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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Grazia Scarcia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Abruzzi
n.13/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] ( ) e CodiceFiscale_3 Parte_2 nato a [...] il [...], residente a [...], in via Cesare
AT, , coniugi sposati con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI) l'8 CodiceFiscale_4
Maggio 1999 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al n. 48, Parte 2,
Serie A, Anno 1999), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e rimarranno affidate a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. e rimarranno collocate ai fini della residenza anagrafica, presso la madre. Per_1 Per_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvi diversi e migliori accordi, come segue:
a) - a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 circa sino alla domenica sera alle 19.00 circa;
- ogni martedì dalle ore 19.00 circa senza pernotto.
b) durante le vacanze natalizie, per il corrente anno le parti condivideranno con le figlie congiuntamente sia le festività di Natale che il Capodanno - negli anni successivi con cifra finale pari, con la madre dal 24 dicembre sino al 30 dicembre alle 16 e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con il padre;
- negli anni con cifra finale dispari con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre. c) per le intere vacanze pasquali, -negli anni con cifra finale pari con la madre;
- negli anni con cifra finale dispari con il padre, con accompagnamento presso la casa materna il giorno antecedente la ripresa delle lezioni;
d) per le intere vacanze di Carnevale, nel periodo corrispondente alla sospensione delle lezioni scolastiche -negli anni con cifra finale dispari, con il padre;
-negli anni con cifra finale pari, con la madre. e) per le vacanze estive e precisamente, durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche: -con il padre per due settimane nei mesi di giugno/luglio/agosto, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In tutti i periodi di tempo diversi da quelli indicati precedentemente, e Per_1 Per_2 staranno con la madre.
pagina 2 di 6 Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico). Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi.
4. La casa familiare, in Sesto San Giovanni, Via Cesare AT 16, unitamente agli arredi presenti - resta assegnata alla madre collocataria, dandosi atto che si obbliga a rilasciarla entro e non oltre il Parte_2
30.11.2025, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
5. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre collocataria l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento//00 €. - €. 250,00 per ciascuna figlia). L'assegno perequativo sarà versato al domicilio bancario della madre entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2025 e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita, prima rivalutazione novembre 2026, base novembre 2025.
6. Il Sig. rinuncia, a favore della signora al percepimento della quota a sé spettante Pt_2 Pt_1
“dell'assegno unico”.
7. Il padre si farà carico del 60% delle spese straordinarie non preventivabili indicate nelle Linee Guida del
Tribunale e della Corte d'Appello di Monza che qui si ritrascrivono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso 7 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 3 di 6 accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. I coniugi sono cointestatari dei seguenti rapporti bancari: - Conto corrente acceso presso Banca Intesa San
AO avente IBAN [...], e, presso Banca Ifis avente Iban
[...].
9. I coniugi, nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi concordano quanto segue:
a) per il conto corrente acceso presso Intesa San AO n.1000/90305 si impegnano reciprocamente entro il
30.11.2025 a dividere al 50% la liquidità; il conto successivamente a tale data verrà utilizzato solo ed esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
Circa la gestione del deposito amministrato in essere presso Intesa San AO avente numero 3100/02448223 lo stesso potrà essere movimentato solamente in maniera congiunta.
Circa il conto deposito in essere presso Banca Ifis avente numero 42995-7 lo stesso potrà essere movimentato solamente in maniera congiunta.
Circa l'assicurazione Intesa sempre-unico dipendenti gruppo intesa N°3524200 avente contraente Pt_1 la stessa si impegna a non chiederne il riscatto fino a diverso accordo con In ogni
[...] Parte_2 caso, qualora o richiedano lo svincolo del 50% delle somme/investimenti Parte_1 Parte_2 aventi in comune, l'altro non si potrà opporre.
b) per il conto corrente acceso presso la Banca Ifis n. 42995-7 rimarrà cointestato, salvo diversi accordi. I costi di gestione e/o quelli di chiusura del conto saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
10. Detrazioni fiscali I coniugi indicheranno, nella propria dichiarazione dei redditi, i figli a carico in misura del 50% ciascuno e detrarranno in tale misura le spese sostenute in favore delle stesse. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%.
pagina 4 di 6 11. Documenti per l'espatrio I genitori si danno l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento identificativo relativi a e a per il quale occorresse la firma dell'altro, Per_1 Per_2 con l'intesa che le minori potranno espatriare solo per motivi turistici o scolastici o vacanze-studio.
C) Dare atto che
Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti dichiarano espressamente: a) di essere economicamente indipendenti e, dunque, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
b) di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale, eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente ricorso. D) Compensare integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.5.1999 a Sesto San Parte_1 Parte_2
Giovanni;
- Dall'unione sono nate in data 4.2.2008 e in data 14.1.2013. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 4.2.2008 e 14.1.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 Per_2 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 21.11.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 8.5.1999 (Atto n. 48, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
LA OM
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA OM Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.11.2025, assunto in decisione in data 17.12.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Maria Grazia Scarcia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Abruzzi
n.13/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] ( ) e CodiceFiscale_3 Parte_2 nato a [...] il [...], residente a [...], in via Cesare
AT, , coniugi sposati con rito concordatario in Sesto San Giovanni (MI) l'8 CodiceFiscale_4
Maggio 1999 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune di Sesto San Giovanni (MI) al n. 48, Parte 2,
Serie A, Anno 1999), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Le figlie minori e rimarranno affidate a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale le minori, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui le minori si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. e rimarranno collocate ai fini della residenza anagrafica, presso la madre. Per_1 Per_2
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvi diversi e migliori accordi, come segue:
a) - a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19.00 circa sino alla domenica sera alle 19.00 circa;
- ogni martedì dalle ore 19.00 circa senza pernotto.
b) durante le vacanze natalizie, per il corrente anno le parti condivideranno con le figlie congiuntamente sia le festività di Natale che il Capodanno - negli anni successivi con cifra finale pari, con la madre dal 24 dicembre sino al 30 dicembre alle 16 e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con il padre;
- negli anni con cifra finale dispari con il padre dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con la madre. c) per le intere vacanze pasquali, -negli anni con cifra finale pari con la madre;
- negli anni con cifra finale dispari con il padre, con accompagnamento presso la casa materna il giorno antecedente la ripresa delle lezioni;
d) per le intere vacanze di Carnevale, nel periodo corrispondente alla sospensione delle lezioni scolastiche -negli anni con cifra finale dispari, con il padre;
-negli anni con cifra finale pari, con la madre. e) per le vacanze estive e precisamente, durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche: -con il padre per due settimane nei mesi di giugno/luglio/agosto, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In tutti i periodi di tempo diversi da quelli indicati precedentemente, e Per_1 Per_2 staranno con la madre.
pagina 2 di 6 Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico). Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi.
4. La casa familiare, in Sesto San Giovanni, Via Cesare AT 16, unitamente agli arredi presenti - resta assegnata alla madre collocataria, dandosi atto che si obbliga a rilasciarla entro e non oltre il Parte_2
30.11.2025, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
5. Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, versando alla madre collocataria l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento//00 €. - €. 250,00 per ciascuna figlia). L'assegno perequativo sarà versato al domicilio bancario della madre entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di dicembre 2025 e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita, prima rivalutazione novembre 2026, base novembre 2025.
6. Il Sig. rinuncia, a favore della signora al percepimento della quota a sé spettante Pt_2 Pt_1
“dell'assegno unico”.
7. Il padre si farà carico del 60% delle spese straordinarie non preventivabili indicate nelle Linee Guida del
Tribunale e della Corte d'Appello di Monza che qui si ritrascrivono: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso 7 strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 3 di 6 accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 8 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. I coniugi sono cointestatari dei seguenti rapporti bancari: - Conto corrente acceso presso Banca Intesa San
AO avente IBAN [...], e, presso Banca Ifis avente Iban
[...].
9. I coniugi, nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali e quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi concordano quanto segue:
a) per il conto corrente acceso presso Intesa San AO n.1000/90305 si impegnano reciprocamente entro il
30.11.2025 a dividere al 50% la liquidità; il conto successivamente a tale data verrà utilizzato solo ed esclusivamente dalla Sig.ra Parte_1
Circa la gestione del deposito amministrato in essere presso Intesa San AO avente numero 3100/02448223 lo stesso potrà essere movimentato solamente in maniera congiunta.
Circa il conto deposito in essere presso Banca Ifis avente numero 42995-7 lo stesso potrà essere movimentato solamente in maniera congiunta.
Circa l'assicurazione Intesa sempre-unico dipendenti gruppo intesa N°3524200 avente contraente Pt_1 la stessa si impegna a non chiederne il riscatto fino a diverso accordo con In ogni
[...] Parte_2 caso, qualora o richiedano lo svincolo del 50% delle somme/investimenti Parte_1 Parte_2 aventi in comune, l'altro non si potrà opporre.
b) per il conto corrente acceso presso la Banca Ifis n. 42995-7 rimarrà cointestato, salvo diversi accordi. I costi di gestione e/o quelli di chiusura del conto saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
10. Detrazioni fiscali I coniugi indicheranno, nella propria dichiarazione dei redditi, i figli a carico in misura del 50% ciascuno e detrarranno in tale misura le spese sostenute in favore delle stesse. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%.
pagina 4 di 6 11. Documenti per l'espatrio I genitori si danno l'assenso per il rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento identificativo relativi a e a per il quale occorresse la firma dell'altro, Per_1 Per_2 con l'intesa che le minori potranno espatriare solo per motivi turistici o scolastici o vacanze-studio.
C) Dare atto che
Nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti dichiarano espressamente: a) di essere economicamente indipendenti e, dunque, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
b) di aver risolto ogni questione tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendente dal rapporto coniugale, eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente ricorso. D) Compensare integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.5.1999 a Sesto San Parte_1 Parte_2
Giovanni;
- Dall'unione sono nate in data 4.2.2008 e in data 14.1.2013. Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
15.12.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 4.2.2008 e 14.1.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro Per_1 Per_2 di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 21.11.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sesto San Giovanni in data 8.5.1999 (Atto n. 48, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18.12.2025
Il Presidente est.
LA OM
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