Art. 3.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.
Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.
Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno.
Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore.
Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.