Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 713/2024 rg, sul ricorso depositato il 12/02/2024 proposto da (difeso da avv. Maria Grazia Mirarchi) Parte_1
nei confronti di Controparte_1
(difeso da avv.te Patrizia Paola Cianci e Manuela Nucera) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti, così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le patologie "Tendinopatia spalla dx con deficit funzionale, rizoartrosi bilaterale con deficit funzionale " sono malattie professionali e condanna l' all'erogazione dell'indennizzo in capitale per le dette patologie nella misura complessiva del CP_2
9 % a decorrere dal 24/02/2023 e per l'importo di € 6.194,74 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa ( per il primo rateo )
e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore CP_2
del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Persona_1 dovute.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1
considerarsi malattie professionali;
accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetto il sig. contratte a causa Parte_1 dell'attività lavorativa, hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 9% (nove%) o di quella maggiore o minore quantificata in corso di causa (compresa tra il 06% e il 15%) con il trattamento economico correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta;
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento del danno CP_2
biologico corrispondente alla percentuale riconosciuta e che in caso di riconoscimento del 9% ammonta ad € 6.194,74 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che: svolgeva la mansione di meccanico presso l'officina di riparazione auto di cui è titolare, dal
02/01/1991;
Il lavoro di meccanico svolto comporta sia movimentazione manuale dei carichi che movimenti ripetuti;
in particolare le mansioni svolte dal ricorrente sono: smontaggio delle parti non funzionanti degli autoveicoli per la loro sostituzione e/o riparazione e successivo rimontaggio. Le operazioni di montaggio e smontaggio vengono svolte manualmente e per compierle vengono effettuate le seguenti azioni: sollevamento/abbassamento e trasporto manuale. Le attrezzature di ausilio alla movimentazione sono il cric idraulico e la gru di sollevamento. Gli oggetti movimentati hanno un peso fino a 10 Kg;
la durata della fase di movimentazione manuale dei carichi all'interno del turno di lavoro è compresa tra le 2 e le 8 ore, per circa 20 atti di sollevamento al giorno. Il turno di lavoro si svolge settimanalmente dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00 pe runa durata complessiva di 8 ore giornaliere. Le lavorazioni svolte comportano movimenti ripetitivi a carico degli arti superiori dovuti alle continue attività svolte di smontaggio e rimontaggio dei pezzi.
Per i compiti ripetitivi, la frequenza dei movimenti di mani/braccia è di 20 azioni al minuto e l'uso della forza è necessario per tirare o spingere leve, chiudere o aprire, premere o maneggiare componenti, uso di attrezzi, maneggiare o sollevare oggetti di peso superiore a 3 kg, dar colpi con le mani utilizzate come attrezzi;
l'uso della forza su mani/braccia è esercitato per oltre metà del tempo e l'entità dello sforzo è elevata. Per quanto riguarda le posture assunte, con riferimento alle spalle, le braccia sono mantenute senza appoggio, quasi ad altezza spalle per oltre metà del tempo;
i gomiti sono soggetti a movimenti bruschi;
i polsi effettuano piegamenti estremi e assumono posizioni
2 fastidiose, le mani afferrano oggetti a dita strette e a presa palmare. Il sig. utilizza inoltre Pt_1
strumenti vibranti quali avvitatori e trapano sia manuali quali chiavi, pinze, martelli ecc. I movimenti manuali ripetitivi e di precisione frequenti, il sollevamento di oggetti pesanti, l'utilizzo di strumenti vibranti, la cattiva postura, per tutta la durata dell'attività lavorativa, gli hanno causato nel corso degli anni danni alle mani e ai polsi (rizoartrosi bilaterale e conflitto acromiale spalla dx) ; CP_ che per le dette patologie aveva fatto domanda amministrativa all' denunciandole come malattie professionali da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
a seguito delle domande inoltrate, venivano aperte da parte dell' resistente, la pratica di CP_1
malattia professionale n. 518684883 del 24/02/2023 - gestione: 123, relativa al “Conflitto acromiale spalla dx” (cfr. all. n.1) e la pratica di malattia professionale n. 518684884 del 24/02/2023 - gestione: 123, relativa alla “Rizoartrosi bilaterale” (cfr. all. n.4);
con riferimento alla pratica di malattia professionale n. 518684883 relativa al “Conflitto acromiale spalla dx”, l' con provvedimento del 19/05/2023 informava il ricorrente che la CP_2
documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale;
con riferimento alla pratica di malattia professionale n. 518684884 relativa alla “Rizoartrosi bilaterale”, l' con provvedimento del 19/05/2023 comunicava al ricorrente che gli CP_2 accertamenti per il riconoscimento della malattia professionale consentivano di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la malattia denunciata e pertanto la pratica veniva archiviata .
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_2
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di due patologie (rizoartrosi bilaterale, lesione tendinea alla spalla dx ) che ritiene costituiscano malattie professionale per aver svolto dal 1991 l'attività di meccanico riparatore di autovetture.
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito anche dopo opposizione .
L' contesta l'esposizione a fattori di rischio per una malattia (rizoartrosi bilaterale, ) e per CP_2
l'altra invece non nega la malattia professionale ( Conflitto acromiale spalla dx) ma adduce l'assenza di menomazione indennizzabile .
NULLITA' DELLA DOMANDA
3 L'eccezione dell' è infondata poiché la domanda contiene elementi sufficienti a descrivere CP_2
l'oggetto della domanda e consentire il contraddittorio . Sono descritte le patologie da verificar e la esistenza o meno della lesione è un elemento di merito della controversia e non di validità del ricorso.
MERITO
Sul punto il ricorrente - al quale incombe l'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale - ha depositato un questionario delle attività di lavoro compilato da sé stesso . Egli ha svolto attività di meccanico
L' ha contestato solo una delle malattie denunciate . CP_2
E' stata ammessa la prova per testi richiesta .
La prova testimoniale ammessa ha confermato l'attività di lavoro del ricorrente ( il teste ha riferito per un tempo di 18 anni da quando cioè lavora con il ricorrente ), le mansioni di meccanico e il movimento di pesi , le fasi della attività e l'orario di lavoro che presta il ricorrente .
Il teste ha infatti riferito < Conosco il ricorrente in quanto lavoro da 18 anni Testimone_1
presso la sua ditta come meccanico. Siamo io e lui come meccanici. Il ricorrente lavora come meccanico ed io posso confermarlo da quando ho iniziato a lavorare con lui. Confermo il capo 2;
Confermo il capo 3. Quanto al capo 4 è vero che il movimenta pesi fino a 10 kg e la Pt_1
movimentazione manuale dei carichi è fino ad 8h continuamente. Confermo il capo 5 e l'orario ivi indicato. Confermo il capo 6 e 7. >
La CTU depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e Persona_1 svolgendo accurata e corretta indagine, ha concluso che parte ricorrente è affetta da”Tendinopatia spalla dx con deficit funzionale, rizoartrosi bilaterale con deficit funzionale ”. e che < L'attenta disamina della documentazione presente nei fascicoli di causa chiarisce in modo inequivocabile che le patologie della spalla dx e delle mani, come su descritte, sono derivate dall'attività lavorativa espletata dall'istante da sempre. Ciò comprende manutenzione, riparazione, sostituzione di pezzi metallici di autovetture e per un periodo (circa 3 anni) anche di motopale ed escavatori;
ciò comprendeva l'uso costante degli arti superiori per avvitare, svitare, montare, riparare componenti degli autoveicoli utilizzando numerosi attrezzi manuali ed elettrici e con atteggiamenti posturali inevitabilmente antiergonomici (torsione del tronco, posizioni genuflesse, costante lavorazioni con arti superiori elevati, movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, uso costante delle mani con impiego di forza. Ad avvalorare tutto ciò e la costante lavorazione di meccanico vi è prova testimoniale del Sig. Tes_1
, dipendente della da oltre 18 anni con mansioni di meccanico.
[...] Parte_2
4 Quindi in capo al ricorrente vi sono numerosi rischi lavorativi : movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, atteggiamenti posturali antiergonomici, uso costante della forza delle mani per le numerose operazioni di avvitamento, svitamento, montaggio, smontaggio di parti meccaniche ecc..
Quindi per rispondere ai quesiti del Sig. Giudice del Lavoro si afferma quanto segue:
-Sussistono le patologie della spalla dx e delle mani come descritte in diagnosi e sono derivate dall'attività lavorativa prestata per molti anni.
-Esiste nesso causale con l'attività lavorativa espletata, confermata anche con la prova testimoniale esistente nei fascicoli di causa (Sig. ). Testimone_1
-Il grado di danno biologico permanente può essere valutato nel seguente modo :
a) tendinopatia spalla dx con deficit funzionale - cod. 227 + deficit funzionale = 05 %
b) rizoartrosi bilaterale alle mani con deficit funzionale – cod. 267 x 2 + deficit funzionale = 05
%
La stabilizzazione degli esiti su descritti risale all'epoca della domanda presentata : 24/02/2023.
Il danno biologico permanente complessivo, con formula riduzionistica, è del al 09% (nove per cento) in virtù delle tabelle del Dlgs 38 del 2000. > CP_2
La domanda sulla scorta di quanto sopra evidenziato la domanda va accolta , anche per l'importo dedotto e non contestato nel suo ammontare .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico di per la soccombenza. CP_2
Reggio Calabria 11.2.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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