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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3471 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Marrocco, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Maria Corbò e Filippo
Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
CONTRO
Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
Lo conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Parte_1
Latina, quale proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Fiat Punto tg. EB066ND, nonché la
[...]
, quale compagnia di assicurazione dello stesso Controparte_3 veicolo.
Rappresentava che in data 28.11.2018, alle ore 10:00 circa, mentre stavano percorrendo via Lago in Lenola in compagnia di un'amica,
1 giunta all'altezza del civico n.8, mentre dal margine della strada si dirigeva verso Via Villa, veniva investita dalla Fiat Punto.
Chiedeva quindi l'accertamento della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro con conseguente Controparte_2 condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ "A)- Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente del Controparte_2 veicolo tg. EB060NB, al momento assicurato con la
[...]
, nella causazione del sinistro Controparte_4 descritto in premessa, per i motivi e per le cause sopra specificate
e, in particolare, perché non avvedendosi della presenza dell'attrice sul margine della strada, andava ad investirla in pieno provocandone la caduta dopo un violento sobbalzo e le conseguenti lesioni invalidanti sopra descritte;
B)- Condannare, per l'effetto, la
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., quale Impresa assicuratrice del veicolo sopra specificato, in solido con il responsabile del sinistro sig. _2
, al risarcimento di tutti i danni fisici, psicofisici,
[...] patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dalla signora
[...]
a seguito del suddetto sinistro e quantificati, come Parte_1 in premessa, nella somma complessiva di € 422.446,85 (cui è stata già detratta la somma corrisposta di € 17.000,00 trattenuta in acconto) o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà quantificata e che si riterrà provata in corso di causa a seguito di apposita CTU, oltre al danno morale per sofferenza soggettiva da calcolarsi nella misura percentuale che il Giudice vorrà riconoscere sul danno biologico complessivo per quanto sopra specificato - a titolo di personalizzazione considerate le peculiarità del caso concreto -. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella dell'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio".
Si costituiva in giudizio Controparte_4
non contestava la verificazione del fatto storico e la
[...] responsabilità esclusiva del Venditti nella causazione dell'evento lesivo.
Contestava tuttavia la quantificazione dei danni effettuata dalla parte attrice ed allegava che la stessa aveva già percepito in data
18.12.2019 la somma di € 17.000,00 a titolo di offerta reale, da ritenere congrua.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, in via principale attesa la congruità della somma di € 17.000,00 già
2 liquidata stragiudizialmente dalla concludente compagnia con
l'offerta reale motivata del 18.12.2019 rigettare la domanda così come proposta dalla Sig,ra in quanto Parte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata. In via subordinata previo accertamento dei danni effettivamente subiti dall'attrice a seguito dell'incidente per cui è causa liquidare in favore della stessa gli eventuali ulteriori danni nella giusta misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze dell'espletanda ctu medico legale, detratta, previa rivalutazione alla data dell'offerta, la somma di € 17.000,00 già liquidata. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari e con richiesta di condanna ex. Art.96 cpc qualora alla luce dell'istruttoria si ravvisi la responsabilità aggravata ex. art. 96
c.p.c. comma 3 per lite temeraria (ex pluris: Cass. Civ., 27 febbraio
2013, n. 4925).”.
, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_2 restava contumace.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal deposito del provvedimento.
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Parte attrice ha dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro causato dalla condotta imprudente e negligente del convenuto contumace , il quale, Controparte_2 alla guida della autovettura Fiat Punto, in data 28.11.2018 alle ore
10:00 circa, in Lenola, via Lago, all'altezza del civico 8, non si avvedeva dell'attrice che dal margine della strada procedeva in direzione via Villa in compagnia di un'amica, e la investiva.
Il fatto storico e le modalità di verificazione del sinistro, oltre a trovare riscontro probatorio nella documentazione prodotta da parte attrice (in particolare il verbale redatto dagli agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, la relazione allegata e la documentazione medica), non sono stati oggetto di contestazione da parte della convenuta. Possono quindi ritenersi accertati ex art. 115 c.p.c.
In merito alla imputabilità dell'evento lesivo alla condotta colposa del conducente , si osserva che nel caso di Controparte_2
3 investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
È stato infatti affermato dalla Corte di Cassazione che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Ancora “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”. ( Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in ragione degli elementi relativi allo stato dei luoghi, alla dinamica del sinistro (non contestata) ed alle lesioni all'integrità psicofisica riportate dall'attrice, non possa dirsi superata la presunzione di responsabilità
4 a carico del convenuto ex art. 2054 c.c., quale conducente del veicolo investitore.
Lo , mentre era attraversava la carreggiata, veniva investita Pt_1 dal conducente della vettura. Dalle evidenze documentali, ed in particolare dal Rapporto dei Carabinieri di Lenola intervenuti nell'immediatezza del sinistro, risulta che il conducente del veicolo investiva il pedone a causa della scarsa visibilità della strada determinata dalla luce solare. Non vi è evidenza di alcuna condotta imprudente o negligente del pedone nell'attraversamento della carreggiata.
Dunque Lo ha agito nel rispetto dell'art. 190, 2 c., CdS, Pt_1 secondo cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”
Ha quindi agito con la piena prudenza e diligenza richiesta all'utente della strada. Non vi sono in atti elementi idonei a qualificare come imprudente o “anomala” la condotta dell'attrice.
In capo al pedone non può ascriversi alcuna responsabilità esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento lesivo.
In conclusione, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva al conducente dell'autovettura, . Controparte_2
Passando ad esaminare le diverse voci di danno, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in considerazione della documentazione medica prodotta e della ctu medico legale disposta in corso di causa, deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attrice abbia riportato “un trauma contusivo con escoriazioni multiple ad entrambi gli arti inferiori. A causa di una insufficienza vascolare preesistente il trauma ha determinato una grave sofferenza dei tessuti cutanei e sottocutanei alterando il circolo arterioso, venoso e linfatico generando ulcere vascolari severe di
III° e IV° che hanno richiesto dei tempi di guarigione lunghi, in cui
è stato necessario sottoporsi a medicazioni avanzate e a terapia strumentale superspecialistica (Vac Therapy).”.
Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 90, un periodo di inabilità temporanea
5 parziale (50%) per giorni 90, con postumi di natura permanente pari al 40%.
Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Va osservato, infatti, che il consulente incaricato ha adeguatamente motivato le ragioni della quantificazione del danno subito dall'attrice valutando puntualmente le condizioni psicofisiche e l'età della danneggiata, formulando precise ed esaustive risposte alle osservazioni depositate dai consulenti delle parti.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n.
33770/2019).
Esse fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008 e successiva, copiosa, giurisprudenza di legittimità e propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima.
Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi
6 è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Conseguentemente, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (89 anni), appare equo liquidare alla stessa l'importo di euro
208.470,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori riportati dalle Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al momento della liquidazione.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di:
- euro 10.350,00 per l'inabilità temporanea assoluta;
- euro 5.175,00 per l'inabilità temporanea relativa al 50%.
L'importo complessivamente liquidato corrisponde pertanto ad euro
223.995,00.
Occorre inoltre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Non vi è contestazione tra le parti in merito all'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione convenuta dell'importo di euro 17.000,00 in favore dell'attrice mediante offerta reale fatta in data
7 18.12.2019. Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti come sopra determinate.
Effettuando le operazioni sopra descritte, il credito spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a complessivi € 275.769,69, all'attualità. Su tale importo matureranno interessi legali dalla pronuncia al saldo.
A titolo di danno patrimoniale emergente all'attrice devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, come documentate e non contestate dalla parte convenuta, ritenute congrue dal CTU per complessivi euro 842,00.
Da ultimo, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta costituita atteso che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, parte attrice ha agito legittimamente per ottenere l'integrale ristoro di tutti i danni patiti, deve, pertanto, escludersi la sussistenza sia della mala fede ovvero della colpa grave, elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata non può essere accolta.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
8
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
28.11.2018 sia ascrivibile integralmente a e, per Controparte_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di €
275.769,69 , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice di € 842,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Latina, 03.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3471 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Marrocco, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Maria Corbò e Filippo
Maria Corbò, come da procura in atti;
-parte convenuta-
CONTRO
Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
Lo conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Parte_1
Latina, quale proprietario e conducente Controparte_2 dell'autovettura Fiat Punto tg. EB066ND, nonché la
[...]
, quale compagnia di assicurazione dello stesso Controparte_3 veicolo.
Rappresentava che in data 28.11.2018, alle ore 10:00 circa, mentre stavano percorrendo via Lago in Lenola in compagnia di un'amica,
1 giunta all'altezza del civico n.8, mentre dal margine della strada si dirigeva verso Via Villa, veniva investita dalla Fiat Punto.
Chiedeva quindi l'accertamento della esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro con conseguente Controparte_2 condanna di tutti i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ "A)- Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente del Controparte_2 veicolo tg. EB060NB, al momento assicurato con la
[...]
, nella causazione del sinistro Controparte_4 descritto in premessa, per i motivi e per le cause sopra specificate
e, in particolare, perché non avvedendosi della presenza dell'attrice sul margine della strada, andava ad investirla in pieno provocandone la caduta dopo un violento sobbalzo e le conseguenti lesioni invalidanti sopra descritte;
B)- Condannare, per l'effetto, la
in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., quale Impresa assicuratrice del veicolo sopra specificato, in solido con il responsabile del sinistro sig. _2
, al risarcimento di tutti i danni fisici, psicofisici,
[...] patrimoniali e non patrimoniali subìti e subendi dalla signora
[...]
a seguito del suddetto sinistro e quantificati, come Parte_1 in premessa, nella somma complessiva di € 422.446,85 (cui è stata già detratta la somma corrisposta di € 17.000,00 trattenuta in acconto) o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà quantificata e che si riterrà provata in corso di causa a seguito di apposita CTU, oltre al danno morale per sofferenza soggettiva da calcolarsi nella misura percentuale che il Giudice vorrà riconoscere sul danno biologico complessivo per quanto sopra specificato - a titolo di personalizzazione considerate le peculiarità del caso concreto -. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella dell'integrale soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio".
Si costituiva in giudizio Controparte_4
non contestava la verificazione del fatto storico e la
[...] responsabilità esclusiva del Venditti nella causazione dell'evento lesivo.
Contestava tuttavia la quantificazione dei danni effettuata dalla parte attrice ed allegava che la stessa aveva già percepito in data
18.12.2019 la somma di € 17.000,00 a titolo di offerta reale, da ritenere congrua.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, nel merito, in via principale attesa la congruità della somma di € 17.000,00 già
2 liquidata stragiudizialmente dalla concludente compagnia con
l'offerta reale motivata del 18.12.2019 rigettare la domanda così come proposta dalla Sig,ra in quanto Parte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata. In via subordinata previo accertamento dei danni effettivamente subiti dall'attrice a seguito dell'incidente per cui è causa liquidare in favore della stessa gli eventuali ulteriori danni nella giusta misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze dell'espletanda ctu medico legale, detratta, previa rivalutazione alla data dell'offerta, la somma di € 17.000,00 già liquidata. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari e con richiesta di condanna ex. Art.96 cpc qualora alla luce dell'istruttoria si ravvisi la responsabilità aggravata ex. art. 96
c.p.c. comma 3 per lite temeraria (ex pluris: Cass. Civ., 27 febbraio
2013, n. 4925).”.
, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e Controparte_2 restava contumace.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 19.11.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal deposito del provvedimento.
La domanda risarcitoria è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Parte attrice ha dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro causato dalla condotta imprudente e negligente del convenuto contumace , il quale, Controparte_2 alla guida della autovettura Fiat Punto, in data 28.11.2018 alle ore
10:00 circa, in Lenola, via Lago, all'altezza del civico 8, non si avvedeva dell'attrice che dal margine della strada procedeva in direzione via Villa in compagnia di un'amica, e la investiva.
Il fatto storico e le modalità di verificazione del sinistro, oltre a trovare riscontro probatorio nella documentazione prodotta da parte attrice (in particolare il verbale redatto dagli agenti intervenuti nella immediatezza del sinistro, la relazione allegata e la documentazione medica), non sono stati oggetto di contestazione da parte della convenuta. Possono quindi ritenersi accertati ex art. 115 c.p.c.
In merito alla imputabilità dell'evento lesivo alla condotta colposa del conducente , si osserva che nel caso di Controparte_2
3 investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto: (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
È stato infatti affermato dalla Corte di Cassazione che “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Ancora “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”. ( Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023)
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, in ragione degli elementi relativi allo stato dei luoghi, alla dinamica del sinistro (non contestata) ed alle lesioni all'integrità psicofisica riportate dall'attrice, non possa dirsi superata la presunzione di responsabilità
4 a carico del convenuto ex art. 2054 c.c., quale conducente del veicolo investitore.
Lo , mentre era attraversava la carreggiata, veniva investita Pt_1 dal conducente della vettura. Dalle evidenze documentali, ed in particolare dal Rapporto dei Carabinieri di Lenola intervenuti nell'immediatezza del sinistro, risulta che il conducente del veicolo investiva il pedone a causa della scarsa visibilità della strada determinata dalla luce solare. Non vi è evidenza di alcuna condotta imprudente o negligente del pedone nell'attraversamento della carreggiata.
Dunque Lo ha agito nel rispetto dell'art. 190, 2 c., CdS, Pt_1 secondo cui “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”
Ha quindi agito con la piena prudenza e diligenza richiesta all'utente della strada. Non vi sono in atti elementi idonei a qualificare come imprudente o “anomala” la condotta dell'attrice.
In capo al pedone non può ascriversi alcuna responsabilità esclusiva o concorrente nella determinazione dell'evento lesivo.
In conclusione, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva al conducente dell'autovettura, . Controparte_2
Passando ad esaminare le diverse voci di danno, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, in considerazione della documentazione medica prodotta e della ctu medico legale disposta in corso di causa, deve ritenersi accertato che a seguito del sinistro sopra descritto l'attrice abbia riportato “un trauma contusivo con escoriazioni multiple ad entrambi gli arti inferiori. A causa di una insufficienza vascolare preesistente il trauma ha determinato una grave sofferenza dei tessuti cutanei e sottocutanei alterando il circolo arterioso, venoso e linfatico generando ulcere vascolari severe di
III° e IV° che hanno richiesto dei tempi di guarigione lunghi, in cui
è stato necessario sottoporsi a medicazioni avanzate e a terapia strumentale superspecialistica (Vac Therapy).”.
Sulla base di queste premesse il perito ha accertato che l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 90, un periodo di inabilità temporanea
5 parziale (50%) per giorni 90, con postumi di natura permanente pari al 40%.
Le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano complessivamente condivisione, avendo redatto una consulenza adeguatamente motivata, priva di vizi logici e di contraddizioni di natura tecnica.
Va osservato, infatti, che il consulente incaricato ha adeguatamente motivato le ragioni della quantificazione del danno subito dall'attrice valutando puntualmente le condizioni psicofisiche e l'età della danneggiata, formulando precise ed esaustive risposte alle osservazioni depositate dai consulenti delle parti.
Ai fini della liquidazione del ristoro di tali danni si ritiene necessario, alla luce delle indicazioni offerte dalla recente giurisprudenza di legittimità, far riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano aggiornate al momento della liquidazione (Cass. civ. ordinanza n.
33770/2019).
Esse fanno applicazione dei principi enunciati dalle sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia n. 26792 dell'11.11.2008 e successiva, copiosa, giurisprudenza di legittimità e propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Tanto premesso, occorre tener presente che la liquidazione del danno nei termini sopra descritti può essere oggetto di una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori che in concreto siano in grado di giustificare un discostamento dal parametro standard.
È utile altresì evidenziare che la c.d. personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale si giustifica solo in presenza di una sofferenza morale (dolore fisico, terrore, patema d'animo) che fuoriesca, per la sua eccezionalità, dallo stato di afflizione che, secondo l'id quod plerumque accidit, un determinato trauma genera nella vittima.
Nel caso di specie detto adeguamento in relazione al pregiudizio da sofferenza morale non può essere praticato, tenuto conto che non vi
6 è stata specifica allegazione e prova di fatti secondari che consentano, attraverso un ragionamento di tipo presuntivo, di apprezzare un particolare stato di afflizione soggettiva che giustifichi una maggiorazione del quantum nei termini appena chiariti.
Conseguentemente, considerata l'età della danneggiata all'epoca del sinistro (89 anni), appare equo liquidare alla stessa l'importo di euro
208.470,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nella duplice componente di danno da lesione biologica e da sofferenza morale secondo i valori riportati dalle Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate al momento della liquidazione.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea, si ritiene di liquidare le somme di:
- euro 10.350,00 per l'inabilità temporanea assoluta;
- euro 5.175,00 per l'inabilità temporanea relativa al 50%.
L'importo complessivamente liquidato corrisponde pertanto ad euro
223.995,00.
Occorre inoltre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:
a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
Non vi è contestazione tra le parti in merito all'avvenuto pagamento da parte dell'assicurazione convenuta dell'importo di euro 17.000,00 in favore dell'attrice mediante offerta reale fatta in data
7 18.12.2019. Tale importo deve pertanto essere detratto dalle somme complessivamente spettanti come sopra determinate.
Effettuando le operazioni sopra descritte, il credito spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto dell'acconto ricevuto, ammonta a complessivi € 275.769,69, all'attualità. Su tale importo matureranno interessi legali dalla pronuncia al saldo.
A titolo di danno patrimoniale emergente all'attrice devono, inoltre, essere rifuse le spese mediche già sostenute, come documentate e non contestate dalla parte convenuta, ritenute congrue dal CTU per complessivi euro 842,00.
Da ultimo, si ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta costituita atteso che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n.
7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, parte attrice ha agito legittimamente per ottenere l'integrale ristoro di tutti i danni patiti, deve, pertanto, escludersi la sussistenza sia della mala fede ovvero della colpa grave, elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata non può essere accolta.
Le spese di ctu devono essere poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte attrice, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e del grado di complessità della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
I compensi così liquidati devono essere distratti in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accerta che la responsabilità del sinistro verificato in data
28.11.2018 sia ascrivibile integralmente a e, per Controparte_2
l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di €
275.769,69 , oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice di € 842,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- pone le spese di ctu a carico dei convenuti in solido;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Latina, 03.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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