Articolo 1 della Legge 6 marzo 1953, n. 99
Articolo 2
Versione
1 aprile 1953
Art. 1.
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie.
Il programma relativo e' approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta:
a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana;
f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;
g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
Entrata in vigore il 1 aprile 1953