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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Remo Pezzuto e Fiorella Parte_1
Loforese
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv.to A. Andriulli e F. Certomà
Resistente
OGGETTO: SP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.08.2024 il ricorrente - premesso di aver presentato all' in CP_1 data 05.04.2024, domanda per ottenere il beneficio della SP in forma anticipata con conseguente rigetto per mancanza di prova e documentazione completa della giusta causa di dimissioni - agiva in giudizio per conseguire il beneficio richiesto.
In tale sede il ricorrente riferiva di aver presentato, in data 01.04.2024, le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro intercorrente con la società MD Market in ragione della circostanza che la datrice di lavoro l'aveva trasferito dalla sede di Taranto a quella di Manduria con decorrenza 01.04.2024, rendendo così più gravose le condizioni di lavoro.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti della giusta causa delle dimissioni nonché lo stato di disoccupazione involontaria agiva in giudizio per ottenere il pagamento della SP, in forma anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, evidenziando che non era stata fornita la prova della giusta causa delle dimissioni, considerato che il trasferimento risultava sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ai sensi dell'art. 2103 c.c. e, in ogni caso, non risultava la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio avverso l'illegittimo comportamento del datore di lavoro.
Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.l. 22/15 “la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione (…); b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere almeno 30 giornate di effettivo lavoro, a prescindere dalla durata oraria delle giornate e quindi dal minimale contributivo, negli ultimi 12 mesi ”.
Il requisito contributivo e quello lavorativo non sono oggetto di contestazione tra le parti.
In ordine al requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 22/2015 stabilisce che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Successivamente, con Circolare n. 94 del 12.05.2015 l'Istituto ha chiarito che “lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale” precisando altresì “che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 comma 4 codice civile); - dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.”
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l'Ente previdenziale aveva espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore "ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività", concludendo che "anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91".
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella diversa fattispecie relativa "alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda",
l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione
(dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che "per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro", e che, "in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.", di talchè "qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara CP_1 che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare
l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale".
Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione (peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto
(dimissioni o risoluzione consensuale) (così anche Trib. Udine sent. n. 73/2023).
Occorrerà, pertanto, valutare se il ricorrente abbia perduto involontariamente l'occupazione e se, dunque, la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria, ovvero sia stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro (cfr. sent. Trib. Torino n. 429/2023).
Nel caso che ci occupa, il trasferimento della sede di lavoro ha comportato una notevole variazione delle condizioni lavorative, circostanza che ha indotto le dimissioni del ricorrente.
È fuor di dubbio, infatti, che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione del datore di lavoro di trasferire il dipendente in una sede (Manduria) distante oltre 50 km (nello specifico 63 Km) dal luogo di residenza del lavoratore ( ), come si evince dagli atti di causa in Per_1 assenza di contestazioni di controparte.
Si osserva, inoltre, che il trasferimento, nel caso di specie, era giustificato da
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103
c.c. (come si evince dalla lettera del 20.03.2024 in cui si fa riferimento ad esigenze di potenziamento del servizio e della assistenza alla clientela del punto vendita di
Manduria).
Sotto tale profilo la citata circ. 163/2003 deve essere letta nel senso che, solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di SP con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento della parte datoriale, ritenuto illegittimo.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale
(oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla SP ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che la condotta datoriale, sebbene sorretta da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive comportava una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione qualificabile come “giusta causa” a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla SP.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione della SP.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della prestazione di disoccupazione NASPI in relazione alle dimissioni del 01.04.2024, con decorrenza di legge;
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità nella misura CP_1 di legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 CP_1 oltre rimborso c.u. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Remo Pezzuto e Fiorella Parte_1
Loforese
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'avv.to A. Andriulli e F. Certomà
Resistente
OGGETTO: SP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 01.08.2024 il ricorrente - premesso di aver presentato all' in CP_1 data 05.04.2024, domanda per ottenere il beneficio della SP in forma anticipata con conseguente rigetto per mancanza di prova e documentazione completa della giusta causa di dimissioni - agiva in giudizio per conseguire il beneficio richiesto.
In tale sede il ricorrente riferiva di aver presentato, in data 01.04.2024, le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro intercorrente con la società MD Market in ragione della circostanza che la datrice di lavoro l'aveva trasferito dalla sede di Taranto a quella di Manduria con decorrenza 01.04.2024, rendendo così più gravose le condizioni di lavoro.
Pertanto, ritenendo sussistenti i presupposti della giusta causa delle dimissioni nonché lo stato di disoccupazione involontaria agiva in giudizio per ottenere il pagamento della SP, in forma anticipata, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, evidenziando che non era stata fornita la prova della giusta causa delle dimissioni, considerato che il trasferimento risultava sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ai sensi dell'art. 2103 c.c. e, in ogni caso, non risultava la volontà del lavoratore di difendersi in giudizio avverso l'illegittimo comportamento del datore di lavoro.
Pertanto, concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 d.l. 22/15 “la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione (…); b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere almeno 30 giornate di effettivo lavoro, a prescindere dalla durata oraria delle giornate e quindi dal minimale contributivo, negli ultimi 12 mesi ”.
Il requisito contributivo e quello lavorativo non sono oggetto di contestazione tra le parti.
In ordine al requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione, l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 22/2015 stabilisce che “la NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Successivamente, con Circolare n. 94 del 12.05.2015 l'Istituto ha chiarito che “lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale” precisando altresì “che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:
1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla Circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda (art. 2112 comma 4 codice civile); - dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.”
Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l'Ente previdenziale aveva espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore "ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività", concludendo che "anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91".
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella diversa fattispecie relativa "alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda",
l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione
(dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che "per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro", e che, "in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.", di talchè "qualora ricorra tale fattispecie, come già precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara CP_1 che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare
l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale".
Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione (peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto
(dimissioni o risoluzione consensuale) (così anche Trib. Udine sent. n. 73/2023).
Occorrerà, pertanto, valutare se il ricorrente abbia perduto involontariamente l'occupazione e se, dunque, la scelta di dimettersi sia frutto di una decisione spontanea e volontaria, ovvero sia stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra sede imposto dal datore di lavoro (cfr. sent. Trib. Torino n. 429/2023).
Nel caso che ci occupa, il trasferimento della sede di lavoro ha comportato una notevole variazione delle condizioni lavorative, circostanza che ha indotto le dimissioni del ricorrente.
È fuor di dubbio, infatti, che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione del datore di lavoro di trasferire il dipendente in una sede (Manduria) distante oltre 50 km (nello specifico 63 Km) dal luogo di residenza del lavoratore ( ), come si evince dagli atti di causa in Per_1 assenza di contestazioni di controparte.
Si osserva, inoltre, che il trasferimento, nel caso di specie, era giustificato da
"comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103
c.c. (come si evince dalla lettera del 20.03.2024 in cui si fa riferimento ad esigenze di potenziamento del servizio e della assistenza alla clientela del punto vendita di
Manduria).
Sotto tale profilo la citata circ. 163/2003 deve essere letta nel senso che, solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di SP con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento della parte datoriale, ritenuto illegittimo.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale
(oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla SP ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che la condotta datoriale, sebbene sorretta da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive comportava una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione qualificabile come “giusta causa” a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla SP.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la liquidazione della SP.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente alla erogazione della prestazione di disoccupazione NASPI in relazione alle dimissioni del 01.04.2024, con decorrenza di legge;
2. Condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità nella misura CP_1 di legge, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.500,00 CP_1 oltre rimborso c.u. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso come per legge, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli