TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/12/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 255 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2016
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Sassano alla via Sant'Antonio n. 28, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosa Pepe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sala Consilina (SA) al Corso Vittorio Emanuele II, n. 12,
ATTRICE
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Bonito Oliva e, con quest'ultimo, elettivamente domiciliato in Sala
Consilina alla Via Giuseppe Mezzacapo n. 185, presso lo studio dell'avv. Luigi Papaleo
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 Parte_2
giudiziale - P.IVA: - in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via M. Mascia n.8, presso lo studio dell'avv.
Alessandra Mazzola che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale medica.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 12.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato l'11/02/2016, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Lagonegro, il dott. e lo Controparte_1 Controparte_3
(oggi Curatela della liquidazione giudiziale n.10 del 2023 del Tribunale di Lagonegro)
[...] per sentirli condannare, previo accertamento e declaratoria di responsabilità, nelle rispettive quote, dei danni subiti, in relazione alle prestazioni sanitarie poste in essere nei suoi confronti in occasione di due visite mammografiche, avvenute rispettivamente nel 2011 e nel 2012, per errata/ritardata diagnosi del tumore alla mammella con conseguente aggravamento delle conseguenze di esso.
In particolare, l'attrice esponeva: - che in data 21 marzo 2011 si sottoponeva ad un esame mammografico presso la struttura della Studio Radiologico Stabile Ettore S.a.s. di Stabile
Carmen convenzionato con il sistema sanitario, all'esito del quale le veniva rilasciato il Pt_2 seguente referto: “aspetto displastico della struttura ghiandolare con apprezzabilità di zolle con addensamento fibro -adenosico ad 2 atteggiamento nodulare. Regolare lo spessore ed il profilo cutaneo. Non presenza di micro -calcificazioni. Presenza di qualche calcificazione distrofica a sinistra. Presenza di linfonodi in sede ascellare destra. Si consiglia di eseguire controllo tra 12 mesi”; - che successivamente, il 21 febbraio 2012, si sottoponeva ad un nuovo esame mammografico che confermava la diagnosi dell'anno precedente ma le calcificazioni distrofiche a sinistra e i linfonodi in sede ascellare destra, diagnosticate nell'anno 2011, non venivano riscontrate nel referto del 2012; - che, a seguito del persistere della durezza e dolenzia nodulare, dopo circa quattro mesi, si rivolgeva all'Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata di
Rionero in Vulture, dove si sottoponeva a una visita e ad esami più approfonditi, all'esito dei quali emergeva una “patologia etero multicentrica” della mammella sinistra;
- che, quindi, veniva effettuata una biopsia sui noduli presenti che evidenziava un carcinoma duttale infiltrante, moderatamente differenziato, alla mammella sinistra che inducevano ad intervenire con urgenza;
- che, pertanto, il 6 luglio 2012, veniva sottoposta ad una Mastectomia Radicale
Nipple Sparing con impianto di protesi ed il 17 luglio 2012 ad una toilette chirurgica in quanto presentava necrosi del complesso areola -capezzolo; - che, il 9 agosto 2012, veniva sottoposta a trattamento chemio terapico e, nella stessa data, il Direttore dell' Unità Operativa complessa di , dott. , rilevava al quadrante Controparte_4 Persona_2
laterale superiore della mammella sinistra, una fistola cutanea del diametro di circa 1 cm, da cui si intravedeva la protesi mammaria, sicché si rendeva necessaria la rimozione dei punti di sutura con contestuale terapia antibiotica;
- che, successivamente, a causa delle problematiche evidenziate, le veniva prescritta una vacuum terapia consistita nell'applicazione sulla parte della superficie corporea, interessata dalla necrosi, di coppe
- 2 - sagomate, collegata ad una sorgente aspirante, volta a migliorare la microcircolazione venosa e linfatica della parte trattata;
- che, in data 7 dicembre 2012, dato l'esito infausto delle terapie per la cura della fistola presente, veniva di nuovo ricoverata per la rimozione della protesi mammaria e toilette chirurgica;
- che a seguito di quanto patito e subito, cadeva in un profondo stato di depressione per cui veniva affidata alle cure del dott. , medico Persona_3
psichiatria che accertava un disturbo di ansia di tipo reattivo con note depressive e prescriveva terapia antidepressiva;
- che la convivenza con il corpo mutilato e l'esito infausto dei tre interventi chirurgici le impedivano di vivere una normale vita di relazione sociale e sessuale di coppia;
- che da agosto 2012 a novembre 2013 le veniva riconosciuta un' invalidità civile permanente pari al 100% con necessità di accompagnamento;
che sottoposta a successiva visita di revisione, le veniva riconosciuto il 100% di invalidità ma negato l' accompagnamento;
- che, in data 25 febbraio 2015, per porre fine al disagio sofferto, si sottoponeva ad un ricovero programmato per la ricostruzione del seno sinistro presso il
Policlinico Gemelli;
- che tale intervento risolveva le problematiche fisiche ma non migliorava la propria situazione psicologica tant'è che si vedeva costretta ad abbandonare il proprio proficuo lavoro a causa dei ridotti movimenti di abduzione ed elevazione del braccio sinistro.
Per tali motivi, l'attrice deduceva la colpevole omissione, da parte dei sanitari del centro radiologico convenuto, dell'ordinaria diligenza professionale, per non aver tempestivamente diagnosticato, in occasione degli di screening effettuati negli anni 2011 e 2012, la patologia oncologica di cui è risultata affetta. Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità del dott.
e dello studio radiologico del dott. con la loro al risarcimento dei Controparte_1 CP_2
danni da lei subiti ed, in particolare, del danno patrimoniale consistente nelle varie spese mediche sostenute, del danno biologico, pari al 40%, del danno alla capacità lavorativa specifica, del danno morale soggettivo e del danno da lesione della libertà di autodeterminazione medica, per aver effettuato con negligenza, imprudenza, imperizia ed estrema superficialità una diagnosi, poi risultata errata, ignorando completamente che era già in corso una situazione ben più grave. Formulava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, condannare lo Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. ed il dott. ,
[...] Controparte_1
ognuno per la propria responsabilità ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €. 687.653,41 oltre al danno da lesione della
- 3 - libertà di autodeterminazione medica, la cui valutazione viene rimessa al giudicante o nella diversa misura che risulterà a seguito dell'istruttoria e/o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Costituiti in giudizio, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e chiedendo la reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari che effettuarono gli esami diagnostici per cui è causa, contestando l'esistenza di qualunque condotta negligente o imperita, nonché degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità sanitaria, quali il danno e il nesso causale con la pretesa condotta colposa. Il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con prova documentali e di tipo orale.
Con l'ordinanza del 26 settembre 2023 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_5
[...]
Riassunto il giudizio si costituiva la curatela della società Controparte_6
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già presentate dalla
[...]
società in bonis.
All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini ex art. 190 su rinuncia delle parti.
2. Orbene, devesi innanzitutto dichiarare la improcedibilità della domanda proposta da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_7
ai sensi degli artt. 32 -151 d.lvo 12 gennaio 2019 n. 14.
[...]
L'art. 32 d.lvo cit. prevede che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
l'art. 151 co. 2 d.lvo cit. prevede che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
Le due norme appena citate riproducono le disposizioni di cui agli artt. 24 e 54 del r.d. 1943
n. 267 (L. Fallimentare), interpretate dalla giurisprudenza come costitutive del divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e del principio dell'esclusività della procedura concorsuale.
Occorre, infatti, a tal proposito osservare che, come ribadito in diverse pronunce della
- 4 - Suprema Corte (cfr., di recente Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691;
Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7967), una volta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art
52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore, invece, il quale non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 1989, n.
1492; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1991, n. 11038;
Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1990, n. 1729).
Sicchè, le pretese dell'odierna attrice vanno quindi trasferite nella sede concorsuale ed alla cognizione del Tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione dovendo inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e di verificazione dello stato passivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 maggio
1991, n. 5333; Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 1992, n. 11021; Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346 in relazione al fallimento).
Da ultimo, giova peraltro osservare che l'improcedibilità del giudizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di esso.
I principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento al fallimento si possono estendere anche alla liquidazione giudiziale in considerazione dell'identica formulazione degli artt. 32 e
151 co 2 d.lvo n. 14/2019 rispetto agli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non più in vigore.
3. Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attrice asserisce essere eziologicamente riconducibile all'imperita opera professionale dei sanitari dipendenti dello Studio Radiologico Stabile
- 5 - Ettore di Stabile di Sala Consilina e più nello specifico del dott. CP_5 CP_1
che avrebbe in concreto eseguito l'esame mammografico da lei richiesto il
[...]
21.02.2012. L'attrice allega in giudizio la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nonché
l'estrema superficialità del suddetto medico radiologo che, a seguito del suddetto esame, avrebbe, a suo dire, effettuato una diagnosi errata, non avendo nello specifico diagnosticato il carcinoma mammario duttale infiltrante al seno sinistro successivamente diagnosticatole in seguito ad ulteriori accertamenti, eseguiti circa quattro mesi dopo presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in
Rionero in Vulture (PZ), dal dott. direttore dell'unità operativa chirurgica Persona_4
senologica.
Tanto puntualizzato quanto agli snodi essenziali della vicenda che ci occupa, ritiene questo giudicante che la domanda risarcitoria spiegata deve ritenersi infondata e come tale va rigettata, in considerazione della documentazione prodotta e degli esiti dell'espletamento della prova orale.
Ai fini della risoluzione della controversia, appare preliminarmente utile una ricostruzione generale del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul tema della responsabilità professionale sanitaria, in particolare in ordine al riparto di onere probatorio fra paziente danneggiato, medico curante e struttura sanitaria convenuta in giudizio.
La responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, oppure ancora prima, al momento del prelevamento a mezzo autoambulanza in caso di emergenza;
in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e
- 6 - di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente – al pari di quella del professionista sanitario - ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066) e, sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico esecutore dell'atto operatorio o responsabile di aver prescritto (o di non avere prescritto) una terapia corretta per il paziente, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386).
5.2. Anche la responsabilità del professionista sanitario è stata tradizionalmente ricondotta dalla giurisprudenza alla responsabilità contrattuale prevista dall'art. 1218 c.c., grazie alla teoria del c.d. “contatto sociale”, per cui fra paziente e medico si instaura un rapporto privilegiato, fonte di obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., che impone all'esercente una professione protetta – per la quale, cioè, è richiesta una particolare abilitazione, come nel caso del medico - di salvaguardare la salute e l'integrità fisica della persona, costituzionalmente tutelati ex art. 32 Cost., da ogni pregiudizio possa occorrerle nel periodo in cui è sottoposta alle cure del professionista sanitario (sul punto, Cassazione civile, sez. III, 22 dicembre 1999, n. 589; Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Solo recentemente, con l'approvazione dell'art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “Gelli -
Bianco”), il legislatore è intervenuto espressamente a differenziare la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico professionista, riconducendo la prima alla responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c., e la seconda - finora anch'essa qualificata, come detto, quale responsabilità contrattuale - alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che il medico abbia agito “nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”:
- 7 - di tale legge, però, non può farsi alcuna applicazione nel caso di specie, in quanto approvata successivamente ai fatti oggetto della presente controversia. Dalla qualificazione della responsabilità medica - del professionista, come della struttura sanitaria – in chiave di responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001
n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mettendo in rilievo le singole condotte attive od omissive che si pongono, in ipotesi, quali fattori generatori del danno lamentato, mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre
2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez.
III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Preliminare all'accertamento sull'eventuale coefficiente di colpa del professionista medico è l'accertamento del nesso di causalità - ossia di quell'elemento che consenta di ricondurre il danno (anche mortale) riportato dal paziente alla condotta del sanitario - il quale deve essere condotto secondo il criterio previsto dagli artt. 40 e 41 c.p. e
1223 c.c., e si atteggia differentemente a seconda che il comportamento inadempiente attribuito al professionista sia commissivo od omissivo. Nel primo caso, occorre verificare se l'azione concretamente posta in essere abbia contribuito a cagionare l'evento, compiendo un giudizio ipotetico e valutando se, eliminando mentalmente il comportamento tenuto
- 8 - dall'agente, l'evento non si sarebbe verificato (c. d. “giudizio controfattuale”); nel secondo caso, il giudizio ipotetico da compiersi è speculare rispetto a quello previsto per il comportamento attivo, occorrendo valutare se l'azione omessa, qualora fosse stata posta in essere dal soggetto agente, avrebbe consentito o meno di evitare l'evento, o avrebbe condotto ad un evento dotato di minore coefficiente lesivo. In entrambi i casi, può sussistere rapporto di causalità fra una determinata azione ed omissione anche quando esse si innestano sul solco causale precedentemente aperto da altre azoni od omissioni, o addirittura da cause indipendenti dalla volontà dell'uomo, in ossequio al principio della c.d. “irrilevanza delle concause”, secondo cui il concorso di altre cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, salva l'ipotesi di cause sopravvenute di per sé sufficienti a cagionarlo (art. 41 c.p.). La giurisprudenza ha così distinto fra:
1) causalità materiale (disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p.) per cui ogni antecedente logico
(attivo od omissivo) che abbia contribuito a determinare l'evento può considerarsi “causa” dell'evento stesso, purché esso non appaia – ad una valutazione da compiersi ex ante – del tutto inverosimile, secondo la teoria della causalità “adeguata” (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2012, n. 9528; Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8885; Cassazione civile, sez. lav., 8 giugno 2007, n. 13400);
2) causalità giuridica (disciplinata dall'art. 1223 c.c., il quale pone in correlazione con l'evento tutti i danni che ne siano “conseguenza immediata e diretta”) per cui la correlazione eziologica fra azione od omissione ed evento deve essere individuata: a) secondo massime di esperienza o leggi scientifiche “di copertura”, le quali dimostrino che, una volta venuto ad esistenza un certo antecedente causale, esso sia seguito (sempre, o nella più parte dei casi) da un determinato effetto consequenziale, appartenente al tipo di quello concretamente verificatosi;
b) secondo la logica aristotelica, qualora sia insufficiente o non praticabile il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che, nell'ipotesi della causalità omissiva, il ragionamento da seguire è speculare a quello proprio della causalità attiva, occorrendo valutare se un comportamento, che di fatto non è stato realizzato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
L'assunto per cui il giudizio di causalità giuridica relativo ai danni che sono conseguenza della condotta inadempiente debba essere condotto secondo criteri di elevata probabilità logica e credibilità razionale comporta, quale corollario, che l'accertamento del nesso
- 9 - eziologico fra condotta ed evento dannoso non possa prescindere dalla disamina del singolo caso concreto: per questa via, il giudicante potrà ben pervenire all'affermazione dell'insussistenza del rapporto causale in casi in cui sia astrattamente possibile applicare una legge scientifica o massima di esperienza consolidata, che spieghi il meccanismo di derivazione causale da un determinato tipo di antecedente logico con un coefficiente di probabilità vicino alla certezza, ma la situazione concreta lo escluda;
viceversa, potrà pervenirsi al positivo riscontro del nesso di causalità anche in presenza di leggi scientifiche, o massime di esperienza, contraddistinte da un grado basso o medio-basso di probabilità frequentista per singolo tipo di evento, ma in presenza di risultanze probatorie che suggeriscano, con riguardo al casus decisus, la sussistenza positiva del nesso di derivazione dalla condotta tenuta dal soggetto agente (Cassazione penale, sez. un., 10 luglio 2002, n.
30328). Quanto al grado di probabilità richiesto ai fini della prova del nesso causale, in difetto di un coefficiente assoluto di regolarità causale fra condotta e fatto dannoso (difficile, se non impossibile, da riscontrare in concreto) la giurisprudenza civile – fermo restando un rigoroso accertamento del coefficiente di credibilità logica relativo al nesso di condizionamento fra evento e suo antecedente causale – ritiene sussistente il rapporto eziologico tutte le volte in cui appaia “più probabile che non” che, eliminata o aggiunta mentalmente l'azione rispettivamente tenuta od omessa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Sotto questo profilo, l'accertamento probatorio del nesso causale nel processo civile si atteggia diversamente rispetto a quanto avviene nel processo penale, ove, dato il carattere personale della responsabilità penale dell'imputato, la prova del nesso causale fra evento e danno deve essere raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio” (fra tutte, Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 768).
5.6. Una volta allegato e provato il nesso di causalità da parte del paziente, allegato l'inadempimento del sanitario, spetterà al professionista medico o alla struttura sanitaria dimostrare il comportamento diligente dell'esecutore della prestazione. Qualora il professionista medico o la struttura sanitaria eccepisca, poi, la particolare difficoltà dell'intervento eseguito ai sensi dell'art. 2236 c.c., norma in forza della quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, grava sul debitore l'onere di provare la speciale difficoltà dell'intervento, dal momento che l'esecuzione di un intervento di speciale difficoltà non inverte l'onere probatorio gravante sulle rispettive parti dell'obbligazione di cura, ma rileva
- 10 - bensì ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22222); peraltro, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, intesi, rispettivamente, quali cosciente violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia governanti la prestazione sanitaria, o di grave imperizia nell'esecuzione delle stesse, si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
4. Richiamato il quadro delle regole applicabili alla fattispecie in esame, per quanto attiene la posizione del dott. il Tribunale osserva che parte attrice ha fornito la prova Controparte_1
del titolo, in quanto ha dimostrato di aver ricevuto delle prestazioni professionali – e segnatamente delle ecografie mammarie – dal dott. presso lo studio radiologico CP_1
come chiaramente emerge dai referti scritti di tali Controparte_5
esami e dalla documentazione clinica in atti (cfr. all.ti nn. 1, 2 prod. attorea). Ciò premesso l'attrice ha allegato l'inadempimento del medico radiologo dott. consistito Controparte_1 nell'omessa diagnosi, a seguito degli esami mammografici da lui eseguiti nel 2011 e nel 2012, del carcinoma mammario duttale infiltrante al seno sinistro poi correttamente diagnosticato, a suo dire, quattro mesi dopo il secondo esame effettuato dal dott. il 21.02.2012, a CP_1 seguito degli ulteriori accertamenti disposti presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in Rionero in Vulture
(PZ), dal dott. direttore dell'unità operativa chirurgica senologica. Persona_4
Tanto puntualizzato quanto agli snodi essenziali della vicenda il Tribunale osserva come la domanda attorea sia innanzitutto generica e comunque infondata e vada pertanto respinta difettando la prova sia dell'esistenza di una condotta colposa dei sanitari sia del nesso di causalità tra l'evento del danno concretamente subito e l'operato del medico che ha eseguito le prestazioni mediche.
Ed invero va innanzitutto osservato che l'attrice, dopo aver premesso di essersi rivolto allo studio radiologico convenuto per eseguire un esame mammografico, allega l'inadempimento del professionista, medico radiologo, consistito nell'omessa diagnosi del carcinoma
- 11 - mammario che poi, dopo quattro mesi dall'esame eseguito il 21.02.2012 dal dott. , le CP_1 sarebbe stato diagnosticato dal dott. presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere Per_4
scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in Rionero in Vulture
(PZ).
L'attrice, a sostegno del proprio assunto, afferma che già nei radiogrammi effettuati dal dott.
nel 2011 e nel 2012 i linfonodi poi refertati dal dott. a cui si sarebbe CP_1 Per_4
successivamente rivolto vista la persistenza del dolore al seno, non erano stati riscontrati aggiungendo che nel secondo esame eseguito dal dott. non sarebbero state refertate CP_1
nemmeno le affezioni presenti nei dati radiografici dell'esame eseguito l'anno prima. In relazione a tale ultimo profilo il Tribunale osserva come non vi siano elementi per sostenere che dall'esame da ultimo eseguito, fermo restando la patologia poi diagnosticata dal dott.
[...]
dovessero essere visibili, effettivamente, anche le affezioni già riscontrate sempre dal Per_4 dott. nell'esame eseguito nel 2011. Dalla documentazione prodotta in giudizio CP_1 dall'attrice non si rinviene alcun riscontro oggettivo del fatto che, nel referto redatto dal convenuto dott. nel 2012, siano stati omessi elementi rilevanti che emergevano CP_1 dall'esame radiografico precedentemente effettuato nel 2011 senza tenero conto che nella produzione di parte attrice non sono state allegate le lastre radiologiche degli esami effettuati presso lo studio radiologico convenuto ma solo i referti a firma del dott. . CP_1
Inoltre la prova testimoniale ha del tutto comprovato l'assoluta assenza di colpa dal dott.
. Difatti, il dott. il medico che, secondo la ricostruzione della CP_1 Persona_4
stessa , avrebbe eseguito la corretta diagnosi di carcinoma mammario alcuni mesi Parte_1 dopo l'esame mammografico effettuato dal dott. , escusso nel corso dell'udienza del 6 CP_1 giugno 2022, dopo avere dichiarato di essere il primario di chirurgia dell'Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata, con sede in
Rionero in Vulture, ha affermato di avere visitato, nel 2012, la Sig.ra che Parte_1
“sentiva qualcosa di anomalo alla mammella sinistra”. Il teste ha riferito che la paziente
“portò una mammografia fatta esternamente in uno studio privato di cui” lo stesso teste non ricordava il nome e che “dalla documentazione che fornì non emergeva un chiaro problema oncologico”. Il dott. ha aggiunto che: “Tuttavia la venne comunque Persona_4 Pt_1
a controllo da noi dopo 2-3 mesi da questo esame se non sbaglio, perché continuava ad avere dolore. A questo punto io feci fare altri accertamenti ad integrazione della mammografia già effettuata e in particolare un'ecografia e una risonanza magnetica. Da questi due esami
- 12 - emersero dei noduli sospetti per cui poi abbiamo fatto la biopsia che ha confermato un carcinoma multicentrico alla mammella sinistra. Preciso che non sempre la mammografia di per sé dà atto della presenza di problemi oncologici essendo necessario disporre, come io feci, ulteriori e diversi esami”. Poi, in risposta ad una specifica domanda, il teste ha affermato di avere “disposto ulteriori accertamenti dopo aver visitato l'attrice”, essendosi insospettito dopo la visita e ha ribadito che “dalla sola mammografia effettuata dalla non si Pt_1 evincevano chiari problemi”. Infine, in risposta ad una ulteriore domanda, il dott. Per_4
ha specificato: “… quando ho visitato la lei ci portò l'ultima mammografia
[...] Pt_1 fatta esternamente sempre in quell'anno (2012) e una dell'anno prima. Entrambi gli esami avevano una diagnosi sovrapponibile e non presentavano diversità”.
In relazione alle dichiarazioni testimoniali rese dal dott. non appare condivisibile la Per_4
contestazione dell'attrice secondo cui il suddetto professionista si sarebbe contraddetto rispetto a quanto dallo stesso rilevato con il referto di cui all'allegato n. 3 di parte attrice. Ed invero, contrariamente da quanto prospettato dall'attrice, il referto di cui all'allegato n. 3 della produzione di parte attrice (“referto definitivo del C.R.O.B.- I..R.C.C.S. Rionero in Vulture
(PZ) del 28.06.2012”) non è innanzitutto a firma del dott. bensì a firma del medico Per_4
radiologo dott. e comunque, ciò che appare dirimente, è che non è ivi Persona_5
indicato che i linfonodi intramammari e i linfonodi sospetti per secondarietà in ambito ascellare erano “già presenti ed evidenti dai radiogrammi effettuato negli anni precedenti”.
Tale ultima specificazione, più volte riportate negli scritti difensivi di parte attrice, non è assolutamente contenuta nel referto del 28.06.2012 dell'Istituto IRCSS di Rionero in Vulture
a firma, si ripete, del dott. e non del dott. . Per_5 Per_4
Dunque, il teste ha chiarito che dagli esami effettuati dalla signora presso lo Per_4 Pt_1 studio radiologico convenuto “non emergeva un chiaro problema oncologico” e che, più in particolare, “dalla sola mammografia effettuata dalla non si evincevano chiari Pt_1 problemi” precisando altresì che la mammografia effettuata nel 2011 e quella effettuata nel
2012, sempre dal dott. , avevano “una diagnosi sovrapponibile e non presentavano CP_1 diversità”. Il teste, inoltre, alla luce della propria dell'esperienza medica ha affermato che la mammografia non sempre è sufficiente per una diagnosi definitiva dello stato di salute del seno. Com' è noto in alcuni casi, le caratteristiche del tessuto delle mammelle non consentono l'identificazione chiara di una lesione. Pertanto, soltanto con l'ausilio ad ulteriori indagini, quale ad esempio un'ecografia mammaria è possibile ottenere informazioni sulle dimensioni e
- 13 - sui contorni delle neo-formazioni e di distinguere se la massa ha un contenuto liquido, come le cisti, o solido, come un tumore. In quest'ultimo caso, si approfondisce l'indagine con la biopsia o con l'agoaspirato.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Tribunale osserva che è emersa in giudizio l'assoluta assenza di colpa del professionista che, in linea con le sue competenze di medico radiologo, ha effettuato gli esami mammografici richiesti dall'odierna attrice e dai quali non vi sono elementi per ritenere che fossero riscontrabili sintomi del carcinoma mammario poi successivamente diagnosticatole dal dott. Quest'ultimo, che non è Per_4
medico radiologo come il professionista convenuto bensì primario di chirurgia senologica e quindi evidentemente in possesso di competenze specialistiche diverse da quelle del dott.
, ha invero chiarito di aver eseguito la diagnosi in questione solo dopo alcuni mesi CP_1 dall'esame eseguito dal dott. , a seguito di ulteriori e diversi accertamenti eseguiti CP_1
(ecografia e risonanza magnetica) e dopo aver visitato la paziente e ha chiarito che “non sempre la mammografia di per sé dà atto della presenza di problemi oncologici” essendo necessari diversi esame.
Per tali motivazioni essendo emerso in giudizio, in base a quanto dichiarato dallo stesso dott.
, indicato dall'attrice come il professionista che avrebbe eseguito la corretta diagnosi Per_4
di carcinoma mammario, che dagli esami effettuati dal dott. non emergeva un chiaro CP_1
problema oncologico e che la diagnosi in questione – rispetto alla quale l'attrice allega l'inadempimento del professionista convenuta – sarebbe stata possibile a fronte di un ben più complesso e articolato percorso diagnostico, nessuna colpa può essere attribuita al dott.
, posto che solo con esami ulteriori e più approfonditi si poteva pervenire ad una CP_1
diagnosi più completa. Approfondimenti clinici che, nella specie, sono stati comunque eseguiti ad opera dello stesso teste nel centro di Rionero in Vulture (PZ), a distanza di soli 3 mesi dall' ultima radiografia eseguita dal dott. . CP_1
L'istruttoria svolta ha, quindi, confermato l'assoluta infondatezza delle domande proposte dall'attrice.
A ciò si aggiunga che, per potersi affermare responsabilità da malpractice sanitaria non è sufficiente, come chiarito poc'anzi, che si ravvisi un profilo di censura nell'agire dei sanitari, occorrendo altresì necessariamente la prova – da fornirsi da parte dell'attore - che da ciò sia derivato un evento lesivo e che a questo siano causalmente riconducibili conseguenze pregiudizievoli risarcibili, serie e concrete. In particolare, “l'accertamento del nesso causale in
- 14 - caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile"…si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità…” (cfr. Cass. civ. n. 21530 del 27/07/2021).
Nel caso di specie, a ben vedere, difetta la prova di tali, ulteriori e necessari elementi. Infatti, dalla documentazione versata in atti non è emerso che dal comportamento dei medici sia scaturito un ritardo significativo nella diagnosi e nel trattamento della patologia neoplastica in questione. Anzi, si rileva, che un ritardo di circa 3 mesi non abbia influito sull'evoluzione del quadro patologico e sul suo trattamento. Infatti, una più tempestiva diagnosi di circa tre/quattro mesi, considerato il tipo di tumore e lo stadio dello stesso, non avrebbe consentito alcun approccio terapeutico diverso da quello poi concretamente adottato nel 2012. Non può quindi fondatamente ritenersi che, ove la diagnosi fosse stata più tempestiva e quindi attuata già nel febbraio 2012 dai sanitari del Centro Radiologico, la paziente avrebbe avuto, più probabilmente che non, chance di una più celere guarigione o comunque possibilità terapeutiche sensibilmente diverse. Premesso, infatti, che non si pone un problema in termini di perdita di chance di sopravvivenza, perché la , decorsi oramai diversi anni Pt_1 dall'intervento alla mammella, risulta guarita, neppure si può configurare una perdita di chance di una migliore guarigione, nel senso che la stessa si sarebbe con elevata probabilità potuta sottoporre a trattamenti più veloci e meno invasivi. Pertanto, dalla documentazione emerge inequivocabilmente che l'approccio terapeutico, non poteva di fatto discostarsi da quello effettivamente attuato, attraverso una chirurgia più conservativa al cavo ascellare in quanto non vi sono elementi obiettivi per poter ritenere che 3 mesi prima della diagnosi
(21/2/2012) la malattia non fosse già presente a livello linfonodale, in quanto come riferito dal teste, si trattava di lesioni non apprezzabili con l'esame radiologico. In sintesi, dunque, si sarebbero comunque resi necessari sia l'intervento chirurgico che la successiva chemioterapia.
Sicché, non può sostenersi che con elevata probabilità, in caso di più tempestiva diagnosi, avrebbe avuto accesso e avrebbe potuto scegliere terapie migliori e più conservative.
In definitiva, non possono ravvisarsi elementi di responsabilità a carico del dott. , e CP_1
nella fattispecie in esame, pur rilevandosi dei postumi invalidanti, da ritenersi complicanze imprevedibili, compresa la complicanza infettiva che costituisce una conseguenza naturale difficilmente prevenibile della criticità clinica e delle procedure altamente invasive
- 15 - indispensabili per la cura della patologia neoplastica, si opina che comunque tali complicanze non sono certamente imputabili ai convenuti del presente giudizio ma, semmai eventualmente da attribuire ai medici che successivamente eseguirono gli interventi chirurgici.
Sul punto la Cassazione ha statuito che “Nel caso in cui il quadro clinico del paziente risulti alterato dai successivi interventi di altri professionisti, e dunque non sia per tali ragioni possibile accertare il nesso di causalità tra la prestazione professionale del sanitario e i disturbi dell'assistito, quest'ultimo non può essere risarcito. Secondo la Suprema Corte, infatti, il medico non può rispondere di danni che non sono con certezza riconducibili alla sua originaria prestazione”. (Corte di Cassazione ordinanza n. 15108/2021). Ancora: “Non sussiste il nesso causale tra operato dei sanitari e l'evento lesivo in caso di insorgenza a seguito dell'intervento chirurgico di una complicanza imprevedibile ed inevitabile”. In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il sopraggiungere di una complicanza che costituisca un evento imprevedibile o inevitabile, elide il nesso causale tra prestazione del sanitario – allegata come inadempiente – e insorgenza della patologia nel paziente. La sentenza ha inteso applicare, richiamandola correttamente, la giurisprudenza di legittimità riguardo al tema della
“complicanza”, là dove ha indicato che allorché, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
“complicanze”; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, e in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze” (Cass. civile, sez. III, sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015).
Nel caso di specie è emerso nel corso dell'espletata istruttoria che il pregiudizio lamentato da parte attrice non è ricollegabile alla condotta professionale del dott. , per la totale CP_1
assenza sia di responsabilità e/o colpa professionale del medico convenuto sia del nesso di riferibilità eziologica tra la asserita condotta colposa prestata dal professionista e l'evento dedotto.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, non sussiste un illecito del sanitario essendovi difetto vuoi dell'elemento soggettivo (colpa medica) vuoi dell'elemento oggettivo (nesso causale tra
- 16 - presunto danno e intervento del sanitario). Di fronte alla prospettazione del creditore, il debitore ha dimostrato di avere eseguito la prestazione secondo modalità e criteri corretti, così offrendo la prova positiva dell'esatto adempimento, smentendo la deduzione attorea che, invece, profilava un inadempimento.
In definitiva, nessun addebito di responsabilità può muoversi nei confronti del dott. CP_1
che ha adempiuto alle proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura e dalle caratteristiche del caso concreto. La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazioni del tipo di attività processuale posta in essere e della natura delle questioni affrontate.
Nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_7
sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione del tipo di
[...]
pronuncia adottata, per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti del
[...]
; Controparte_7
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice nei confronti di Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_7
liquidazione giudiziale.
[...]
Lagonegro, 6 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
- 17 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 255 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2016
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Sassano alla via Sant'Antonio n. 28, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosa Pepe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sala Consilina (SA) al Corso Vittorio Emanuele II, n. 12,
ATTRICE
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Bonito Oliva e, con quest'ultimo, elettivamente domiciliato in Sala
Consilina alla Via Giuseppe Mezzacapo n. 185, presso lo studio dell'avv. Luigi Papaleo
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 Parte_2
giudiziale - P.IVA: - in persona del Curatore avv. ,
[...] P.IVA_1 Persona_1 elettivamente domiciliata in Salerno alla via M. Mascia n.8, presso lo studio dell'avv.
Alessandra Mazzola che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità professionale medica.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 12.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato l'11/02/2016, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Lagonegro, il dott. e lo Controparte_1 Controparte_3
(oggi Curatela della liquidazione giudiziale n.10 del 2023 del Tribunale di Lagonegro)
[...] per sentirli condannare, previo accertamento e declaratoria di responsabilità, nelle rispettive quote, dei danni subiti, in relazione alle prestazioni sanitarie poste in essere nei suoi confronti in occasione di due visite mammografiche, avvenute rispettivamente nel 2011 e nel 2012, per errata/ritardata diagnosi del tumore alla mammella con conseguente aggravamento delle conseguenze di esso.
In particolare, l'attrice esponeva: - che in data 21 marzo 2011 si sottoponeva ad un esame mammografico presso la struttura della Studio Radiologico Stabile Ettore S.a.s. di Stabile
Carmen convenzionato con il sistema sanitario, all'esito del quale le veniva rilasciato il Pt_2 seguente referto: “aspetto displastico della struttura ghiandolare con apprezzabilità di zolle con addensamento fibro -adenosico ad 2 atteggiamento nodulare. Regolare lo spessore ed il profilo cutaneo. Non presenza di micro -calcificazioni. Presenza di qualche calcificazione distrofica a sinistra. Presenza di linfonodi in sede ascellare destra. Si consiglia di eseguire controllo tra 12 mesi”; - che successivamente, il 21 febbraio 2012, si sottoponeva ad un nuovo esame mammografico che confermava la diagnosi dell'anno precedente ma le calcificazioni distrofiche a sinistra e i linfonodi in sede ascellare destra, diagnosticate nell'anno 2011, non venivano riscontrate nel referto del 2012; - che, a seguito del persistere della durezza e dolenzia nodulare, dopo circa quattro mesi, si rivolgeva all'Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata di
Rionero in Vulture, dove si sottoponeva a una visita e ad esami più approfonditi, all'esito dei quali emergeva una “patologia etero multicentrica” della mammella sinistra;
- che, quindi, veniva effettuata una biopsia sui noduli presenti che evidenziava un carcinoma duttale infiltrante, moderatamente differenziato, alla mammella sinistra che inducevano ad intervenire con urgenza;
- che, pertanto, il 6 luglio 2012, veniva sottoposta ad una Mastectomia Radicale
Nipple Sparing con impianto di protesi ed il 17 luglio 2012 ad una toilette chirurgica in quanto presentava necrosi del complesso areola -capezzolo; - che, il 9 agosto 2012, veniva sottoposta a trattamento chemio terapico e, nella stessa data, il Direttore dell' Unità Operativa complessa di , dott. , rilevava al quadrante Controparte_4 Persona_2
laterale superiore della mammella sinistra, una fistola cutanea del diametro di circa 1 cm, da cui si intravedeva la protesi mammaria, sicché si rendeva necessaria la rimozione dei punti di sutura con contestuale terapia antibiotica;
- che, successivamente, a causa delle problematiche evidenziate, le veniva prescritta una vacuum terapia consistita nell'applicazione sulla parte della superficie corporea, interessata dalla necrosi, di coppe
- 2 - sagomate, collegata ad una sorgente aspirante, volta a migliorare la microcircolazione venosa e linfatica della parte trattata;
- che, in data 7 dicembre 2012, dato l'esito infausto delle terapie per la cura della fistola presente, veniva di nuovo ricoverata per la rimozione della protesi mammaria e toilette chirurgica;
- che a seguito di quanto patito e subito, cadeva in un profondo stato di depressione per cui veniva affidata alle cure del dott. , medico Persona_3
psichiatria che accertava un disturbo di ansia di tipo reattivo con note depressive e prescriveva terapia antidepressiva;
- che la convivenza con il corpo mutilato e l'esito infausto dei tre interventi chirurgici le impedivano di vivere una normale vita di relazione sociale e sessuale di coppia;
- che da agosto 2012 a novembre 2013 le veniva riconosciuta un' invalidità civile permanente pari al 100% con necessità di accompagnamento;
che sottoposta a successiva visita di revisione, le veniva riconosciuto il 100% di invalidità ma negato l' accompagnamento;
- che, in data 25 febbraio 2015, per porre fine al disagio sofferto, si sottoponeva ad un ricovero programmato per la ricostruzione del seno sinistro presso il
Policlinico Gemelli;
- che tale intervento risolveva le problematiche fisiche ma non migliorava la propria situazione psicologica tant'è che si vedeva costretta ad abbandonare il proprio proficuo lavoro a causa dei ridotti movimenti di abduzione ed elevazione del braccio sinistro.
Per tali motivi, l'attrice deduceva la colpevole omissione, da parte dei sanitari del centro radiologico convenuto, dell'ordinaria diligenza professionale, per non aver tempestivamente diagnosticato, in occasione degli di screening effettuati negli anni 2011 e 2012, la patologia oncologica di cui è risultata affetta. Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità del dott.
e dello studio radiologico del dott. con la loro al risarcimento dei Controparte_1 CP_2
danni da lei subiti ed, in particolare, del danno patrimoniale consistente nelle varie spese mediche sostenute, del danno biologico, pari al 40%, del danno alla capacità lavorativa specifica, del danno morale soggettivo e del danno da lesione della libertà di autodeterminazione medica, per aver effettuato con negligenza, imprudenza, imperizia ed estrema superficialità una diagnosi, poi risultata errata, ignorando completamente che era già in corso una situazione ben più grave. Formulava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, condannare lo Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t. ed il dott. ,
[...] Controparte_1
ognuno per la propria responsabilità ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali quantificati in €. 687.653,41 oltre al danno da lesione della
- 3 - libertà di autodeterminazione medica, la cui valutazione viene rimessa al giudicante o nella diversa misura che risulterà a seguito dell'istruttoria e/o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Costituiti in giudizio, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto e chiedendo la reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari che effettuarono gli esami diagnostici per cui è causa, contestando l'esistenza di qualunque condotta negligente o imperita, nonché degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità sanitaria, quali il danno e il nesso causale con la pretesa condotta colposa. Il tutto con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con prova documentali e di tipo orale.
Con l'ordinanza del 26 settembre 2023 il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_5
[...]
Riassunto il giudizio si costituiva la curatela della società Controparte_6
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già presentate dalla
[...]
società in bonis.
All'udienza del 12.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini ex art. 190 su rinuncia delle parti.
2. Orbene, devesi innanzitutto dichiarare la improcedibilità della domanda proposta da Pt_1
nei confronti del
[...] Controparte_7
ai sensi degli artt. 32 -151 d.lvo 12 gennaio 2019 n. 14.
[...]
L'art. 32 d.lvo cit. prevede che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
l'art. 151 co. 2 d.lvo cit. prevede che ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
Le due norme appena citate riproducono le disposizioni di cui agli artt. 24 e 54 del r.d. 1943
n. 267 (L. Fallimentare), interpretate dalla giurisprudenza come costitutive del divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e del principio dell'esclusività della procedura concorsuale.
Occorre, infatti, a tal proposito osservare che, come ribadito in diverse pronunce della
- 4 - Suprema Corte (cfr., di recente Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691;
Cassazione civile, Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7967), una volta sopravvenuto il fallimento dell'asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art
52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore, invece, il quale non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 1989, n.
1492; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1991, n. 11038;
Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1990, n. 1729).
Sicchè, le pretese dell'odierna attrice vanno quindi trasferite nella sede concorsuale ed alla cognizione del Tribunale che ha aperto la procedura di liquidazione dovendo inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e di verificazione dello stato passivo (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 maggio
1991, n. 5333; Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 1992, n. 11021; Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346 in relazione al fallimento).
Da ultimo, giova peraltro osservare che l'improcedibilità del giudizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di esso.
I principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento al fallimento si possono estendere anche alla liquidazione giudiziale in considerazione dell'identica formulazione degli artt. 32 e
151 co 2 d.lvo n. 14/2019 rispetto agli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 non più in vigore.
3. Tanto premesso, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che l'attrice asserisce essere eziologicamente riconducibile all'imperita opera professionale dei sanitari dipendenti dello Studio Radiologico Stabile
- 5 - Ettore di Stabile di Sala Consilina e più nello specifico del dott. CP_5 CP_1
che avrebbe in concreto eseguito l'esame mammografico da lei richiesto il
[...]
21.02.2012. L'attrice allega in giudizio la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nonché
l'estrema superficialità del suddetto medico radiologo che, a seguito del suddetto esame, avrebbe, a suo dire, effettuato una diagnosi errata, non avendo nello specifico diagnosticato il carcinoma mammario duttale infiltrante al seno sinistro successivamente diagnosticatole in seguito ad ulteriori accertamenti, eseguiti circa quattro mesi dopo presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in
Rionero in Vulture (PZ), dal dott. direttore dell'unità operativa chirurgica Persona_4
senologica.
Tanto puntualizzato quanto agli snodi essenziali della vicenda che ci occupa, ritiene questo giudicante che la domanda risarcitoria spiegata deve ritenersi infondata e come tale va rigettata, in considerazione della documentazione prodotta e degli esiti dell'espletamento della prova orale.
Ai fini della risoluzione della controversia, appare preliminarmente utile una ricostruzione generale del dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul tema della responsabilità professionale sanitaria, in particolare in ordine al riparto di onere probatorio fra paziente danneggiato, medico curante e struttura sanitaria convenuta in giudizio.
La responsabilità della struttura sanitaria, inizialmente inquadrata dalla giurisprudenza nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, sulla base della considerazione che anche l'attività di tale struttura deve svolgersi nel rispetto della clausola generale del neminem laedere ai sensi dell'art. 2043 c.c., è stata poi generalmente collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. In effetti, per ormai costante giurisprudenza, il rapporto che si instaura tra il paziente e l'ente ospedaliero ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo - il c.d. contratto di spedalità -, che si conclude con l'accettazione da parte del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, oppure ancora prima, al momento del prelevamento a mezzo autoambulanza in caso di emergenza;
in relazione a questo contratto, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento dei medicinali e
- 6 - di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che anche la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente – al pari di quella del professionista sanitario - ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (ad esempio, in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826; in senso analogo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953; Cassazione civile, sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066) e, sotto questo secondo profilo, tale forma di responsabilità presuppone la colpa del medico esecutore dell'atto operatorio o responsabile di aver prescritto (o di non avere prescritto) una terapia corretta per il paziente, non potendo affermarsi quella responsabilità in assenza di detta colpa
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 maggio 2001, n. 6386).
5.2. Anche la responsabilità del professionista sanitario è stata tradizionalmente ricondotta dalla giurisprudenza alla responsabilità contrattuale prevista dall'art. 1218 c.c., grazie alla teoria del c.d. “contatto sociale”, per cui fra paziente e medico si instaura un rapporto privilegiato, fonte di obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c., che impone all'esercente una professione protetta – per la quale, cioè, è richiesta una particolare abilitazione, come nel caso del medico - di salvaguardare la salute e l'integrità fisica della persona, costituzionalmente tutelati ex art. 32 Cost., da ogni pregiudizio possa occorrerle nel periodo in cui è sottoposta alle cure del professionista sanitario (sul punto, Cassazione civile, sez. III, 22 dicembre 1999, n. 589; Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Solo recentemente, con l'approvazione dell'art. 7, l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge “Gelli -
Bianco”), il legislatore è intervenuto espressamente a differenziare la natura giuridica della responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico professionista, riconducendo la prima alla responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c., e la seconda - finora anch'essa qualificata, come detto, quale responsabilità contrattuale - alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che il medico abbia agito “nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”:
- 7 - di tale legge, però, non può farsi alcuna applicazione nel caso di specie, in quanto approvata successivamente ai fatti oggetto della presente controversia. Dalla qualificazione della responsabilità medica - del professionista, come della struttura sanitaria – in chiave di responsabilità contrattuale derivano rilevanti conseguenze in tema di onere della prova, secondo i noti principi dettati in via generale da Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2001
n. 13533 e successivamente specificati dalla giurisprudenza con riferimento alla materia in esame (per tutte, cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577); infatti, come ormai costantemente evidenziato in giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mettendo in rilievo le singole condotte attive od omissive che si pongono, in ipotesi, quali fattori generatori del danno lamentato, mentre rimane a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 30 settembre
2014, n. 20547; Cassazione civile, sez. III, 12 dicembre 2013 n. 27855; Cassazione civile, sez.
III, 21 luglio 2011, n. 15993), con l'ulteriore precisazione (su cui, in particolare, cfr.
Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2017, n. 18392) che è onere dell'attore, ovvero del paziente danneggiato, anche provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologia per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere del debitore convenuto, cioè del medico o della struttura sanitaria, una volta che l'attore abbia adempiuto al proprio onere probatorio, provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Preliminare all'accertamento sull'eventuale coefficiente di colpa del professionista medico è l'accertamento del nesso di causalità - ossia di quell'elemento che consenta di ricondurre il danno (anche mortale) riportato dal paziente alla condotta del sanitario - il quale deve essere condotto secondo il criterio previsto dagli artt. 40 e 41 c.p. e
1223 c.c., e si atteggia differentemente a seconda che il comportamento inadempiente attribuito al professionista sia commissivo od omissivo. Nel primo caso, occorre verificare se l'azione concretamente posta in essere abbia contribuito a cagionare l'evento, compiendo un giudizio ipotetico e valutando se, eliminando mentalmente il comportamento tenuto
- 8 - dall'agente, l'evento non si sarebbe verificato (c. d. “giudizio controfattuale”); nel secondo caso, il giudizio ipotetico da compiersi è speculare rispetto a quello previsto per il comportamento attivo, occorrendo valutare se l'azione omessa, qualora fosse stata posta in essere dal soggetto agente, avrebbe consentito o meno di evitare l'evento, o avrebbe condotto ad un evento dotato di minore coefficiente lesivo. In entrambi i casi, può sussistere rapporto di causalità fra una determinata azione ed omissione anche quando esse si innestano sul solco causale precedentemente aperto da altre azoni od omissioni, o addirittura da cause indipendenti dalla volontà dell'uomo, in ossequio al principio della c.d. “irrilevanza delle concause”, secondo cui il concorso di altre cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento, salva l'ipotesi di cause sopravvenute di per sé sufficienti a cagionarlo (art. 41 c.p.). La giurisprudenza ha così distinto fra:
1) causalità materiale (disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p.) per cui ogni antecedente logico
(attivo od omissivo) che abbia contribuito a determinare l'evento può considerarsi “causa” dell'evento stesso, purché esso non appaia – ad una valutazione da compiersi ex ante – del tutto inverosimile, secondo la teoria della causalità “adeguata” (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2012, n. 9528; Cassazione civile, sez. lav., 14 aprile 2010, n. 8885; Cassazione civile, sez. lav., 8 giugno 2007, n. 13400);
2) causalità giuridica (disciplinata dall'art. 1223 c.c., il quale pone in correlazione con l'evento tutti i danni che ne siano “conseguenza immediata e diretta”) per cui la correlazione eziologica fra azione od omissione ed evento deve essere individuata: a) secondo massime di esperienza o leggi scientifiche “di copertura”, le quali dimostrino che, una volta venuto ad esistenza un certo antecedente causale, esso sia seguito (sempre, o nella più parte dei casi) da un determinato effetto consequenziale, appartenente al tipo di quello concretamente verificatosi;
b) secondo la logica aristotelica, qualora sia insufficiente o non praticabile il ricorso a leggi scientifiche di copertura, con la precisazione che, nell'ipotesi della causalità omissiva, il ragionamento da seguire è speculare a quello proprio della causalità attiva, occorrendo valutare se un comportamento, che di fatto non è stato realizzato, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
L'assunto per cui il giudizio di causalità giuridica relativo ai danni che sono conseguenza della condotta inadempiente debba essere condotto secondo criteri di elevata probabilità logica e credibilità razionale comporta, quale corollario, che l'accertamento del nesso
- 9 - eziologico fra condotta ed evento dannoso non possa prescindere dalla disamina del singolo caso concreto: per questa via, il giudicante potrà ben pervenire all'affermazione dell'insussistenza del rapporto causale in casi in cui sia astrattamente possibile applicare una legge scientifica o massima di esperienza consolidata, che spieghi il meccanismo di derivazione causale da un determinato tipo di antecedente logico con un coefficiente di probabilità vicino alla certezza, ma la situazione concreta lo escluda;
viceversa, potrà pervenirsi al positivo riscontro del nesso di causalità anche in presenza di leggi scientifiche, o massime di esperienza, contraddistinte da un grado basso o medio-basso di probabilità frequentista per singolo tipo di evento, ma in presenza di risultanze probatorie che suggeriscano, con riguardo al casus decisus, la sussistenza positiva del nesso di derivazione dalla condotta tenuta dal soggetto agente (Cassazione penale, sez. un., 10 luglio 2002, n.
30328). Quanto al grado di probabilità richiesto ai fini della prova del nesso causale, in difetto di un coefficiente assoluto di regolarità causale fra condotta e fatto dannoso (difficile, se non impossibile, da riscontrare in concreto) la giurisprudenza civile – fermo restando un rigoroso accertamento del coefficiente di credibilità logica relativo al nesso di condizionamento fra evento e suo antecedente causale – ritiene sussistente il rapporto eziologico tutte le volte in cui appaia “più probabile che non” che, eliminata o aggiunta mentalmente l'azione rispettivamente tenuta od omessa, l'evento dannoso non si sarebbe verificato. Sotto questo profilo, l'accertamento probatorio del nesso causale nel processo civile si atteggia diversamente rispetto a quanto avviene nel processo penale, ove, dato il carattere personale della responsabilità penale dell'imputato, la prova del nesso causale fra evento e danno deve essere raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio” (fra tutte, Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 768).
5.6. Una volta allegato e provato il nesso di causalità da parte del paziente, allegato l'inadempimento del sanitario, spetterà al professionista medico o alla struttura sanitaria dimostrare il comportamento diligente dell'esecutore della prestazione. Qualora il professionista medico o la struttura sanitaria eccepisca, poi, la particolare difficoltà dell'intervento eseguito ai sensi dell'art. 2236 c.c., norma in forza della quale “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”, grava sul debitore l'onere di provare la speciale difficoltà dell'intervento, dal momento che l'esecuzione di un intervento di speciale difficoltà non inverte l'onere probatorio gravante sulle rispettive parti dell'obbligazione di cura, ma rileva
- 10 - bensì ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, in conformità con il principio di generale favor per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22222); peraltro, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, intesi, rispettivamente, quali cosciente violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia governanti la prestazione sanitaria, o di grave imperizia nell'esecuzione delle stesse, si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085).
4. Richiamato il quadro delle regole applicabili alla fattispecie in esame, per quanto attiene la posizione del dott. il Tribunale osserva che parte attrice ha fornito la prova Controparte_1
del titolo, in quanto ha dimostrato di aver ricevuto delle prestazioni professionali – e segnatamente delle ecografie mammarie – dal dott. presso lo studio radiologico CP_1
come chiaramente emerge dai referti scritti di tali Controparte_5
esami e dalla documentazione clinica in atti (cfr. all.ti nn. 1, 2 prod. attorea). Ciò premesso l'attrice ha allegato l'inadempimento del medico radiologo dott. consistito Controparte_1 nell'omessa diagnosi, a seguito degli esami mammografici da lui eseguiti nel 2011 e nel 2012, del carcinoma mammario duttale infiltrante al seno sinistro poi correttamente diagnosticato, a suo dire, quattro mesi dopo il secondo esame effettuato dal dott. il 21.02.2012, a CP_1 seguito degli ulteriori accertamenti disposti presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in Rionero in Vulture
(PZ), dal dott. direttore dell'unità operativa chirurgica senologica. Persona_4
Tanto puntualizzato quanto agli snodi essenziali della vicenda il Tribunale osserva come la domanda attorea sia innanzitutto generica e comunque infondata e vada pertanto respinta difettando la prova sia dell'esistenza di una condotta colposa dei sanitari sia del nesso di causalità tra l'evento del danno concretamente subito e l'operato del medico che ha eseguito le prestazioni mediche.
Ed invero va innanzitutto osservato che l'attrice, dopo aver premesso di essersi rivolto allo studio radiologico convenuto per eseguire un esame mammografico, allega l'inadempimento del professionista, medico radiologo, consistito nell'omessa diagnosi del carcinoma
- 11 - mammario che poi, dopo quattro mesi dall'esame eseguito il 21.02.2012 dal dott. , le CP_1 sarebbe stato diagnosticato dal dott. presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere Per_4
scientifico – centro di riferimento oncologico di Basilicata con sede in Rionero in Vulture
(PZ).
L'attrice, a sostegno del proprio assunto, afferma che già nei radiogrammi effettuati dal dott.
nel 2011 e nel 2012 i linfonodi poi refertati dal dott. a cui si sarebbe CP_1 Per_4
successivamente rivolto vista la persistenza del dolore al seno, non erano stati riscontrati aggiungendo che nel secondo esame eseguito dal dott. non sarebbero state refertate CP_1
nemmeno le affezioni presenti nei dati radiografici dell'esame eseguito l'anno prima. In relazione a tale ultimo profilo il Tribunale osserva come non vi siano elementi per sostenere che dall'esame da ultimo eseguito, fermo restando la patologia poi diagnosticata dal dott.
[...]
dovessero essere visibili, effettivamente, anche le affezioni già riscontrate sempre dal Per_4 dott. nell'esame eseguito nel 2011. Dalla documentazione prodotta in giudizio CP_1 dall'attrice non si rinviene alcun riscontro oggettivo del fatto che, nel referto redatto dal convenuto dott. nel 2012, siano stati omessi elementi rilevanti che emergevano CP_1 dall'esame radiografico precedentemente effettuato nel 2011 senza tenero conto che nella produzione di parte attrice non sono state allegate le lastre radiologiche degli esami effettuati presso lo studio radiologico convenuto ma solo i referti a firma del dott. . CP_1
Inoltre la prova testimoniale ha del tutto comprovato l'assoluta assenza di colpa dal dott.
. Difatti, il dott. il medico che, secondo la ricostruzione della CP_1 Persona_4
stessa , avrebbe eseguito la corretta diagnosi di carcinoma mammario alcuni mesi Parte_1 dopo l'esame mammografico effettuato dal dott. , escusso nel corso dell'udienza del 6 CP_1 giugno 2022, dopo avere dichiarato di essere il primario di chirurgia dell'Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata, con sede in
Rionero in Vulture, ha affermato di avere visitato, nel 2012, la Sig.ra che Parte_1
“sentiva qualcosa di anomalo alla mammella sinistra”. Il teste ha riferito che la paziente
“portò una mammografia fatta esternamente in uno studio privato di cui” lo stesso teste non ricordava il nome e che “dalla documentazione che fornì non emergeva un chiaro problema oncologico”. Il dott. ha aggiunto che: “Tuttavia la venne comunque Persona_4 Pt_1
a controllo da noi dopo 2-3 mesi da questo esame se non sbaglio, perché continuava ad avere dolore. A questo punto io feci fare altri accertamenti ad integrazione della mammografia già effettuata e in particolare un'ecografia e una risonanza magnetica. Da questi due esami
- 12 - emersero dei noduli sospetti per cui poi abbiamo fatto la biopsia che ha confermato un carcinoma multicentrico alla mammella sinistra. Preciso che non sempre la mammografia di per sé dà atto della presenza di problemi oncologici essendo necessario disporre, come io feci, ulteriori e diversi esami”. Poi, in risposta ad una specifica domanda, il teste ha affermato di avere “disposto ulteriori accertamenti dopo aver visitato l'attrice”, essendosi insospettito dopo la visita e ha ribadito che “dalla sola mammografia effettuata dalla non si Pt_1 evincevano chiari problemi”. Infine, in risposta ad una ulteriore domanda, il dott. Per_4
ha specificato: “… quando ho visitato la lei ci portò l'ultima mammografia
[...] Pt_1 fatta esternamente sempre in quell'anno (2012) e una dell'anno prima. Entrambi gli esami avevano una diagnosi sovrapponibile e non presentavano diversità”.
In relazione alle dichiarazioni testimoniali rese dal dott. non appare condivisibile la Per_4
contestazione dell'attrice secondo cui il suddetto professionista si sarebbe contraddetto rispetto a quanto dallo stesso rilevato con il referto di cui all'allegato n. 3 di parte attrice. Ed invero, contrariamente da quanto prospettato dall'attrice, il referto di cui all'allegato n. 3 della produzione di parte attrice (“referto definitivo del C.R.O.B.- I..R.C.C.S. Rionero in Vulture
(PZ) del 28.06.2012”) non è innanzitutto a firma del dott. bensì a firma del medico Per_4
radiologo dott. e comunque, ciò che appare dirimente, è che non è ivi Persona_5
indicato che i linfonodi intramammari e i linfonodi sospetti per secondarietà in ambito ascellare erano “già presenti ed evidenti dai radiogrammi effettuato negli anni precedenti”.
Tale ultima specificazione, più volte riportate negli scritti difensivi di parte attrice, non è assolutamente contenuta nel referto del 28.06.2012 dell'Istituto IRCSS di Rionero in Vulture
a firma, si ripete, del dott. e non del dott. . Per_5 Per_4
Dunque, il teste ha chiarito che dagli esami effettuati dalla signora presso lo Per_4 Pt_1 studio radiologico convenuto “non emergeva un chiaro problema oncologico” e che, più in particolare, “dalla sola mammografia effettuata dalla non si evincevano chiari Pt_1 problemi” precisando altresì che la mammografia effettuata nel 2011 e quella effettuata nel
2012, sempre dal dott. , avevano “una diagnosi sovrapponibile e non presentavano CP_1 diversità”. Il teste, inoltre, alla luce della propria dell'esperienza medica ha affermato che la mammografia non sempre è sufficiente per una diagnosi definitiva dello stato di salute del seno. Com' è noto in alcuni casi, le caratteristiche del tessuto delle mammelle non consentono l'identificazione chiara di una lesione. Pertanto, soltanto con l'ausilio ad ulteriori indagini, quale ad esempio un'ecografia mammaria è possibile ottenere informazioni sulle dimensioni e
- 13 - sui contorni delle neo-formazioni e di distinguere se la massa ha un contenuto liquido, come le cisti, o solido, come un tumore. In quest'ultimo caso, si approfondisce l'indagine con la biopsia o con l'agoaspirato.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Tribunale osserva che è emersa in giudizio l'assoluta assenza di colpa del professionista che, in linea con le sue competenze di medico radiologo, ha effettuato gli esami mammografici richiesti dall'odierna attrice e dai quali non vi sono elementi per ritenere che fossero riscontrabili sintomi del carcinoma mammario poi successivamente diagnosticatole dal dott. Quest'ultimo, che non è Per_4
medico radiologo come il professionista convenuto bensì primario di chirurgia senologica e quindi evidentemente in possesso di competenze specialistiche diverse da quelle del dott.
, ha invero chiarito di aver eseguito la diagnosi in questione solo dopo alcuni mesi CP_1 dall'esame eseguito dal dott. , a seguito di ulteriori e diversi accertamenti eseguiti CP_1
(ecografia e risonanza magnetica) e dopo aver visitato la paziente e ha chiarito che “non sempre la mammografia di per sé dà atto della presenza di problemi oncologici” essendo necessari diversi esame.
Per tali motivazioni essendo emerso in giudizio, in base a quanto dichiarato dallo stesso dott.
, indicato dall'attrice come il professionista che avrebbe eseguito la corretta diagnosi Per_4
di carcinoma mammario, che dagli esami effettuati dal dott. non emergeva un chiaro CP_1
problema oncologico e che la diagnosi in questione – rispetto alla quale l'attrice allega l'inadempimento del professionista convenuta – sarebbe stata possibile a fronte di un ben più complesso e articolato percorso diagnostico, nessuna colpa può essere attribuita al dott.
, posto che solo con esami ulteriori e più approfonditi si poteva pervenire ad una CP_1
diagnosi più completa. Approfondimenti clinici che, nella specie, sono stati comunque eseguiti ad opera dello stesso teste nel centro di Rionero in Vulture (PZ), a distanza di soli 3 mesi dall' ultima radiografia eseguita dal dott. . CP_1
L'istruttoria svolta ha, quindi, confermato l'assoluta infondatezza delle domande proposte dall'attrice.
A ciò si aggiunga che, per potersi affermare responsabilità da malpractice sanitaria non è sufficiente, come chiarito poc'anzi, che si ravvisi un profilo di censura nell'agire dei sanitari, occorrendo altresì necessariamente la prova – da fornirsi da parte dell'attore - che da ciò sia derivato un evento lesivo e che a questo siano causalmente riconducibili conseguenze pregiudizievoli risarcibili, serie e concrete. In particolare, “l'accertamento del nesso causale in
- 14 - caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile"…si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità…” (cfr. Cass. civ. n. 21530 del 27/07/2021).
Nel caso di specie, a ben vedere, difetta la prova di tali, ulteriori e necessari elementi. Infatti, dalla documentazione versata in atti non è emerso che dal comportamento dei medici sia scaturito un ritardo significativo nella diagnosi e nel trattamento della patologia neoplastica in questione. Anzi, si rileva, che un ritardo di circa 3 mesi non abbia influito sull'evoluzione del quadro patologico e sul suo trattamento. Infatti, una più tempestiva diagnosi di circa tre/quattro mesi, considerato il tipo di tumore e lo stadio dello stesso, non avrebbe consentito alcun approccio terapeutico diverso da quello poi concretamente adottato nel 2012. Non può quindi fondatamente ritenersi che, ove la diagnosi fosse stata più tempestiva e quindi attuata già nel febbraio 2012 dai sanitari del Centro Radiologico, la paziente avrebbe avuto, più probabilmente che non, chance di una più celere guarigione o comunque possibilità terapeutiche sensibilmente diverse. Premesso, infatti, che non si pone un problema in termini di perdita di chance di sopravvivenza, perché la , decorsi oramai diversi anni Pt_1 dall'intervento alla mammella, risulta guarita, neppure si può configurare una perdita di chance di una migliore guarigione, nel senso che la stessa si sarebbe con elevata probabilità potuta sottoporre a trattamenti più veloci e meno invasivi. Pertanto, dalla documentazione emerge inequivocabilmente che l'approccio terapeutico, non poteva di fatto discostarsi da quello effettivamente attuato, attraverso una chirurgia più conservativa al cavo ascellare in quanto non vi sono elementi obiettivi per poter ritenere che 3 mesi prima della diagnosi
(21/2/2012) la malattia non fosse già presente a livello linfonodale, in quanto come riferito dal teste, si trattava di lesioni non apprezzabili con l'esame radiologico. In sintesi, dunque, si sarebbero comunque resi necessari sia l'intervento chirurgico che la successiva chemioterapia.
Sicché, non può sostenersi che con elevata probabilità, in caso di più tempestiva diagnosi, avrebbe avuto accesso e avrebbe potuto scegliere terapie migliori e più conservative.
In definitiva, non possono ravvisarsi elementi di responsabilità a carico del dott. , e CP_1
nella fattispecie in esame, pur rilevandosi dei postumi invalidanti, da ritenersi complicanze imprevedibili, compresa la complicanza infettiva che costituisce una conseguenza naturale difficilmente prevenibile della criticità clinica e delle procedure altamente invasive
- 15 - indispensabili per la cura della patologia neoplastica, si opina che comunque tali complicanze non sono certamente imputabili ai convenuti del presente giudizio ma, semmai eventualmente da attribuire ai medici che successivamente eseguirono gli interventi chirurgici.
Sul punto la Cassazione ha statuito che “Nel caso in cui il quadro clinico del paziente risulti alterato dai successivi interventi di altri professionisti, e dunque non sia per tali ragioni possibile accertare il nesso di causalità tra la prestazione professionale del sanitario e i disturbi dell'assistito, quest'ultimo non può essere risarcito. Secondo la Suprema Corte, infatti, il medico non può rispondere di danni che non sono con certezza riconducibili alla sua originaria prestazione”. (Corte di Cassazione ordinanza n. 15108/2021). Ancora: “Non sussiste il nesso causale tra operato dei sanitari e l'evento lesivo in caso di insorgenza a seguito dell'intervento chirurgico di una complicanza imprevedibile ed inevitabile”. In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il sopraggiungere di una complicanza che costituisca un evento imprevedibile o inevitabile, elide il nesso causale tra prestazione del sanitario – allegata come inadempiente – e insorgenza della patologia nel paziente. La sentenza ha inteso applicare, richiamandola correttamente, la giurisprudenza di legittimità riguardo al tema della
“complicanza”, là dove ha indicato che allorché, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
“complicanze”; ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, e in tal caso esso integra gli estremi della “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze” (Cass. civile, sez. III, sentenza n. 13328 del 30 giugno 2015).
Nel caso di specie è emerso nel corso dell'espletata istruttoria che il pregiudizio lamentato da parte attrice non è ricollegabile alla condotta professionale del dott. , per la totale CP_1
assenza sia di responsabilità e/o colpa professionale del medico convenuto sia del nesso di riferibilità eziologica tra la asserita condotta colposa prestata dal professionista e l'evento dedotto.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, non sussiste un illecito del sanitario essendovi difetto vuoi dell'elemento soggettivo (colpa medica) vuoi dell'elemento oggettivo (nesso causale tra
- 16 - presunto danno e intervento del sanitario). Di fronte alla prospettazione del creditore, il debitore ha dimostrato di avere eseguito la prestazione secondo modalità e criteri corretti, così offrendo la prova positiva dell'esatto adempimento, smentendo la deduzione attorea che, invece, profilava un inadempimento.
In definitiva, nessun addebito di responsabilità può muoversi nei confronti del dott. CP_1
che ha adempiuto alle proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura e dalle caratteristiche del caso concreto. La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento e deve essere rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 come successivamente modificato e integrato, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. decreto per tutte le fasi in considerazioni del tipo di attività processuale posta in essere e della natura delle questioni affrontate.
Nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_7
sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione del tipo di
[...]
pronuncia adottata, per dichiararle interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda nei confronti del
[...]
; Controparte_7
- rigetta tutte le altre domande di parte attrice nei confronti di Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 14.598,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e il Controparte_7
liquidazione giudiziale.
[...]
Lagonegro, 6 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
- 17 -