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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/07/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 luglio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5480/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato in atti dall'avv. Pietro Di Carlo presso lo studio del quale in Lucera (FG) Via Carpentieri, 16 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CT aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertare che ricorrenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa Pt_1 dell'istante relativa al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% ai sensi della legge n. 118/1971 con diritto alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno mensile ed il riconoscimento di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3° della legge
n. 104/1992; b) condannare l _3
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, domiciliato
[...] in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 al pagamento, in favore del ricorrente, previa disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo del trattamento economico dovuto ai sensi di legge con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda amministrativa oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese
e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritto procuratore antistatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CT nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Ai sensi invece, del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CT nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
– le cui conclusioni questo Giudicante reputa Persona_2 condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici, ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile nonché del riconoscimento di persona portatrice di handicap in situazione di gravità.
Ciò anche all'esito delle osservazioni mosse dalla parte ricorrente che aveva lamentato una sottostima del proprio quadro invalidante e dal
CT fatte oggetto di esame.
Il CT ha accertato quindi, che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% essendo per la precisione pari al 90%
(cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6120/2020 del Tribunale di Foggia).
Va opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su ulteriori circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni (come già fatto) nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CT ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le ulteriori contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Deve a tanto aggiungersi che i rilievi si fondano sulle osservazioni elaborate dal dott. non presente alle Persona_3 operazioni peritali ma prodotte solo nella presente fase di giudizio e non inviate al CT nei termini prescritti come si è innanzi rilevato.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO, come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento.
Invero, il CT, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da: “-
Cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata con by-pass aorto- coronarico;
- Malattia renale cronica (III° stadio); - BPCO con insufficienza respiratoria moderata;
- Diabete mellito tipo 2 in obeso;
-
Gonartrosi bilaterale;
”.
La valutazione medico legale si è fondata sui seguenti rilievi:
“Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della documentazione clinica allegata, posso affermare che il sig. Parte_1
risulta affetto dalle seguenti patologie: - Cardiopatia
[...] ischemico-ipertensiva già trattata con by-pass aorto-coronarico; Codice
DM 5/2/92: 6446; Codice ICD9: 41400. Invalidità 45%; - Malattia renale cronica (III° stadio); Codice ICD9: 5853. Invalidità 45%; - BPCO con insufficienza respiratoria moderata;
Codice ICD9: 49122. Invalidità 30%;
- Diabete mellito tipo 2 in obeso;
Codice DM 5/2/92: 9309; Codice ICD9:
25002. Invalidità 35%; - Gonartrosi bilaterale;
Codice DM 5/2/92: 7205;
Invalidità 21%; Le suddette infermità coesistenti, da me riscontrate e tutte documentate in fascicolo, calcolate con calcolo riduzionistico e secondo i codici DM e ICD9, sono responsabili di un'invalidità del 90%.
Per quanto attiene, invece, il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, non può essere riconosciuto, poiché le suddette minorazioni fisiche non assumono, secondo quanto previsto dal terzo comma della legge, la connotazione di gravità, in quanto non riducono l'autonomia personale del ricorrente da dover rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Difatti, il ricorrente si sposta autonomamente, anche in macchina, e non effettua trattamenti riabilitativi per le patologie riconosciute. Non presenta deficit della deambulazione né segni di decadimento cerebrale da giustificare la necessità di assistenza continua. È risultato orientato nel tempo, spazio e persone, e non ha presentato deficit mnesici o sensoriali.”
Il CT ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Deve peraltro, aggiungersi, come si è innanzi detto, che alcun consulente di parte risulta aver preso parte alle operazioni peritali per il ricorrente.
Ad ogni buon conto valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CT è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso laddove si contestavano in particolare le percentuali invalidanti attribuite alle patologie da cui esso ricorrente risulterebbe affetto.
Il CT, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetto il ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% avendo individuato per ciascuna patologia codici e percentuali invalidanti così come indicati dal DM 5 febbraio 1992 rispondendo puntualmente alle osservazioni: “- Il CTP ha assegnato per la cardiopatia ischemica il codice DM 6407, invalidità 80%, che corrisponde ad una coronaropatia grave in III classe NYHA, adducendo motivazioni determinate, prevalentemente, dalla valutazione coronarografica che evidenziava la compromissione di tre vasi coronarici che, benché sottoposti a trattamenti di rivascolarizzazione, erano interessati da recidive e dal fatto che il ricorrente presentasse una sintomatologia caratterizzata da : dispnea per sforzi lievi, facile affaticabilità, episodi recidivanti di dolore toracico con utilizzo frequente di nitrati per via sub-linguale; se così fosse, il ricorrente andrebbe inquadrato clinicamente in una III classe NYHA. In realtà, durante le operazioni peritali, il ricorrente non ha evidenziato sintomi di insufficienza cardio-respiratoria che, anche se in un contesto limitato, quale quello dell'ambulatorio, avrebbero dovuto manifestarsi, poiché la III classe
NYHA presuppone un'insufficienza cardiaca di grado moderato-severo, in cui il paziente presenta affaticamento e dispnea anche solo a camminare per casa, condizione che non era presente nel ricorrente;
aggiungo anche che il ricorrente fa uso del proprio veicolo per sostarsi, il che comporta un minimo di sforzi incompatibili con una III classe NYHA. Per cu ritengo non corrispondente alle condizioni cliniche del ricorrente la valutazione fatta del CTP. - Per quanto riguarda il diabete mellito il
CTP ha assegnato il codice DM 9310, invalidità 60%, che corrisponde al diabete mellito insulino-dipendente (cioè al Diabete mellito tipo 1) che non riguarda il ricorrente, in quanto affetto da Diabete mellito tipo 2 che, benché in scarso controllo metabolico e con necessità di fare insulina (anche se non risulta dall'anamnesi), non può essere giustificato con una percentuale d'invalidità del 60%; inoltre non sono documentate complicanze macroangiopatiche (il doppler arterioso arti inferiori e delle arterie carotidi effettuato in data 28-02-2008 non ha mostrato stenosi emodinamicamente significative), per cui non trova giustificazione il 60% d'invalidità. - Per quanto riguarda la malattia renale cronica e la BPCO si concorda con la valutazione fatta da CTP
(Malattia renale cronica (III° stadio) - Codice ICD9: 5853. Invalidità
45%; - BPCO con insufficienza respiratoria moderata - Codice ICD9: 49122.
Invalidità 30%. Per quest'ultima si precisa che il ricorrente non fa uso di farmaci broncodilatatori, quindi a conferma di una patologia stabilizzata. - Per quanto riguarda la gonartrosi bilaterale il CTP ha assegnato il codice DM 7509 (Obesità con complicanze artrosiche – invalidità 35%). La gonartrosi bilaterale va valutata da sola poiché
l'obesità è una infermità concorrente con il diabete mellito, e quindi valutata insieme al diabete. Per cui la gonartrosi va valutata con criterio analogico con il codice DM 7205 (Anchilosi di ginocchio rettilinea – invalidità 21-30%). In conclusione, non si condividono le osservazioni e le percentuali di invalidità riconosciute dal CTP in particolare per quanto riguarda la cardiopatia ischemica e il diabete mellito. Per cui si confermano quanto da me riconosciuto nelle valutazioni conclusive dell'ATPO.”
Deve invero, deve valutarsi che l'osservazione critica non risulta accompagnata dalla indicazione di precisi errori di carattere logico oppure medico-legale e/o da specifiche ragioni per le quali il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve a tanto aggiungersi, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente, si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CT nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CT e da consentire la eventuale rinnovazione a mezzo di altro esperto.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CT con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla al CT per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L.
104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CT della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CT per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 luglio 2025, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5480/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega conferita su foglio Parte_1 separato allegato in atti dall'avv. Pietro Di Carlo presso lo studio del quale in Lucera (FG) Via Carpentieri, 16 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590
a rogito del Notaio dall'avv. Chiara Contursi ed Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via
Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell CP_2
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile benefici ex art. 3 co. 3 L. 104/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2023, premetteva Parte_1 di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negate in sede amministrativa;
che la CT aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno delle proprie pretese chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accertare che ricorrenza in capo al sig. delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa Pt_1 dell'istante relativa al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100% ai sensi della legge n. 118/1971 con diritto alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno mensile ed il riconoscimento di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3° della legge
n. 104/1992; b) condannare l _3
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, domiciliato
[...] in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 al pagamento, in favore del ricorrente, previa disapplicazione di ogni contrario atto amministrativo del trattamento economico dovuto ai sensi di legge con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda amministrativa oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese
e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritto procuratore antistatario.”
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva l che contestato CP_1
l'avverso dedotto concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Chiamato il CT nominato in fase di ATPO a rendere i chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 luglio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Ai sensi invece, del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.3 della L. n.104/92, è portatore di handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione… Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Ai fini che qui interessano, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott. Adriana
Doronzo, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep. 09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v.
Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CT nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, dott.
– le cui conclusioni questo Giudicante reputa Persona_2 condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici, ha escluso la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile nonché del riconoscimento di persona portatrice di handicap in situazione di gravità.
Ciò anche all'esito delle osservazioni mosse dalla parte ricorrente che aveva lamentato una sottostima del proprio quadro invalidante e dal
CT fatte oggetto di esame.
Il CT ha accertato quindi, che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% essendo per la precisione pari al 90%
(cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 6120/2020 del Tribunale di Foggia).
Va opportunamente premesso che parte ricorrente ha fondato il presente giudizio di opposizione su ulteriori circostanze e rilievi tardivamente proposti.
Laddove avesse ritenuto insufficiente e lacunoso l'elaborato peritale aveva l'onere di proporre osservazioni (come già fatto) nel termine assegnato in fase di ATP e dopo l'invio della bozza dell'elaborato.
Invio che il CT ha documentato ed attestato di aver effettuato, senza che il ricorrente muovesse alcun rilevo in quella sede, per poi attendere che il giudicante assegnasse alle parti i termini ex art 445 bis cpc e quindi proporre solo in questa sede le ulteriori contestazioni, avviando il giudizio di opposizione che non risulta giustificato da alcun fatto nuovo o sopravvenuto rispetto a quanto già noto alle parti al momento della relazione peritale.
Né potrebbe ritenersi che i termini previsti dal 195 poc nuova formulazione, nella specie applicabile ed applicato (cfr fascicolo ATP acquisito) siano irrilevanti o inutili, in quanto determinano sostanziali allungamenti dei tempi per l'espletamento dell'incarico peritale che non possono giustificarsi se non ricollegando a questi termini effetti processuali concreti quali la decadenza dal diritto di avanzare tardivamente le osservazioni che potevano essere tempestivamente proposte da ciascuna delle parti.
Deve a tanto aggiungersi che i rilievi si fondano sulle osservazioni elaborate dal dott. non presente alle Persona_3 operazioni peritali ma prodotte solo nella presente fase di giudizio e non inviate al CT nei termini prescritti come si è innanzi rilevato.
Ad ogni buon conto, pur dovendosi evidenziare che, la condotta processuale, tenuta dalla parte ricorrente, si pone in netto contrasto con la funzione acceleratoria e deflattiva del procedimento per ATPO, come delineato dal legislatore, ritiene il giudicante che le contestazioni sollevate siano comunque destituite di fondamento.
Invero, il CT, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha diagnosticato, sulla scorta della documentazione medica e dell'esame obiettivo compiuto sul periziando, che lo stesso è affetto da: “-
Cardiopatia ischemico-ipertensiva già trattata con by-pass aorto- coronarico;
- Malattia renale cronica (III° stadio); - BPCO con insufficienza respiratoria moderata;
- Diabete mellito tipo 2 in obeso;
-
Gonartrosi bilaterale;
”.
La valutazione medico legale si è fondata sui seguenti rilievi:
“Dalla visita medica da me effettuata e dalla valutazione della documentazione clinica allegata, posso affermare che il sig. Parte_1
risulta affetto dalle seguenti patologie: - Cardiopatia
[...] ischemico-ipertensiva già trattata con by-pass aorto-coronarico; Codice
DM 5/2/92: 6446; Codice ICD9: 41400. Invalidità 45%; - Malattia renale cronica (III° stadio); Codice ICD9: 5853. Invalidità 45%; - BPCO con insufficienza respiratoria moderata;
Codice ICD9: 49122. Invalidità 30%;
- Diabete mellito tipo 2 in obeso;
Codice DM 5/2/92: 9309; Codice ICD9:
25002. Invalidità 35%; - Gonartrosi bilaterale;
Codice DM 5/2/92: 7205;
Invalidità 21%; Le suddette infermità coesistenti, da me riscontrate e tutte documentate in fascicolo, calcolate con calcolo riduzionistico e secondo i codici DM e ICD9, sono responsabili di un'invalidità del 90%.
Per quanto attiene, invece, il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/92, non può essere riconosciuto, poiché le suddette minorazioni fisiche non assumono, secondo quanto previsto dal terzo comma della legge, la connotazione di gravità, in quanto non riducono l'autonomia personale del ricorrente da dover rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Difatti, il ricorrente si sposta autonomamente, anche in macchina, e non effettua trattamenti riabilitativi per le patologie riconosciute. Non presenta deficit della deambulazione né segni di decadimento cerebrale da giustificare la necessità di assistenza continua. È risultato orientato nel tempo, spazio e persone, e non ha presentato deficit mnesici o sensoriali.”
Il CT ha specificamente valutato l'incidenza delle patologie descritte nella relazione tecnica affermando chiaramente che le stesse non sono di gravità tale da comportare un complesso invalidante nella misura lamentata dalla parte ricorrente.
Ciò non solo sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata ma anche in virtù della percezione tratta dalla visita direttamente eseguita.
Deve peraltro, aggiungersi, come si è innanzi detto, che alcun consulente di parte risulta aver preso parte alle operazioni peritali per il ricorrente.
Ad ogni buon conto valutate le censure mosse all'elaborato peritale il CT è stato richiamato per rendere i chiarimenti come indicati in ricorso laddove si contestavano in particolare le percentuali invalidanti attribuite alle patologie da cui esso ricorrente risulterebbe affetto.
Il CT, ha definitivamente confermato che le patologie da cui è affetto il ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100% avendo individuato per ciascuna patologia codici e percentuali invalidanti così come indicati dal DM 5 febbraio 1992 rispondendo puntualmente alle osservazioni: “- Il CTP ha assegnato per la cardiopatia ischemica il codice DM 6407, invalidità 80%, che corrisponde ad una coronaropatia grave in III classe NYHA, adducendo motivazioni determinate, prevalentemente, dalla valutazione coronarografica che evidenziava la compromissione di tre vasi coronarici che, benché sottoposti a trattamenti di rivascolarizzazione, erano interessati da recidive e dal fatto che il ricorrente presentasse una sintomatologia caratterizzata da : dispnea per sforzi lievi, facile affaticabilità, episodi recidivanti di dolore toracico con utilizzo frequente di nitrati per via sub-linguale; se così fosse, il ricorrente andrebbe inquadrato clinicamente in una III classe NYHA. In realtà, durante le operazioni peritali, il ricorrente non ha evidenziato sintomi di insufficienza cardio-respiratoria che, anche se in un contesto limitato, quale quello dell'ambulatorio, avrebbero dovuto manifestarsi, poiché la III classe
NYHA presuppone un'insufficienza cardiaca di grado moderato-severo, in cui il paziente presenta affaticamento e dispnea anche solo a camminare per casa, condizione che non era presente nel ricorrente;
aggiungo anche che il ricorrente fa uso del proprio veicolo per sostarsi, il che comporta un minimo di sforzi incompatibili con una III classe NYHA. Per cu ritengo non corrispondente alle condizioni cliniche del ricorrente la valutazione fatta del CTP. - Per quanto riguarda il diabete mellito il
CTP ha assegnato il codice DM 9310, invalidità 60%, che corrisponde al diabete mellito insulino-dipendente (cioè al Diabete mellito tipo 1) che non riguarda il ricorrente, in quanto affetto da Diabete mellito tipo 2 che, benché in scarso controllo metabolico e con necessità di fare insulina (anche se non risulta dall'anamnesi), non può essere giustificato con una percentuale d'invalidità del 60%; inoltre non sono documentate complicanze macroangiopatiche (il doppler arterioso arti inferiori e delle arterie carotidi effettuato in data 28-02-2008 non ha mostrato stenosi emodinamicamente significative), per cui non trova giustificazione il 60% d'invalidità. - Per quanto riguarda la malattia renale cronica e la BPCO si concorda con la valutazione fatta da CTP
(Malattia renale cronica (III° stadio) - Codice ICD9: 5853. Invalidità
45%; - BPCO con insufficienza respiratoria moderata - Codice ICD9: 49122.
Invalidità 30%. Per quest'ultima si precisa che il ricorrente non fa uso di farmaci broncodilatatori, quindi a conferma di una patologia stabilizzata. - Per quanto riguarda la gonartrosi bilaterale il CTP ha assegnato il codice DM 7509 (Obesità con complicanze artrosiche – invalidità 35%). La gonartrosi bilaterale va valutata da sola poiché
l'obesità è una infermità concorrente con il diabete mellito, e quindi valutata insieme al diabete. Per cui la gonartrosi va valutata con criterio analogico con il codice DM 7205 (Anchilosi di ginocchio rettilinea – invalidità 21-30%). In conclusione, non si condividono le osservazioni e le percentuali di invalidità riconosciute dal CTP in particolare per quanto riguarda la cardiopatia ischemica e il diabete mellito. Per cui si confermano quanto da me riconosciuto nelle valutazioni conclusive dell'ATPO.”
Deve invero, deve valutarsi che l'osservazione critica non risulta accompagnata dalla indicazione di precisi errori di carattere logico oppure medico-legale e/o da specifiche ragioni per le quali il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve a tanto aggiungersi, con riguardo al presupposto medico-legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, integra il decreto stesso ed è vincolante.
La differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente, si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dello CT nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CT e da consentire la eventuale rinnovazione a mezzo di altro esperto.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CT con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarato che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
Nulla al CT per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% né i requisiti sanitari di cui all'art. 3 co. 3 L.
104/92 per essere riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CT della fase di CP_1
ATPO;
- nulla al CT per la presente fase rientrando i chiarimenti nell'incarico già conferito.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano