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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, nata in [...] il [...], residente in [...] (codice Parte_1
fiscale: ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca VOLTAN C.F._1
contro
, nato in [...] il [...], ultima residenza nota in Brendola, via CP_1
Natta 20 (codice fiscale: ), contumace C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Come da verbale del 13.11.2025:
a)Dichiararsi la separazione personale delle parti;
b)disporsi l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, data l'irreperibilità dl padre;
c)disporre visite padre / figlia libere, da concordare direttamente con la minore vista la sua età (17 anni);
d)fare obbligo al padre di contribuire al mantenimento dei due figli con la somma mensile di euro 600, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Chiede che, decorso il termine annuale di legge, il Tribunale dichiari lo scioglimento matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.3.2025 premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
con in Villesse il 15.5.2007; che dall'unione erano nati il 4.9.2007 il CP_1
figlio ed il 2.10.2008 la figlia che il rapporto coniugale era entrato in Per_1 Per_2
irreversibile crisi e che il marito da diciotto mesi aveva abbandonato la casa coniugale sita in Brendola via Natta e si era reso irreperibile, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizion indicate;
formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 13.11.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli
2 adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente la sola ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
La domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, va accolta in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Ritiene il Collegio che sia conforme alle esigenze di tutela materiale e morale della minore prevedere il suo affidamento in via esclusiva alla madre, così Persona_3
come richiesto in ricorso .
In proposito va considerato che, se da un lato ogni minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art.337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nel comportamento di che, pur mantenendo la propria residenza anagrafica in Brendola CP_1
presso la casa familiare di via Natta n. 20, di fatto si è trasferito altrove, senza lasciare alcun recapito alla moglie, lasciando la figlia alle cure della madre e mancando di contribuire al suo mantenimento.
È quindi evidente la violazione, da parte del resistente, degli obblighi nascenti dal
3 rapporto di filiazione, per aver privato la figlia minore dell'affettività paterna e dimostrato totale insensibilità nei confronti della stessa, disinteressandosi della sua crescita e delle sue necessità.
Tali condotte, sintomatiche della inidoneità del resistente ad assumere le responsabilità che l'affido condiviso comporta, giustificano pienamente la richiesta della madre di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia ai sensi dell'art. 337 quater
c.c..
Il diritto di visita del padre viene regolato come da dispositivo, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla ricorrente all'udienza del 13.11.2025.
Quanto infine alle statuizioni di natura economica, considerate le esigenze della figlia minore, nonché quelle del primogenito (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), la condizione della madre (che lavora come operaia tessile verso una retribuzione netta mensile di euro 1.300 al mese e deve farsi carico del canone di locazione della casa dove abita con i due figli), nonché la capacità potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), appare equo determinare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli in euro 500 mensili (euro 250 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale Parte_1
domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio civile in Villesse il 15.5.2007 con atto trascritto al n. 2, parte I, anno 2007;
b)affida la figlia minore n via esclusiva alla madre;
Persona_3
c)dispone che il padre possa vedere la figlia liberamente accordandosi direttamente con la stessa;
d)fa obbligo a di contribuire al mantenimento dei due figli con la somma CP_1
mensile di euro 500 (euro 250 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie ai medesimi relative, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza;
e)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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