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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA TO, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030102697 2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2183/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., è una società che svolge la sua attività d'impresa nel campo della produzione e/o lavorazione di capi di abbigliamento, tessuti e accessori per l'alta moda ed opera all'interno di un gruppo societario di cui
è parte integrante anche Società_1 S.r.l.
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. TVM030102697/2024 di complessive € 17.419,24 emesso a suo carico da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce in relazione all'anno d'imposta 2018. Con l'avviso de quo l'Ufficio, in conseguenza del mancato riconoscimento di una serie di costi (costi per: distacco del personale, Irap deducibile, quote di super ammortamento) accertava un maggior reddito imponibile da cui scaturiva la liquidazione di una maggiore Ires per € 7.700,00 a cui si sommavano € 7.930,00 a titolo di sanzioni;
€ 1.780,49 per interessi ed € 8,75 per spese.
Secondo l'Ufficio, per il distacco di proprio personale in favore di Ricorrente_1 S.r.l., Società_1 S.r.l.(società distaccante) avrebbe dovuto e potuto addebitare a Ricorrente_1 S.r.l.(società distaccataria) solo il costo sostenuto in relazione alle retribuzioni ed agli oneri contributivi (Inps/Inail) e non anche un generico ricarico, a titolo di
“spese generali” (mark up), dell'importo di € 21.131,80 (pari al 10,04% del costo del costo del personale), ritenuto arbitrario e non correlato al sostenimento di costi reali. Oltre a ciò, l'Ufficio recuperava a tassazione l'importo di € 10.950,00 di cui € 9.248,00 afferenti la quota parte di Irap, relativa al 2017 ma pagata nel 2018, dedotta in eccesso se rapportata al costo del personale dipendente e assimilato del medesimo anno 2017; ed € 1.702,00 quale sommatoria di tre quote di super ammortamento riguardanti beni immateriali e ritenute indeducibili dall'ufficio perché calcolate su cespiti esclusi dalla disciplina agevolativa.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Piena deducibilità del costo per il distacco del personale.
2. Errata valutazione dell'Ufficio in merito alla ripresa delle variazioni in diminuzione esposte in dichiarazione
(a titolo di super ammortamento).
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce ribadiva la non deducibilità del costo del personale distaccato e addebitato in fattura da Società_1 S.r.l., di € 21.1.31,80 posto che l'impresa distaccante (Società_1 S.r.l.) non svolgeva attività di intermediazione di manodopera ma di produzione di capi di abbigliamento. Allo stesso modo confermava l'erroneità del calcolo effettuato dalla ricorrente per quantificare l'Irap, rapportata al costo del personale, deducibile nell'anno 2018 e l'indeducibilità del super ammortamento calcolato sui beni immateriali, esclusi dalla disciplina agevolativa. In conclusione chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite.
In data 07.11.2025 parte ricorrente depositava memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questa Corte che parte ricorrente nulla eccepisce in merito a quanto rilevato dall'Ufficio in relazione all'errata quantificazione dell'Irap dedotta dalla ricorrente nel 2018, afferente l'anno d'imposta 2017, prestando di fatto acquiescenza. Infatti, l'Irap di competenza del 2017 (pagata nel 2018) è stata pari ad € 15.731,00 ma la parte di essa deducibile (rapportata al costo del personale) è pari ad € 6.482,75 mentre quella indeducibile è pari alla differenza (15.731,00 – 6.482,75) ossia € 9.248,25. Ciò sulla base di un calcolo che va effettuato tenendo conto degli importi dei seguenti elementi: Irap di competenza dell'anno
2017 versata nel 2018 € 15.731,00; costo del personale anno 2017 € 400.683,00; costo della produzione anno 2017 € 972.254,00 (al suo interno è contenuto il costo del personale di € 400.683,00). Il rapporto tra il costo del personale ed il costo della produzione (400.683,00/972.254,00) è pari al 41,21% ed esprime la misura percentuale della deducibilità dell'Irap. Pertanto, posto che l'Irap complessiva relativa all'anno 2017
(pagata nel 2018) è stata pari ad € 15.731,00 la parte di essa deducibile è pari ad € 6.483,00 (corrispondente al 41,21% di € 15.731,00) mentre quella indeducibile è pari alla differenza, ossia ad € 9.248,25. Corretta, pertanto, è stata la ripresa a tassazione di € 9.248,25 operata dall'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato.
Al contrario, risultano errate le altre due riprese a tassazione operate dall'ufficio, la prima delle quali relativa al mancato riconoscimento dell'importo di € 21.131,80 a titolo di “spese generali” (mark up) sostenute dall'impresa “distaccante” (Società_1 S.r.l.) e portate ad incremento del costo del personale addebitato in fattura all'impresa distaccataria (Ricorrente_1 S.r.l.); la seconda relativa alla sommatoria di quote di super ammortamento calcolate dalla ricorrente sui beni immateriali ed in quanto tali ritenuti dall'Ufficio esclusi dalla disciplina agevolativa, di complessive € 1.702,00.
Con particolare riferimento all'importo di € 21.131,80 agli atti di causa è stato prodotto dalla ricorrente un
“accordo di distacco”, ex art. 30 D. Lgs. n. 276/02, in virtù del quale Società_1 S.r.l. (distaccante) si impegnava a distaccare proprio personale dipendente in favore di Ricorrente_1 S.r.l.(distaccataria) e tale distacco veniva operato nel pieno interesse della società distaccataria per una serie di ragioni puntualmente elencate nel predetto accordo. In conseguenza di tanto Ricorrente_1 S.r.l. avrebbe dovuto rimborsare a Società_1 S.r. l. le spese relative al pagamento della retribuzione, degli oneri previdenziali e i premi Inail sostenuti per il personale inviato in distacco dall'impresa distaccante, oltre ad un importo percentuale (non superiore al
15% di maggiorazione) a titolo di spese generali riferibili sempre al personale dipendente sopportate dalla distaccante.
Orbene, l'Ufficio erroneamente ritiene non legittima tale maggiorazione poiché, a suo dire, non sussisterebbe alcun interesse produttivo del distaccante specifico, rilevante, concreto e persistente, da cui conseguirebbe: a) l'illegittimità del mark-up convenuto tra le parti considerato che l'impresa distaccante (Società_1 S. r.l.) non svolgeva attività di intermediazione di manodopera ma di produzione di capi di abbigliamento;
b)
l'indeducibilità della medesima maggiorazione (mark-up) poiché ritenuto non certo e determinato in modo oggettivo nell'ammontare, secondo quanto previsto dall'art. 109 TUIR.
Invero, premesso che risulta incontestata l'appartenenza di entrambe le società ad un medesimo gruppo societario, si osserva al riguardo che, indipendentemente dalla coincidenza o meno con un interesse di gruppo, il distacco risulta legittimo laddove porti utilità concreta al distaccante, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 che, nel richiedere esplicitamente l'interesse del distaccante, non elenca eccezioni né presunzioni di sorta. Nel caso specifico di un gruppo di imprese, l'aggregazione si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete. In ragione di tanto, nel gruppo di imprese è del tutto logico e normale che venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016 ha affermato che, in presenza di società collegate giuridicamente distinte, ciascuna componente del gruppo di imprese può essere titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di strutture produttive e organizzative comuni che risultino coerenti con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso, che possano essere finalizzati ad una convergenza di interessi economici e, nel caso specifico, in un risparmio sui costi di gestione.
A ciò si aggiunga che nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del mark-up non è un concetto sconosciuto posto che l'art. 16-ter del D.L. n. 131 del 16.09.2024 ha modificato il trattamento, ai fini IVA, per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 01.01.2025. Infatti, da detta data è stato abrogato il comma
35, dell'art. 8 della legge n. 67 dell'11.03.1988, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'IVA
i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Prima dell'entrata in vigore della predetta legge 67/1988, la risoluzione 05.07.1973, n. 502712, aveva affermato che nei rapporti intercorsi con le società dello stesso gruppo i prestiti di personale dipendente non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IVA, sempreché le somme pagate dalla società utilizzatrice in dipendenza del “prestito”, siano esattamente commisurate alla retribuzione del personale dipendente “prestato” ed ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
in tale ipotesi, infatti, le somme in questione sono da ritenere pagate non già a titolo di corrispettivo ma di semplice rimborso di spese di lavoro subordinato, come tali non soggette al tributo”. Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa
San CO RA (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione.
Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un'operazione commerciale ai fini fiscali. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 pertanto il caso oggetto del presente ricorso risulta del tutto estraneo alla nuova disciplina.
Detto ciò il calcolo del costo del distacco di personale si basa sul costo sostenuto dal distaccante e comprende tutte le voci legate alla retribuzione e agli oneri, più eventuali costi indiretti, da fatturare al distaccatario. Le principali voci che compongono il costo del personale sono: retribuzione annua lorda del dipendente;
contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL;
TFR; tredicesima e quattordicesima;
benefit di welfare aziendale;
spese per ricerca, selezione e inserimento del personale;
formazione; costi di gestione del personale (costi di un consulente del lavoro, di uno studio di elaborazione buste paga o di uno studio legale esterno); altre spese, come trasferte, rimborsi, ferie maturate, straordinari, premi ecc..
In considerazione di tanto risulta del tutto legittimo che la fattura emessa dal distaccante a carico del distaccatario, come nel caso di specie, includa, oltre all'importo delle retribuzioni nette pagate ai lavoratori ed i contributi sociali versati agli istituti di previdenza sociali (Inps/Inail), un'ulteriore importo a titolo di copertura di spese generali, indirettamente connesse al costo del personale.
Anche la ripresa a tassazione dell'importo di € 1.702,00 risulta errata. Detto importo, contabilizzato dalla ricorrente a titolo di quota annuale di super ammortamento, è la risultante della sommatoria delle tre seguenti voci di spesa: a) € 664,16 quale quota di super ammortamento di un software (Pulse Illustrator) acquistato separatamente dai macchinari, contabilizzato come costo capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali;
b) € 125,00 quale quota di super ammortamento di una licenza software (Beatreex) acquistato separatamente dai macchinari;
c) € 912,80 quale quota di super ammortamento di un costo contabilizzato a titolo di migliorie di beni di terzi.
Secondo l'Ufficio i predetti costi sarebbero indeducibili in quanto riferiti ad investimenti in immobilizzazioni immateriali esclusi dalla disciplina agevolativa. Ciò non coglie nel segno posto che i primi due importi fanno riferimento a beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello
Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B della legge di bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre
2018. Il terzo importo, invece, fa riferimento ad un bene (Impianto idronico clima) dotato di una sua vera e propria autonomia rientrante nel novero dei beni materiali (non si tratta non di meri costi di ristrutturazione capitalizzati) per i quali è possibile fruire della maggiorazione del super ammortamento.
In conclusione questa Corte ritiene che parte ricorrente abbia dedotto correttamente i costi (addebitati da Società_1 S.r.l.) per distacco di personale pari ad € 21.131,80 e a titolo di quote di super ammortamento pari ad € 1.702,00. Al contrario, l'importo di € 9.248,00 (afferente all'Irap pagata nel 2018) è stato detratto erroneamente e correttamente recuperato a tassazione dall'Ufficio in quanto costo indeducibile.
Per quanto innanzi esposto il ricorso trova accoglimento parziale e ciò è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso come da parte motiva, spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA TO, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1109/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM030102697 2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2183/2025 depositato il
05/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., è una società che svolge la sua attività d'impresa nel campo della produzione e/o lavorazione di capi di abbigliamento, tessuti e accessori per l'alta moda ed opera all'interno di un gruppo societario di cui
è parte integrante anche Società_1 S.r.l.
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 S.r.l. impugnava, a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. TVM030102697/2024 di complessive € 17.419,24 emesso a suo carico da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce in relazione all'anno d'imposta 2018. Con l'avviso de quo l'Ufficio, in conseguenza del mancato riconoscimento di una serie di costi (costi per: distacco del personale, Irap deducibile, quote di super ammortamento) accertava un maggior reddito imponibile da cui scaturiva la liquidazione di una maggiore Ires per € 7.700,00 a cui si sommavano € 7.930,00 a titolo di sanzioni;
€ 1.780,49 per interessi ed € 8,75 per spese.
Secondo l'Ufficio, per il distacco di proprio personale in favore di Ricorrente_1 S.r.l., Società_1 S.r.l.(società distaccante) avrebbe dovuto e potuto addebitare a Ricorrente_1 S.r.l.(società distaccataria) solo il costo sostenuto in relazione alle retribuzioni ed agli oneri contributivi (Inps/Inail) e non anche un generico ricarico, a titolo di
“spese generali” (mark up), dell'importo di € 21.131,80 (pari al 10,04% del costo del costo del personale), ritenuto arbitrario e non correlato al sostenimento di costi reali. Oltre a ciò, l'Ufficio recuperava a tassazione l'importo di € 10.950,00 di cui € 9.248,00 afferenti la quota parte di Irap, relativa al 2017 ma pagata nel 2018, dedotta in eccesso se rapportata al costo del personale dipendente e assimilato del medesimo anno 2017; ed € 1.702,00 quale sommatoria di tre quote di super ammortamento riguardanti beni immateriali e ritenute indeducibili dall'ufficio perché calcolate su cespiti esclusi dalla disciplina agevolativa.
A sostegno delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Piena deducibilità del costo per il distacco del personale.
2. Errata valutazione dell'Ufficio in merito alla ripresa delle variazioni in diminuzione esposte in dichiarazione
(a titolo di super ammortamento).
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce ribadiva la non deducibilità del costo del personale distaccato e addebitato in fattura da Società_1 S.r.l., di € 21.1.31,80 posto che l'impresa distaccante (Società_1 S.r.l.) non svolgeva attività di intermediazione di manodopera ma di produzione di capi di abbigliamento. Allo stesso modo confermava l'erroneità del calcolo effettuato dalla ricorrente per quantificare l'Irap, rapportata al costo del personale, deducibile nell'anno 2018 e l'indeducibilità del super ammortamento calcolato sui beni immateriali, esclusi dalla disciplina agevolativa. In conclusione chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite.
In data 07.11.2025 parte ricorrente depositava memoria di replica alle controdeduzioni dell'Ufficio.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questa Corte che parte ricorrente nulla eccepisce in merito a quanto rilevato dall'Ufficio in relazione all'errata quantificazione dell'Irap dedotta dalla ricorrente nel 2018, afferente l'anno d'imposta 2017, prestando di fatto acquiescenza. Infatti, l'Irap di competenza del 2017 (pagata nel 2018) è stata pari ad € 15.731,00 ma la parte di essa deducibile (rapportata al costo del personale) è pari ad € 6.482,75 mentre quella indeducibile è pari alla differenza (15.731,00 – 6.482,75) ossia € 9.248,25. Ciò sulla base di un calcolo che va effettuato tenendo conto degli importi dei seguenti elementi: Irap di competenza dell'anno
2017 versata nel 2018 € 15.731,00; costo del personale anno 2017 € 400.683,00; costo della produzione anno 2017 € 972.254,00 (al suo interno è contenuto il costo del personale di € 400.683,00). Il rapporto tra il costo del personale ed il costo della produzione (400.683,00/972.254,00) è pari al 41,21% ed esprime la misura percentuale della deducibilità dell'Irap. Pertanto, posto che l'Irap complessiva relativa all'anno 2017
(pagata nel 2018) è stata pari ad € 15.731,00 la parte di essa deducibile è pari ad € 6.483,00 (corrispondente al 41,21% di € 15.731,00) mentre quella indeducibile è pari alla differenza, ossia ad € 9.248,25. Corretta, pertanto, è stata la ripresa a tassazione di € 9.248,25 operata dall'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato.
Al contrario, risultano errate le altre due riprese a tassazione operate dall'ufficio, la prima delle quali relativa al mancato riconoscimento dell'importo di € 21.131,80 a titolo di “spese generali” (mark up) sostenute dall'impresa “distaccante” (Società_1 S.r.l.) e portate ad incremento del costo del personale addebitato in fattura all'impresa distaccataria (Ricorrente_1 S.r.l.); la seconda relativa alla sommatoria di quote di super ammortamento calcolate dalla ricorrente sui beni immateriali ed in quanto tali ritenuti dall'Ufficio esclusi dalla disciplina agevolativa, di complessive € 1.702,00.
Con particolare riferimento all'importo di € 21.131,80 agli atti di causa è stato prodotto dalla ricorrente un
“accordo di distacco”, ex art. 30 D. Lgs. n. 276/02, in virtù del quale Società_1 S.r.l. (distaccante) si impegnava a distaccare proprio personale dipendente in favore di Ricorrente_1 S.r.l.(distaccataria) e tale distacco veniva operato nel pieno interesse della società distaccataria per una serie di ragioni puntualmente elencate nel predetto accordo. In conseguenza di tanto Ricorrente_1 S.r.l. avrebbe dovuto rimborsare a Società_1 S.r. l. le spese relative al pagamento della retribuzione, degli oneri previdenziali e i premi Inail sostenuti per il personale inviato in distacco dall'impresa distaccante, oltre ad un importo percentuale (non superiore al
15% di maggiorazione) a titolo di spese generali riferibili sempre al personale dipendente sopportate dalla distaccante.
Orbene, l'Ufficio erroneamente ritiene non legittima tale maggiorazione poiché, a suo dire, non sussisterebbe alcun interesse produttivo del distaccante specifico, rilevante, concreto e persistente, da cui conseguirebbe: a) l'illegittimità del mark-up convenuto tra le parti considerato che l'impresa distaccante (Società_1 S. r.l.) non svolgeva attività di intermediazione di manodopera ma di produzione di capi di abbigliamento;
b)
l'indeducibilità della medesima maggiorazione (mark-up) poiché ritenuto non certo e determinato in modo oggettivo nell'ammontare, secondo quanto previsto dall'art. 109 TUIR.
Invero, premesso che risulta incontestata l'appartenenza di entrambe le società ad un medesimo gruppo societario, si osserva al riguardo che, indipendentemente dalla coincidenza o meno con un interesse di gruppo, il distacco risulta legittimo laddove porti utilità concreta al distaccante, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 che, nel richiedere esplicitamente l'interesse del distaccante, non elenca eccezioni né presunzioni di sorta. Nel caso specifico di un gruppo di imprese, l'aggregazione si caratterizza, ferma restando l'autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte, per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. Appare pertanto possibile ritenere che in caso di ricorso all'istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., l'interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'ambito del contratto di rete. In ragione di tanto, nel gruppo di imprese è del tutto logico e normale che venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8068 del 21 aprile 2016 ha affermato che, in presenza di società collegate giuridicamente distinte, ciascuna componente del gruppo di imprese può essere titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di strutture produttive e organizzative comuni che risultino coerenti con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso, che possano essere finalizzati ad una convergenza di interessi economici e, nel caso specifico, in un risparmio sui costi di gestione.
A ciò si aggiunga che nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del mark-up non è un concetto sconosciuto posto che l'art. 16-ter del D.L. n. 131 del 16.09.2024 ha modificato il trattamento, ai fini IVA, per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 01.01.2025. Infatti, da detta data è stato abrogato il comma
35, dell'art. 8 della legge n. 67 dell'11.03.1988, secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell'IVA
i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Prima dell'entrata in vigore della predetta legge 67/1988, la risoluzione 05.07.1973, n. 502712, aveva affermato che nei rapporti intercorsi con le società dello stesso gruppo i prestiti di personale dipendente non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'IVA, sempreché le somme pagate dalla società utilizzatrice in dipendenza del “prestito”, siano esattamente commisurate alla retribuzione del personale dipendente “prestato” ed ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali;
in tale ipotesi, infatti, le somme in questione sono da ritenere pagate non già a titolo di corrispettivo ma di semplice rimborso di spese di lavoro subordinato, come tali non soggette al tributo”. Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa
San CO RA (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione.
Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un'operazione commerciale ai fini fiscali. La nuova disciplina si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 pertanto il caso oggetto del presente ricorso risulta del tutto estraneo alla nuova disciplina.
Detto ciò il calcolo del costo del distacco di personale si basa sul costo sostenuto dal distaccante e comprende tutte le voci legate alla retribuzione e agli oneri, più eventuali costi indiretti, da fatturare al distaccatario. Le principali voci che compongono il costo del personale sono: retribuzione annua lorda del dipendente;
contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL;
TFR; tredicesima e quattordicesima;
benefit di welfare aziendale;
spese per ricerca, selezione e inserimento del personale;
formazione; costi di gestione del personale (costi di un consulente del lavoro, di uno studio di elaborazione buste paga o di uno studio legale esterno); altre spese, come trasferte, rimborsi, ferie maturate, straordinari, premi ecc..
In considerazione di tanto risulta del tutto legittimo che la fattura emessa dal distaccante a carico del distaccatario, come nel caso di specie, includa, oltre all'importo delle retribuzioni nette pagate ai lavoratori ed i contributi sociali versati agli istituti di previdenza sociali (Inps/Inail), un'ulteriore importo a titolo di copertura di spese generali, indirettamente connesse al costo del personale.
Anche la ripresa a tassazione dell'importo di € 1.702,00 risulta errata. Detto importo, contabilizzato dalla ricorrente a titolo di quota annuale di super ammortamento, è la risultante della sommatoria delle tre seguenti voci di spesa: a) € 664,16 quale quota di super ammortamento di un software (Pulse Illustrator) acquistato separatamente dai macchinari, contabilizzato come costo capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali;
b) € 125,00 quale quota di super ammortamento di una licenza software (Beatreex) acquistato separatamente dai macchinari;
c) € 912,80 quale quota di super ammortamento di un costo contabilizzato a titolo di migliorie di beni di terzi.
Secondo l'Ufficio i predetti costi sarebbero indeducibili in quanto riferiti ad investimenti in immobilizzazioni immateriali esclusi dalla disciplina agevolativa. Ciò non coglie nel segno posto che i primi due importi fanno riferimento a beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello
Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B della legge di bilancio 2017), applicabile ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre
2018. Il terzo importo, invece, fa riferimento ad un bene (Impianto idronico clima) dotato di una sua vera e propria autonomia rientrante nel novero dei beni materiali (non si tratta non di meri costi di ristrutturazione capitalizzati) per i quali è possibile fruire della maggiorazione del super ammortamento.
In conclusione questa Corte ritiene che parte ricorrente abbia dedotto correttamente i costi (addebitati da Società_1 S.r.l.) per distacco di personale pari ad € 21.131,80 e a titolo di quote di super ammortamento pari ad € 1.702,00. Al contrario, l'importo di € 9.248,00 (afferente all'Irap pagata nel 2018) è stato detratto erroneamente e correttamente recuperato a tassazione dall'Ufficio in quanto costo indeducibile.
Per quanto innanzi esposto il ricorso trova accoglimento parziale e ciò è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso come da parte motiva, spese compensate.