Art. 31. Modifica della composizione di organi collegiali
in materia di politiche del mare 1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 , dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All' articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 , le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 , dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e' integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 145 , recante: «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). - E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 , recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 , recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento).
- 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - Omissis.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Omissis.».
in materia di politiche del mare 1. All'articolo 8, comma 1, alinea, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 , dopo le parole: «della Marina Militare» sono aggiunte le seguenti: «e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
2. All' articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 , le parole: «e Dipartimento per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3. All' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 , dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
4. All'articolo 57-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo le parole: «dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare».
5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, e' integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 145 , recante: «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Designazione dell'autorita' competente). - E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 , recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute, Ministero della difesa, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri.
d) un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma;
e) un rappresentante dell'Unione Province d'Italia;
f) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 , recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento).
- 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, n. 96, come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - Omissis.
2. Il CITE e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato e' composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dall'Autorita' politica delegata per le politiche del mare. Alle riunioni del Comitato partecipano, altresi', gli altri Ministri, o loro delegati, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Omissis.».