Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 326/2024 R.G. VG
RE RILICA TANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente est dr. Sandra Moselli Giudice
dr. Emanuela Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 19.2.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 326/2024 R.G. VG
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Anna Pia Castellaneta, giusta mandato in atti
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Annacora Azzollini, giusta mandato in atti Controparte 1
-ricorrente
E
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
I coniugi Parte_1 e Controparte 1 contraevano matrimonio concordatario in data 10.6.2010 nel
Comune di Molfetta (trascritto nei Reg. Uff. Stato Civ. Comune di Molfetta, Atto n. 72- Parte II - Serie A
- Anno 2010).
Con ricorso congiunto depositato in data 19.2.2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione coniugale è nato Per 1 il 19.11.2011, e di essersi separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita, conclusa in data 27.7.2022, trascritta presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Molfetta al n. 115, parte 2, serie C, giusta documentazione in atti, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta negoziazione assistita, conclusa in data 27.7.2022, giusta autorizzazione della Procura, trascritta presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Molfetta al n. 115, parte 2, serie C, versata in atti.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento all'unico figlio della coppia, è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, un contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese Con straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale dell'assegno unico e universale e dell'indennità di frequenza in favore della madre;
le stesse parti hanno rinunciato al reciproco mantenimento, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali ed economici raggiunti dai coniugi, ivi compreso il trasferimento immobiliare avente natura obbligatoria, e dell'affidamento al CP 1 del cane bulldog francese essendo stato regolamentato altresì il diritto di visita dello stesso da parte della Pt 1.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi: e1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte 1
Controparte 1 in data 10.6.2010 nel Comune di Molfetta (Comune di Molfetta, Atto n. 72- Parte II -
Serie A Anno 2010), alle condizioni di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore