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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/08/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12362/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12362/2019 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, PA_1 elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente sito in Bari al Lungomare Starita n.6, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Stefanì, presso il cui studio sito in Bari alla via Manzoni n. 21 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
prestazioni sociosanitarie.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 27.08.2019, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2392/2019 del 10-17.06.2019, Pt_1 emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento recante R.G. n. 1446/2019 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 862.482,63, oltre al Controparte_1 pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 6.311,00, a titolo di residuo corrispettivo di fatture relative a prestazioni sociosanitarie in favore dei pazienti ricoverati presso la RSSA sita in Bari alla via Martiri della Resistenza n. 23 – convenendo in giudizio la società al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “- revocare e/o Controparte_1 annullare il decreto ingiuntivo 2392/19, r.g. 1446/2019 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa;
- condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.”.
La parte opponente contestava la pretesa creditoria avanzata da controparte e fondata sulle prestazioni erogate a favore di pazienti ricoverati presso la propria struttura e provenienti da vari nosocomi a seguito dello smantellamento degli ospedali psichiatrici che, in tesi di parte opposta, in quanto affetti da patologia cronica e conclamata avrebbero necessitato di cure specifiche integralmente a carico del e non esclusivamente nella misura del 50% della retta fatturata. CP_2
A fondamento della spiegata opposizione, la contestava la sussistenza dell'an Pt_1 debeatur, in quanto la struttura risultava meramente autorizzata e non accreditata con CP_1 il ex art. 66 del R.R. 4/2007, a ospitare anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, CP_2 ovvero persone di età inferiore a 64 anni con demenze senili, morbo di Alzheimer o patologie correlate.
Precisava l'opponente che la struttura era titolare di due moduli: il primo ai sensi dell'art. 66 del regolamento citato, con 46 posti letto (di cui 43 occupati al 10.10.2018); il secondo ai sensi dell'art. 58, con altri 46 posti letto per disabili da 18 a 64 anni (tutti occupati).
Tuttavia nessuno dei due moduli risultava contrattualizzato con la e da tanto derivava Pt_1
l'inesistenza di un accordo tra le parti.
Riferiva la che nel corso degli anni (a partire dal 1998) erano stati inseriti nella Pt_1 residenza protetta ex art. 66 cit. 48 pazienti anziani psichiatrici stabilizzati, con flusso in entrata ed in uscita assoggettato e governato dall'effettiva capienza di n. 46 posti letto.
MO ER Nell'ambito dei 48 pazienti che si erano succeduti nella struttura, a partire dal 2015, andava, PA tuttavia, effettuato un distinguo tra n. 23 pazienti, che erano stati sempre pagati dalla con la quota/tariffa di €. 46,45, regolarmente accettata dalla struttura ricorrente, in seguito a valutazione in sede di UVM da parte dei competenti Distretti sui quali, successivamente, la stessa struttura operava il recupero dell'ulteriore 50% della tariffa (c.d. quota sociale), grazie alla compartecipazione del paziente stesso, introitando così l'intero pari a €. 92,90; e n. 25 pazienti, per i quali, invece non vi era stata compartecipazione per tutto il periodo azionato, o per una parte di esso, né da parte del paziente né da parte del Comune, pertanto erroneamente ed illegittimamente, la aveva richiesto CP_1 alla , il pagamento anche della quota sociale (€. 46,45) ad integrazione di quella sanitaria. Pt_1
Nello specifico, precisava l'opponente, fino all'anno 2015 per ciascuno di questi pazienti veniva liquidata una quota giornaliera onnicomprensiva di €. 58,36 e non quella stabilita dalla DGR
n. 279/2010 di €. 92,90, come invece sostenuto dalla società opposta nel ricorso per il decreto ingiuntivo.
Deduceva, ancora, l' che, a seguito della revisione di tutta la governance operata fino Pt_1 ad allora dalla stessa azienda sanitaria locale per le questioni economico-finanziarie, verificata una condotta non in linea con le direttive regionali (D.G.R. n. 279/2010 con cui la aveva CP_3 fissato le tariffe per l'assistenza residenziale) la stessa, con la nota prot. 82974/1 del 28.04.2015 comunicava alla l'applicazione della tariffa di legge, pari – giusta quota a carico Controparte_1 del – ad €. 46,45 e detta nota non veniva contestata. CP_2
Avendo parte opposta fondato la propria pretesa sull'asserita erogazione di prestazioni che, ancorchè non caratterizzate da particolare difficoltà, richiedessero un alto grado di assistenza, la Pt_1
assumeva la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento
[...] dell'intera quota da parte dell' . Pt_1
Invero, ai sensi della lettera dell'art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007 - che prevede la PA tariffa complessiva di €. 92,90, di cui €. 46,45 per quota sanitaria di competenza e €. 46,45 per PA quota sociale non di competenza “…la RSSA eroga servizi socioassistenziali a persone di età superiore ai 64 con gravi deficit psicofisici, nonché a persone affette da demenza senile che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona…che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie non possono che far prevedere limitati livelli di recuperabilità …La RSSA per anziani non può ospitare ospiti con età inferiore ai 64 anni…fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate… ”.
Dunque, premettendo che i pazienti ricoverati presso la struttura de qua, ancorché inseriti in struttura in anni pregressi in età inferiore a 64 anni, negli anni 2015-2018 avevano tutti superato i 64
MO ER anni di età e andavano, pertanto, annoverati nella categoria di pazienti ricoverati per patologie diverse da quelle indicate dall'art. 66 citato, l'opponente evidenziava che dalla documentazione in atti emergeva che i suddetti pazienti non avessero patologie tali da poter essere ritenute diverse e più onerose dal punto di vista assistenziale rispetto a quelle ipotizzate nel setting previsto dall'art. 66 del regolamento regionale;
dalla disamina dei verbali UVM e delle certificazioni rilasciate dai CSM emergeva che i pazienti ricoverati rientravano, invero, nella categoria individuata;
sottolineava, altresì, sia la dimensione psico-fisica delle patologie rilevate dalle certificazioni e dalla UVM e sia il fatto che non si richiedevano prestazioni particolarmente complesse, in quanto i PAI (Piano
Assistenziale Individuale) redatti in sede di prima valutazione UVM confermavano il prosieguo delle prestazioni già effettuate dalla RSSA fin dall'inserimento del soggetto.
Infine, osservava l' , nei verbali delle UVM si evidenziava spesso, da parte degli Pt_1 specialisti psichiatri, che i soggetti di tale categoria non avevano più margini di riabilitazione e, quindi, risultavano pienamente eleggibili ad un setting di mantenimento non complesso, di lunga assistenza, come era quello stabilito per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007, con tariffa complessiva pari PA ad € 92,90, di cui € 46,45 per quota sanitaria di competenza e € 46,45 per quota sociale non di PA competenza
Ribadiva, conclusivamente, l'azienda sanitaria opponente di non poter derogare a norme imperative nazionali e regionali che stabilivano che la quota sanitaria non potesse superare il 50% della quota complessiva riconosciuta alla struttura, con particolare riferimento alle prestazioni di mantenimento o di "lungo assistenza" (II tipo) – come era nel caso di specie – fase che poteva durare fino al decesso dell'assistito, con rivalutazioni periodiche dello stesso per la conferma o meno del setting assistenziale: per gli interventi del II tipo il SSN erogava la quota sanitaria nella misura del
50% dell'intera tariffa, come da tabella allegata al DPCM n. 129/2001.
Infine, gli interessi maturati, indicati come legali ma calcolati come moratori, venivano riconosciuti così come calcolati dal Giudice del monitorio, pur in assenza di un documento contabile che la società creditrice avrebbe dovuto porre a fondamento della richiesta azionata;
infatti, precisava l' , gli interessi di mora decorrevano dal momento in cui si verificava un ritardo nel Pt_1 pagamento del credito da parte del debitore moroso ovvero a seguito di inadempienza contrattuale ma, nel giudizio de quo, l'assenza di contratto tra le parti, la formazione unilaterale del documento/fattura, la mancanza di riconoscimento del debito da parte della , l'assenza di Pt_1 adeguata prova del credito vantato erano elementi che portavano ad affermare l'assoluta impossibilità di riconoscere sussistenti i presupposti per la decorrenza e il riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lg. 231/2002.
La , dunque, rassegnava le proprie conclusioni come riportate in premessa. Pt_1
MO ER Con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2020, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, Controparte_1 instando per il rigetto dell'opposizione, siccome ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che le prestazioni eseguite riguardavano la particolare categoria di malati psichiatrici gravi che, all'esito della chiusura degli Ospedali Psichiatrici erano stati inviati presso la RSSA New Apelusion S.r.l. dalle ex Unità Sanitarie Locali, poi ex confluite CP_4 nell'attuale , al fine di garantire loro un'assistenza sociosanitaria assistenziale in Pt_1 lungodegenza e/o cronicità.
L'inserimento di tali pazienti, che aveva dato luogo al particolare rapporto giuridico con la
, era sempre avvenuto per esclusiva volontà dell'Ente di appartenenza con un impegno di Pt_1 spesa protrattosi per anni a totale carico dell'ente sanitario.
Infatti, tutti i pazienti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale provenienti dagli ex OO.PP.
o dal territorio, per anni ospiti nella RSSA, erano stati inseriti attraverso o formali atti di impegno da parte delle di provenienza o direttamente all'esito delle dimissioni, cui erano seguiti CP_5 relativi e reiterati mandati di pagamento della , che da sempre aveva posto a proprio carico Pt_1
l'intera retta di degenza, fino a quando dall'anno 2015, l'azienda sanitaria aveva ritenuto di ottemperare solo in parte, non lasciando comprendere le ragioni di tale improvviso cambiamento.
Ad ogni modo, deduceva l'opposta, l'inserimento dei pazienti degli ex ospedali psichiatrici all'interno di strutture protette nel territorio, aveva di fatto realizzato quel sinallagma negato dall' Pt_1
, a maggior ragione considerando che ogni inserimento era stato preceduto da provvedimenti
[...] formali da parte dell'azienda sanitaria.
Precisava la di essere stata riconosciuta e autorizzata dal regolamento Controparte_1 regionale n. 4/2007, e di erogare servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale a soggetti non autosufficienti in regime di lungodegenza, che richiedevano un alto grado di assistenza con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
Gli ospiti della RSSA opposta, infatti, non erano in grado di condurre una vita autonoma per le patologie da cui erano affetti che, per le loro peculiarità, potevano far prevedere soltanto dei limitati livelli di recuperabilità dell'autosufficienza (per questo classificati nel regime residenziale di fascia
A).
Sicché, aggiungeva l'opposta, il costo per intero della retta trovava fondamento nella esigenza di cura e di assistenza per il trattamento della patologia psichiatrica che, necessariamente ed in ragione dell'alto livello di disabilità, univa e confondeva i profili sanitari a quelli socio assistenziali, che nei semplici pazienti ultrasessantacinquenni rimanevano evidentemente distinti;
in tale elemento si
MO ER esprimeva l'elevata integrazione sanitaria;
il fondamento – anche costituzionale – della scelta di inserimento di tali pazienti nelle residenze era anche dettata dalla necessità di restituire la dignità di persone a tali pazienti, nonché per garantire loro la continuità di interventi di carattere sanitario ed assistenziale che la malattia di tipo psichiatrico richiedeva.
Assumeva la che era inspiegabile che, dopo aver riconosciuto per anni Controparte_1 il pagamento dell'intera retta per i pazienti psichiatrici, a patire dal 2016 la , aveva ritenuto Pt_1 di non riconoscere più lo stato di malattia mentale ai pazienti cronici psichiatrici, “trasformandoli” solo in soggetti non autosufficienti ultrasessantacinquenni, sottoponendoli ad una normativa socio assistenziale totalmente inconferente.
Con l'inserimento, quindi, dei pazienti psichiatrici nelle RSSA l' , attraverso o formali Pt_1 atti di impegno o direttamente all'esito delle dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico, faceva seguire i mandati formali di pagamento per l'intera retta di degenza, costituendosi un sostanziale contratto di affidamento con la Società odierna convenuta che, con l'inserimento del paziente, si impegnava ad erogare quel particolare tipo di assistenza prevista dalla normativa applicata.
Tanto avveniva, peraltro, utilizzando il budget che la riservava a tali pazienti CP_3 attraverso un capitolo di spesa specifico assegnato ai Dipartimenti di Salute Mentale, confluito successivamente nel budget generale della azienda sanitaria.
Concludeva, allora, l'opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con le quali la società opposta effettuava un'emendatio libelli rideterminando il quantum richiesto in €. 700.399,31 oltre interessi, e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto
MO ER provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto intercorso tra l' e la società avente ad oggetto il residuo (50%) Pt_1 Controparte_1 corrispettivo non versato in relazione alle fatture nn. 22/2015, 95/2015, 03/01/2015, 31/01/2015,
58/01/2015, 85/01/2015, 110/01/2015, 135/01/2015, 177/01/2015, 207/01/2015, 245/01/2015,
272/01/2015, 28/01/2016, 03/01/2016, 31/01/2016, 59/01/2016, 89/01/2016, 121/01/2016,
155/01/2016, 186/01/2016, 217/01/2016, 251/01/2016, 282/01/2016, 313/01/2016, 345/01/2016,
03/01/2017, 30/01/2017, 59/01/2017, 88/01/2017, 116/01/2017, 143/01/2017, 174/01/2017,
59/01/2017, 88/01/2017, 116/01/2017, 143/01/2017, 174/01/2017, 205/01/2017, 232/01/2017,
260/01/2017, 284/01/2017, 310/01/2017, 02/02/2018, 28/02/2018, 53/02/2018, 84/02/2018,
112/02/2018, 143/02/2018, 175/02/2018, 201/02/2018, 280/02/2018, a titolo di saldo della quota per l'assistenza sanitaria ed assistenziale dei pazienti ultrasessantacinquenni provenienti dagli ex ospedali PA psichiatrici (a seguito della loro chiusura disposta entro il 31/12/1996), affidati in cura dalla con formali atti di impegno che ne ponevano, in tesi di parte opposta, il servizio interamente a carico dell' sanitaria pubblica. CP_6
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dell'azienda opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma – giusta emendatio libelli – di
MO ER €. 700.399,31 oltre interessi, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle suddette prestazioni.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
Va, preliminarmente, osservato che parte opponente ha contestato la sussistenza di un rapporto sinallagmatico con l'opposta, attesa la mancanza di una convenzione o un contratto scritto che si ponesse a fondamento dello stesso.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che, essendo la un ente pubblico economico, Pt_1 per la stipulazione dei relativi contratti è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
La Suprema Corte ha, al riguardo statuito che “La natura di ente pubblico economico acquisita dalle Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, comporta che le stesse possono ricorrere a strumenti di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, senza tuttavia escludere che, quale organismi di diritto pubblico esse siano soggette al principio della forma scritta dei relativi contratti” (cfr. Cass. Civ. sent. n.16914/2018), e ancora “Le
Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri nella disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, CP_6 mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa”. (cfr. Cass. Civ. sent. n.
24640/2016), nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Napoli sez. V,
01/02/2023, n. 427 “In ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa ottenere la condanna di Part un al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto del SSNL, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, non è consentita la conclusione dei summenzionati accordi per
"facta concludentia".
MO ER Nel caso di specie la non ha prodotto, come era suo onere, né in fase Controparte_1 monitoria, né nel giudizio di opposizione, il contratto scritto stipulato con la in esecuzione Pt_1 del quale ha richiesto l'integrale pagamento del corrispettivo maturato avendo, nella qualità di RSSA, erogato servizi assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti, affetti da malattie psichiatriche gravi e croniche.
Invero, la necessità che l'erogazione da parte della nella qualità di Controparte_1
RSSA, di un servizio assistenziale in favore di soggetti non autosufficienti, venga formalizzata in un accordo contrattuale, stipulato con la , è prevista espressamente sia dalla normativa nazionale Pt_1 sia da quella regionale, attuativa di quella statale.
In particolare la Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 26, stabilisce che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il successivo Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) subordina, altresì,
l'esercizio da parte delle strutture private delle attività sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del: a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;
b) accreditamento istituzionale;
c) stipulazione di accordi contrattuali.
Allo stesso modo, per quanto concerne la normativa regionale, l'art. 8, comma 3 ter, della Part Legge della Regione n. 26 del 2006, prevede che “I direttori generali delle pervengono CP_3 alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge regionale
10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in ) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio CP_3
2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto”.
Acclarato, quindi, che il contratto per la cui esecuzione parte opposta ha richiesto alla Pt_1
il pagamento del corrispettivo pattuito, richiede la forma scritta ad substantiam, deve, inoltre,
[...] evidenziarsi che l'onere per la parte creditrice di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, che può essere soddisfatto esclusivamente producendo in giudizio il relativo documento, non viene meno
MO ER PA neanche laddove, come nella specie, la non contesti l'esistenza del rapporto contrattuale, essendo il contratto scritto necessario per provare l'esistenza stessa del rapporto contrattuale.
A tal proposito, la Suprema Corte con sentenza n. 1072/2022 ha statuito che “il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del codice di procedura civile, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale.”
L'assenza del contratto - indipendentemente dall'accreditamento – esclude quindi che la
[...] potesse vantare alcun credito per le prestazioni rese. Controparte_1
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che parte opposta non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente non avendo neppure provato le asserite prestazioni aggiuntive somministrate ai pazienti psichiatrici suscettibili di comportare la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra la prestazione sanitaria e quella assistenziale.
Dunque, in assenza della prova in giudizio dell'avvenuta erogazione di prestazioni medico specialistiche, o della somministrazione di farmaci particolari, posto che la maggior parte dei pazienti erano cronicizzati e neppure sotto terapia farmacologica, appare evidente che non possa essere riconosciuta in favore di parte opposta la debenza delle somme azionate in via monitoria.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum.
Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
MO ER Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente va, dunque, respinta.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12362/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, REVOCA il decreto PA_1 ingiuntivo opposto n. 2392/2019 (R.G. n. 1446/2019);
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
3) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese del presente giudizio che liquida in €. 15.659,80 per compensi, Pt_1 oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 27.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12362/2019 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta, PA_1 elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'ente sito in Bari al Lungomare Starita n.6, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giovanni Stefanì, presso il cui studio sito in Bari alla via Manzoni n. 21 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
prestazioni sociosanitarie.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 27.08.2019, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2392/2019 del 10-17.06.2019, Pt_1 emesso dal Tribunale di Bari nel procedimento recante R.G. n. 1446/2019 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 862.482,63, oltre al Controparte_1 pagamento di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio liquidati in €. 6.311,00, a titolo di residuo corrispettivo di fatture relative a prestazioni sociosanitarie in favore dei pazienti ricoverati presso la RSSA sita in Bari alla via Martiri della Resistenza n. 23 – convenendo in giudizio la società al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “- revocare e/o Controparte_1 annullare il decreto ingiuntivo 2392/19, r.g. 1446/2019 emesso dall'intestato Tribunale siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate in premessa;
- condannare l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di opposizione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.”.
La parte opponente contestava la pretesa creditoria avanzata da controparte e fondata sulle prestazioni erogate a favore di pazienti ricoverati presso la propria struttura e provenienti da vari nosocomi a seguito dello smantellamento degli ospedali psichiatrici che, in tesi di parte opposta, in quanto affetti da patologia cronica e conclamata avrebbero necessitato di cure specifiche integralmente a carico del e non esclusivamente nella misura del 50% della retta fatturata. CP_2
A fondamento della spiegata opposizione, la contestava la sussistenza dell'an Pt_1 debeatur, in quanto la struttura risultava meramente autorizzata e non accreditata con CP_1 il ex art. 66 del R.R. 4/2007, a ospitare anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, CP_2 ovvero persone di età inferiore a 64 anni con demenze senili, morbo di Alzheimer o patologie correlate.
Precisava l'opponente che la struttura era titolare di due moduli: il primo ai sensi dell'art. 66 del regolamento citato, con 46 posti letto (di cui 43 occupati al 10.10.2018); il secondo ai sensi dell'art. 58, con altri 46 posti letto per disabili da 18 a 64 anni (tutti occupati).
Tuttavia nessuno dei due moduli risultava contrattualizzato con la e da tanto derivava Pt_1
l'inesistenza di un accordo tra le parti.
Riferiva la che nel corso degli anni (a partire dal 1998) erano stati inseriti nella Pt_1 residenza protetta ex art. 66 cit. 48 pazienti anziani psichiatrici stabilizzati, con flusso in entrata ed in uscita assoggettato e governato dall'effettiva capienza di n. 46 posti letto.
MO ER Nell'ambito dei 48 pazienti che si erano succeduti nella struttura, a partire dal 2015, andava, PA tuttavia, effettuato un distinguo tra n. 23 pazienti, che erano stati sempre pagati dalla con la quota/tariffa di €. 46,45, regolarmente accettata dalla struttura ricorrente, in seguito a valutazione in sede di UVM da parte dei competenti Distretti sui quali, successivamente, la stessa struttura operava il recupero dell'ulteriore 50% della tariffa (c.d. quota sociale), grazie alla compartecipazione del paziente stesso, introitando così l'intero pari a €. 92,90; e n. 25 pazienti, per i quali, invece non vi era stata compartecipazione per tutto il periodo azionato, o per una parte di esso, né da parte del paziente né da parte del Comune, pertanto erroneamente ed illegittimamente, la aveva richiesto CP_1 alla , il pagamento anche della quota sociale (€. 46,45) ad integrazione di quella sanitaria. Pt_1
Nello specifico, precisava l'opponente, fino all'anno 2015 per ciascuno di questi pazienti veniva liquidata una quota giornaliera onnicomprensiva di €. 58,36 e non quella stabilita dalla DGR
n. 279/2010 di €. 92,90, come invece sostenuto dalla società opposta nel ricorso per il decreto ingiuntivo.
Deduceva, ancora, l' che, a seguito della revisione di tutta la governance operata fino Pt_1 ad allora dalla stessa azienda sanitaria locale per le questioni economico-finanziarie, verificata una condotta non in linea con le direttive regionali (D.G.R. n. 279/2010 con cui la aveva CP_3 fissato le tariffe per l'assistenza residenziale) la stessa, con la nota prot. 82974/1 del 28.04.2015 comunicava alla l'applicazione della tariffa di legge, pari – giusta quota a carico Controparte_1 del – ad €. 46,45 e detta nota non veniva contestata. CP_2
Avendo parte opposta fondato la propria pretesa sull'asserita erogazione di prestazioni che, ancorchè non caratterizzate da particolare difficoltà, richiedessero un alto grado di assistenza, la Pt_1
assumeva la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento
[...] dell'intera quota da parte dell' . Pt_1
Invero, ai sensi della lettera dell'art. 66 del regolamento regionale n. 4/2007 - che prevede la PA tariffa complessiva di €. 92,90, di cui €. 46,45 per quota sanitaria di competenza e €. 46,45 per PA quota sociale non di competenza “…la RSSA eroga servizi socioassistenziali a persone di età superiore ai 64 con gravi deficit psicofisici, nonché a persone affette da demenza senile che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona…che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie non possono che far prevedere limitati livelli di recuperabilità …La RSSA per anziani non può ospitare ospiti con età inferiore ai 64 anni…fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate… ”.
Dunque, premettendo che i pazienti ricoverati presso la struttura de qua, ancorché inseriti in struttura in anni pregressi in età inferiore a 64 anni, negli anni 2015-2018 avevano tutti superato i 64
MO ER anni di età e andavano, pertanto, annoverati nella categoria di pazienti ricoverati per patologie diverse da quelle indicate dall'art. 66 citato, l'opponente evidenziava che dalla documentazione in atti emergeva che i suddetti pazienti non avessero patologie tali da poter essere ritenute diverse e più onerose dal punto di vista assistenziale rispetto a quelle ipotizzate nel setting previsto dall'art. 66 del regolamento regionale;
dalla disamina dei verbali UVM e delle certificazioni rilasciate dai CSM emergeva che i pazienti ricoverati rientravano, invero, nella categoria individuata;
sottolineava, altresì, sia la dimensione psico-fisica delle patologie rilevate dalle certificazioni e dalla UVM e sia il fatto che non si richiedevano prestazioni particolarmente complesse, in quanto i PAI (Piano
Assistenziale Individuale) redatti in sede di prima valutazione UVM confermavano il prosieguo delle prestazioni già effettuate dalla RSSA fin dall'inserimento del soggetto.
Infine, osservava l' , nei verbali delle UVM si evidenziava spesso, da parte degli Pt_1 specialisti psichiatri, che i soggetti di tale categoria non avevano più margini di riabilitazione e, quindi, risultavano pienamente eleggibili ad un setting di mantenimento non complesso, di lunga assistenza, come era quello stabilito per le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007, con tariffa complessiva pari PA ad € 92,90, di cui € 46,45 per quota sanitaria di competenza e € 46,45 per quota sociale non di PA competenza
Ribadiva, conclusivamente, l'azienda sanitaria opponente di non poter derogare a norme imperative nazionali e regionali che stabilivano che la quota sanitaria non potesse superare il 50% della quota complessiva riconosciuta alla struttura, con particolare riferimento alle prestazioni di mantenimento o di "lungo assistenza" (II tipo) – come era nel caso di specie – fase che poteva durare fino al decesso dell'assistito, con rivalutazioni periodiche dello stesso per la conferma o meno del setting assistenziale: per gli interventi del II tipo il SSN erogava la quota sanitaria nella misura del
50% dell'intera tariffa, come da tabella allegata al DPCM n. 129/2001.
Infine, gli interessi maturati, indicati come legali ma calcolati come moratori, venivano riconosciuti così come calcolati dal Giudice del monitorio, pur in assenza di un documento contabile che la società creditrice avrebbe dovuto porre a fondamento della richiesta azionata;
infatti, precisava l' , gli interessi di mora decorrevano dal momento in cui si verificava un ritardo nel Pt_1 pagamento del credito da parte del debitore moroso ovvero a seguito di inadempienza contrattuale ma, nel giudizio de quo, l'assenza di contratto tra le parti, la formazione unilaterale del documento/fattura, la mancanza di riconoscimento del debito da parte della , l'assenza di Pt_1 adeguata prova del credito vantato erano elementi che portavano ad affermare l'assoluta impossibilità di riconoscere sussistenti i presupposti per la decorrenza e il riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lg. 231/2002.
La , dunque, rassegnava le proprie conclusioni come riportate in premessa. Pt_1
MO ER Con comparsa di costituzione e risposta del 24.01.2020, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale contestava le argomentazioni della parte opponente, Controparte_1 instando per il rigetto dell'opposizione, siccome ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta deduceva che le prestazioni eseguite riguardavano la particolare categoria di malati psichiatrici gravi che, all'esito della chiusura degli Ospedali Psichiatrici erano stati inviati presso la RSSA New Apelusion S.r.l. dalle ex Unità Sanitarie Locali, poi ex confluite CP_4 nell'attuale , al fine di garantire loro un'assistenza sociosanitaria assistenziale in Pt_1 lungodegenza e/o cronicità.
L'inserimento di tali pazienti, che aveva dato luogo al particolare rapporto giuridico con la
, era sempre avvenuto per esclusiva volontà dell'Ente di appartenenza con un impegno di Pt_1 spesa protrattosi per anni a totale carico dell'ente sanitario.
Infatti, tutti i pazienti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale provenienti dagli ex OO.PP.
o dal territorio, per anni ospiti nella RSSA, erano stati inseriti attraverso o formali atti di impegno da parte delle di provenienza o direttamente all'esito delle dimissioni, cui erano seguiti CP_5 relativi e reiterati mandati di pagamento della , che da sempre aveva posto a proprio carico Pt_1
l'intera retta di degenza, fino a quando dall'anno 2015, l'azienda sanitaria aveva ritenuto di ottemperare solo in parte, non lasciando comprendere le ragioni di tale improvviso cambiamento.
Ad ogni modo, deduceva l'opposta, l'inserimento dei pazienti degli ex ospedali psichiatrici all'interno di strutture protette nel territorio, aveva di fatto realizzato quel sinallagma negato dall' Pt_1
, a maggior ragione considerando che ogni inserimento era stato preceduto da provvedimenti
[...] formali da parte dell'azienda sanitaria.
Precisava la di essere stata riconosciuta e autorizzata dal regolamento Controparte_1 regionale n. 4/2007, e di erogare servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale a soggetti non autosufficienti in regime di lungodegenza, che richiedevano un alto grado di assistenza con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria.
Gli ospiti della RSSA opposta, infatti, non erano in grado di condurre una vita autonoma per le patologie da cui erano affetti che, per le loro peculiarità, potevano far prevedere soltanto dei limitati livelli di recuperabilità dell'autosufficienza (per questo classificati nel regime residenziale di fascia
A).
Sicché, aggiungeva l'opposta, il costo per intero della retta trovava fondamento nella esigenza di cura e di assistenza per il trattamento della patologia psichiatrica che, necessariamente ed in ragione dell'alto livello di disabilità, univa e confondeva i profili sanitari a quelli socio assistenziali, che nei semplici pazienti ultrasessantacinquenni rimanevano evidentemente distinti;
in tale elemento si
MO ER esprimeva l'elevata integrazione sanitaria;
il fondamento – anche costituzionale – della scelta di inserimento di tali pazienti nelle residenze era anche dettata dalla necessità di restituire la dignità di persone a tali pazienti, nonché per garantire loro la continuità di interventi di carattere sanitario ed assistenziale che la malattia di tipo psichiatrico richiedeva.
Assumeva la che era inspiegabile che, dopo aver riconosciuto per anni Controparte_1 il pagamento dell'intera retta per i pazienti psichiatrici, a patire dal 2016 la , aveva ritenuto Pt_1 di non riconoscere più lo stato di malattia mentale ai pazienti cronici psichiatrici, “trasformandoli” solo in soggetti non autosufficienti ultrasessantacinquenni, sottoponendoli ad una normativa socio assistenziale totalmente inconferente.
Con l'inserimento, quindi, dei pazienti psichiatrici nelle RSSA l' , attraverso o formali Pt_1 atti di impegno o direttamente all'esito delle dimissioni dall'Ospedale Psichiatrico, faceva seguire i mandati formali di pagamento per l'intera retta di degenza, costituendosi un sostanziale contratto di affidamento con la Società odierna convenuta che, con l'inserimento del paziente, si impegnava ad erogare quel particolare tipo di assistenza prevista dalla normativa applicata.
Tanto avveniva, peraltro, utilizzando il budget che la riservava a tali pazienti CP_3 attraverso un capitolo di spesa specifico assegnato ai Dipartimenti di Salute Mentale, confluito successivamente nel budget generale della azienda sanitaria.
Concludeva, allora, l'opposta per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., con le quali la società opposta effettuava un'emendatio libelli rideterminando il quantum richiesto in €. 700.399,31 oltre interessi, e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione dell'opposto monitorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 27.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicate.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto
MO ER provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal rapporto intercorso tra l' e la società avente ad oggetto il residuo (50%) Pt_1 Controparte_1 corrispettivo non versato in relazione alle fatture nn. 22/2015, 95/2015, 03/01/2015, 31/01/2015,
58/01/2015, 85/01/2015, 110/01/2015, 135/01/2015, 177/01/2015, 207/01/2015, 245/01/2015,
272/01/2015, 28/01/2016, 03/01/2016, 31/01/2016, 59/01/2016, 89/01/2016, 121/01/2016,
155/01/2016, 186/01/2016, 217/01/2016, 251/01/2016, 282/01/2016, 313/01/2016, 345/01/2016,
03/01/2017, 30/01/2017, 59/01/2017, 88/01/2017, 116/01/2017, 143/01/2017, 174/01/2017,
59/01/2017, 88/01/2017, 116/01/2017, 143/01/2017, 174/01/2017, 205/01/2017, 232/01/2017,
260/01/2017, 284/01/2017, 310/01/2017, 02/02/2018, 28/02/2018, 53/02/2018, 84/02/2018,
112/02/2018, 143/02/2018, 175/02/2018, 201/02/2018, 280/02/2018, a titolo di saldo della quota per l'assistenza sanitaria ed assistenziale dei pazienti ultrasessantacinquenni provenienti dagli ex ospedali PA psichiatrici (a seguito della loro chiusura disposta entro il 31/12/1996), affidati in cura dalla con formali atti di impegno che ne ponevano, in tesi di parte opposta, il servizio interamente a carico dell' sanitaria pubblica. CP_6
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dell'azienda opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma – giusta emendatio libelli – di
MO ER €. 700.399,31 oltre interessi, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle suddette prestazioni.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
Va, preliminarmente, osservato che parte opponente ha contestato la sussistenza di un rapporto sinallagmatico con l'opposta, attesa la mancanza di una convenzione o un contratto scritto che si ponesse a fondamento dello stesso.
Nel caso di specie deve evidenziarsi che, essendo la un ente pubblico economico, Pt_1 per la stipulazione dei relativi contratti è richiesta, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
La Suprema Corte ha, al riguardo statuito che “La natura di ente pubblico economico acquisita dalle Aziende sanitarie provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, comporta che le stesse possono ricorrere a strumenti di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposte, senza tuttavia escludere che, quale organismi di diritto pubblico esse siano soggette al principio della forma scritta dei relativi contratti” (cfr. Cass. Civ. sent. n.16914/2018), e ancora “Le
Aziende sanitarie sono enti pubblici economici e, di conseguenza, possono ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che gli stessi enti, in quanto qualificabili come "organismi di diritto pubblico" ai sensi del Codice dei contratti pubblici, debbano rispettare la disciplina prevista per gli appalti pubblici, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Pertanto, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell rientri nella disciplina prevista dal codice, "il mancato ricorso all'evidenza pubblica, CP_6 mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità" per violazione di una norma imperativa”. (cfr. Cass. Civ. sent. n.
24640/2016), nonché, da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Napoli sez. V,
01/02/2023, n. 427 “In ossequio al combinato disposto degli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in tema di contratti con le PA, affinché il titolare di una struttura sanitaria possa ottenere la condanna di Part un al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate per conto del SSNL, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e lo svolgimento delle prestazioni, ha l'onere di produrre in giudizio anche i contratti. Tali contratti, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e contenere l'indicazione degli elementi fondamentali del rapporto regolando il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Inoltre, ai sensi dell'art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, non è consentita la conclusione dei summenzionati accordi per
"facta concludentia".
MO ER Nel caso di specie la non ha prodotto, come era suo onere, né in fase Controparte_1 monitoria, né nel giudizio di opposizione, il contratto scritto stipulato con la in esecuzione Pt_1 del quale ha richiesto l'integrale pagamento del corrispettivo maturato avendo, nella qualità di RSSA, erogato servizi assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti, affetti da malattie psichiatriche gravi e croniche.
Invero, la necessità che l'erogazione da parte della nella qualità di Controparte_1
RSSA, di un servizio assistenziale in favore di soggetti non autosufficienti, venga formalizzata in un accordo contrattuale, stipulato con la , è prevista espressamente sia dalla normativa nazionale Pt_1 sia da quella regionale, attuativa di quella statale.
In particolare la Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 26, stabilisce che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il successivo Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) subordina, altresì,
l'esercizio da parte delle strutture private delle attività sanitarie a carico del servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del: a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;
b) accreditamento istituzionale;
c) stipulazione di accordi contrattuali.
Allo stesso modo, per quanto concerne la normativa regionale, l'art. 8, comma 3 ter, della Part Legge della Regione n. 26 del 2006, prevede che “I direttori generali delle pervengono CP_3 alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge regionale
10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in ) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio CP_3
2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto”.
Acclarato, quindi, che il contratto per la cui esecuzione parte opposta ha richiesto alla Pt_1
il pagamento del corrispettivo pattuito, richiede la forma scritta ad substantiam, deve, inoltre,
[...] evidenziarsi che l'onere per la parte creditrice di dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale, che può essere soddisfatto esclusivamente producendo in giudizio il relativo documento, non viene meno
MO ER PA neanche laddove, come nella specie, la non contesti l'esistenza del rapporto contrattuale, essendo il contratto scritto necessario per provare l'esistenza stessa del rapporto contrattuale.
A tal proposito, la Suprema Corte con sentenza n. 1072/2022 ha statuito che “il principio, sancito dall'articolo 115, comma 1, del codice di procedura civile, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale.”
L'assenza del contratto - indipendentemente dall'accreditamento – esclude quindi che la
[...] potesse vantare alcun credito per le prestazioni rese. Controparte_1
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che parte opposta non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente non avendo neppure provato le asserite prestazioni aggiuntive somministrate ai pazienti psichiatrici suscettibili di comportare la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra la prestazione sanitaria e quella assistenziale.
Dunque, in assenza della prova in giudizio dell'avvenuta erogazione di prestazioni medico specialistiche, o della somministrazione di farmaci particolari, posto che la maggior parte dei pazienti erano cronicizzati e neppure sotto terapia farmacologica, appare evidente che non possa essere riconosciuta in favore di parte opposta la debenza delle somme azionate in via monitoria.
Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opponente, va osservato che la norma, nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum.
Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
MO ER Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente va, dunque, respinta.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 520.001,00 a €. 1.000.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 12362/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, REVOCA il decreto PA_1 ingiuntivo opposto n. 2392/2019 (R.G. n. 1446/2019);
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente;
3) CONDANNA parte convenuta opposta al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese del presente giudizio che liquida in €. 15.659,80 per compensi, Pt_1 oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 27.08.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER