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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11844/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a: AQ (Ecuador) cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Antonella Pirro presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a: DA (Senegal) cittadino: senegalese Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna D'Argenio presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: (C.F.: ), nata il [...] in [...] C.F._3
Milano, cittadina italiana FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.10.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2 prevalente presso la madre, presso l'abitazione di Milano, Via Carlo Amoretti 12, ove manterrà la sua residenza. I genitori condivideranno le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della minore, mentre la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva ed autonoma da ciascun genitore, in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di rispettiva permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
2. Il padre frequenterà la figlia concordando con la madre, con congruo preavviso, il suo diritto di visita sulla base dei suoi giorni di riposo. Per il momento non è possibile prevedere il pernottamento della minore presso l'abitazione del padre in quanto quest'ultimo condivide un piccolo appartamento con un altro connazionale. Il padre intende prevedere la suddetta possibilità non appena avrà trovato una dimora idonea ad ospitare anche la figlia minore.
3. il sig. padre concorrerà alle esigenze di versando alla sig.ra a titolo di Pt_2 Parte_1 mantenimento ordinario della figlia minore e a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la stessa avrà cura di indicargli, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00, soggetta a rivalutazione Istat annuale.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori;
in ordine alle stesse le parti fanno espressamente riferimento alle linee guida adottate dal Tribunale e Corte d'Appello di Milano, in data 10.06.2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. L'assegno unico universale erogato dall' per verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_2 Pt_2
Parte_1
5. Le parti concordano che le condizioni di cui al presente ricorso saranno applicate a far data dalla sottoscrizione dello stesso, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente atto.
6. Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per;
fermo restando che la minore potrà espatriare solo con il Pt_2 consenso di entrambi i genitori, e nei limiti concordemente stabiliti da entrambi;
7. Le parti faranno in modo che entrambi i genitori possano dedurre/detrarre fiscalmente le spese, non comprese nell'assegno periodico, sostenute per la figlia, segnatamente quelle scolastiche, per la mensa scolastica, mediche e sportive, così come gli altri costi specifici legalmente detraibili, collaborando tra loro per ottenere il rilascio e lo scambio dei relativi documenti giustificativi correttamente intestati e con la corretta indicazione dei soggetti che effettueranno i pagamenti e delle rispettive percentuali, secondo le indicazioni dei rispettivi professionisti di fiducia, salvi e impregiudicati i diversi accordi, di volta in volta, assunti dai genitori.
8. Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande formulate con il presente ricorso o domande ad esse connesse e che non vi sono provvedimenti già adottati da autorità giudiziarie.
9. Le parti, alla luce del disposto di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c. producono: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni con l'indicazione attestante il saldo dei propri conti correnti degli ultimi tre anni;
10. Le parti dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale, producendo unicamente i documenti indicati nel presente atto, stante il contributo economico a favore della minore;
Pt_2
11. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le parti hanno rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato