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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 468 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, tutti con l'Avv. Domenico Naso Pt_7
Appellanti
E
Controparte_1
con l'Avvocatura Generale dello Stato
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 522/2025 del
16.1.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per gli appellanti: “Voglia l'Ill.Ma Corte di Appello adita, in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con fissazione del termine per la rituale notifica del ricorso e dell'emanando decreto, esaminato il ricorso che precede, accogliere il
1 presente ricorso in appello e per l'effetto, modificare e/o riformare integralmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 522/2025, Giudice Dott.ssa Claudia
Canè, pubblicata in data 16/01/2025 all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 28159/2024 e non notificata, e per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata in primo grado: IN
VIA PRINCIPALE ACCOGLIERE IL RICORSO E PER L'EFFETTO - DICHIARARE ED
ACCERTARE l'illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52; -
ORDINARE al l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino CP_2
I.S.E. a titolo di “Conglobamento”; - CONDANNARE l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di
“Conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero; - CONDANNARE il al pagamento delle spese di lite del CP_2 doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello e confermare la sentenza. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere la fondatezza delle pretese avversarie, voglia la Corte dichiarare la prescrizione di tutte le somme antecedenti al quinquennio a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziaria di parte attorea. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, gli odierni appellanti avevano agito per far accertare l'illegittimità della trattenuta operata dal convenuto (di seguito anche CP_1 sulle somme corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad CP_2
€ 46,52 e per far condannare il alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, CP_1 nei limiti della prescrizione ove eccepita.
Deducevano di essere dipendenti del destinati Controparte_3 all'estero e fuori ruolo ai sensi del CCNL Scuola e del D.Lgs. n. 64/2017; che per tutto il periodo di permanenza all'estero avevano subito tale illegittima trattenuta, ab origine disciplinata dall'art. 1, comma 37 della l.n. 549/1995 la quale, però, doveva ritenersi superata per effetto della contrattazione collettiva successiva.
2 Il si era costituito eccependo la prescrizione e contestando, nel merito, la CP_1 fondatezza della ricostruzione attorea. La tesi interpretativa ministeriale è stata accolta dal
Tribunale di Roma, il quale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni, tratte da proprie precedenti pronunce: l'assegno di sede estera non ha natura retributiva e, a differenza dell' non è disciplinato dalla normativa collettiva del settore scolastico, bensì Pt_8 da norme primarie succedutesi nel tempo, fra le quali l'art. 29, comma terzo, del D.Lgs. n.
64/2017, che richiama l'art. 170 del DPR n. 18/1967, il quale a sua volta richiama l'art. 1, comma 37, della l.n. 549/1995, ai sensi del quale < servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
[…] la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, […] si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze>>: disposizione che l'evoluzione della contrattazione collettiva non è idonea ad intaccare.
Il Tribunale di Roma ha pertanto respinto i ricorsi, compensando le spese di lite in ragione dei contrasti giurisprudenziali.
I dipendenti hanno appellato la sentenza. Resiste il CP_2
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il presente gravame ha ad oggetto la valutazione della legittimità della trattenuta mensile di €
46,52, denominata "Conglobamento", operata dal ull'assegno di sede corrisposto al CP_2 personale del (di seguito anche: MIM) in servizio Controparte_3 all'estero.
Tale personale, pur rimanendo nei ruoli del MIM, viene collocato "fuori ruolo" e messo a disposizione del per Controparte_1 prestare servizio presso le istituzioni scolastiche italiane nel mondo. Durante tale periodo, è pacifico che i dipendenti mantengano il trattamento economico metropolitano, erogato dal
MIM, e che percepiscano in aggiunta uno "speciale assegno di sede", emolumento funzionalmente analogo all'Indennità di Servizio all'Estero (ISE) corrisposta al personale del
3 Tale assegno di sede, corrisposto dal non ha carattere retributivo ed è CP_2 CP_2 finalizzato a sopperire agli oneri specifici derivanti dal servizio all'estero.
Gli appellanti sostengono che la trattenuta mensile fissa di € 46,52, identificata con la voce
"Conglobamento", non trova più fondamento normativo a seguito dell'evoluzione della contrattazione collettiva del comparto Scuola.
L'Amministrazione, al contrario, ne difende la legittimità sulla base di una normativa speciale che ritiene tuttora applicabile.
Si tratta, quindi, di una fattispecie rispetto alla quale va valutata l'applicabilità dell'uno ovvero dell'altro apparato di fonti normative eterogenee: da un lato, la contrattazione collettiva nazionale del comparto Scuola, che disciplina il trattamento economico fondamentale dei dipendenti;
dall'altro, la legislazione speciale che regola le condizioni di servizio e gli emolumenti accessori del personale all'estero.
Le oggettive difficoltà interpretative di tale complessa interpretazione hanno condotto questa
Corte a dare al quesito risposte diversificate (favorevoli ai docenti, da ultimo, le sentenze nn.
2232 di questo Collegio, 2314, 3147 e 3412 del 2025; favorevole al la n. CP_1
2658/2025): solo da ultimo ricevendo, la prima di queste, il conforto della Corte di
Cassazione.
2.
L'Indennità Integrativa Speciale (IIS) fu istituita con la Legge 27 maggio 1959, n. 324, con la funzione originaria di adeguare le retribuzioni dei pubblici dipendenti alle variazioni del costo della vita, attraverso un meccanismo di indicizzazione. Per tale ragione, la legge stessa prevedeva che l'IIS non fosse dovuta al personale in servizio all'estero che percepiva l'assegno di sede, poiché quest'ultimo già assolveva a una funzione analoga di compensazione dei maggiori oneri. Pa Tuttavia, nel corso dei decenni, l' ha progressivamente perso la sua connotazione indennitaria e calmieratrice. A seguito di successivi interventi normativi, il meccanismo di indicizzazione è stato definitivamente soppresso nel 1992, congelando la misura fino a quel Pa momento maturata. L' si è così trasformata in un vero e proprio emolumento retributivo a tutti gli effetti, diventando una componente fissa dello stipendio.
L'evoluzione della natura giuridica dell'IIS ha trovato il suo compimento nella contrattazione collettiva: nell'art. 76 del CCNL Scuola del 24 luglio 2003 viene disposto, con decorrenza dal
1° gennaio 2003, il "conglobamento" dell'IIS nella voce "stipendio tabellare". A partire da
4 Pa tale data, l' ha cessato di esistere come autonoma voce retributiva di adeguamento al costo della vita, per diventare parte integrante dello stipendio base del personale scolastico.
Tuttavia, il medesimo contratto conteneva una "Nota a verbale per l'art. 76" che specificava:
"Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001."
Questa nota ha temporaneamente legittimato il mantenimento di una ritenuta per il personale all'estero.
L'elemento decisivo, evidenziato dai precedenti di questa Corte favorevoli ai docenti, è che nel successivo CCNL Scuola del 29 novembre 2007 le parti sociali, pur mantenendo fermo il conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare attraverso rinvii ai contratti precedenti, hanno deliberatamente omesso di reiterare la suddetta "Nota a verbale".
Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre
2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile.
3.
Il completo esame delle disposizioni applicabili impone, poi, di passare in rassegna la normativa in tema di personale all'estero.
Il trattamento economico del personale scolastico all'estero è regolato da una disciplina speciale, oggi costituita dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64, che ha riordinato la materia, abrogando la disciplina precedente contenuta nelle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n.
297/1994.
L'art. 29 del D.Lgs. n. 64/2017 disciplina l'assegno di sede e al comma settimo stabilisce che:
"Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1".
Questa disposizione opera un rinvio alla disciplina dell'indennità di servizio all'estero prevista per il personale del MAECI, contenuta nel D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
5 Secondo l'interpretazione del appellato, tale rinvio renderebbe applicabile anche CP_1
l'art. 170 del DPR n. 18 del 1967, il quale, per quanto qui rileva, dispone: “Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto. Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto. Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.”.
L'interpretazione autentica dell'art. 170 è stata stabilita come segue dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011: “L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, si interpreta nel senso che: a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Il precedente di questa Corte favorevole al (sentenza n. 2658/2025) richiama al CP_1 riguardo quanto statuito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11759/2021, la quale appare però inconferente ai fini della soluzione del caso di specie, poiché appunto relativa a tematica afferente la debenza dell'IIS al personale del urante il servizio all'estero: CP_2 tematica retta dal diverso compendio normativo e contrattual-collettivo relativo, appunto, al personale del mentre nella presente sede di tale compendio va valutata CP_2
l'applicabilità al personale scolastico: Di tale diversità, peraltro, da atto la stessa Cassazione che, nel valutare inconferenti le difese basate sui CCNL della Scuola, ricorda che “non giovano alla tesi dei ricorrenti le pronunce di questo giudice di legittimità n. 17134 del 10 luglio 2013 e n. 23058 del 30/10/2014, che, intervenute con riferimento a ricorsi proposti da dipendenti appartenenti ai ruoli del , Controparte_4
6 posti a disposizione del pur avendo ad oggetto la medesima Controparte_1 questione della spettanza dell'indennità integrativa speciale al personale in servizio all'estero, hanno avuto quale riferimento la disciplina posta dai contratti collettivi stipulati in successione nell'ambito del diverso comparto Scuola”.
L'art. 29 del D.Lgs. n. 64/2017, ad avviso del , determinerebbe altresì CP_1
l'applicazione dell'art. 1, comma 37, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che dispone esplicitamente la detrazione in oggetto: "Per il personale destinato a prestare servizio all'estero [...] la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde [...] si intende portata in detrazione dall'indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede
[...]". ciò in quanto il rinvio operato dalla L. 549/1995 al D.Lgs. n. 297/1994 deve ritenersi di natura "mobile", trasferendosi automaticamente al D.Lgs. n. 64/2017 che ha abrogato e sostituito il precedente.
4.
La tesi dell'appellato , in sintesi, si basa sui seguenti passaggi argomentativi: CP_1
• la disciplina del trattamento economico all'estero è regolata primariamente dal D.Lgs.
n. 64/2017, che costituisce lex specialis rispetto alla contrattazione collettiva;
• l'art. 29, comma 7, del D.Lgs. n. 64/2017 opera un rinvio formale (o "mobile"), che si adegua dinamicamente a tutte le successive modifiche della normativa richiamata, includendo quindi l'applicazione della L. n. 549/1995 e la trattenuta ivi prevista;
• il rinvio normativo rende dunque applicabile, per la determinazione dell'assegno di sede, anche l'art. 1, comma 37, della L. n. 549/1995, che impone in modo inequivocabile la detrazione: norma inderogabile dalla fonte collettiva;
• la contrattazione collettiva del comparto Scuola regola lo "stipendio metropolitano"
(erogato dal MIM), ma non l' "assegno di sede" (erogato dal che rimane CP_2 disciplinato esclusivamente dalla legge.
Tale tesi sarebbe poi rafforzata dall'art. 76, comma 3, del CCNL 2003 stesso, il quale precisa che: "Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero", clausola che parte appellata interpreta come una volontà delle parti di "sterilizzare" gli effetti del conglobamento sul trattamento estero, mantenendolo soggetto alla sola normativa speciale.
5.
La tesi degli appellanti così sinteticamente supporta l'illegittimità della trattenuta mensile:
7 • ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati è determinato dalla contrattazione collettiva;
• la mancata riproposizione nel CCNL 2007 della "nota a verbale" presente nel CCNL
2003 che prevedeva il mantenimento della trattenuta mensile a titolo di “Conglobamento” non è una mera dimenticanza, ma manifesta la chiara e deliberata volontà delle parti sociali di eliminare la trattenuta;
• detta eliminazione si spiega con la trasformazione dell'IIS da emolumento indennitario a componente stabile e fissa dello stipendio tabellare, che ha fatto venir meno il presupposto logico-giuridico della detrazione. I due emolumenti (IIS e ISE) non hanno più la stessa funzione (adeguamento al costo della vita), dunque è ingiusta la detrazione motivata con la loro non cumulabilità.
5.
Nel portare a sintesi il quadro in diritto della vicenda, occorre altresì almeno ricordare (e non consta che sia stato fatto in alcuno dei precedenti citati) che il comma quinto dell'art. 45 del
D.Lgs. n. 165/2001 dispone quanto segue: “5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del per i servizi che si CP_1 Controparte_1 prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.”.
Da tale principio, espressamente riferito, questo sì, non solo al personale all'estero del ma anche al personale che, fuori ruolo presso il svolge l'attività presso le CP_2 CP_2 istituzioni scolastiche estere, consegue che la tesi favorevole all'accoglimento dell'appello, che qui si condividerà nelle conclusioni, deve essere integrata dall'esame della valenza ostativa di tale disposizione, che sembra a prima vista sottrarre alla contrattazione collettiva la disciplina della quantificazione dell'assegno di sede (quale trattamento economico accessorio) e potrebbe condurre a concludere che nessuno dei CCNL della scuola aveva potestà normativa su tale emolumento.
Occorre, in altre parole, stabilire se si rientra nel noto principio di cui al primo comma dell'art. 45 (“1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”, ovvero nell'eccezione stabilita dal successivo quinto comma. Da tale
8 scelta discende direttamente la preferenza da accordare all'una ovvero all'altra tesi interpretativa.
6.
Ora, al fine di dirimere la questione, e preso atto dei diversi orientamenti compresenti al momento in questa Corte di Appello, in primo luogo deve dirsi che la Cassazione si è già pronunciata in almeno due occasioni (n. 17517/2023 e n. 20213/2025 e altre ivi richiamate) sull'identica questione, con motivazione sintetica ma dalla quale non si vede ragione di discostarsi, sempre sposando la tesi degli odierni appellanti.
Così motiva la Corte: “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL 2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass. 10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n.
28941); le difese del ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo;
intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi del d. lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui "le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e comunque "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001"; quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile "il disposto conglobamento della misura della IIS nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della IIS quale componente dello stipendio tabellare e l"assegno stesso"; in sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare
"conglobato", solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
9 Anche nella “sintetica proposta di definizione del giudizio” vergata ai sensi dell'art. 380-bis
c.p.c. dalla S.C. il 15.10.2025 per un ricorso instaurato in Cassazione dal prodotta CP_2 dalla difesa dell'appellante all'udienza di discussione, si legge che la questione di cui anche qui si discute (nulla avendo innovato sul punto nemmeno il CCNL del 2018) è stata già risolta dalle sentenze di legittimità “sia per quanto riguarda la prevalenza della contrattazione collettiva, secondo il regime ratione temporis esistente al momento dell'evolversi di quest'ultima sia per quanto attiene all'impossibilità di calcolare l'assegno di sede con detrazione dell'IIS, in quanto destinata, quest'ultima, ad essere parte dello stipendio tabellare”; e che “il D.Lgs. n. 64/2017 ha lasciato invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno di sede ed ha fatto rinvio al sistema precedente, il quale però, nel combinarsi di contrattazione e normativa sull'assegno di sede, non prevedeva che al Pa conglobamento dell' nello stipendio conseguisse la detrazione di essa dallo stipendio – che anzi era impedita dal conglobamento in esso”.
Ne segue che la tesi accolta dal giudice di prime cure (e dalla sentenza di questa Corte n.
2658/2025, dalla quale qui motivatamente ci si discosta), pur correttamente richiamando le disposizioni applicabili agli “emolumenti accessori” del personale all'estero, non può essere condivisa perché, ponendosi su un piano di formale ed astratta successione fra norme, oblitera la ratio della originaria previsione della trattenuta: vale a dire una incumulabilità delle due indennità che aveva fondamento quando erano entrambe disciplinate dalla legge (e Pa già si discuteva del carattere retributivo della ); ma non ha più ragione di essere nel Pa momento in cui il CCNL si è, per così dire, “impossessato” della inglobandola nella retribuzione e dunque, da quel momento, sganciandola, per il personale della Scuola, dalla restante disciplina normativa delle altre categorie di pubblici impiegati che svolgono servizio all'estero (cfr. sul punto, Cass. n.17134 del 2013); con l'unico differimento della vigenza della trattenuta in questione di cui alla ridetta “Nota a verbale” del CCNL del 2003, non più ribadita nelle successive tornate contrattuali. Pa In altre parole, ignorare che l' è oggi a tutti gli effetti una componente dello stipendio tabellare e che quindi il CCNL sia legittimato a diversamente disciplinarla (ex art. 45, primo comma del D.Lgs. n. 165/2001) significa ancorare l'interpretazione di una norma attuale Pa (D.Lgs. n. 64/2017) a presupposti logico-giuridici (l'originaria natura indennitaria dell' ) ormai superati e venuti meno.
In conclusione, si ritiene che, nonostante la pregevole ricostruzione offerta dal CP_1 appellato, simile a quella accolta nella sentenza di questa Corte n. 2658/2025, dalle cui
10 conclusioni vi è dunque ragione di prendere le distanze, la tesi dell'illegittimità della trattenuta "Conglobamento" di € 46,52 mensili sull'assegno di sede del personale scolastico all'estero sia da preferire, come del resto affermato, in base a considerazioni analoghe a quelle qui articolate, dalle sentenze di questa Corte nn. 2232, 2314, 3147 e 3412 del 2025.
Le citate pronunce della Cassazione del 2023 e del 2025, in sintesi, suggeriscono che l'avvenuta trasformazione della IIS in un elemento della retribuzione rende l'emolumento non più comparabile, per natura, con la “vecchia” indennità integrativa speciale e che pertanto è venuta a mancare ogni base per affermare la legittimità della trattenuta in questione: ogni base normativa di fonte primaria (perché l'art. 45, comma quinto, del D.Lgs.
n. 165/2001 riserva al DPR 18/1967 la disciplina delle sole indennità e dei trattamenti
“accessori”) così come ogni base contrattual-collettiva (perché il CCNL del 2007 non ha ribadito la trattenuta di cui al CCNL precedente).
Il “conglobamento” parziale, pari alle vecchie Lire 1.081.000 annue lorde operato nel 1988-
1989, era alla base dell'art. 1, comma 37 l.n. 549/1995; mentre quello della IIS operato dal
CCNL nel 2003 espressamente "non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito... dal personale in servizio all'estero" (come stabilito dall'Art. 76, c. 3,
CCNL 2003): tali considerazioni, però, non conducono al risultato prospettato dal CP_1 poiché trattasi di una successione di norme che, con l'intervento della contrattazione Pa collettiva, ha determinato un conglobamento totale (e non più parziale) dell' nello stipendio tabellare;
dovendosi aggiungere che nel 2007, non avendo reiterato la clausola di trattenuta, le parti collettive hanno manifestato la volontà di eliminare la decurtazione per il personale scolastico all'estero. Si tratta di un conglobamento, questo del 2003, di cui la legge del 1995 non poteva ovviamente tenere conto e che ne ha determinato l'implicita abrogazione. Pa Nemmeno può dirsi che, allorché il CCNL congloba l' nello stipendio tabellare, esso esorbiti dalla propria competenza, poiché all'opposto esso esercita la sua piena potestà di disciplinare il trattamento retributivo (vale a dire, lo stipendio metropolitano). Il CCNL;
pertanto, non sarà evidentemente idoneo a disciplinare direttamente l'assegno di sede (ISE), che ha natura non retributiva, è corrisposto dal non dal MIM ed è disciplinato dalla CP_2 legge speciale (D.Lgs. 64/2017); però, disciplinando diversamente l'IIS quale elemento dello stipendio, fa cadere il presupposto logico del divieto di cumulo che era alla base delle detrazioni legali precedenti (come l'art. 1, co. 37, L. 549/1995). La volontà contrattuale successiva (espressa nel CCNL 2007), non reiterando la clausola di trattenuta, ha infine
11 confermato questa rottura funzionale e ha disapplicato, nell'ambito del comparto Scuola, la norma che manteneva la trattenuta, privilegiando l'assetto retributivo determinato per via contrattuale.
Deve, in altre parole, osservarsi come sia un approccio formalistico quello che fa dire alla Par difesa erariale che in questa sede si dibatte delle modalità di liquidazione dell' quale Pa emolumento non retributivo di fonte statale, e non dell' : poiché a ben guardare la trattenuta in questione trova la sua ragion d'essere sulle norme, incise dall'autonomia collettiva, che affermavano la scomputabilità della seconda dalla prima.
7.
Conseguentemente, in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi l'illegittimità della trattenuta del c.d. “Conglobamento” operata sull'assegno di sede dei ricorrenti per euro 46,52 mensili e condannarsi il appellato CP_1 alla restituzione, in favore degli appellanti, di tutte le somme illegittimamente trattenute a tale titolo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il tutto tenendo conto della prescrizione quinquennale eccepita dal e rispetto alla CP_1 quale gli originari ricorrenti avevano fatto preventiva acquiescenza. Tale prescrizione deve ritenersi decorrente da ciascun pagamento e rispetto alla data di deposito del ricorso di primo grado, non constando alcuna richiesta ante iudicium.
Infine, attesi i contrasti giurisprudenziali anche all'interno di questa Corte e l'estrema difficoltà della ricostruzione e dell'individuazione della portata applicativa delle disposizioni rilevanti, sussistono i presupposti per compensare fra le parti le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 7.3.2025 da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di
[...] Parte_6 Parte_7
Roma n. 522/2025 del 16.1.2025 nei confronti del Controparte_1
, così provvede:
[...]
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, dichiara l'illegittimità della trattenuta del c.d. “Conglobamento” operata sull'assegno di sede dei ricorrenti per euro 46,52 mensili e condanna il appellato alla CP_1
12 restituzione, in favore degli appellanti, di tutte le somme illegittimamente trattenute a tale titolo nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente da ciascun pagamento e rispetto alla data di deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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