Articolo 3 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 maggio 1956
Art. 3.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.
Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.
Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956