di invalidità all'Inps il
16.12.2024 e, nel gennaio 2025, l'istituto previdenziale ha dichiarato la sussistenza dei requisiti per il suo collocamento mirato;
che allo stato, in considerazione delle attuali rispettive situazioni economico reddituali, può essere sospesa in via d'urgenza l'erogazione del contributo a favore del figlio prevista a carico del ricorrente in sede di divorzio, facendo salve le future valutazioni nel merito da parte del collegio;
P.Q.M.
Vito l'art. 473bis.15 c.p.c.,
sospende allo stato l'erogazione del contributo mensile posto a carico del padre e in favore del figlio con la sentenza di divorzio;
Per_1
rimette ogni futura valutazione nel merito da parte del Collegio.
Pagina 2 Dichiara estinto il presente procedimento
Si comunichi.
Como, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Cao
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