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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Fisc. ), assistiti e rappresentati giusta procura alle liti rilasciata in calce al C.F._2 ricorso su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., dall'Avv. Mauro
Giannini presso lo studio del quale in Montopoli di Sabina (RI), Via del Borgo n. 12, sono elettivamente domiciliati ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23.5.1998 in Parte_1 Parte_2
Fara in Sabina (RI), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (anno n. 14, parte II,
Serie A, anno 1998), optando con successivo del 09.11.2004 per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il giorno 19.08.2002, oggi maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente.
L'ultima residenza comune dei coniugi è in Castelnuovo di Farfa (RI), Vocabolo Granica n. 10 - int.
3, presso l'immobile ad uso abitativo di proprietà della moglie.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta
1 intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono entrambi occupati, e si dichiarano pertanto economicamente autosufficienti, sicché ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento.
3. La casa coniugale in Castelnuovo di Farfa (RI), Vocabolo Granica n. 10 - int. 3, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla stessa, la quale vi rimarrà a vivere con il figlio avendo Pt_1 Per_1
il SI. già provveduto a rilasciarla con l'assenso della moglie, asportando dalla stessa tutti i Pt_2
beni mobili di sua proprietà.
4. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio.
Tale contributo sarà corrisposto a mezzo versamenti su Carta POSTEPAY n. 5333171231082526
(emessa da POSTEITALIANE S.p.A. ed intestata a ) da effettuarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, e tale somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT corrente.
5. Il SI. si impegna altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie (mediche, dentistiche, o sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, etc.), che dovessero rendersi necessarie per il figlio e che dovranno Persona_1
comunque essere preventivamente concordate, salvo quelle effettivamente urgenti e/o indifferibili, e comunque provate e rendicontate dalla SI.ra mediante consegna al SI. della relativa Pt_1 Pt_2
documentazione fiscale.
6. Con la sottoscrizione del presente accordo, fermo quanto espressamente convenuto con i precedenti punti, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica
e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
7. I coniugi, qualora necessario, prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario il 23.5.1998 in Fara in Sabina (RI), annotato nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune (atto n. 14, parte II, Serie A, anno 1998);
- recepisce le condizioni di cui al ricorso e riportata in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Fisc. ), assistiti e rappresentati giusta procura alle liti rilasciata in calce al C.F._2 ricorso su separato documento informatico, ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., dall'Avv. Mauro
Giannini presso lo studio del quale in Montopoli di Sabina (RI), Via del Borgo n. 12, sono elettivamente domiciliati ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario il 23.5.1998 in Parte_1 Parte_2
Fara in Sabina (RI), annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (anno n. 14, parte II,
Serie A, anno 1998), optando con successivo del 09.11.2004 per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale è nato il giorno 19.08.2002, oggi maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente.
L'ultima residenza comune dei coniugi è in Castelnuovo di Farfa (RI), Vocabolo Granica n. 10 - int.
3, presso l'immobile ad uso abitativo di proprietà della moglie.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta
1 intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono entrambi occupati, e si dichiarano pertanto economicamente autosufficienti, sicché ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento.
3. La casa coniugale in Castelnuovo di Farfa (RI), Vocabolo Granica n. 10 - int. 3, di proprietà della SI.ra , viene assegnata alla stessa, la quale vi rimarrà a vivere con il figlio avendo Pt_1 Per_1
il SI. già provveduto a rilasciarla con l'assenso della moglie, asportando dalla stessa tutti i Pt_2
beni mobili di sua proprietà.
4. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), fino al raggiungimento della indipendenza economica del figlio.
Tale contributo sarà corrisposto a mezzo versamenti su Carta POSTEPAY n. 5333171231082526
(emessa da POSTEITALIANE S.p.A. ed intestata a ) da effettuarsi entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, e tale somma sarà annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT corrente.
5. Il SI. si impegna altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie (mediche, dentistiche, o sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, etc.), che dovessero rendersi necessarie per il figlio e che dovranno Persona_1
comunque essere preventivamente concordate, salvo quelle effettivamente urgenti e/o indifferibili, e comunque provate e rendicontate dalla SI.ra mediante consegna al SI. della relativa Pt_1 Pt_2
documentazione fiscale.
6. Con la sottoscrizione del presente accordo, fermo quanto espressamente convenuto con i precedenti punti, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica
e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
7. I coniugi, qualora necessario, prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario il 23.5.1998 in Fara in Sabina (RI), annotato nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune (atto n. 14, parte II, Serie A, anno 1998);
- recepisce le condizioni di cui al ricorso e riportata in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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