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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/24 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 361/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1955, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Simone Zanola e dall'Avv. Tiziano Cattaneo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in RR IN (BG), Via M.B.
Ragazzoni n. 32
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 30.10.2025 da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Mezzovate n. 12 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti Parte_1 di importo pari ad euro 1.013.318,21, per il 20% circa nei confronti dell'Erario e per il resto nei confronti di Controparte_1
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario dei seguenti beni Parte_1 immobili:
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/3 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 712,
Cat. A3
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/2 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 711,
Cat. A3
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/2 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 19, Cat.
A3
- In Comune di Costa Serina (BG), quota di 1/1 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 3, particella 2890, sub. 2, Cat. C6;
- In Comune di Costa Serina (BG), quota di 1/1 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 3, particella 31, sub. 7, Cat. A3;
considerato che
i predetti beni sono stati stimati dal perito di parte del ricorrente (All. 4 e 5 al ricorso) rispettivamente in euro 95.000,00 per l'intero gli immobili di AT RA, ed in euro 25.000,00 gli immobili di Costa Serina, importi che il ricorrente metterà a disposizione del creditore a seguito della liquidazione;
considerato che
il sig. on risulta titolare di beni mobili registrati;
Pt_1 considerato ancora che il ricorrente è titolare della quota del 50% della società
ED S.r.l. (unitamente al fratello detentore del 50% residuo), e Persona_1 che lo stesso, dopo avere inizialmente richiesto l'esclusione della liquidazione della quota dalla procedura, a fronte dei rilievi mossi dal Tribunale ha infine acconsentito
2 alla liquidazione della medesima, che appare in ogni caso ineludibile attesa la natura interamente liquidatoria della procedura;
considerato che
il sig. titolare di un rapporto di conto corrente (n. Pt_1
340469 presso Banca del Territorio Lombardo) che aveva alla data di presentazione del ricorso un saldo attivo di euro 883,51; considerato, ancora, che il sig. è titolare di pensione Parte_1 mensile erogata dall' per un importo netto mensile ammontante a euro CP_2
1.865,43);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie (a sua volta titolare di pensione di vecchiaia media mensile di euro 1.100,00) appare adeguata;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria pensione mensile in misura pari ad euro 400,00 mensili (il quinto della medesima, nel rispetto dei limiti di pignorabilità), oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_2 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
3 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1 ivi residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti esclusa dalla liquidazione la pensione mensile del ricorrente eccedente l'importo di euro 400,00 (che andranno per contro acquisiti alla procedura), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_3 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma
4 in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel procedimento n. 361/2024 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1955, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Simone Zanola e dall'Avv. Tiziano Cattaneo del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in RR IN (BG), Via M.B.
Ragazzoni n. 32
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso depositato in data 30.10.2025 da (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Mezzovate n. 12 per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
1 rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte: in particolare il sig. risulta avere debiti Parte_1 di importo pari ad euro 1.013.318,21, per il 20% circa nei confronti dell'Erario e per il resto nei confronti di Controparte_1
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
considerato che
risulta proprietario dei seguenti beni Parte_1 immobili:
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/3 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 712,
Cat. A3
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/2 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 711,
Cat. A3
- In Comune di AT RA (BG), via Mezzovate n. 12: quota di 1/2 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 2, particella 329, sub. 19, Cat.
A3
- In Comune di Costa Serina (BG), quota di 1/1 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 3, particella 2890, sub. 2, Cat. C6;
- In Comune di Costa Serina (BG), quota di 1/1 di piena proprietà del bene identificato in Catasto a Foglio 3, particella 31, sub. 7, Cat. A3;
considerato che
i predetti beni sono stati stimati dal perito di parte del ricorrente (All. 4 e 5 al ricorso) rispettivamente in euro 95.000,00 per l'intero gli immobili di AT RA, ed in euro 25.000,00 gli immobili di Costa Serina, importi che il ricorrente metterà a disposizione del creditore a seguito della liquidazione;
considerato che
il sig. on risulta titolare di beni mobili registrati;
Pt_1 considerato ancora che il ricorrente è titolare della quota del 50% della società
ED S.r.l. (unitamente al fratello detentore del 50% residuo), e Persona_1 che lo stesso, dopo avere inizialmente richiesto l'esclusione della liquidazione della quota dalla procedura, a fronte dei rilievi mossi dal Tribunale ha infine acconsentito
2 alla liquidazione della medesima, che appare in ogni caso ineludibile attesa la natura interamente liquidatoria della procedura;
considerato che
il sig. titolare di un rapporto di conto corrente (n. Pt_1
340469 presso Banca del Territorio Lombardo) che aveva alla data di presentazione del ricorso un saldo attivo di euro 883,51; considerato, ancora, che il sig. è titolare di pensione Parte_1 mensile erogata dall' per un importo netto mensile ammontante a euro CP_2
1.865,43);
ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie mensili per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, costituito dalla moglie (a sua volta titolare di pensione di vecchiaia media mensile di euro 1.100,00) appare adeguata;
ritenuto in ogni caso che il debitore ha dichiarato di mettere a disposizione dei creditori la propria pensione mensile in misura pari ad euro 400,00 mensili (il quinto della medesima, nel rispetto dei limiti di pignorabilità), oltre all'eventuale eccedenza;
ritenuto che
nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;
osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha Persona_2 verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
3 dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...], Pt_1 C.F._1 ivi residente in [...]; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti esclusa dalla liquidazione la pensione mensile del ricorrente eccedente l'importo di euro 400,00 (che andranno per contro acquisiti alla procedura), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Per_3 dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma
4 in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di
Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 17.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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