TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3846 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...]; Parte_1 E
, nato\a a AL (PA), in data 17/10/1990; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n.34 presso lo studio dell'Avv. Sansone Sergio e dell'Avv. Pollarà Rosaria, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06 agosto 2025.
All'udienza del 18 novembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. dichiara di percepire un reddito mensile pari ad € 1.400,00 al netto delle ritenute Parte_1 ex lege, e percepisce un reddito imponibile annuo lordo di € 17.795,00;
3) La sig.ra dichiara di non percepire alcun reddito, se non la rendita per il 50% dell'immobile CP_1
(casa coniugale) in comproprietà, pari ad € 137,00 e pertanto, ad oggi, non risulta economicamente indipendente, e si riserva di agire, una volta ottenuto il decreto di omologa della presente separazione, al fin di ottenere, una volta ricorrendone i presupposti reddituali, l'assegno di inclusione (A.D.I.) dall'I.N.P.S.;
4) A tal proposito, il sig. si impegna, sin d'ora, a garantire alla moglie, fino alla ricezione di Parte_1 detta indennità, e a tempo indeterminato qualora la stessa non venisse erogata per mancanza di requisiti o per qualsiasi altro motivo, un aiuto economico nella misura di € 100,00 oltre al 100% dell'Assegno Unico (pari ad € 402,00) mensili;
5) La sig.ra pertanto, si impegna a rinunciare, in caso di accettazione della domanda CP_1 dell'A.D.I. e fino alla percezione della stessa indennità, a qualsiasi somma a titolo di mantenimento personale, nonché all'Assegno Unico, che verrà percepito interamente dal sig. ; Parte_1
6) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma Parte_1 mensile di € 150,00 cadauna, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
7) il sig. , altresì, si impegna a continuare, come già in atto, a versare la somma mensile di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contratto di mutuo acceso con Banca Unicredit per l'acquisto della casa coniugale;
8) I coniugi concordano sul regime di affido condiviso delle figlie minori, nel rispetto del comune concetto di bigenitorialità, al fine di concorrere insieme allo sviluppo psico-fisico delle stesse, con il domicilio-residenza prevalente presso la casa coniugale con la madre, insieme alla quale pertanto le minori rimarranno ivi collocate;
9) Il sig. continuerà ad abitare presso la casa dei di lui genitori, come sopra indicata;
Parte_1
10) La sig.ra continuerà ad abitare insieme alle figlie nella casa coniugale CP_1 di proprietà di entrambi i coniugi;
11) I coniugi sin d'ora stabiliscono che la frequenza settimanale delle visite alle figlie da parte del padre, e in particolare le modalità delle visite settimanali, verranno gestite in autonomia anche in base agli impegni lavorativi del padre, ma che, essendo i rapporti tra gli stessi sereni e distesi, si prospettano sin d'ora assidue e continue, ipotizzandosi una divisione dell'affido in modo quasi paritario, e questo sia per le visite infrasettimanali, in cui le bambine potranno dormire o rimanere più giorni a casa della nonna paterna, sia con il padre che con la nonna, con la quale sono molto legate, che per le vacanze invernali ed estive;
ad es, se nelle vacanze di Natale le bambine trascorreranno la vigilia con la mamma, il giorno di Natale saranno con il papà, e così via.”
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/08/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 20/05/2023 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 73 - Parte I - Anno 2023)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3846 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell' anno 2025
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...]; Parte_1 E
, nato\a a AL (PA), in data 17/10/1990; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n.34 presso lo studio dell'Avv. Sansone Sergio e dell'Avv. Pollarà Rosaria, che li rappresentano e difendono per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06 agosto 2025.
All'udienza del 18 novembre 2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. dichiara di percepire un reddito mensile pari ad € 1.400,00 al netto delle ritenute Parte_1 ex lege, e percepisce un reddito imponibile annuo lordo di € 17.795,00;
3) La sig.ra dichiara di non percepire alcun reddito, se non la rendita per il 50% dell'immobile CP_1
(casa coniugale) in comproprietà, pari ad € 137,00 e pertanto, ad oggi, non risulta economicamente indipendente, e si riserva di agire, una volta ottenuto il decreto di omologa della presente separazione, al fin di ottenere, una volta ricorrendone i presupposti reddituali, l'assegno di inclusione (A.D.I.) dall'I.N.P.S.;
4) A tal proposito, il sig. si impegna, sin d'ora, a garantire alla moglie, fino alla ricezione di Parte_1 detta indennità, e a tempo indeterminato qualora la stessa non venisse erogata per mancanza di requisiti o per qualsiasi altro motivo, un aiuto economico nella misura di € 100,00 oltre al 100% dell'Assegno Unico (pari ad € 402,00) mensili;
5) La sig.ra pertanto, si impegna a rinunciare, in caso di accettazione della domanda CP_1 dell'A.D.I. e fino alla percezione della stessa indennità, a qualsiasi somma a titolo di mantenimento personale, nonché all'Assegno Unico, che verrà percepito interamente dal sig. ; Parte_1
6) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore delle figlie la somma Parte_1 mensile di € 150,00 cadauna, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie;
7) il sig. , altresì, si impegna a continuare, come già in atto, a versare la somma mensile di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contratto di mutuo acceso con Banca Unicredit per l'acquisto della casa coniugale;
8) I coniugi concordano sul regime di affido condiviso delle figlie minori, nel rispetto del comune concetto di bigenitorialità, al fine di concorrere insieme allo sviluppo psico-fisico delle stesse, con il domicilio-residenza prevalente presso la casa coniugale con la madre, insieme alla quale pertanto le minori rimarranno ivi collocate;
9) Il sig. continuerà ad abitare presso la casa dei di lui genitori, come sopra indicata;
Parte_1
10) La sig.ra continuerà ad abitare insieme alle figlie nella casa coniugale CP_1 di proprietà di entrambi i coniugi;
11) I coniugi sin d'ora stabiliscono che la frequenza settimanale delle visite alle figlie da parte del padre, e in particolare le modalità delle visite settimanali, verranno gestite in autonomia anche in base agli impegni lavorativi del padre, ma che, essendo i rapporti tra gli stessi sereni e distesi, si prospettano sin d'ora assidue e continue, ipotizzandosi una divisione dell'affido in modo quasi paritario, e questo sia per le visite infrasettimanali, in cui le bambine potranno dormire o rimanere più giorni a casa della nonna paterna, sia con il padre che con la nonna, con la quale sono molto legate, che per le vacanze invernali ed estive;
ad es, se nelle vacanze di Natale le bambine trascorreranno la vigilia con la mamma, il giorno di Natale saranno con il papà, e così via.”
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 06/08/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato il 20/05/2023 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 73 - Parte I - Anno 2023)
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale Piergiorgio Morosini