Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. SE Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1733 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA MESSINA, N. 42, CA- C.F._1
STELDACCIA, presso lo studio dell'Avv. LA MONICA ANGELINA, che lo rap-
presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA SAN DOMENICO, N. C.F._2
22, CACCAMO, presso lo studio dell'Avv. SPISA SALVATORE, che la rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato dal giudice, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Fatti controversi.
Con ricorso depositato telematicamente adiva il Tri- Parte_1
bunale di Termini Imerese esponendo:
- di avere contratto matrimonio concordatario con Controparte_2
[..
a Caccamo il 14.02.2004, dalla cui unione nasceva il 18.11.2003, Za-
; Persona_1
- che in data 23/10/2018 le parti avevano ottenuto la separazione con-
sensuale, giusta decreto di omologa (allegato al ricorso introduttivo);
- che, gli accordi omologati dal tribunale prevedevano l'obbligo a suo ca-
rico di versare un assegno mensile a titolo di mantenimento del figlio, pari ad euro 250,00 e un assegno di euro 100,00 a titolo di mantenimento in fa-
vore della moglie;
- che dopo la separazione consensuale, le sue condizioni economiche era-
no peggiorate, essendo stato licenziato e trovandosi ancora privo di occupa-
zione (vds. prospetto INPS allegato ricorso) ed avendo intrapreso una nuova convivenza con , dalla quale aveva avuto una figlia, Controparte_3
, nata il [...], e dovendo sostenere un canone di Persona_2
affitto mensile di euro 350,00 (vds. contratto di locazione allegato al ricor-
so);
- 2 - - che, dal canto suo, la resistente lavorava come colla- Controparte_1
borante nella mensa scolastica e come collaboratrice domestica presso due persone (seppure non regolarizzata), guadagnando circa 1.100,00 euro al mese, oltre agli “assegni familiari” per un totale annuo di euro 1.800,00.
Ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1- onerare Il Sig.
a corrispondere alla moglie un assegno di € 100,00 Parte_1
mensile , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, quale contribu-
to al mantenimento de E il 50% delle spese scolastiche sostenute dal- Per_3
la sig.ra 2- onerare la Sig.ra di Controparte_1 Controparte_1
versare al sig. il 50% degli assegni familiari erogati an- Parte_1
nualmente alla stessa ( attualmente l'importo annuale degli ANF è DI EURO
1.800,00 ).
3- assegnare la casa coniugale alla moglie, già di proprietà
esclusiva della stessa , che vi abiterà con il figlio.
4- affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori , con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
5- disporre che il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scola-
stiche del figlio;
in caso di disaccordo , il figlio potra' trascorrere a settimane alterne un weekend con il padre dal venerdì pomeriggio a domenica sera.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la resistente , contestando la situazione Controparte_1
economica prospettata dal ricorrente e deducendo che il seppur li- Pt_1
cenziato, svolgeva con costanza lavori non regolarizzati sfruttando la pro-
pria qualifica professionale di OS (Operatore Sanitario Associato) con gua-
dagni idonei ad assicurare allo stesso ed alla sua nuova famiglia un tenore di
- 3 - vita più che dignitoso;
sottolineava il completo disinteresse del ricorrente nei confronti del figlio SE, che non incontrava da oltre otto mesi, inter-
rompendo financo le telefonate, già prima sporadiche;
si doleva del fatto che il si era reso inadempiente verso gli obblighi di mantenimento as- Pt_1
sunti in virtù accordo di separazione consensuale già dal mese di aprile
2018, ragion per cui la resistente aveva presentato formale querela in suo danno in data 28/06/2019 (all. ricorso) ed attivato una procedura esecutiva presso terzi con esito parzialmente positivo;
assumeva, in ultimo, che le atti-
vità da lei svolte erano certificate nelle dichiarazioni dei redditi allegate
(730/2020 - 730/2019 e Certificazione Unica 2018 all.ti al ricorso) e che non aveva lavorato come collaboratrice domestica, ma si era, per un periodo ormai conclusosi, occupata della pulizia della scala condominiale (attività
cessata dal marzo 2020 a causa della pandemia); precisava di non percepire alcuna somma a titolo di assegni familiari per il figlio minore;
precisava in-
fine che la casa coniugale a lei assegnata, non era in sua proprietà esclusiva,
ma si trattava un alloggio popolare.
Stante quanto predetto chiedeva: i) il rigetto della domanda formulata dal ricorrente in ordine alla corresponsione in suo favore del 50% degli assegni familiari lei spettanti;
ii) aderiva alla richiesta di la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
iii) chiedeva disporsi in suo favore l'af-
fidamento in via esclusiva del figlio minore con assegnazione della casa co-
niugale; iv) chiedeva disporsi l'obbligo a carico del ricorrente di corrispon-
dere in favore della stessa la somma pari ad € 100,00 (cento/00) mensili a titolo di assegno divorzile ed un assegno in favore della stessa a titolo di con-
tributo al mantenimento del figlio minore pari ad € 250,00 mensili oltre al
- 4 - 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza presidenziale del 28.05.2021, esperito il tentativo di concilia-
zion,; a scioglimento della riserva assunta il Presidente confermava le condi-
zioni di cui al decreto di omologa della separazione.
Mutato il giudice nella persona dello scrivente (, istruito il giudizio solo documentalmente (dal 04.5.2022) in assenza di richieste istruttorie delle parti) e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Merito della lite
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 18.10.2018.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti-
tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spiritua-
le tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 29.10.2018.
Ciò posto va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, atteso che figlio della coppia è nelle more divenuto maggiorenne,
sebbene non economicamente indipendente.
Ancora, quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è am-
piamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurispru-
- 5 - denza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedi-
mento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non au-
tosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 feb-
braio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie, essendo pacifico che il figlio SE (maggiorenne non autosufficiente) continui a vivere con la madre presso la casa familiare,
ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto va adottato il relativo provvedimento di assegnazione, per come chiesto da entrambe le parti.
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, atti-
nenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contri-
buto al mantenimento del figlio e di assegno divorzile.
Al riguardo, occorre sottolineare come l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole degli art. 148 e 316 bis c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età,
ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da lo-
ro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa ( cfr. Cass., n. 2670/1998).
Ciò posto, risulta incontestato che il figlio, divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, viva con la madre e non sia economicamente autosuffi-
ciente, come peraltro dichiarato dalla in seno “dichiarazione sosti- CP_1
tutiva dell'atto di notorietà” relativa alle proprie condizioni reddituali datata
28.03.2024 (v. allegato alle note scritte depositate il 09.04.2024).
Con riferimento alla misura del contributo (che il padre si rende dispo-
nibile a corrispondere per l'ammontare di euro 100,00, mentre la madre
- 6 - chiede la conferma dell'importo di euro 250,00), occorre, osservare che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 337 ter, dalle attuali esigenze del figlio, dal tenore di vita goduto del figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di perma-
nenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i geni-
tori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da cia-
scun genitore.
Pertanto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen-
to della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantifica-
zione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo es-
senziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrispondente (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
In merito si evidenzia, innanzitutto, che al momento della pronuncia di separazione, il figlio delle parti in causa aveva 15 anni, mentre allo stato ne ha 22 ed è privo di occupazione.
Per altro verso, risulta incontestato l'effettivo peggioramento delle condi-
zioni economiche del resistente rispetto all'anno 2018, in considerazione della perdita di occupazione e della costituzione di un nuovo nucleo familia-
re con prole.
Pertanto, appare equo rideterminare il contributo da porre a carico
[...]
per il mantenimento del figlio nella mi- Parte_2 Controparte_4
sura di euro 150,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, an-
nualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le
- 7 - famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie da so-
stenersi nell'interesse della prole.
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile si osserva quanto segue.
La decisione su tale domanda non può che prendere le mosse dalla recen-
tis-sima pronuncia delle Sezioni Unite (S.U. Cass. n. 18287/2018), che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017; quest'ultima era stata, a propria volta, innovativa rispetto alla giurisprudenza di legittimità sino a quel mo-
mento espressasi sull'argomento.
Il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte, e, in ogni ca-
so, la condivisione da parte del Collegio delle considerazioni espresse dalle
Sezioni Unite, impongono senza dubbio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame, ancorché la concreta attuazione di tale principio, nel caso che ci occupa imponga di confrontarsi con problemi ese-
getici molto più complessi di quanto non possa apparire prima facie.
Al riguardo va premesso che le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tra-
dizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzi-
le e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum vada superata, sot-
tolineando che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto” all'assegno divorzile “ha natura composita, do-
vendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni og-
gettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indica-
tori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della de-
clinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e
- 8 - comparativo di adeguatezza.”
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi so-
pra esposti, all'esito dell'istruttoria non siano stati acquisiti elementi com-
provanti i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile.
Quanto alla posizione del ricorrente risulta pacifico che lo stesso Pt_1
sia formalmente privo di occupazione, sebbene in possesso di una qualifica come Operatore Sanitario Associato (OS).
Quanto alla resistente la stessa risulta pure formal- Controparte_1
mente priva di occupazione, avendo in passato lavorato nel campo delle pu-
lizie.
Dalla documentazione allegata in atti emerge che la stessa abbia percepi-
to:
- nel 2020 reddito di emergenza per un importo pari ad euro 2.540,00;
- nel 2021 reddito di emergenza e indennità di disoccupazione per un importo pari ad euro 4.209,00;
- nel 2022 assegno unico per un importo di euro 687,00, che dal 2023 è
stato percepito direttamente dal figlio maggiorenne per un importo di euro
459,50.
Dalle risultanze istruttorie in atti non risulta documentato uno squilibrio economico fra i coniugi.
Deve poi rilevarsi che, in punto di assolvimento dell'onere probatorio, la parte resistente si è limitata a richiedere il predetto assegno senza dare prova di averne diritto, non avendo in alcun modo provato né di aver prestato ne-
gli anni di matrimonio un apporto tale da aver contribuito a formare un pa-
trimonio comune o del coniuge, né di aver dovuto rinunciare a delle “reali-
- 9 - stiche occasioni professionali reddituali” (cfr. Cassazione civile sez. I,
20/04/2023, n.10614).
Alla luce di tali elementi, in considerazione anche dell'età della resistente
(39 anni) - la quale non dovrebbe incontrare particolari difficoltà ad inserir-
si nel mondo del lavoro - nonché del fatto che il ricorrente sia stato anche onerato del versamento dell'assegno di mantenimento del figlio della coppia,
non sussistono i presupposti per l'ottenimento del chiesto beneficio.
Quanto infine alla domanda del ricorrente di “onerare la Sig.ra
[...]
di versare al sig. il 50% degli assegni Parte_3 Parte_1
familiari erogati annualmente alla stessa (attualmente l'importo annuale de-
gli ANF è DI EURO 1.800,00)” (cfr. pag. 4 ricorso) è inammissibile.
Va rilevato, infatti, che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n.
353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande sog-
gette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più do-
mande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non lega-
te dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n.
6660).
- 10 - Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nell'ambito del presente giudizio da ed avente ad ogget- Parte_1
to “assegni familiari” non meglio identificati, la cui percezione è stata negata dalla resistente, da azionarsi eventualmente in separata sede con le forme del rito ordinario.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte-
gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CACCAMO, in data 14.02.2004, da , nato a Parte_1
Termini Imerese, in data 30/07/1975, e da , nata a Controparte_1
CACCAMO, in data 21/07/1985, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2004;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Caccamo via della Li-
bertà 57, piano 2 in favore di;
Controparte_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
di , un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da
- 11 - sostenere per la prole;
rigetta la domanda della resistente volta all'ottenimento dell'assegno di-
vorzile;
dichiara inammissibili le ulteriori domande del ricorrente;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 17.04.2025.
Il Presidente
SE Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 12 -