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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/09/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,27 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 344/2025 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Parte_1 C.F._1
Buttini) contro
Controparte_1
c.f. (non costituito) P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Buttini che dà atto che la materia del contendere è cessata come da documentazione depositata e chiede il favore delle spese;
l'avv.
Brugnoli, che, comparendo in forza di procura generale, conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione almeno parziale delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 3.4.2025 , affermandosi affetto da Parte_1 pneumopatia asbestosica di origine professionale, ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' non si è costituito. CP_1
2. In corso di causa, l ha indennizzato il danno biologico in sede CP_1 amministrativa, come da documentazione depositata in atti.
Il ricorrente ha perciò chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che deve ritenersi effettivamente cessata.
1 3. L' è virtualmente soccombente, avendo riconosciuto la fondatezza del CP_1 diritto del ricorrente soltanto in corso di causa.
Tenuto conto della condotta collaborativa dell' sussistono motivi per una CP_1 compensazione delle spese nella misura della metà; la restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione € 5201/26000 corrispondenti alle somme erogate dall' , assenza di istruttoria, riduzione CP_1 sui valori medi per la semplicità e serialità della lite), segue la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese nella misura della metà e condanna l , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la restante metà Parte_1 che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi, € 932,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Roberto Valettini ed
Emanuele Buttini.
Il giudice
Marco Viani
2
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 16/09/2025 alle ore 10,27 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di previdenza iscritta al n. 344/2025 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Emanuele Parte_1 C.F._1
Buttini) contro
Controparte_1
c.f. (non costituito) P.IVA_1
Sono presenti: l'avv. Buttini che dà atto che la materia del contendere è cessata come da documentazione depositata e chiede il favore delle spese;
l'avv.
Brugnoli, che, comparendo in forza di procura generale, conferma la cessazione della materia del contendere e chiede la compensazione almeno parziale delle spese.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 3.4.2025 , affermandosi affetto da Parte_1 pneumopatia asbestosica di origine professionale, ha chiesto l'indennizzo del danno biologico.
L' non si è costituito. CP_1
2. In corso di causa, l ha indennizzato il danno biologico in sede CP_1 amministrativa, come da documentazione depositata in atti.
Il ricorrente ha perciò chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che deve ritenersi effettivamente cessata.
1 3. L' è virtualmente soccombente, avendo riconosciuto la fondatezza del CP_1 diritto del ricorrente soltanto in corso di causa.
Tenuto conto della condotta collaborativa dell' sussistono motivi per una CP_1 compensazione delle spese nella misura della metà; la restante metà, liquidata come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione € 5201/26000 corrispondenti alle somme erogate dall' , assenza di istruttoria, riduzione CP_1 sui valori medi per la semplicità e serialità della lite), segue la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese nella misura della metà e condanna l , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la restante metà Parte_1 che liquida, già in frazione, in € 21,50 per esborsi, € 932,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Roberto Valettini ed
Emanuele Buttini.
Il giudice
Marco Viani
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