TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G 999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Pupo ed elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore (CS) via Panoramica n. 392 presso il difensore avv. Rosanna Pupo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia Deledda 1 Crotone Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 13.04.2024, il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per ottenere l'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa relativa al periodo di impiego in progetti di pubblica utilità (LPU) svolti presso il Comune di Roccabernarda dal 16.09.1998 al 31.12.2010 per 25 ore settimanali, ai sensi dell'art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 e ss. mm. ii. Deduceva di essere stato avviato in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997 e D.Lgs. n. 280/1997 e che l' non aveva provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa per il periodo suddetto CP_1 di impiego;
avrebbe inoltre presentato istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo senza ottenere riscontro positivo. Sosteneva il diritto all'accreditamento figurativo, previsto per i lavoratori socialmente utili (LSU) dall'art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997, anche per i lavoratori impiegati nei progetti di pubblica utilità (LPU), la cui esclusione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ai LSU, in violazione dell'art. 3 Cost., e comprometterebbe la tutela previdenziale minima garantita dall'art. 38 Cost., privando i lavoratori della possibilità di maturare i requisiti pensionistici. In particolare, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da 16/09/1966 e fino a 31/12/2010, e, comunque, per i periodi di impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
Presidente p.t. legale rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere
pagina 1 di 4 al relativo accreditamento, come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda in quanto l'accredito CP_1 figurativo a favore dei lavoratori socialmente utili spetta solo allorquando l'assegno viene erogato direttamente dall' e il ricorrente non avrebbe provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la percezione CP_1 dell'assegno per i periodi richiesti in ricorso, l'importo ricevuto e le ore lavorate, mentre gli era CP_1 stata accreditata la contribuzione figurativa solo per i periodi di corresponsione dell'assegno da parte CP_ dell' (16.09.1998 – 30.06.1999 e 01.10.1999 – 15.12.1999).
La causa, lette le note di trattazione scritta delle parti in cui veniva sollevata e contestata l'eccezione di prescrizione, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Invero, è fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel presente giudizio, la questione di cui si discute riguarda l'accreditamento d'ufficio da parte dell' dei contributi figurativi maturati da parte ricorrente durante il periodo in cui è stata CP_1 impiegato nei progetti di pubblica utilità presso il comune di Roccabernarda, previsti dall'art. 2 del CP_ D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, per i quali l' non ha provveduto al versamento del relativo assegno.
Ebbene, come è noto, i contributi figurativi rientrano nella disciplina generale della prescrizione quinquennale e non fanno eccezione rispetto agli altri tipi di contributi, con conseguente applicabilità dell'art. 3, co. 9 L. 335/1995 secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati (..) cinque anni”.
Invero, secondo quanto confermato da recente giurisprudenza di legittimità in materia di mobilità lunga
(cfr. Cass. ord. n. 11179/2022, Ord. 399/2020, sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n.
27674/2011), pur tenendo conto della diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nella loro accezione lata e, dunque, comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici necessari per accreditare la contribuzione figurativa in caso di lavori socialmente utili o di pubblica utilità.
Nello stesso senso si è orientata la Corte d'Appello di Catanzaro, con motivazione da richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “(..) il diritto a pensione, imprescrittibile, è diverso da quello all'accredito contributivo che è stato azionato in giudizio: esso, pur avendo ad oggetto la sola contribuzione figurativa spettante al lavoratore di pubblica utilità (al pari del lavoratore socialmente utile, come riconosciuto dal tribunale con statuizione non impugnata), soggiace al regime di prescrizione che è contemplato dall'art. 3, c. 9, della l. n. 335 del 1995. In questo senso è l'indicazione giurisprudenziale che il Collegio fa propria e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3)” (Cass. n. 672/2018). Sicché “risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del
1995 art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici … sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la pagina 2 di 4 prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa” (Cass. n. 28605/2018.
Cfr. anche Cass. 14067/2021). Ne consegue che il diritto delle appellate alla contribuzione figurativa va contenuto nei limiti del quinquennio prescrizionale che decorre a ritroso dalla data del primo atto interruttivo utile rispetto a quello, successivo, integrato dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio” (Sentenza Corte d'Appello di Catanzaro n.1045 del 2024 conforme a sentenza n. 98/2021 presente in atti).
Nel caso di specie, trattandosi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo CP_ 16.09.1998 al 31.12.2010, esclusi i periodi già riconosciuti dall' in mancanza di atti interruttivi, ad eccezione della segnalazione contributiva ricevuta in data 13.12.2023, al momento dell'iscrizione del presente ricorso risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale. Valga la pena osservare, a tal proposito, che la domanda azionata nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nelle note del 18.11.2024 e seguenti, non corrisponde all'accertamento della posizione assicurativa, bensì, come si legge nelle conclusioni contenute in ricorso e sopra riportate, all'accredito della contribuzione figurativa con richiesta di condanna dell'Istituto “a provvedere al relativo accreditamento”, al contrario non possibile in mancanza del relativo versamento che, come sopra detto, non è ricevibile in caso di prescrizione.
Invero, come è noto, a differenza del regime ordinario della prescrizione già maturata, quello contributivo è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 21830/2014, Cass. 13820/2023), purché nel limite della domanda e, dunque, dei fatti ritualmente acquisiti al processo tramite la tempestiva allegazione delle parti (Cass. 31282/2019).
In definitiva, prescritto il diritto all'accredito della contribuzione figurativa, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Nondimeno, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza. Sussisteva, infatti, il diritto all'accredito della contribuzione figurativa considerando la sostanziale equiparazione operata in via giurisprudenziale fra i lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili (cfr. Sent. Cass n. 6346 del 25.2.2022). A tal proposito, i ritiene irrilevante la CP_ corresponsione dell'assegno da parte dell' atteso che ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge
223/91, siccome richiamato dall'articolo 8 comma 19 del decreto legislativo 468/97, “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa (…) Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Invero, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, a prescindere, cioè, dal materiale versamento delle somme occorrenti per la copertura della stessa da parte del datore di lavoro
(o dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU e LPU), comporta l'irrilevanza dell'effettiva corresponsione o meno dell'assegno, come pure del suo versamento direttamente da parte CP_ dell' o di Ente diverso, rilevando ai fini dell'accreditamento esclusivamente l'effettivo Co coinvolgimento in progetti di nei periodi cui la richiesta si riferisce (cfr. Corte d'Appello di CP_ Catanzaro n. 544/2023). A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall si ritiene sufficiente l'attestazione del Comune di Roccabernarda presente in atti (all. ric.).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 999/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosanna Pupo ed elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore (CS) via Panoramica n. 392 presso il difensore avv. Rosanna Pupo
RICORRENTE
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Carnovale Mariagrazia, elettivamente domiciliato in Via Grazia Deledda 1 Crotone Avvocatura Inps
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 13.04.2024, il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per ottenere l'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa relativa al periodo di impiego in progetti di pubblica utilità (LPU) svolti presso il Comune di Roccabernarda dal 16.09.1998 al 31.12.2010 per 25 ore settimanali, ai sensi dell'art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 e ss. mm. ii. Deduceva di essere stato avviato in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997 e D.Lgs. n. 280/1997 e che l' non aveva provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa per il periodo suddetto CP_1 di impiego;
avrebbe inoltre presentato istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo senza ottenere riscontro positivo. Sosteneva il diritto all'accreditamento figurativo, previsto per i lavoratori socialmente utili (LSU) dall'art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997, anche per i lavoratori impiegati nei progetti di pubblica utilità (LPU), la cui esclusione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ai LSU, in violazione dell'art. 3 Cost., e comprometterebbe la tutela previdenziale minima garantita dall'art. 38 Cost., privando i lavoratori della possibilità di maturare i requisiti pensionistici. In particolare, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da 16/09/1966 e fino a 31/12/2010, e, comunque, per i periodi di impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
Presidente p.t. legale rappresentante, corrente in Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere
pagina 1 di 4 al relativo accreditamento, come per legge;
c) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda in quanto l'accredito CP_1 figurativo a favore dei lavoratori socialmente utili spetta solo allorquando l'assegno viene erogato direttamente dall' e il ricorrente non avrebbe provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la percezione CP_1 dell'assegno per i periodi richiesti in ricorso, l'importo ricevuto e le ore lavorate, mentre gli era CP_1 stata accreditata la contribuzione figurativa solo per i periodi di corresponsione dell'assegno da parte CP_ dell' (16.09.1998 – 30.06.1999 e 01.10.1999 – 15.12.1999).
La causa, lette le note di trattazione scritta delle parti in cui veniva sollevata e contestata l'eccezione di prescrizione, è così decisa.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Invero, è fondata l'eccezione di prescrizione.
Nel presente giudizio, la questione di cui si discute riguarda l'accreditamento d'ufficio da parte dell' dei contributi figurativi maturati da parte ricorrente durante il periodo in cui è stata CP_1 impiegato nei progetti di pubblica utilità presso il comune di Roccabernarda, previsti dall'art. 2 del CP_ D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, per i quali l' non ha provveduto al versamento del relativo assegno.
Ebbene, come è noto, i contributi figurativi rientrano nella disciplina generale della prescrizione quinquennale e non fanno eccezione rispetto agli altri tipi di contributi, con conseguente applicabilità dell'art. 3, co. 9 L. 335/1995 secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati (..) cinque anni”.
Invero, secondo quanto confermato da recente giurisprudenza di legittimità in materia di mobilità lunga
(cfr. Cass. ord. n. 11179/2022, Ord. 399/2020, sent. n. 28605/2018, n. 672/2018, n. 24828/2011, n.
27674/2011), pur tenendo conto della diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nella loro accezione lata e, dunque, comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici necessari per accreditare la contribuzione figurativa in caso di lavori socialmente utili o di pubblica utilità.
Nello stesso senso si è orientata la Corte d'Appello di Catanzaro, con motivazione da richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “(..) il diritto a pensione, imprescrittibile, è diverso da quello all'accredito contributivo che è stato azionato in giudizio: esso, pur avendo ad oggetto la sola contribuzione figurativa spettante al lavoratore di pubblica utilità (al pari del lavoratore socialmente utile, come riconosciuto dal tribunale con statuizione non impugnata), soggiace al regime di prescrizione che è contemplato dall'art. 3, c. 9, della l. n. 335 del 1995. In questo senso è l'indicazione giurisprudenziale che il Collegio fa propria e richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 3)” (Cass. n. 672/2018). Sicché “risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L. n. 335 del
1995 art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici … sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la pagina 2 di 4 prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa” (Cass. n. 28605/2018.
Cfr. anche Cass. 14067/2021). Ne consegue che il diritto delle appellate alla contribuzione figurativa va contenuto nei limiti del quinquennio prescrizionale che decorre a ritroso dalla data del primo atto interruttivo utile rispetto a quello, successivo, integrato dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio” (Sentenza Corte d'Appello di Catanzaro n.1045 del 2024 conforme a sentenza n. 98/2021 presente in atti).
Nel caso di specie, trattandosi del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo CP_ 16.09.1998 al 31.12.2010, esclusi i periodi già riconosciuti dall' in mancanza di atti interruttivi, ad eccezione della segnalazione contributiva ricevuta in data 13.12.2023, al momento dell'iscrizione del presente ricorso risultava inutilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale. Valga la pena osservare, a tal proposito, che la domanda azionata nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nelle note del 18.11.2024 e seguenti, non corrisponde all'accertamento della posizione assicurativa, bensì, come si legge nelle conclusioni contenute in ricorso e sopra riportate, all'accredito della contribuzione figurativa con richiesta di condanna dell'Istituto “a provvedere al relativo accreditamento”, al contrario non possibile in mancanza del relativo versamento che, come sopra detto, non è ricevibile in caso di prescrizione.
Invero, come è noto, a differenza del regime ordinario della prescrizione già maturata, quello contributivo è sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 21830/2014, Cass. 13820/2023), purché nel limite della domanda e, dunque, dei fatti ritualmente acquisiti al processo tramite la tempestiva allegazione delle parti (Cass. 31282/2019).
In definitiva, prescritto il diritto all'accredito della contribuzione figurativa, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Nondimeno, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza. Sussisteva, infatti, il diritto all'accredito della contribuzione figurativa considerando la sostanziale equiparazione operata in via giurisprudenziale fra i lavori di pubblica utilità e lavori socialmente utili (cfr. Sent. Cass n. 6346 del 25.2.2022). A tal proposito, i ritiene irrilevante la CP_ corresponsione dell'assegno da parte dell' atteso che ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge
223/91, siccome richiamato dall'articolo 8 comma 19 del decreto legislativo 468/97, “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa (…) Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”. Invero, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio, da parte dell'ente previdenziale, della contribuzione figurativa, a prescindere, cioè, dal materiale versamento delle somme occorrenti per la copertura della stessa da parte del datore di lavoro
(o dell'ente erogatore del sussidio previsto a favore dei LSU e LPU), comporta l'irrilevanza dell'effettiva corresponsione o meno dell'assegno, come pure del suo versamento direttamente da parte CP_ dell' o di Ente diverso, rilevando ai fini dell'accreditamento esclusivamente l'effettivo Co coinvolgimento in progetti di nei periodi cui la richiesta si riferisce (cfr. Corte d'Appello di CP_ Catanzaro n. 544/2023). A tal proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall si ritiene sufficiente l'attestazione del Comune di Roccabernarda presente in atti (all. ric.).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Crotone, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 4 di 4