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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 446/20
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 446 R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Appello
Avverso sentenza del Giudice di Pace – Rimborso spese
Tra
(c.f. ) rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Romano Parte_1 C.F._1
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Scafati alla via Fermi, n. 4, giusta procura in atti;
appellante
Contro
(c.f. rapp.to e difeso dall' avv. Margherita CP_1 C.F._2
NA e con lo stessa elettivamente domiciliato in Scafati alla via De Gasperi, n. 177, giusta procura in atti;
appellato
CONCLUSIONI: come in atti
Svolgimento del processo e Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Nocera Inferiore i Sigg. e , chiedendo la loro Pt_1 Controparte_2 condanna al rimborso delle spese legali e di mediazione sostenute per ottenere la rimozione di un'antenna televisiva posizionata sul "casotto" di proprietà dell'attore, insistente sul lastrico solare condominiale. L'attore quantificava la richiesta in € 130,00 o nella diversa somma che il Giudice avesse ritenuto di giustizia nei limiti della sua competenza.
pag. 2/5 L'azione era stata preceduta da una procedura di mediazione obbligatoria in materia condominiale (prot. n. 306/2018), avviata dal per la medesima finalità di rimozione. CP_1
Tale procedura si concludeva formalmente con esito negativo in data 17.09.2018. Tuttavia,
l'antenna veniva rimossa dal Sig. a seguito di un sopralluogo effettuato dalle parti Pt_1 tra il primo incontro di mediazione (05.09.2018) e la chiusura della procedura.
Costituendosi in giudizio, i convenuti resistevano alla domanda, eccependo in primo luogo che la rimozione dell'antenna fosse avvenuta spontaneamente e per mero spirito di "buon vicinato", negando pertanto qualsiasi riconoscimento del diritto avversario. Sostenevano che l'azione in giudizio fosse pretestuosa, essendo cessata la materia del contendere prima dell'instaurazione della causa, e finalizzata unicamente al recupero di spese non dovute in quanto non regolate dal principio di soccombenza nella fase stragiudiziale.
Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con Sentenza n. 3472/2019, accoglieva la domanda del Sig. Il Giudice motivava ritenendo che la rimozione delle antenne fosse CP_1 intervenuta solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, riconoscendo di fatto la fondatezza della pretesa dell'attore. Conseguentemente, i convenuti venivano condannati al pagamento di € 195,00 ciascuno per le spese di mediazione e legali, oltre alle spese di lite liquidate in € 350,00 e accessori.
Avverso tale pronuncia interponeva appello il Sig. , chiedendone la totale riforma. Pt_1
L'appellante lamentava, in sintesi: 1) la carenza motivazionale della sentenza e l'erronea ricostruzione dei fatti;
2) l'inapplicabilità del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) alla fase di mediazione, sostenendo l'infondatezza della domanda risarcitoria;
3) in via subordinata, la condanna dell'appellato per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).
Si costituiva in appello il Sig. che eccepiva l'inammissibilità del gravame, in quanto CP_1 la sentenza, avente valore inferiore a € 1.100,00, era stata decisa secondo equità e, come tale, appellabile solo per specifiche e non dedotte violazioni (art. 339 c.p.c.). Nel merito,
l'appellato insisteva sulla natura risarcitoria delle spese di mediazione (danno emergente), resa necessaria dalla condotta lesiva della controparte.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e, dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
pag. 3/5 ***
La presente controversia viene decisa in base al principio della ragione liquida.
È' noto come il principio della ragione più liquida, ampiamente adottato dalla giurisprudenza di legittimità, risponde ad esigenze di celerità e speditezza processuale aventi rilevanza costituzionale.
Pertanto il Tribunale procede direttamente all'esame del merito, la cui infondatezza risulta manifesta e dirimente.
Il motivo principale dell'appello si fonda sulla erronea applicazione del principio di soccombenza per liquidare le spese di mediazione.
Tale motivo è infondato per le seguenti ragioni.
In conformità con la giurisprudenza di legittimità (segnatamente Cass. Sez. Unite n.
16990/2017 e Cass. n. 24481/2020), le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale
– incluse quelle relative alla procedura di mediazione obbligatoria – non hanno natura di spese processuali ex art. 91 c.p.c., bensì di danno emergente (art. 1223 c.c.). Tali spese rappresentano il costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa e sono risarcibili se la spesa risulta necessaria e causalmente collegata all'azione illecita della controparte.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato che: a) La mediazione era obbligatoria in materia condominiale. b) La rimozione dell'antenna è intervenuta solo dopo l'attivazione della procedura di mediazione. c) Tale nesso di causalità dimostra che il Sig. è stato CP_1 costretto, a causa della condotta iniziale del (installazione illegittima) e della sua Pt_1 successiva "non disponibilità" a rimuovere spontaneamente, a sostenere i costi per la tutela del proprio diritto. d) Le spese di mediazione e legali, essendo state un passo necessario e obbligato per ottenere la cessazione dell'illecito, costituiscono un danno patrimoniale subito dal che il è tenuto a risarcire. CP_1 Pt_1
Va altresì rigettata la richiesta di condanna del per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). CP_1
Avendo l'azione in giudizio trovato fondamento nel diritto al risarcimento del danno pag. 4/5 emergente e avendo avuto esito favorevole in primo grado, non sussiste la necessaria malafede o colpa grave nell'esercizio dell'azione processuale.
L'infondatezza dell'appello comporta la soccombenza del Sig. anche nel presente Pt_1 grado di giudizio. Egli è pertanto condannato a rifondere all'appellato le spese legali CP_1 del grado d'appello, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri forensi vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché
l'impugnazione è stata integralmente rigettata, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa:
1. RIGETTA l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 3472/2019 Pt_1 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
2. CONFERMA integralmente la sentenza appellata.
3. CONDANNA il Sig. a rifondere al Sig. le spese legali del presente Pt_1 CP_1 grado di appello, che liquida in complessivi € 232,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo
4. ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 07.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Gisella Ciniglio)
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