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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 270 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Rita Piras, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
appellante
e
( ), e in Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 Parte_2
qualità di eredi di ( ) rappresentati e difesi dagli Persona_1 C.F._3
Avv.ti Maria Pintore e Manlio Abati, come da procura in atti;
già già in persona del legale CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Immacolata Manai;
appellati
OGGETTO responsabilità professionale All' udienza del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
In via principale
- accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, diretta e/o indiretta, degli avv.ti e nella causazione degli eventi lesivi patiti CP_6 Controparte_1
dall'attore e descritti in atto introduttivo;
- per l'effetto condannare , nella Persona_1
sua qualità di erede testamentaria dell'avv. , e l'avv. in solido tra CP_6 CP_1
loro a pagare in favore dell'attore la somma di euro 50.961,48 a titolo di danno patrimoniale, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia per la violazione di diritti di difesa, informazione e consenso nonché per aver fornito false informazioni al proprio assistito, oltre al danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In via di subordine
- Accertare e dichiarare che la condotta illecita degli avv.ti e CP_6 CP_1
(inadempimento del mandato professionale) ha cagionato nel l'attore un danno per Parte_1
la perdita di chance, intesa quale possibilità concreta di conseguire il proprio diritto alle differenze
retributive e al superiore inquadramento di qualifica, - Accertare e dichiarare che la condotta illecita degli avv.ti e (inadempimento del mandato professionale) CP_6 CP_1
ha cagionato nel l'attore un danno di natura non patrimoniale per la violazione dei fondamentali diritti di difesa, informazione e consenso nonché per aver fornito false informazioni al proprio assistito.
- per l'effetto condannare , nella sua qualità di erede testamentaria Persona_1
dell'avv. , e l'avv. in solido tra loro al risarcimento del danno per CP_6 CP_1
la perdita di chance e per i danni non patrimoniali, nella misura che il Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In ogni caso
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Nell'interesse di , e CP_1 CP_2 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello e confermare così la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
E comunque, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e ove dovesse essere rilevata una qualche responsabilità delle odierne appellate, le stesse dovranno essere totalmente ed interamente manlevate da ogni eventuale obbligazione che dovesse sorgere all'esito del presente giudizio, dalla Compagnia assicuratrice, , (già Controparte_4 [...]
) -, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 222. Controparte_7
Nell'interesse di Controparte_8
Previo rigetto dell'infondato appello, confermarsi l'impugnata sentenza;
in subordine:
1- Preliminarmente, respingersi tutte le domande formulate dalle odierne chiamanti nei confronti di già Controparte_4 Controparte_5
2- Nel merito, in via principale, respingersi le domande attoree nei confronti delle convenute giacchè infondate in fatto e diritto;
3- In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, respingersi comunque le domande formulate nei confronti della odierna Controparte_5
Controparte_9
4- In ulteriore mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti delle convenute, ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno in ragione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore accertato da codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I° comma c.c.
5- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari l'avv. e Parte_1 CP_1
l'erede testamentaria del deceduto avv. , sig. domandando il CP_6 Persona_1 ristoro del danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi professionali assunti dai due legali per instaurare e coltivare un processo in materia di lavoro subordinato, volto a far
Part accertare il diritto del - dal 1985 al 1999 dipendente della società ove era stato assunto Org_1
come assistente con inquadramento nella IV categoria del ccnl e dal quale era uscito come capo cantiere con inquadramento nella VI categoria del ccnl - all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria metalmeccanica privata superiore rispetto a quello di volta in volta avuto nel periodo di impiego
(in sostanza egli riteneva di aver diritto ad essere inquadrato nelle categorie dalla V alla VII-
Quadro), con i conseguenti diritti alla percezione delle differenze retributive, anche in relazione al trattamento di fine rapporto, e con il riconoscimento di lavoro straordinario svolto nel corso degli anni.
Part In particolare, il esponeva: - di aver conferito incarico ai legali nel mese di settembre del 2000;
- che in data 13.3.2001 si era svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la
[...]
Lavoro di - che a tale tentativo, infruttuoso per mancata partecipazione di Org_2 Org_3
non erano seguite ulteriori attività fino al 4.5.2004, data di deposito del ricorso Org_1
giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Nuoro;
- che aveva eccepito in memoria difensiva Org_1 sia l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro sia l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, del diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria superiore e alle differenze retributive, poiché prima della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data Part 31.5.2004, non era stato compiuto nessun atto interruttivo dai difensori del tale non potendosi considerare la convocazione per il tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del
Lavoro del marzo 2001, con la quale non era stata allegata la richiesta formulata dal lavoratore;
- che il giudizio davanti al Tribunale di Nuoro si era concluso con sentenza in data 18.9.2004, comunicata il 21.9.2004, dichiarativa dell'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Part Firenze e compensazione delle spese di lite per adesione all'eccezione della stessa difesa del - che nonostante le rassicurazioni dei legali il processo non era stato riassunto nel termine Part semestrale dal deposito della sentenza di incompetenza;
- che i legali avevano consegnato al la documentazione relativa alla causa, ormai estinta, soltanto in data 10.2.2011.
Su tali premesse l'attore domandava il ristoro del pregiudizio subito, quantificato in euro
50.961,48 per danno patrimoniale, corrispondente alle somme cui avrebbe avuto diritto se gli avvocati avessero compiuto tempestivamente atti interruttivi e avessero coltivato il giudizio, in euro 80.000 per danno non patrimoniale, asseritamente dovuto per la carenza di informazioni e per le false rassicurazioni dei legali sull'andamento di un giudizio in realtà mai riassunto.
Si costituivano tempestivamente in giudizio l'avv. e la sig.ra erede dell'avv. CP_1 Per_1
, le quali contestavano la domanda, invocandone il rigetto anche nel merito. CP_6
In particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'incarico Per_1
Part professionale sarebbe stato conferito dal all' Parte_3
e non all'avv. in proprio;
entrambe le convenute eccepivano la prescrizione del CP_6 diritto dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dalla data di conferimento dell'incarico – a loro dire Part avvenuta nell'anno 2002, in quanto la fase conciliativa sarebbe stata curata dal personalmente
– e la prescrizione del diritto al ristoro del danno extracontrattuale per decorrenza del termine quinquennale;
eccepivano inoltre l'insussistenza del diritto al risarcimento in virtù di quanto disposto dall'art. 1227 c.c. e rilevavano come né l'avv. né l'avv. avessero mai CP_1 CP_6
ricevuto incarico di riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Firenze. Infine, chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
divenuta nelle more ora si costituiva Controparte_5 CP_4 Org_4 tempestivamente in giudizio ed eccepiva l'inoperatività della polizza per i fatti colposi anteriori al
2.2.2003, data dalla quale sarebbe decorso il biennio anteriore alla stipulazione del contratto coperto dall'assicurazione, nonché il mancato adeguamento dei premi da parte degli assicurati, mentre nel merito si associava alle difese ed eccezioni svolte dagli assicurati stessi.
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e interrogatorio libero delle parti, con sentenza in data 2/1/2020, superate le eccezioni pregiudiziali sulla carenza di legittimazione passiva della e sulla prescrizione, rigettava interamente le domande Per_1
Part proposte dal disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni.
Era sostanzialmente incontestato, e in ogni caso era emerso incontrovertibilmente dall'istruttoria,
Part che il aveva lavorato dal 1985 al 1999 alle dipendenze di inizialmente con le funzioni Org_1
di aiuto assistente ai lavori (IV livello retributivo), e nel corso degli anni con mansioni via via superiori, con riconoscimento del V livello retributivo per le mansioni di assistente ai lavori, infine dal 1995 del VI livello con mansioni di capo cantiere. Nel 2000, unitamente ad altri lavoratori, aveva conferito mandato agli avv.ti e affinché promuovessero azione giudiziaria CP_6 CP_1
per il riconoscimento delle mansioni superiori e dei conseguenti diritti patrimoniali (differenze retributive, TFR, lavoro straordinario) per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il 13.3.2001 veniva esperito infruttuosamente (per assenza di il tentativo obbligatorio di conciliazione Org_1
a seguito di convocazione del 5.3.2001. Il giudizio veniva incardinato il 4.5.2004, con ricorso depositato presso il Tribunale di Nuoro, e si concludeva con sentenza in data 18.9.2004, declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Firenze, andando perento per mancata
Part riassunzione entro sei mesi dalla pronuncia, come appreso dal oltanto il 10.2.2011, quando gli venivano restituiti tutti i documenti a seguito delle reiterate e insistenti richieste d'informazioni, rimaste sino a quel momento senza esito.
Part Il primo giudice così riassumeva gli inadempimenti attribuiti dal ai professionisti: a) l'estinzione per prescrizione del diritto del cliente all'inquadramento nella categoria superiore e ai conseguenti diritti patrimoniali, non utilmente interrotta dall'invio della lettera di convocazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro cui non risultava allegata la richiesta formulata per conto dei lavoratori;
b) la mancata riassunzione della causa successivamente alla sentenza declinatoria della competenza, determinandone l'estinzione; Part c) vicenda della quale il non solo non era stato informato ma era stato costantemente illuso e sviato sulla pendenza del processo dinanzi al Tribunale di Firenze, dove di fatto non era mai stato riassunto.
Part Il Tribunale rilevava inoltre che il non aveva mosso alcuna censura all'attività difensiva concretamente svolta dai professionisti nell'elaborazione del ricorso introduttivo, limitandosi ad imputare agli avvocati la mancata riattivazione di quel giudizio specifico, così come delineato nel ricorso introduttivo, instaurato dinanzi al Tribunale di Nuoro e definito con sentenza declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Firenze, dove sarebbe dovuto proseguire su quei medesimi fatti, così come dedotti e provati.
Dunque, ritenuta l'idoneità della convocazione dinanzi alla Direzione del Lavoro ad interrompere la prescrizione e rilevato che al tempo del conferimento dell'incarico ai difensori
Part le rivendicazioni del precedenti al 1996 erano già prescritte, così che si discuteva esclusivamente della rivendicazione del VII livello-quadro rispetto all'effettivo inquadramento
Part del come capo cantiere, VI livello, accertava come sulla base dei fatti dedotti e delle prove
Part offerte a sostegno di tali fatti, la domanda del avesse altissima probabilità di essere rigettata, poiché le attività concretamente svolte dal lavoratore, allegate in ricorso, non erano compatibili con il livello preteso. Il primo giudice osservava come il ricorso si limitasse ad un generico riferimento all'autonomia delle mansioni senza allegare particolari di vita lavorativa significativi per dimostrare quel coordinamento di servizi, uffici ed enti produttivi fondamentali per l'azienda o di alta specializzazione, ovvero di aver fornito all'impresa contributi qualificati per la definizione degli obiettivi, o svolto con continuità ed elevato grado di capacità gestionale, organizzativa funzioni articolate di rilevante importanza e responsabilità ai fini delle sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi d'impresa, necessari secondo il ccnl per ottenere il VII livello- quadro.
Part Avverso la sentenza ha proposto appello il domandandone l'integrale riforma per i seguenti motivi: i) non aver considerato le numerose inadempienze compiute dai professionisti: a) per non aver interrotto la prescrizione;
b) non aver riassunto il processo
Part dinanzi al giudice competente, determinandone l'estinzione; c) non aver informato il delle scelte processuali e dell'andamento della controversia, ingenerando al contrario false aspettative sulla pendenza;
d) per violazione dell'obbligo di rendiconto;
e) per non aver Part considerato, ai fini del giudizio prognostico della controversia di lavoro intentata dal la copiosa documentazione consegnata nello studio nel maggio 2002 unitamente ad una CP_6
relazione descrittiva delle proprie vicende lavorative e delle mansioni espletate, con l'indicazione di ulteriori testimoni. In ogni caso, era onere dei professionisti, peraltro affermati e di comprovata esperienza in materia, adottare le migliori strategie per difendere le ragioni
Part del cliente. Tanto più che il era subentrato nelle mansioni al sig. (risultato Parte_4
vittorioso in una controversia analoga), dovendo affrontare responsabilità persino maggiori a
Part causa delle crisi aziendali attraversate dalla società in quel periodo, che imponevano al in qualità di responsabile del centro operativo di di affrontare momenti difficili con Org_3
personale da spostare in altri cantieri della Sardegna e della penisola, ovvero di imporre agli operai ferie forzate e cassa integrazione per mancanza di lavoro, con esposizione a minacce personali e danneggiamenti. Il comportamento negligente dei professionisti lo aveva esposto ad un danno economico da commisurarsi alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del livello superiore, oltre al danno non patrimoniale causalmente riferibile alle inadempienze dei professionisti, ravvisabile anche nello stato di ansia per l'aspettativa in lui inutilmente ingenerata sull'esito di una causa che gli avvocati non avevano ancora neppure proposta. Infine, f) l'appellante censura anche la compensazione delle spese di lite nonostante le accertate inadempienze dei due legali agli obblighi di diligenza professionale.
Hanno resistito all'impugnazione sia l'avv. che la sig. alla quale sono CP_1 Per_1
subentrati gli eredi e . CP_2 Parte_2
Con comparsa in data 12.5.2021 si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, concludendo come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2023, previa concessione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
*****
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Osserva preliminarmente la Corte come il giudizio sulla responsabilità preprofessionale dei
Part due legali debba essere limitato alle inadempienze originariamente attribuite dal ai due professionisti, ossia il fatto di non aver utilmente interrotto la prescrizione precedentemente al ricorso introduttivo del processo e non aver riassunto il giudizio dinanzi al giudice competente, lasciandolo estinguere. In altre parole, non possono essere prese in alcuna considerazione le
Part ulteriori ragioni di doglianza, con le quali soltanto nel giudizio d'appello il vorrebbe estendere il sindacato della Corte ad altre e diverse negligenze dei professionisti. Il riferimento
è alle argomentazioni sub e) dei motivi d'appello, per non aver considerato, ai fini del giudizio Part prognostico della controversia di lavoro intentata dal la copiosa documentazione consegnata nello studio nel maggio 2002 unitamente ad una relazione descrittiva delle CP_6 proprie vicende lavorative e delle mansioni espletate, con l'indicazione di ulteriori testimoni.
Si tratta, infatti, di censure sull'attività difensiva concretamente svolta dai professionisti Part nell'allegazione dei fatti e nell'indicazione dei mezzi di prova che il non ha formulato nel primo grado del giudizio, dove si è limitato ad imputare agli avvocati la mancata riattivazione di quel giudizio specifico, così come delineato nel ricorso introduttivo, instaurato dinanzi al
Tribunale di Nuoro e definito con sentenza declinatoria della competenza in favore del
Tribunale di Firenze, dove sarebbe dovuto proseguire su quei medesimi fatti, così come dedotti e provati.
È dunque esclusivamente con riferimento all'omessa interruzione della prescrizione e alla mancata riattivazione di quello specifico processo (introdotto dinanzi al Tribunale di Nuoro) che dovrà svolgersi anche il giudizio d'appello. Part Ora, non è vero che i professionisti incaricati dal abbiano negligentemente omesso di interrompere la prescrizione, lasciando estinguere parte delle pretese economiche del loro assistito.
Secondo i commi 1° e 2° dell'art. 410 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.
Nella fattispecie in esame è documentalmente provato come, con istanza del 2 febbraio 2001 rivolta alla di gli avv.ti e , premesso Parte_5 Org_3 CP_6 CP_1 che l'odierno appellante “intende[va] proporre domanda giudiziale dinanzi al Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice unico del lavoro, contro la […] avente Controparte_10
oggetto la rivendicazione di mansioni superiori e relative differenze retributive e lavoro straordinario dal gennaio 1996 all'aprile 1999”, abbiano chiesto che venisse disposta la comparizione delle parti davanti all'apposita Commissione di conciliazione onde esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c..
Risulta inoltre per tabulas come, in relazione alla predetta istanza, con comunicazione prot. n.
649/01 del 5 marzo 2001 indirizzata all' tramite raccomandata r.r., l'adita Controparte_10
D.P.L. abbia convocato la società destinataria per il 13 marzo 2001 “al fine di esperire il CP_ tentativo di conciliazione della controversia di lavoro insorta tra la e i lavoratori elencati in calce [fra i quali era espressamente menzionato anche l'odierno appellante] e promossa dall'Avv. e Angela Careddu - Macomer ed avente per oggetto: CP_6
MANSIONI SUPERIORI E RECUPERO COMPETENZE”.
Nel verbale della riunione svoltasi in assenza della società convocata è infine attestata, sebbene incidentalmente, la notificazione della “denuncia di controversia […] in allegato alla lettera di convocazione della n. 649 del 05/03/01”, di Organizzazione_5
talché sia la prescrizione decennale concernente il diritto al superiore inquadramento sia quella quinquennale inerente al diritto al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario risultano esser state interrotte, rispettivamente, fino al marzo
1991 e fino al marzo 1996.
Qualora, invece, si opinasse che l'attestazione in parola non sia sufficiente a dimostrare la ricezione della convocazione da parte della D.P.L. unitamente alla relativa istanza, verrebbe allora in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate […] costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma quarto, cod. civ., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo” (Cass. n. 29419/2019), con il risultato che sia il diritto al superiore inquadramento sia quello al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori risulterebbero conservati, rispettivamente, per tutto il decennio e per tutto il quinquennio antecedenti alla convocazione. In relazione a tali profili (non anche con riguardo alle differenze retributive per lavoro straordinario, di cui non si fa invece menzione nella convocazione), è infatti palese che tramite l'invito in esame sia stata comunicata con sufficiente chiarezza l'avvenuta espressione della volontà del lavoratore di interrompere la condizione di inerzia, che avrebbe altrimenti condotto all'estinzione del diritto per prescrizione. Peraltro, anche sul piano teorico, le conseguenze pregiudizievoli dell'ipotetica mancata allegazione dell'istanza ex art. 410 c.p.c. alla convocazione da parte della D.P.L. di non Org_3
potrebbero essere, per ciò solo, imputate ai difensori dell'istante, che su tale allegazione potevano fare ragionevole affidamento dato il tenore della norma de qua.
Detto questo sull'infondatezza del primo addebito, si tratta di verificare la responsabilità dei due legali con riferimento all'assorbente censura della mancata riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze nell'unica prospettiva possibile dell'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa secondo la regola “del più probabile che non”.
Al riguardo è infatti orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017), a ragione richiamato anche dal Tribunale, che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa".
Ricorrendo anche nella specie un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva,
l'esito del giudizio che gli avvocati hanno omesso di incardinare è meramente CP_12
ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale. Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito quanto ripetutamente affermato, ossia che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899; più di recente, fra le molte: Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014, Rv. 632945; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del
22/10/2013, Rv. 629110; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, Rv. 628702). Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) per omessa impugnazione (anche degli atti d'imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3,
Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv.
625017). In sostanza, nei casi come quello in esame, l'accertamento del nesso causale si estende con medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica (1.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, in queste circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l'appunto, a causa dell'omissione.
Ebbene, come correttamente valutato dal tribunale, la domanda proposta con il ricorso introduttivo della causa di lavoro incardinata presso il giudice del lavoro (territorialmente incompetente) di e mai riassunta presso il suo omologo (territorialmente competente) di Org_3
Firenze - secondo una valutazione prognostica necessariamente basata sulle allegazioni in esso contenute e sui mezzi di prova con lo stesso dedotti, non essendo stata censurata dall'attore l'originaria impostazione difensiva adottata dagli avv.ti e - aveva possibilità CP_6 CP_1
decisamente maggiori di essere rigettata che di essere accolta sia in relazione alle differenze retributive rivendicate a titolo di mansioni superiori sia con riguardo a quelle pretese a titolo di lavoro straordinario. Con riguardo alle differenze retributive per mansioni superiori va evidenziato, in primo luogo,
Part che con il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato allegato che il sig. in qualità di capocantiere: (i) aveva gestito in piena autonomia e con responsabilità diretta su operai, impiegati ed imprese subappaltatrici l'organizzazione dei lavori affidati all' dalla , da CP_10 Org_6 realizzarsi presso il cantiere di (ii) segnatamente, aveva rappresentato l' nei Org_3 Org_1
rapporti con la committente ed era stato direttamente responsabile della qualità e della tempistica dei lavori oggetto dell'appalto, così come dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per l'esecuzione degli stessi, del collaudo degli impianti realizzati, dei relativi conti economici e delle valutazioni espresse dalla committente nel corso delle verifiche periodiche;
(iii) aveva svolto il proprio incarico operando autonomamente, sulla base dei criteri di economicità ed efficienza da lui stesso di volta in volta prescelti, nonché tramite l'utilizzo dei materiali e della manodopera da lui ritenuti ottimali, dando così concreta attuazione alle direttive generali impartitegli al fine di evitare che si verificassero disfunzioni nel processo produttivo.
Ebbene, con riferimento all'espletamento delle mansioni appena descritte nel periodo non coperto da prescrizione (marzo 1996-aprile 1999) il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive fra la 7° categoria e la 7° categoria livello “quadro” in base al
CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicato dal datore di lavoro e versato in atti (è quanto si evince sia dal tenore del ricorso introduttivo sia dai conteggi ad esso allegati, non attinti sotto tale profilo dalle censure dell'odierno appellante).
Sennonché, in base alla declaratoria contrattuale, appartengono al livello quadro “i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di “quadro” di cui alla legge 13 maggio 1985, numero 190”.
Vi rientrano, quindi, i “lavoratori che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni fra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando, se del caso, metodologia o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
Di contro, appartengono al livello base della 7° categoria “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”.
Vi sono, dunque, ricompresi i “lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzando i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: Progettista di complessi Specialista di sistemi di elaborazione dati Specialista di pianificazione aziendale Specialista finanziario Specialista amministrativo Ricercatore Specialista di approvvigionamenti”. Part Pertanto, già dal raffronto fra i compiti del sig. così come descritti in ricorso e la declaratoria della 7° categoria livello “quadro” si evince agevolmente come le mansioni del Part
per quanto importanti all'interno dell'organizzazione aziendale, attenessero alla fase meramente esecutiva di uno specifico contratto di appalto e si caratterizzassero per una spiccata trasversalità fra le varie competenze coinvolte (coordinamento delle maestranze, approvvigionamento dei materiali, cronoprogramma, tenuta della contabilità), difettando sia dei tratti distintivi tipici del ruolo del “quadro”, deputato da par suo alla definizione e allo sviluppo (non già alla mera attuazione) degli obiettivi aziendali attraverso complesse attività di studio, progettazione, pianificazione e ricerca ad elevato grado di specializzazione, sia degli elementi qualificanti il settimo livello base, a sua volta preposto al coordinamento di servizi, uffici ed enti produttivi fondamentali dell'azienda (non già delle sole maestranze impegnate in cantiere) mediante prestazioni, anch'esse, ad alto tasso di specializzazione.
Appare, dunque, estremamente probabile che all'esito del giudizio ipoteticamente riassunto Part l'inquadramento del sig. nella 6° categoria – tale è risultato essere, all'esito dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, il suo inquadramento finale – sarebbe stato ritenuto corretto.
Appartengono, infatti, a tale categoria “i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”, inclusi, emblematicamente, il contabile1, l'approvvigionatore2 ed il programmatore di produzione3.
Approdo analogo s'impone per quanto concerne la domanda inerente alle differenze retributive per lavoro straordinario, dal momento che le deduzioni svolte al riguardo con il ricorso introduttivo sono state affidate esclusivamente alla prova orale, che in controversie di questo tipo, da un lato, mostra notoriamente notevoli limiti sia rispetto all'esatta conoscenza degli orari lavorativi altrui sia rispetto alla capacità di ricordarli con precisione - come nel caso di specie - a distanza di molti anni ed in relazione ad un arco lavorativo protrattosi per parecchio tempo, dall'altro, si scontra con il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, tenuto a dimostrare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo, ragion per cui non appare ragionevole pronosticare come probabile l'accoglimento della domanda in esame. E' evidente che il giudizio prognostico negativo della causa di lavoro intentata dai legali per Part conto del esclude ogni profilo di responsabilità contrattuale dei due professionisti, dunque anche per la mancanza di informazioni sullo stato del processo, in realtà mai incardinato, non essendo ravvisabile un autonomo obbligo d'informazione scisso dall'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale, la cui violazione possa fondare una diversa e autonoma responsabilità dei professionisti. Il richiamo all'indennizzo da irragionevole durata del processo non è evidentemente pertinente al caso di specie. In quel caso il legislatore (legge
Pinto) ha dato attuazione al principio costituzionale (art. 111 Cost.), disciplinando i tempi di durata ragionevole del processo, così riconoscendo a favore della parte che subisca un pregiudizio dalla violazione di tale previsione normativa il diritto di essere indennizzato.
Nel caso di specie il diritto d'informazione del cliente sulla riassunzione e sull'andamento del processo non è che una componente dell'obbligazione contrattuale di eseguire la prestazione con la particolare diligenza del professionista. Una volta esclusa tale responsabilità contrattuale per le ragioni sopra dette, manca un titolo su cui fondare ulteriori pretese risarcitorie anche a titolo extracontrattuale, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun fatto illecito diverso e ulteriore dall'inadempimento del contratto.
Per tali ragioni l'appello è interamente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite, che sono liquidate nei valori minimi del relativo scaglione (omessa la fase istruttoria) per l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2/2020 del Tribunale di Parte_1
Sassari in data 2.1.2020;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore delle controparti le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.698,00 per onorari in favore di ciascuna parte ( ed CP_1
eredi unica parte), oltre accessori di legge. Per_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Il Consigliere relatore Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità relative ai clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti;
predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso alla scelta dello strumento legale”. 2 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al proprio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all'attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento”. 3 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività, nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 270 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Rita Piras, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
appellante
e
( ), e in Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 Parte_2
qualità di eredi di ( ) rappresentati e difesi dagli Persona_1 C.F._3
Avv.ti Maria Pintore e Manlio Abati, come da procura in atti;
già già in persona del legale CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Immacolata Manai;
appellati
OGGETTO responsabilità professionale All' udienza del 14 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
In via principale
- accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, diretta e/o indiretta, degli avv.ti e nella causazione degli eventi lesivi patiti CP_6 Controparte_1
dall'attore e descritti in atto introduttivo;
- per l'effetto condannare , nella Persona_1
sua qualità di erede testamentaria dell'avv. , e l'avv. in solido tra CP_6 CP_1
loro a pagare in favore dell'attore la somma di euro 50.961,48 a titolo di danno patrimoniale, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta congrua e di giustizia per la violazione di diritti di difesa, informazione e consenso nonché per aver fornito false informazioni al proprio assistito, oltre al danno non patrimoniale da determinarsi in via equitativa dal Giudice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In via di subordine
- Accertare e dichiarare che la condotta illecita degli avv.ti e CP_6 CP_1
(inadempimento del mandato professionale) ha cagionato nel l'attore un danno per Parte_1
la perdita di chance, intesa quale possibilità concreta di conseguire il proprio diritto alle differenze
retributive e al superiore inquadramento di qualifica, - Accertare e dichiarare che la condotta illecita degli avv.ti e (inadempimento del mandato professionale) CP_6 CP_1
ha cagionato nel l'attore un danno di natura non patrimoniale per la violazione dei fondamentali diritti di difesa, informazione e consenso nonché per aver fornito false informazioni al proprio assistito.
- per l'effetto condannare , nella sua qualità di erede testamentaria Persona_1
dell'avv. , e l'avv. in solido tra loro al risarcimento del danno per CP_6 CP_1
la perdita di chance e per i danni non patrimoniali, nella misura che il Giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
In ogni caso
- Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Nell'interesse di , e CP_1 CP_2 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'appello e confermare così la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
E comunque, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza e ove dovesse essere rilevata una qualche responsabilità delle odierne appellate, le stesse dovranno essere totalmente ed interamente manlevate da ogni eventuale obbligazione che dovesse sorgere all'esito del presente giudizio, dalla Compagnia assicuratrice, , (già Controparte_4 [...]
) -, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 222. Controparte_7
Nell'interesse di Controparte_8
Previo rigetto dell'infondato appello, confermarsi l'impugnata sentenza;
in subordine:
1- Preliminarmente, respingersi tutte le domande formulate dalle odierne chiamanti nei confronti di già Controparte_4 Controparte_5
2- Nel merito, in via principale, respingersi le domande attoree nei confronti delle convenute giacchè infondate in fatto e diritto;
3- In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, respingersi comunque le domande formulate nei confronti della odierna Controparte_5
Controparte_9
4- In ulteriore mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle domande nei confronti delle convenute, ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno in ragione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore accertato da codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, I° comma c.c.
5- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese spese generali, IVA e CPA dei due gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari l'avv. e Parte_1 CP_1
l'erede testamentaria del deceduto avv. , sig. domandando il CP_6 Persona_1 ristoro del danno subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi professionali assunti dai due legali per instaurare e coltivare un processo in materia di lavoro subordinato, volto a far
Part accertare il diritto del - dal 1985 al 1999 dipendente della società ove era stato assunto Org_1
come assistente con inquadramento nella IV categoria del ccnl e dal quale era uscito come capo cantiere con inquadramento nella VI categoria del ccnl - all'inquadramento giuridico ed economico nella categoria del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria metalmeccanica privata superiore rispetto a quello di volta in volta avuto nel periodo di impiego
(in sostanza egli riteneva di aver diritto ad essere inquadrato nelle categorie dalla V alla VII-
Quadro), con i conseguenti diritti alla percezione delle differenze retributive, anche in relazione al trattamento di fine rapporto, e con il riconoscimento di lavoro straordinario svolto nel corso degli anni.
Part In particolare, il esponeva: - di aver conferito incarico ai legali nel mese di settembre del 2000;
- che in data 13.3.2001 si era svolto il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la
[...]
Lavoro di - che a tale tentativo, infruttuoso per mancata partecipazione di Org_2 Org_3
non erano seguite ulteriori attività fino al 4.5.2004, data di deposito del ricorso Org_1
giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Nuoro;
- che aveva eccepito in memoria difensiva Org_1 sia l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nuoro sia l'intervenuta prescrizione, quantomeno parziale, del diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria superiore e alle differenze retributive, poiché prima della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta in data Part 31.5.2004, non era stato compiuto nessun atto interruttivo dai difensori del tale non potendosi considerare la convocazione per il tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del
Lavoro del marzo 2001, con la quale non era stata allegata la richiesta formulata dal lavoratore;
- che il giudizio davanti al Tribunale di Nuoro si era concluso con sentenza in data 18.9.2004, comunicata il 21.9.2004, dichiarativa dell'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Part Firenze e compensazione delle spese di lite per adesione all'eccezione della stessa difesa del - che nonostante le rassicurazioni dei legali il processo non era stato riassunto nel termine Part semestrale dal deposito della sentenza di incompetenza;
- che i legali avevano consegnato al la documentazione relativa alla causa, ormai estinta, soltanto in data 10.2.2011.
Su tali premesse l'attore domandava il ristoro del pregiudizio subito, quantificato in euro
50.961,48 per danno patrimoniale, corrispondente alle somme cui avrebbe avuto diritto se gli avvocati avessero compiuto tempestivamente atti interruttivi e avessero coltivato il giudizio, in euro 80.000 per danno non patrimoniale, asseritamente dovuto per la carenza di informazioni e per le false rassicurazioni dei legali sull'andamento di un giudizio in realtà mai riassunto.
Si costituivano tempestivamente in giudizio l'avv. e la sig.ra erede dell'avv. CP_1 Per_1
, le quali contestavano la domanda, invocandone il rigetto anche nel merito. CP_6
In particolare, la eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'incarico Per_1
Part professionale sarebbe stato conferito dal all' Parte_3
e non all'avv. in proprio;
entrambe le convenute eccepivano la prescrizione del CP_6 diritto dell'attore al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dalla data di conferimento dell'incarico – a loro dire Part avvenuta nell'anno 2002, in quanto la fase conciliativa sarebbe stata curata dal personalmente
– e la prescrizione del diritto al ristoro del danno extracontrattuale per decorrenza del termine quinquennale;
eccepivano inoltre l'insussistenza del diritto al risarcimento in virtù di quanto disposto dall'art. 1227 c.c. e rilevavano come né l'avv. né l'avv. avessero mai CP_1 CP_6
ricevuto incarico di riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Firenze. Infine, chiedevano ed ottenevano la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice.
divenuta nelle more ora si costituiva Controparte_5 CP_4 Org_4 tempestivamente in giudizio ed eccepiva l'inoperatività della polizza per i fatti colposi anteriori al
2.2.2003, data dalla quale sarebbe decorso il biennio anteriore alla stipulazione del contratto coperto dall'assicurazione, nonché il mancato adeguamento dei premi da parte degli assicurati, mentre nel merito si associava alle difese ed eccezioni svolte dagli assicurati stessi.
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, prova per testimoni e interrogatorio libero delle parti, con sentenza in data 2/1/2020, superate le eccezioni pregiudiziali sulla carenza di legittimazione passiva della e sulla prescrizione, rigettava interamente le domande Per_1
Part proposte dal disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale fondava la decisione sulle seguenti argomentazioni.
Era sostanzialmente incontestato, e in ogni caso era emerso incontrovertibilmente dall'istruttoria,
Part che il aveva lavorato dal 1985 al 1999 alle dipendenze di inizialmente con le funzioni Org_1
di aiuto assistente ai lavori (IV livello retributivo), e nel corso degli anni con mansioni via via superiori, con riconoscimento del V livello retributivo per le mansioni di assistente ai lavori, infine dal 1995 del VI livello con mansioni di capo cantiere. Nel 2000, unitamente ad altri lavoratori, aveva conferito mandato agli avv.ti e affinché promuovessero azione giudiziaria CP_6 CP_1
per il riconoscimento delle mansioni superiori e dei conseguenti diritti patrimoniali (differenze retributive, TFR, lavoro straordinario) per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il 13.3.2001 veniva esperito infruttuosamente (per assenza di il tentativo obbligatorio di conciliazione Org_1
a seguito di convocazione del 5.3.2001. Il giudizio veniva incardinato il 4.5.2004, con ricorso depositato presso il Tribunale di Nuoro, e si concludeva con sentenza in data 18.9.2004, declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Firenze, andando perento per mancata
Part riassunzione entro sei mesi dalla pronuncia, come appreso dal oltanto il 10.2.2011, quando gli venivano restituiti tutti i documenti a seguito delle reiterate e insistenti richieste d'informazioni, rimaste sino a quel momento senza esito.
Part Il primo giudice così riassumeva gli inadempimenti attribuiti dal ai professionisti: a) l'estinzione per prescrizione del diritto del cliente all'inquadramento nella categoria superiore e ai conseguenti diritti patrimoniali, non utilmente interrotta dall'invio della lettera di convocazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro cui non risultava allegata la richiesta formulata per conto dei lavoratori;
b) la mancata riassunzione della causa successivamente alla sentenza declinatoria della competenza, determinandone l'estinzione; Part c) vicenda della quale il non solo non era stato informato ma era stato costantemente illuso e sviato sulla pendenza del processo dinanzi al Tribunale di Firenze, dove di fatto non era mai stato riassunto.
Part Il Tribunale rilevava inoltre che il non aveva mosso alcuna censura all'attività difensiva concretamente svolta dai professionisti nell'elaborazione del ricorso introduttivo, limitandosi ad imputare agli avvocati la mancata riattivazione di quel giudizio specifico, così come delineato nel ricorso introduttivo, instaurato dinanzi al Tribunale di Nuoro e definito con sentenza declinatoria della competenza in favore del Tribunale di Firenze, dove sarebbe dovuto proseguire su quei medesimi fatti, così come dedotti e provati.
Dunque, ritenuta l'idoneità della convocazione dinanzi alla Direzione del Lavoro ad interrompere la prescrizione e rilevato che al tempo del conferimento dell'incarico ai difensori
Part le rivendicazioni del precedenti al 1996 erano già prescritte, così che si discuteva esclusivamente della rivendicazione del VII livello-quadro rispetto all'effettivo inquadramento
Part del come capo cantiere, VI livello, accertava come sulla base dei fatti dedotti e delle prove
Part offerte a sostegno di tali fatti, la domanda del avesse altissima probabilità di essere rigettata, poiché le attività concretamente svolte dal lavoratore, allegate in ricorso, non erano compatibili con il livello preteso. Il primo giudice osservava come il ricorso si limitasse ad un generico riferimento all'autonomia delle mansioni senza allegare particolari di vita lavorativa significativi per dimostrare quel coordinamento di servizi, uffici ed enti produttivi fondamentali per l'azienda o di alta specializzazione, ovvero di aver fornito all'impresa contributi qualificati per la definizione degli obiettivi, o svolto con continuità ed elevato grado di capacità gestionale, organizzativa funzioni articolate di rilevante importanza e responsabilità ai fini delle sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi d'impresa, necessari secondo il ccnl per ottenere il VII livello- quadro.
Part Avverso la sentenza ha proposto appello il domandandone l'integrale riforma per i seguenti motivi: i) non aver considerato le numerose inadempienze compiute dai professionisti: a) per non aver interrotto la prescrizione;
b) non aver riassunto il processo
Part dinanzi al giudice competente, determinandone l'estinzione; c) non aver informato il delle scelte processuali e dell'andamento della controversia, ingenerando al contrario false aspettative sulla pendenza;
d) per violazione dell'obbligo di rendiconto;
e) per non aver Part considerato, ai fini del giudizio prognostico della controversia di lavoro intentata dal la copiosa documentazione consegnata nello studio nel maggio 2002 unitamente ad una CP_6
relazione descrittiva delle proprie vicende lavorative e delle mansioni espletate, con l'indicazione di ulteriori testimoni. In ogni caso, era onere dei professionisti, peraltro affermati e di comprovata esperienza in materia, adottare le migliori strategie per difendere le ragioni
Part del cliente. Tanto più che il era subentrato nelle mansioni al sig. (risultato Parte_4
vittorioso in una controversia analoga), dovendo affrontare responsabilità persino maggiori a
Part causa delle crisi aziendali attraversate dalla società in quel periodo, che imponevano al in qualità di responsabile del centro operativo di di affrontare momenti difficili con Org_3
personale da spostare in altri cantieri della Sardegna e della penisola, ovvero di imporre agli operai ferie forzate e cassa integrazione per mancanza di lavoro, con esposizione a minacce personali e danneggiamenti. Il comportamento negligente dei professionisti lo aveva esposto ad un danno economico da commisurarsi alle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del livello superiore, oltre al danno non patrimoniale causalmente riferibile alle inadempienze dei professionisti, ravvisabile anche nello stato di ansia per l'aspettativa in lui inutilmente ingenerata sull'esito di una causa che gli avvocati non avevano ancora neppure proposta. Infine, f) l'appellante censura anche la compensazione delle spese di lite nonostante le accertate inadempienze dei due legali agli obblighi di diligenza professionale.
Hanno resistito all'impugnazione sia l'avv. che la sig. alla quale sono CP_1 Per_1
subentrati gli eredi e . CP_2 Parte_2
Con comparsa in data 12.5.2021 si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, concludendo come in epigrafe.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2023, previa concessione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.
*****
L'appello non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Osserva preliminarmente la Corte come il giudizio sulla responsabilità preprofessionale dei
Part due legali debba essere limitato alle inadempienze originariamente attribuite dal ai due professionisti, ossia il fatto di non aver utilmente interrotto la prescrizione precedentemente al ricorso introduttivo del processo e non aver riassunto il giudizio dinanzi al giudice competente, lasciandolo estinguere. In altre parole, non possono essere prese in alcuna considerazione le
Part ulteriori ragioni di doglianza, con le quali soltanto nel giudizio d'appello il vorrebbe estendere il sindacato della Corte ad altre e diverse negligenze dei professionisti. Il riferimento
è alle argomentazioni sub e) dei motivi d'appello, per non aver considerato, ai fini del giudizio Part prognostico della controversia di lavoro intentata dal la copiosa documentazione consegnata nello studio nel maggio 2002 unitamente ad una relazione descrittiva delle CP_6 proprie vicende lavorative e delle mansioni espletate, con l'indicazione di ulteriori testimoni.
Si tratta, infatti, di censure sull'attività difensiva concretamente svolta dai professionisti Part nell'allegazione dei fatti e nell'indicazione dei mezzi di prova che il non ha formulato nel primo grado del giudizio, dove si è limitato ad imputare agli avvocati la mancata riattivazione di quel giudizio specifico, così come delineato nel ricorso introduttivo, instaurato dinanzi al
Tribunale di Nuoro e definito con sentenza declinatoria della competenza in favore del
Tribunale di Firenze, dove sarebbe dovuto proseguire su quei medesimi fatti, così come dedotti e provati.
È dunque esclusivamente con riferimento all'omessa interruzione della prescrizione e alla mancata riattivazione di quello specifico processo (introdotto dinanzi al Tribunale di Nuoro) che dovrà svolgersi anche il giudizio d'appello. Part Ora, non è vero che i professionisti incaricati dal abbiano negligentemente omesso di interrompere la prescrizione, lasciando estinguere parte delle pretese economiche del loro assistito.
Secondo i commi 1° e 2° dell'art. 410 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza”.
Nella fattispecie in esame è documentalmente provato come, con istanza del 2 febbraio 2001 rivolta alla di gli avv.ti e , premesso Parte_5 Org_3 CP_6 CP_1 che l'odierno appellante “intende[va] proporre domanda giudiziale dinanzi al Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice unico del lavoro, contro la […] avente Controparte_10
oggetto la rivendicazione di mansioni superiori e relative differenze retributive e lavoro straordinario dal gennaio 1996 all'aprile 1999”, abbiano chiesto che venisse disposta la comparizione delle parti davanti all'apposita Commissione di conciliazione onde esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c..
Risulta inoltre per tabulas come, in relazione alla predetta istanza, con comunicazione prot. n.
649/01 del 5 marzo 2001 indirizzata all' tramite raccomandata r.r., l'adita Controparte_10
D.P.L. abbia convocato la società destinataria per il 13 marzo 2001 “al fine di esperire il CP_ tentativo di conciliazione della controversia di lavoro insorta tra la e i lavoratori elencati in calce [fra i quali era espressamente menzionato anche l'odierno appellante] e promossa dall'Avv. e Angela Careddu - Macomer ed avente per oggetto: CP_6
MANSIONI SUPERIORI E RECUPERO COMPETENZE”.
Nel verbale della riunione svoltasi in assenza della società convocata è infine attestata, sebbene incidentalmente, la notificazione della “denuncia di controversia […] in allegato alla lettera di convocazione della n. 649 del 05/03/01”, di Organizzazione_5
talché sia la prescrizione decennale concernente il diritto al superiore inquadramento sia quella quinquennale inerente al diritto al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario risultano esser state interrotte, rispettivamente, fino al marzo
1991 e fino al marzo 1996.
Qualora, invece, si opinasse che l'attestazione in parola non sia sufficiente a dimostrare la ricezione della convocazione da parte della D.P.L. unitamente alla relativa istanza, verrebbe allora in rilievo l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate […] costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma quarto, cod. civ., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo” (Cass. n. 29419/2019), con il risultato che sia il diritto al superiore inquadramento sia quello al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori risulterebbero conservati, rispettivamente, per tutto il decennio e per tutto il quinquennio antecedenti alla convocazione. In relazione a tali profili (non anche con riguardo alle differenze retributive per lavoro straordinario, di cui non si fa invece menzione nella convocazione), è infatti palese che tramite l'invito in esame sia stata comunicata con sufficiente chiarezza l'avvenuta espressione della volontà del lavoratore di interrompere la condizione di inerzia, che avrebbe altrimenti condotto all'estinzione del diritto per prescrizione. Peraltro, anche sul piano teorico, le conseguenze pregiudizievoli dell'ipotetica mancata allegazione dell'istanza ex art. 410 c.p.c. alla convocazione da parte della D.P.L. di non Org_3
potrebbero essere, per ciò solo, imputate ai difensori dell'istante, che su tale allegazione potevano fare ragionevole affidamento dato il tenore della norma de qua.
Detto questo sull'infondatezza del primo addebito, si tratta di verificare la responsabilità dei due legali con riferimento all'assorbente censura della mancata riassunzione del processo dinanzi al Tribunale di Firenze nell'unica prospettiva possibile dell'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa secondo la regola “del più probabile che non”.
Al riguardo è infatti orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra le tante cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017), a ragione richiamato anche dal Tribunale, che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa".
Ricorrendo anche nella specie un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva,
l'esito del giudizio che gli avvocati hanno omesso di incardinare è meramente CP_12
ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale. Nella citata pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito quanto ripetutamente affermato, ossia che nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600899; più di recente, fra le molte: Sez. 3, Sentenza n. 22225 del 20/10/2014, Rv. 632945; Sez. 3, Sentenza n. 23933 del
22/10/2013, Rv. 629110; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, Rv. 628702). Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (qual è quello in esame): il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Occorre, tuttavia, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi i casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato. Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) per omessa impugnazione (anche degli atti d'imposizione di tributi), ricorre la seconda delle ipotesi innanzi considerate, poiché l'esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore,
l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 09/06/2004, Rv. 573480; (Sez. 3,
Sentenza n. 9917 del 26/04/2010, Rv. 612727; Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 05/02/2013, Rv.
625017). In sostanza, nei casi come quello in esame, l'accertamento del nesso causale si estende con medesimi criteri probabilistici anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica (1.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l'attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito. Di tale danno, in queste circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi, per l'appunto, a causa dell'omissione.
Ebbene, come correttamente valutato dal tribunale, la domanda proposta con il ricorso introduttivo della causa di lavoro incardinata presso il giudice del lavoro (territorialmente incompetente) di e mai riassunta presso il suo omologo (territorialmente competente) di Org_3
Firenze - secondo una valutazione prognostica necessariamente basata sulle allegazioni in esso contenute e sui mezzi di prova con lo stesso dedotti, non essendo stata censurata dall'attore l'originaria impostazione difensiva adottata dagli avv.ti e - aveva possibilità CP_6 CP_1
decisamente maggiori di essere rigettata che di essere accolta sia in relazione alle differenze retributive rivendicate a titolo di mansioni superiori sia con riguardo a quelle pretese a titolo di lavoro straordinario. Con riguardo alle differenze retributive per mansioni superiori va evidenziato, in primo luogo,
Part che con il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato allegato che il sig. in qualità di capocantiere: (i) aveva gestito in piena autonomia e con responsabilità diretta su operai, impiegati ed imprese subappaltatrici l'organizzazione dei lavori affidati all' dalla , da CP_10 Org_6 realizzarsi presso il cantiere di (ii) segnatamente, aveva rappresentato l' nei Org_3 Org_1
rapporti con la committente ed era stato direttamente responsabile della qualità e della tempistica dei lavori oggetto dell'appalto, così come dell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per l'esecuzione degli stessi, del collaudo degli impianti realizzati, dei relativi conti economici e delle valutazioni espresse dalla committente nel corso delle verifiche periodiche;
(iii) aveva svolto il proprio incarico operando autonomamente, sulla base dei criteri di economicità ed efficienza da lui stesso di volta in volta prescelti, nonché tramite l'utilizzo dei materiali e della manodopera da lui ritenuti ottimali, dando così concreta attuazione alle direttive generali impartitegli al fine di evitare che si verificassero disfunzioni nel processo produttivo.
Ebbene, con riferimento all'espletamento delle mansioni appena descritte nel periodo non coperto da prescrizione (marzo 1996-aprile 1999) il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive fra la 7° categoria e la 7° categoria livello “quadro” in base al
CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicato dal datore di lavoro e versato in atti (è quanto si evince sia dal tenore del ricorso introduttivo sia dai conteggi ad esso allegati, non attinti sotto tale profilo dalle censure dell'odierno appellante).
Sennonché, in base alla declaratoria contrattuale, appartengono al livello quadro “i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di “quadro” di cui alla legge 13 maggio 1985, numero 190”.
Vi rientrano, quindi, i “lavoratori che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni fra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando, se del caso, metodologia o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati”.
Di contro, appartengono al livello base della 7° categoria “i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6° categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”.
Vi sono, dunque, ricompresi i “lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzando i relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario, sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: Progettista di complessi Specialista di sistemi di elaborazione dati Specialista di pianificazione aziendale Specialista finanziario Specialista amministrativo Ricercatore Specialista di approvvigionamenti”. Part Pertanto, già dal raffronto fra i compiti del sig. così come descritti in ricorso e la declaratoria della 7° categoria livello “quadro” si evince agevolmente come le mansioni del Part
per quanto importanti all'interno dell'organizzazione aziendale, attenessero alla fase meramente esecutiva di uno specifico contratto di appalto e si caratterizzassero per una spiccata trasversalità fra le varie competenze coinvolte (coordinamento delle maestranze, approvvigionamento dei materiali, cronoprogramma, tenuta della contabilità), difettando sia dei tratti distintivi tipici del ruolo del “quadro”, deputato da par suo alla definizione e allo sviluppo (non già alla mera attuazione) degli obiettivi aziendali attraverso complesse attività di studio, progettazione, pianificazione e ricerca ad elevato grado di specializzazione, sia degli elementi qualificanti il settimo livello base, a sua volta preposto al coordinamento di servizi, uffici ed enti produttivi fondamentali dell'azienda (non già delle sole maestranze impegnate in cantiere) mediante prestazioni, anch'esse, ad alto tasso di specializzazione.
Appare, dunque, estremamente probabile che all'esito del giudizio ipoteticamente riassunto Part l'inquadramento del sig. nella 6° categoria – tale è risultato essere, all'esito dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, il suo inquadramento finale – sarebbe stato ritenuto corretto.
Appartengono, infatti, a tale categoria “i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”, inclusi, emblematicamente, il contabile1, l'approvvigionatore2 ed il programmatore di produzione3.
Approdo analogo s'impone per quanto concerne la domanda inerente alle differenze retributive per lavoro straordinario, dal momento che le deduzioni svolte al riguardo con il ricorso introduttivo sono state affidate esclusivamente alla prova orale, che in controversie di questo tipo, da un lato, mostra notoriamente notevoli limiti sia rispetto all'esatta conoscenza degli orari lavorativi altrui sia rispetto alla capacità di ricordarli con precisione - come nel caso di specie - a distanza di molti anni ed in relazione ad un arco lavorativo protrattosi per parecchio tempo, dall'altro, si scontra con il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, tenuto a dimostrare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo, ragion per cui non appare ragionevole pronosticare come probabile l'accoglimento della domanda in esame. E' evidente che il giudizio prognostico negativo della causa di lavoro intentata dai legali per Part conto del esclude ogni profilo di responsabilità contrattuale dei due professionisti, dunque anche per la mancanza di informazioni sullo stato del processo, in realtà mai incardinato, non essendo ravvisabile un autonomo obbligo d'informazione scisso dall'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione professionale, la cui violazione possa fondare una diversa e autonoma responsabilità dei professionisti. Il richiamo all'indennizzo da irragionevole durata del processo non è evidentemente pertinente al caso di specie. In quel caso il legislatore (legge
Pinto) ha dato attuazione al principio costituzionale (art. 111 Cost.), disciplinando i tempi di durata ragionevole del processo, così riconoscendo a favore della parte che subisca un pregiudizio dalla violazione di tale previsione normativa il diritto di essere indennizzato.
Nel caso di specie il diritto d'informazione del cliente sulla riassunzione e sull'andamento del processo non è che una componente dell'obbligazione contrattuale di eseguire la prestazione con la particolare diligenza del professionista. Una volta esclusa tale responsabilità contrattuale per le ragioni sopra dette, manca un titolo su cui fondare ulteriori pretese risarcitorie anche a titolo extracontrattuale, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun fatto illecito diverso e ulteriore dall'inadempimento del contratto.
Per tali ragioni l'appello è interamente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite, che sono liquidate nei valori minimi del relativo scaglione (omessa la fase istruttoria) per l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2/2020 del Tribunale di Parte_1
Sassari in data 2.1.2020;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore delle controparti le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.698,00 per onorari in favore di ciascuna parte ( ed CP_1
eredi unica parte), oltre accessori di legge. Per_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.
Il Consigliere relatore Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità relative ai clienti e/o concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti;
predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso alla scelta dello strumento legale”. 2 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al proprio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all'attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento”. 3 “Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività, nelle linee generali programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di programmazione della produzione”.