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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1476/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima TT individuale “Azienda Agricola Marchesa Isabella RA” (P.I. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Tommaso
Marvasi (C.F. ), Fabiana Seghini (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Lucia Denza (C.F. giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._4
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 21/01/2022 (rep. n. 163.078) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._5
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_2
(C.F. e P.I. in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Cittadella Regionale Germaneto – 88100 – Catanzaro;
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
(C.F. e P.I. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-CONVENUTA-
Oggetto: revoca di finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/01/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima TT individuale denominata “Azienda Agricola Marchesa Isabella RA”, ha riassunto ex art. 11 c.p.a. il giudizio inizialmente introdotto dinanzi al TAR Calabria, citando innanzi al Tribunale di Catanzaro, la in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la Controparte_2
nonché l'
[...] Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “1) Occorrendo, previo eventuale annullamento incidentale: a) Del provvedimento dell' n. 0054715 del 17 ottobre 2022, con cui è stata Controparte_3 disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario Ristrutturazione e vigneti campagna
2015/2016 (dom. n.65380084213 – cod. fid. 60500031616); b) Denuncia di sinistro garanzia fidejussoria
n.943319 del 15/09/2016; c) Per quanto occorrer possa della «Determina Dirigenziale
Regionale/Provinciale n. 135/54 del giorno 8/03/22» richiamata nel provvedimento impugnato, ma mai comunicata e completamente ignota alla ricorrente, con la quale sarebbe «stata disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario relativo alla domanda in oggetto»; d) Per quanto occorrer possa
2 dell'eventuale provvedimento, mai comunicato, con cui sarebbe stato definito il provvedimento apertosi a seguito del provvedimento 30 marzo 2022 della , Controparte_1 Controparte_2
prot. n. 15674/SIAR , con il quale veniva prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la
[...] ripresentazione della domanda di collaudo;
e) nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, comunque connesso e/o consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente: 2) Volere accertare e dichiarare, previo accertamento della regolare e diligente esecuzione delle opere finanziate nei termini stabiliti da parte dell'attrice, l'insussistenza degli inadempimenti sottesi alla dichiarazione di decadenza pronunciata con gli illegittimi atti sopra indicati, per vedere, quindi, dichiarare non sussistere le ragioni addotte dalle parti convenute per la revoca del finanziamento stesso e la risoluzione per inadempimento del rapporto;
nonché in subordine per sentire accertare e dichiarare che l'impresa attrice non è incorsa in alcun inadempimento di una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e la revoca del finanziamento;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha esposto quanto di seguito:
-che, con protocollo S.I.A.R. n. 227170 del 15/07/2016, veniva approvato il progetto a firma del dott. di cui all'istanza con prot. n. 65380084213, avanzata dalla TT Persona_2
RA Isabella per l'esecuzione degli interventi strutturali in azienda previsti dal REG. (CE)
1308/2013 – “Riconversione e ristrutturazione vigenti”;
- che il progetto del 2016 costituiva una “variante” approvata, relativa ad un più ampio progetto dell'anno precedente in relazione al quale era stata autorizzata un reimpianto di circa “ha. 4:96”;
-che, quindi, tale progetto del 2016 faceva parte di un più ampio intervento, presentato per il tramite del medesimo “Studio Tecnico Tassone” e tutto realizzato concretamente con impianti eseguiti dal medesimo appaltatore [doc. n. 2] ed interessante i terreni di proprietà dell'attrice nei comuni di Nicotera e di Ricadi (VV);
-che l'esecuzione delle opere avveniva regolarmente, con la tempistica e le modalità previste e in data 31/07/2018 l'Azienda RA, con articolata relazione, ha chiesto al Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria l'esecuzione del collaudo finale amministrativo in loco dei lavori effettuati;
- che il collaudo è stato eseguito, anche se l'Azienda RA non ha mai avuto evidenza documentale dell'esito, né dell'eventuale non avvenuto collaudo di una piccola parte dello stesso;
3 - che, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Azienda RA riscontrava oggettive difficoltà sia nell'interloquire con gli uffici pubblici e privati, sia a causa della limitazione degli spostamenti al di fuori del Comune di residenza;
-che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, con nota prot. 135/34 del 18/93/2022 ha notificato all'attrice la «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei benefici”;
-che l'Azienda RA ha preso quindi contatti sia con il Dipartimento Regionale che con l' ribadendo l'avvenuta realizzazione Controparte_5 dell'opera finanziata e la sua incolpevolezza in relazione ai collaudi, comunque richiesti, Contr chiedendo la proroga del termine per richiedere, tramite il competente , il collaudo dei lavori oggetto della domanda n. 6580084213- Polizza n. 943319 del 15/09/2016, già eseguiti prima del luglio 2018 e mancanti, relativamente alla parte di intervento oggetto della revoca, della richiesta formale da parte del CP_6
-che con provvedimento del 30/03/2022 la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari, con nota in pari data prot. n. 15674/SIAR, ha autorizzato la proroga al
31/05/ 2022 per la richiesta di collaudo delle opere realizzate;
-che, pertanto, l'Azienda RA ha proceduto a presentare la documentazione e rendicontazione, tramite il C.A.A. di CP_7 CP_8
-che, alla presentazione della domanda di collaudo, regolarmente assunta a sistema da parte di non è seguita alcun riscontro da parte dell' medesima né alcuna comunicazione CP_3 CP_3 all'impresa;
-che, in data 17/10/2022, l' comunicava con Controparte_9 nota prot. “ .ALA. ” che “con Determina Dirigenziale Regionale/Provinciale n. CP_3 P.IVA_4
135/54 del 8/03/22 è stata disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario relativo alla domanda in oggetto, liquidato in via anticipata a codesta Ditta previa presentazione della garanzia sopra specificata, per la/e motivazione/i di seguito indicata”;
-che, nello specifico, alla base della revoca del finanziamento ricevuto vi è stata l'apposizione di una “X” in corrispondenza della seguente motivazione: “Opere non realizzate o realizzate oltre il termine previsto dal Reg. CE 555/08 e s.m. art. 9, par. 2”;
-che, inoltre, con la stessa nota, l' a intimato la restituzione della somma a suo tempo CP_3 erogata per l'importo di € 12.087,60;
4 -che, con lettera del 04/11/2022, nella quale esponeva i fatti, parte attrice ha ribadito di avere documentato la regolare esecuzione tutti i lavori ammessi all'agevolazione e, che era CP_3 stata autorizzata la proroga da parte della per la nuova richiesta di collaudo;
Controparte_1
- che, dunque, l'Azienda RA ha chiesto che l' con provvedimento in autotutela, CP_3 procedesse all'annullamento della deliberazione di revoca del contributo in oggetto, chiedendo il soccorso istruttorio per la eventuale regolarizzazione burocratica di ulteriori adempimenti;
-che la richiesta di provvedimento di annullamento in autotutela è stata protocollata il
04/11/2022 con n. 0079665, ma è rimasta priva di riscontro da parte della Controparte_1
-che, per tali motivi, l'Azienda RA ha proposto azione giudiziale nei confronti della e della mediante ricorso Controparte_1 Controparte_3 amministrativo innanzi al T.A.R. di Catanzaro;
-che, con sentenza n. 53 del 19/01/2023, il T.A.R. di Catanzaro ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che: “nel caso in esame, l'Amministrazione contesta alla ricorrente il mancato assolvimento degli impegni assunti in esecuzione del progetto ammesso a finanziamento. Trattandosi di vicenda relativa ad un momento successivo a quello dell'erogazione del contributo, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla conservazione dei fondi erogati, con conseguente spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.”.
Riassunto così il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, con comparsa del 05/09/2023, si è costituita la che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo al Controparte_1
Tribunale di: “1) Nel merito, rigettare il ricorso proposto, siccome irricevibile, improponibile, improcedibile, inammissibile e totalmente infondato in fatto e in diritto, quanto meno nei confronti della . 2) Controparte_1
Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio, con comparsa del 20/09/2023, l' Controparte_3
-, la quale ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Catanzaro le seguenti
[...] conclusioni: “1) Respingere la domanda avversaria, in quanto infondata;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, invece, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita nel presente giudizio.
5 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti e, all'udienza del 13/01/2025, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è infondata e viene respinta per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, si rileva che il è un organo Controparte_2 della convenuta e ne costituisce parte integrante, dunque, è sfornito di Controparte_1 autonoma capacità processuale.
Dalla documentazione versata in atti, è emerso che:
a) in data 03/03/2016, parte attrice ha presentato domanda di pagamento n. 65380084213 relativa alla Misura OCM Vino “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” – Campagna
2015/2016 - Azione B2 (reimpianto con diritto), per la realizzazione di mq 7.000 di vigneto (v. doc. n. 1 fasc. ). CP_3 Controparte_3
b) con nota prot. n. 227170 del 15/0/2016 la ha comunicato alla TT RA Controparte_1 la concessione del finanziamento per un importo complessivo di € 10.073,70 e che il termine di scadenza per la conclusione delle opere e relativa richiesta di collaudo era fissato alla data del
31/07/2018, specificandosi che parte istante aveva l'obbligo di predisporre, presso un Ente garante riconosciuto da apposita cauzione assicurativa, e che inoltre, la mancata CP_3 presentazione della richiesta di accertamento dei lavori finali avrebbe comportato l'incameramento della garanzia connessa (polizza fideiussoria) (v. pag. 24-25, all. n. 3 fascicolo telematico RA).
c) nessuna richiesta di collaudo delle relative opere era stata presentata dall'attrice nel termine di scadenza previsto dalla normativa di riferimento, né in modalità telematica e né in formato cartaceo;
d) con nota prot. n. 231443 del 03/07/2019, la TT RA ha richiesto alla
[...] una proroga dei termini per l'esecuzione Controparte_2 dei lavori di cui alla domanda n. 65380084213 dal 31/07/2019 al 31/07/2020 (v. doc. n. 2 fasc.
) Controparte_1
6 e) con prot. n. 294132 del 19/08/2019, la Controparte_2 ha concesso la proroga così come avanzata dalla TT RA, con
[...] scadenza fissata al 31/07/2020 (v. doc. n. 3 fasc. ); Controparte_1
f) anche in questo caso, nessuna richiesta di collaudo delle relative opere era stata presentata dall'attrice nel termine di scadenza così come previsto dalla proroga concessa in data
19/08/2019;
g) con nota prot. n. 135134 del 18/03/2022, l ha comunicato all'odierna attrice CP_10 che con Decreto Dirigenziale n. 135154 del 08/03/2022 è stato disposto il procedimento di revoca dei benefici concessi, e con la suddetta nota ha concessa a parte istante il termine di 10 giorni per presentare memorie o controdeduzioni (v. doc. n. 4 fasc. TT RA);
h) con comunicazione mediante PEC del 29/03/2022, la TT RA ha chiesto alla CP_1
e all' , la concessione di una nuova proroga al
[...] Controparte_3
Contr fine di richiedere tramite il competente il collaudo dei lavori oggetto della domanda n.
6580084213- Polizza n. 943319 del 15/09/2016 e mancanti della richiesta formale da parte del
C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) (v. doc. n. 6 fasc. TT RA);
i) con prot. n. 156743 del 30/03/2022, la ha concesso alla suddetta TT la Controparte_1 proroga del termine fino al 31/05/2022 al solo fine di caricare tutti i dati richiesti sul portale
SIAN per la richiesta di collaudo delle opere realizzate (v. doc. n. 7 fasc. TT RA);
l) in data 05/04/2022 il C.A.A. di riferimento della TT attrice ha inserito sul portale SIAN esclusivamente la richiesta di collaudo, senza l'indispensabile documentazione di accompagnamento, così violando il preciso obbligo, giuridicamente rilevante, indicato dalla normativa di riferimento e dall'Avviso pubblico (v. doc. n. 10 fasc. ); Controparte_1
m) con nota prot. AGEA ALA. del 17/10/2022, l' P.IVA_4 Controparte_3
ha denunciato il sinistro alla società assicuratrice “ e
[...] Controparte_11 all' per l'escussione della polizza ed il recupero delle somme erogate alla Controparte_12 TT RA ricorrente (v. doc. n. 8 fasc. ). Controparte_3
n) con comunicazione del 03/11/2022 la TT RA ha inoltrato nei confronti della CP_1
una richiesta di annullamento in autotutela del decreto di revoca del contributo
[...] precedentemente concesso ed allegando per la prima volta la documentazione relativa al collaudo delle opere realizzate (v. doc. n. 9 fasc. ); Controparte_3
7 o) con provvedimento della del 13/12/2022 è stata rigettata la richiesta di Controparte_1 annullamento in autotutela del decreto di revoca del 08/03/2022 relativo alla concessione del contributo precedentemente concesso in favore dell'odierna TT attrice (v. doc. n. 13 fasc. CP_1
).
[...]
Orbene, dalla documentazione sopra indicata, risulta che la domanda avanzata da parte attrice non possa essere accolta in quanto l'omessa produzione nei termini previsti dal bando della documentazione prodromica al collaudo corrisponde alla mancata realizzazione dell'opera finanziata, non essendo stato pertanto completato l'iter di accertamento e collaudo richiesto dal bando.
Difatti, la circostanza non contestata che la richiesta di collaudo non sia stata corredata dalla documentazione essenziale allo stesso è equiparabile alla mancata richiesta di collaudo entro il termine previsto e ciò ha comportato la revoca del beneficio già concesso.
D'altronde, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte attrice secondo cui ci sarebbe stato un mancato coordinamento tra e nella gestione della Controparte_1 CP_3 domanda in questione poiché, al contrario, il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca è scaturito della determinazione dell' di riscontro della mancata CP_10 produzione della documentazione necessaria ai fini del collaudo richiesto.
In particolare, nella nota prot. n. 556037 del 13/12/2022, la in riscontro alla Controparte_1 richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del beneficio del
08/03/2022, ha ben specificato le ragioni sottese a detto provvedimento.
Infatti, soltanto in data 04/11/2022 sono state trasmesse, per la prima volta, le copie dei documenti relativi al collaudo, unitamente alla richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione acquisita agli atti con prot. n. 501943 del 14/11/2022; CP_ Al riguardo, si osserva come tutte le comunicazioni e dichiarazioni prodotte della RA sono prive dell'apposizione della firma, mentre la parte relativa alla rendicontazione tecnico contabile presenta le incongruenze e criticità di seguito indicate:
1) nella domanda di aiuto n. 65380084213, riguardante il reimpianto con diritto di mq 7.000, azione B2, era prevista la realizzazione di un vigneto nel Comune di Ricadi sul Foglio n. 5 particella n. 758, utilizzando la varietà “Magliocco”;
2) nella richiesta di collaudo inserita sul sistema SIAN in data 05/04/2022 è stata indicata la particella 807 del Foglio n. 5 del Comune di Ricadi;
8 3) nella relazione tecnica allegata alla documentazione relativa al collaudo viene riportata come area d'intervento: Comune di Ricadi, foglio n. 5, particella n. 758, per mq 5.800, e particella 75, per mq 1.200
4) nella domanda di aiuto è indicato l'utilizzo della varietà “Magliocco”;
5) nella relazione tecnica è descritto l'utilizzo di varietà “Magliocco”, “Cabernet”, “Malvasia Bianca”,
“Montepulciano”, “Pecorello”;
6) nella fattura viene indicata soltanto la varietà “Cabernet”;
7) con il sesto d'impianto adottato sarebbero stati presenti circa 3.500 piante, mentre risulta un'unica fattura di 1.800 barbatelle di solo “Cabernet”;
8) da una verifica effettuata è stato rilevato che la particella n. 758 del foglio 5 del Comune di
Ricadi è stata già oggetto d'intervento di miglioramento e attualmente non è riportata nel fascicolo aziendale della TT (v. doc. da n. 12 a n. 34 fasc. telematico TT RA).
Pertanto, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si ritiene corretto l'operato della CP_1
e dell' , in quanto il provvedimento di revoca
[...] Controparte_3 del contributo adottato dalla non è dipeso dall'effettiva realizzazione o meno Controparte_1 delle opere da parte della TT RA, bensì dalla mancata trasmissione agli uffici competenti della documentazione relativa alla domanda di saldo entro il termine perentorio previsto, come stabilito dal bando e dalla vigente normativa in materia, e ciò non ha consentito agli organi preposti di espletare l'istruttoria di competenza in merito al finanziamento concesso alla TT
RA.
Oltretutto, parte attrice non ha fornito nessuna prova in ordine ad eventuali circostanze di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta relative alla mancata trasmissione della necessaria documentazione, entro i termini indicati nell'Avviso pubblico, e più volte prorogati dalla Controparte_1
Conseguentemente, si ritiene legittimamente emesso il Decreto Dirigenziale n. 135154 del
08/03/2022 della avente ad oggetto la revoca del finanziamento pubblico Controparte_1 parzialmente concesso in favore della TT RA per l'importo di € 10.073,00 (cfr. doc. n. 4 fasc. ). Controparte_1
Ne consegue che la domanda avanzata da , in proprio e in qualità come in atti, Parte_1 deve essere respinta.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda proposta da , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima TT individuale “Azienda Marchesa Isabella RA”, nei confronti della in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 dell' in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
- Condanna , in qualità come in atti, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti della che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, CPA e IVA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna , in qualità come in atti, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti dell' che si liquidano in Controparte_3 complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 17/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
10
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 1476/2023 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima TT individuale “Azienda Agricola Marchesa Isabella RA” (P.I. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Tommaso
Marvasi (C.F. ), Fabiana Seghini (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Lucia Denza (C.F. giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._4
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 21/01/2022 (rep. n. 163.078) - dall'Avv. Persona_1
Lorenzo Catizone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._5
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
1 Controparte_2
(C.F. e P.I. in persona del Presidente e legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Cittadella Regionale Germaneto – 88100 – Catanzaro;
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
(C.F. e P.I. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
-CONVENUTA-
Oggetto: revoca di finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/01/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima TT individuale denominata “Azienda Agricola Marchesa Isabella RA”, ha riassunto ex art. 11 c.p.a. il giudizio inizialmente introdotto dinanzi al TAR Calabria, citando innanzi al Tribunale di Catanzaro, la in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la Controparte_2
nonché l'
[...] Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “1) Occorrendo, previo eventuale annullamento incidentale: a) Del provvedimento dell' n. 0054715 del 17 ottobre 2022, con cui è stata Controparte_3 disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario Ristrutturazione e vigneti campagna
2015/2016 (dom. n.65380084213 – cod. fid. 60500031616); b) Denuncia di sinistro garanzia fidejussoria
n.943319 del 15/09/2016; c) Per quanto occorrer possa della «Determina Dirigenziale
Regionale/Provinciale n. 135/54 del giorno 8/03/22» richiamata nel provvedimento impugnato, ma mai comunicata e completamente ignota alla ricorrente, con la quale sarebbe «stata disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario relativo alla domanda in oggetto»; d) Per quanto occorrer possa
2 dell'eventuale provvedimento, mai comunicato, con cui sarebbe stato definito il provvedimento apertosi a seguito del provvedimento 30 marzo 2022 della , Controparte_1 Controparte_2
prot. n. 15674/SIAR , con il quale veniva prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la
[...] ripresentazione della domanda di collaudo;
e) nonché di ogni altro atto, precedente o successivo, comunque connesso e/o consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente: 2) Volere accertare e dichiarare, previo accertamento della regolare e diligente esecuzione delle opere finanziate nei termini stabiliti da parte dell'attrice, l'insussistenza degli inadempimenti sottesi alla dichiarazione di decadenza pronunciata con gli illegittimi atti sopra indicati, per vedere, quindi, dichiarare non sussistere le ragioni addotte dalle parti convenute per la revoca del finanziamento stesso e la risoluzione per inadempimento del rapporto;
nonché in subordine per sentire accertare e dichiarare che l'impresa attrice non è incorsa in alcun inadempimento di una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e la revoca del finanziamento;
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha esposto quanto di seguito:
-che, con protocollo S.I.A.R. n. 227170 del 15/07/2016, veniva approvato il progetto a firma del dott. di cui all'istanza con prot. n. 65380084213, avanzata dalla TT Persona_2
RA Isabella per l'esecuzione degli interventi strutturali in azienda previsti dal REG. (CE)
1308/2013 – “Riconversione e ristrutturazione vigenti”;
- che il progetto del 2016 costituiva una “variante” approvata, relativa ad un più ampio progetto dell'anno precedente in relazione al quale era stata autorizzata un reimpianto di circa “ha. 4:96”;
-che, quindi, tale progetto del 2016 faceva parte di un più ampio intervento, presentato per il tramite del medesimo “Studio Tecnico Tassone” e tutto realizzato concretamente con impianti eseguiti dal medesimo appaltatore [doc. n. 2] ed interessante i terreni di proprietà dell'attrice nei comuni di Nicotera e di Ricadi (VV);
-che l'esecuzione delle opere avveniva regolarmente, con la tempistica e le modalità previste e in data 31/07/2018 l'Azienda RA, con articolata relazione, ha chiesto al Dipartimento
Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria l'esecuzione del collaudo finale amministrativo in loco dei lavori effettuati;
- che il collaudo è stato eseguito, anche se l'Azienda RA non ha mai avuto evidenza documentale dell'esito, né dell'eventuale non avvenuto collaudo di una piccola parte dello stesso;
3 - che, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Azienda RA riscontrava oggettive difficoltà sia nell'interloquire con gli uffici pubblici e privati, sia a causa della limitazione degli spostamenti al di fuori del Comune di residenza;
-che il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, con nota prot. 135/34 del 18/93/2022 ha notificato all'attrice la «Comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei benefici”;
-che l'Azienda RA ha preso quindi contatti sia con il Dipartimento Regionale che con l' ribadendo l'avvenuta realizzazione Controparte_5 dell'opera finanziata e la sua incolpevolezza in relazione ai collaudi, comunque richiesti, Contr chiedendo la proroga del termine per richiedere, tramite il competente , il collaudo dei lavori oggetto della domanda n. 6580084213- Polizza n. 943319 del 15/09/2016, già eseguiti prima del luglio 2018 e mancanti, relativamente alla parte di intervento oggetto della revoca, della richiesta formale da parte del CP_6
-che con provvedimento del 30/03/2022 la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari, con nota in pari data prot. n. 15674/SIAR, ha autorizzato la proroga al
31/05/ 2022 per la richiesta di collaudo delle opere realizzate;
-che, pertanto, l'Azienda RA ha proceduto a presentare la documentazione e rendicontazione, tramite il C.A.A. di CP_7 CP_8
-che, alla presentazione della domanda di collaudo, regolarmente assunta a sistema da parte di non è seguita alcun riscontro da parte dell' medesima né alcuna comunicazione CP_3 CP_3 all'impresa;
-che, in data 17/10/2022, l' comunicava con Controparte_9 nota prot. “ .ALA. ” che “con Determina Dirigenziale Regionale/Provinciale n. CP_3 P.IVA_4
135/54 del 8/03/22 è stata disposta la revoca parziale/totale della concessione dell'aiuto comunitario relativo alla domanda in oggetto, liquidato in via anticipata a codesta Ditta previa presentazione della garanzia sopra specificata, per la/e motivazione/i di seguito indicata”;
-che, nello specifico, alla base della revoca del finanziamento ricevuto vi è stata l'apposizione di una “X” in corrispondenza della seguente motivazione: “Opere non realizzate o realizzate oltre il termine previsto dal Reg. CE 555/08 e s.m. art. 9, par. 2”;
-che, inoltre, con la stessa nota, l' a intimato la restituzione della somma a suo tempo CP_3 erogata per l'importo di € 12.087,60;
4 -che, con lettera del 04/11/2022, nella quale esponeva i fatti, parte attrice ha ribadito di avere documentato la regolare esecuzione tutti i lavori ammessi all'agevolazione e, che era CP_3 stata autorizzata la proroga da parte della per la nuova richiesta di collaudo;
Controparte_1
- che, dunque, l'Azienda RA ha chiesto che l' con provvedimento in autotutela, CP_3 procedesse all'annullamento della deliberazione di revoca del contributo in oggetto, chiedendo il soccorso istruttorio per la eventuale regolarizzazione burocratica di ulteriori adempimenti;
-che la richiesta di provvedimento di annullamento in autotutela è stata protocollata il
04/11/2022 con n. 0079665, ma è rimasta priva di riscontro da parte della Controparte_1
-che, per tali motivi, l'Azienda RA ha proposto azione giudiziale nei confronti della e della mediante ricorso Controparte_1 Controparte_3 amministrativo innanzi al T.A.R. di Catanzaro;
-che, con sentenza n. 53 del 19/01/2023, il T.A.R. di Catanzaro ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevando che: “nel caso in esame, l'Amministrazione contesta alla ricorrente il mancato assolvimento degli impegni assunti in esecuzione del progetto ammesso a finanziamento. Trattandosi di vicenda relativa ad un momento successivo a quello dell'erogazione del contributo, la posizione del beneficiario assume la consistenza del diritto soggettivo alla conservazione dei fondi erogati, con conseguente spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.”.
Riassunto così il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, con comparsa del 05/09/2023, si è costituita la che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo al Controparte_1
Tribunale di: “1) Nel merito, rigettare il ricorso proposto, siccome irricevibile, improponibile, improcedibile, inammissibile e totalmente infondato in fatto e in diritto, quanto meno nei confronti della . 2) Controparte_1
Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio, con comparsa del 20/09/2023, l' Controparte_3
-, la quale ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Catanzaro le seguenti
[...] conclusioni: “1) Respingere la domanda avversaria, in quanto infondata;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, invece, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti, non si è costituita nel presente giudizio.
5 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti e, all'udienza del 13/01/2025, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate da parte attrice mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di parte attrice è infondata e viene respinta per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, si rileva che il è un organo Controparte_2 della convenuta e ne costituisce parte integrante, dunque, è sfornito di Controparte_1 autonoma capacità processuale.
Dalla documentazione versata in atti, è emerso che:
a) in data 03/03/2016, parte attrice ha presentato domanda di pagamento n. 65380084213 relativa alla Misura OCM Vino “Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti” – Campagna
2015/2016 - Azione B2 (reimpianto con diritto), per la realizzazione di mq 7.000 di vigneto (v. doc. n. 1 fasc. ). CP_3 Controparte_3
b) con nota prot. n. 227170 del 15/0/2016 la ha comunicato alla TT RA Controparte_1 la concessione del finanziamento per un importo complessivo di € 10.073,70 e che il termine di scadenza per la conclusione delle opere e relativa richiesta di collaudo era fissato alla data del
31/07/2018, specificandosi che parte istante aveva l'obbligo di predisporre, presso un Ente garante riconosciuto da apposita cauzione assicurativa, e che inoltre, la mancata CP_3 presentazione della richiesta di accertamento dei lavori finali avrebbe comportato l'incameramento della garanzia connessa (polizza fideiussoria) (v. pag. 24-25, all. n. 3 fascicolo telematico RA).
c) nessuna richiesta di collaudo delle relative opere era stata presentata dall'attrice nel termine di scadenza previsto dalla normativa di riferimento, né in modalità telematica e né in formato cartaceo;
d) con nota prot. n. 231443 del 03/07/2019, la TT RA ha richiesto alla
[...] una proroga dei termini per l'esecuzione Controparte_2 dei lavori di cui alla domanda n. 65380084213 dal 31/07/2019 al 31/07/2020 (v. doc. n. 2 fasc.
) Controparte_1
6 e) con prot. n. 294132 del 19/08/2019, la Controparte_2 ha concesso la proroga così come avanzata dalla TT RA, con
[...] scadenza fissata al 31/07/2020 (v. doc. n. 3 fasc. ); Controparte_1
f) anche in questo caso, nessuna richiesta di collaudo delle relative opere era stata presentata dall'attrice nel termine di scadenza così come previsto dalla proroga concessa in data
19/08/2019;
g) con nota prot. n. 135134 del 18/03/2022, l ha comunicato all'odierna attrice CP_10 che con Decreto Dirigenziale n. 135154 del 08/03/2022 è stato disposto il procedimento di revoca dei benefici concessi, e con la suddetta nota ha concessa a parte istante il termine di 10 giorni per presentare memorie o controdeduzioni (v. doc. n. 4 fasc. TT RA);
h) con comunicazione mediante PEC del 29/03/2022, la TT RA ha chiesto alla CP_1
e all' , la concessione di una nuova proroga al
[...] Controparte_3
Contr fine di richiedere tramite il competente il collaudo dei lavori oggetto della domanda n.
6580084213- Polizza n. 943319 del 15/09/2016 e mancanti della richiesta formale da parte del
C.A.A. (Centro di Assistenza Agricola) (v. doc. n. 6 fasc. TT RA);
i) con prot. n. 156743 del 30/03/2022, la ha concesso alla suddetta TT la Controparte_1 proroga del termine fino al 31/05/2022 al solo fine di caricare tutti i dati richiesti sul portale
SIAN per la richiesta di collaudo delle opere realizzate (v. doc. n. 7 fasc. TT RA);
l) in data 05/04/2022 il C.A.A. di riferimento della TT attrice ha inserito sul portale SIAN esclusivamente la richiesta di collaudo, senza l'indispensabile documentazione di accompagnamento, così violando il preciso obbligo, giuridicamente rilevante, indicato dalla normativa di riferimento e dall'Avviso pubblico (v. doc. n. 10 fasc. ); Controparte_1
m) con nota prot. AGEA ALA. del 17/10/2022, l' P.IVA_4 Controparte_3
ha denunciato il sinistro alla società assicuratrice “ e
[...] Controparte_11 all' per l'escussione della polizza ed il recupero delle somme erogate alla Controparte_12 TT RA ricorrente (v. doc. n. 8 fasc. ). Controparte_3
n) con comunicazione del 03/11/2022 la TT RA ha inoltrato nei confronti della CP_1
una richiesta di annullamento in autotutela del decreto di revoca del contributo
[...] precedentemente concesso ed allegando per la prima volta la documentazione relativa al collaudo delle opere realizzate (v. doc. n. 9 fasc. ); Controparte_3
7 o) con provvedimento della del 13/12/2022 è stata rigettata la richiesta di Controparte_1 annullamento in autotutela del decreto di revoca del 08/03/2022 relativo alla concessione del contributo precedentemente concesso in favore dell'odierna TT attrice (v. doc. n. 13 fasc. CP_1
).
[...]
Orbene, dalla documentazione sopra indicata, risulta che la domanda avanzata da parte attrice non possa essere accolta in quanto l'omessa produzione nei termini previsti dal bando della documentazione prodromica al collaudo corrisponde alla mancata realizzazione dell'opera finanziata, non essendo stato pertanto completato l'iter di accertamento e collaudo richiesto dal bando.
Difatti, la circostanza non contestata che la richiesta di collaudo non sia stata corredata dalla documentazione essenziale allo stesso è equiparabile alla mancata richiesta di collaudo entro il termine previsto e ciò ha comportato la revoca del beneficio già concesso.
D'altronde, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte attrice secondo cui ci sarebbe stato un mancato coordinamento tra e nella gestione della Controparte_1 CP_3 domanda in questione poiché, al contrario, il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca è scaturito della determinazione dell' di riscontro della mancata CP_10 produzione della documentazione necessaria ai fini del collaudo richiesto.
In particolare, nella nota prot. n. 556037 del 13/12/2022, la in riscontro alla Controparte_1 richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del beneficio del
08/03/2022, ha ben specificato le ragioni sottese a detto provvedimento.
Infatti, soltanto in data 04/11/2022 sono state trasmesse, per la prima volta, le copie dei documenti relativi al collaudo, unitamente alla richiesta di annullamento del provvedimento di esclusione acquisita agli atti con prot. n. 501943 del 14/11/2022; CP_ Al riguardo, si osserva come tutte le comunicazioni e dichiarazioni prodotte della RA sono prive dell'apposizione della firma, mentre la parte relativa alla rendicontazione tecnico contabile presenta le incongruenze e criticità di seguito indicate:
1) nella domanda di aiuto n. 65380084213, riguardante il reimpianto con diritto di mq 7.000, azione B2, era prevista la realizzazione di un vigneto nel Comune di Ricadi sul Foglio n. 5 particella n. 758, utilizzando la varietà “Magliocco”;
2) nella richiesta di collaudo inserita sul sistema SIAN in data 05/04/2022 è stata indicata la particella 807 del Foglio n. 5 del Comune di Ricadi;
8 3) nella relazione tecnica allegata alla documentazione relativa al collaudo viene riportata come area d'intervento: Comune di Ricadi, foglio n. 5, particella n. 758, per mq 5.800, e particella 75, per mq 1.200
4) nella domanda di aiuto è indicato l'utilizzo della varietà “Magliocco”;
5) nella relazione tecnica è descritto l'utilizzo di varietà “Magliocco”, “Cabernet”, “Malvasia Bianca”,
“Montepulciano”, “Pecorello”;
6) nella fattura viene indicata soltanto la varietà “Cabernet”;
7) con il sesto d'impianto adottato sarebbero stati presenti circa 3.500 piante, mentre risulta un'unica fattura di 1.800 barbatelle di solo “Cabernet”;
8) da una verifica effettuata è stato rilevato che la particella n. 758 del foglio 5 del Comune di
Ricadi è stata già oggetto d'intervento di miglioramento e attualmente non è riportata nel fascicolo aziendale della TT (v. doc. da n. 12 a n. 34 fasc. telematico TT RA).
Pertanto, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, si ritiene corretto l'operato della CP_1
e dell' , in quanto il provvedimento di revoca
[...] Controparte_3 del contributo adottato dalla non è dipeso dall'effettiva realizzazione o meno Controparte_1 delle opere da parte della TT RA, bensì dalla mancata trasmissione agli uffici competenti della documentazione relativa alla domanda di saldo entro il termine perentorio previsto, come stabilito dal bando e dalla vigente normativa in materia, e ciò non ha consentito agli organi preposti di espletare l'istruttoria di competenza in merito al finanziamento concesso alla TT
RA.
Oltretutto, parte attrice non ha fornito nessuna prova in ordine ad eventuali circostanze di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta relative alla mancata trasmissione della necessaria documentazione, entro i termini indicati nell'Avviso pubblico, e più volte prorogati dalla Controparte_1
Conseguentemente, si ritiene legittimamente emesso il Decreto Dirigenziale n. 135154 del
08/03/2022 della avente ad oggetto la revoca del finanziamento pubblico Controparte_1 parzialmente concesso in favore della TT RA per l'importo di € 10.073,00 (cfr. doc. n. 4 fasc. ). Controparte_1
Ne consegue che la domanda avanzata da , in proprio e in qualità come in atti, Parte_1 deve essere respinta.
9 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Rigetta la domanda proposta da , in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima TT individuale “Azienda Marchesa Isabella RA”, nei confronti della in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 dell' in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
- Condanna , in qualità come in atti, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti della che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, CPA e IVA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna , in qualità come in atti, alla rifusione delle spese di lite nei Parte_1
confronti dell' che si liquidano in Controparte_3 complessivi € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA nella misura prevista dalla normativa vigente.
Catanzaro, lì 17/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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