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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. Annamaria Buffardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 602 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 pendente
TRA
, , in qualità di Agente della riscossione Parte_1 Parte_2
per tutti gli ambiti provinciali nazionali, con sede legale in Roma, via G. Grezar n. 14 -, iscritta al n. RM-1287392 del R.E.A., presso la C.C.I.A.A. di Roma (C.F./P.IVA indicata: ), in persona del procuratore p.t., in P.IVA_1
virtù di atto di conferimento dei poteri giusta atto notarile del 25/07/2019, rep. n. 44953, racc. n. 25857, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Ersilio Luca Capone (C.F.
) con domicilio digitale indicato in atti;
C.F._1
-APPELLANTE-
E
(C.F: ) CP_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE
REGIONE CAMPANIA
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025
FATTO E DIRITTO
1 1. propose opposizione, qualificata ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
Frattamaggiore per ottenere la declaratoria di sopravvenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120150036236410.000 relativa a tassa automobilistica anno 2010, di cui assumeva di essere venuto a conoscenza mediante l'intimazione di pagamento n. 07120219008491356.000 notificata in data
11.01.2022.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2396/2023, depositata il 24.07.2023, accolse la domanda e, per l'effetto, annullò la cartella di pagamento, dichiarando non dovute le somme richieste con la predetta cartella.
Avverso la sentenza l' ha proposto appello con atto notificato il 22.01.2024 e Parte_2
ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, avendo l'appellato lamentato dinanzi al giudice di pace di Frattamaggiore sia l'inesistenza della notifica delle cartelle che il decorso del termine di prescrizione.
Seppur regolarmente evocati in giudizio e la Regione Campania non si sono costituiti e ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte la stessa viene decisa.
2. L'appello va accolto per i motivi che seguono.
Sussiste il difetto di giurisdizione in ordine alla cartella impugnata, avente ad oggetto il mancato versamento della tassa automobilistica anno 2010.
L'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. d), prevede espressamente fra gli atti impugnabili “il ruolo e la cartella di pagamento”.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In
2 tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Sulla questione è peraltro di recente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con l'ordinanza del 29.1.2025
n. 2098; con detta pronuncia le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affrontato una questione riguardante proprio la giurisdizione competente nelle controversie aventi ad oggetto, nello specifico, la sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica di una cartella di pagamento. Si tratta di una circostanza piuttosto particolare ma non infrequente sulla quale la Corte ha voluto fare chiarezza, peraltro, disattendendo un orientamento della stessa Cassazione a SS-UU. risalente al 2020, ritenendo che nel caso di specie la competenza a dirimere la questione per quanto riconducibile ad un atto esecutivo quale il pignoramento presso terzi, tuttavia spetta al giudice tributario escludendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale accoglie l'appello proposto, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Commissione Tributaria.
3. Il soccombente è tenuto a rifondere in favore di le spese CP_1 Parte_2
del doppio grado di giudizio, che si liquidano per compensi difensivi in € 134,00 per il primo grado e in € 232,00 per questo grado, nonchè in € 91,50 per spese sostenute per il giudizio di appello, per complessivi € 457,50 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ersilio Luca Capone, dichiaratosi antistatario.
La contumacia della Regione Campania sia in primo grado che nel presente giudizio esclude qualsiasi ulteriore statuizione sulle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_2
n. 2396/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata il 24.07.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Regione Campania;
2) in riforma della sentenza n. 2396/2023 del Giudice di pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 24.07.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria;
3) condanna a pagare, in favore di , le spese del doppio CP_1 Parte_2 grado di giudizio, che liquida in € 457,50, come specificato in motivazione, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ersilio Luca
Capone, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 03.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
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