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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo introdotta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 rilevato che nel termine assegnato di trenta giorni parte ricorrente ha depositato contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
considerato che
nel successivo termine perentorio di giorni 30 la medesima parte non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio, per come si ricava dalla certificazione di cancelleria del 2.4.2025
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU : Persona_1
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ed indennità di accompagnamento
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: negativo
CONDANNA
al pagamento delle spese della procedura che, tenuto Parte_1 conto dei criteri di cui al D.M. 147/2022 e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., nonché della natura e del carattere della controversia, liquida in complessivi
€1.222,40 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 03/04/2025
Il giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, esaminati gli atti della procedura per l'accertamento tecnico preventivo introdotta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1 rilevato che nel termine assegnato di trenta giorni parte ricorrente ha depositato contestazioni in ordine alle conclusioni esposte dal CTU;
considerato che
nel successivo termine perentorio di giorni 30 la medesima parte non ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio, per come si ricava dalla certificazione di cancelleria del 2.4.2025
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU : Persona_1
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO: riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 ed indennità di accompagnamento
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: negativo
CONDANNA
al pagamento delle spese della procedura che, tenuto Parte_1 conto dei criteri di cui al D.M. 147/2022 e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., nonché della natura e del carattere della controversia, liquida in complessivi
€1.222,40 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Cosenza, 03/04/2025
Il giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA