Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1)dott. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dott. Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dott. Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
14.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 603/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, (C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi legittimi del defunto , C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliati in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Ciccarelli, C.F. , dall'avv. Alessandro Di Genova, C.F._3
C.F.: (i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al domicilio digitale PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Email_1
Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia 1
APPELLANTI
E
CP_
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015, dall'Avv.to Erminio Capasso, c.f. Per_2 [...]
; domicilio digitale e pec: t, nonché dagli Avv.ti C.F._5 Email_2
Giuliana Cavalcanti e Agostino Di Feo
APPELLATO
1
Con ricorso rituale depositato presso questa Corte parte ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale contro la sentenza n. 502/2024 in data 24/01/2024 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro con la quale dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento della prestazione dell'indennità di accompagnamento riconosciuto in favore di ,deceduto Persona_1 il 2.8.2021, in sede di ATP;
l' era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro CP_1
500,00 oltre spese forfetarie, IVA e CPA in considerazione del fatto che la liquidazione della prestazione era avvenuta in corso di causa, dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio..
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese e ne ha chiesto la liquidazione secondo i valori medi o quanto meno minimi.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. , la Corte – acquisite le note delle parti - all'odierna udienza ha riservato la causa in decisione.
Il rilievo dell'appellante è fondato.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100,00 a 5.200,00 – è quello corretto in relazione alla quantificazione dell'indebito in contestazione. In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute. Nell'atto di gravame, si è fatta applicazione del DM 55/2014, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 886,00 in applicazione di quelli minimi previsti per le fasi di giudizio svolte in primo grado, esclusa quella istruttoria non svolta.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa in fatto ed in diritto, con cessazione della materia del contendere, possono applicarsi i valori minimi. Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 886,00 secondo i parametri minimi del DM 147/2022 per le cause di competenza del Tribunale;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 386,00 pari alla differenza tra l'importo CP_1 come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i
“minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità.
Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi
€ 886,00; condanna l' al pagamento della somma di euro 386,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Napoli il 14 aprile 2025
Il Presidente est. dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall' ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44 e succ. modifiche.
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