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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17870/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17870/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZACCARIA VITO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
ZACCARIA VITO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli avv. CASCELLA CLAUDIO e , con elezione di domicilio in Corso Italia 43/A
70121 BARI, presso l'avv. CASCELLA CLAUDIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 5 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.12.2018, la conveniva in Controparte_1
giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_3
responsabilità contrattuale di quest'ultima in relazione al contratto del 06.06.2017
e la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 12.355,69 oltre IVA.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che:
Con
- in data 06.06.2017 aveva sottoscritto con la un contratto per la fornitura di energia elettrica per il villaggio turistico Cala Corvino;
Con
- con PEC del 15.06.2017 la comunicava che il passaggio al nuovo fornitore sarebbe avvenuto il 01.01.2018;
- in data 05.02.2018, vista la mancata attivazione della fornitura, la CP_1
comunicava formale disdetta;
Con
- la contestava l'efficacia della disdetta;
- in data 12.07.2018 l'attrice riceveva comunicazione da Enel Energia del passaggio al regime di salvaguardia.
Con Si costituiva la convenuta contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che:
- le parti avevano concordato di attendere la scadenza del precedente contratto con per evitare penali;
Pt_1
- la aveva esercitato il recesso dal contratto con la comunicazione del CP_1
05.02.2018;
- sussisteva la responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. per essere rimasta deliberatamente nel mercato di salvaguardia.
Veniva disposta CTU per quantificare gli eventuali costi sostenuti dalla nel CP_1 mercato di salvaguardia. Il CTU concludeva quantificando in € 20.513,78 i maggiori costi sopportati dall'attrice.
La causa veniva riservata alla udienza del 13/09/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Con Sulla responsabilità contrattuale della , va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità1 (Cass. civ. ord. n. 9263/2015) secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica impone al fornitore l'obbligo di erogare il servizio con diligenza e correttezza, astenendosi da comportamenti che determinino costi aggiuntivi ingiustificati per l'utente.
Con Nel caso di specie, è emerso che la , nonostante al tal fine sollecitata, non ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti non attivando la fornitura nei termini concordati e causando il passaggio dell'attrice al mercato di salvaguardia con conseguenti maggiori costi. Come chiarito da Cass. civ. ord. n. 2069/2018.
Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in te-ma di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ.
S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Quindi il creditore che allega l'inadempimento assolve l'onere probatorio, mentre spetta al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile.
Non può essere accolta l'eccezione della convenuta circa l'efficacia della disdetta Con del 05.02.2018, in quanto la stessa aveva contestato tale disdetta e confermato la validità del contratto, come emerge dalla documentazione in atti. Sul 1 Il contratto di somministrazione di energia elettrica impone al fornitore l'obbligo di erogare il servizio con diligenza e correttezza, astenendosi da comportamenti che determinino costi aggiuntivi ingiustificati per l'utente. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali, comportando un danno patrimoniale per il cliente, legittima la richiesta di risarcimento, in quanto la responsabilità contrattuale del fornitore sorge in presenza di inadempimenti che incidono negativamente sulla regolare fruizione del servizio e comportano un aggravio economico ingiustificato per l'utente finale. Il giudice, nel valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, deve accertare la sussistenza del danno patrimoniale lamentato, il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il pregiudizio subito dal cliente, nonché la colpevolezza del fornitore, desumibile dalla violazione degli obblighi di diligenza e correttezza che gravano sul professionista nell'esecuzione del contratto di somministrazione. L'onere della prova grava sul cliente, il quale deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza del danno e il suo nesso eziologico con l'inadempimento imputabile al fornitore;
quest'ultimo, a sua volta, può liberarsi dalla responsabilità contrattuale provando di aver eseguito correttamente le proprie prestazioni o di non aver potuto impedire l'evento dannoso. La sentenza che accoglie la domanda risarcitoria del cliente per i danni derivanti da inadempimenti contrattuali del fornitore di energia elettrica si fonda sulla valutazione della prova fornita dalle parti in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla colpevolezza del professionista, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale. pagina 3 di 5 punto, Cass. civ. ord. n. 23254/2024 ha chiarito che la valutazione del materiale probatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la CTU ha accertato maggiori costi per € 20.513,78, importo che appare congruo e adeguatamente motivato.
Come affermato da Cass. civ. sent. n. 4243/2014, l'inadempimento degli obblighi contrattuali che determini il pagamento di bollette con costi aggiuntivi legittima l'utente a richiedere il risarcimento del danno subito.
In ordine alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi pa- rametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do- po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalle parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato stu- dio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To- tale €. 2.540,00 oltre ad €. 254,00 per spese ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_2 pagamento in favore della della somma di €20.513,78, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre ad €. 254,00 per spese ed al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17870/2018 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZACCARIA VITO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
ZACCARIA VITO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli avv. CASCELLA CLAUDIO e , con elezione di domicilio in Corso Italia 43/A
70121 BARI, presso l'avv. CASCELLA CLAUDIO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno
2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente pagina 1 di 5 sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.12.2018, la conveniva in Controparte_1
giudizio la chiedendo l'accertamento della Controparte_3
responsabilità contrattuale di quest'ultima in relazione al contratto del 06.06.2017
e la conseguente condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 12.355,69 oltre IVA.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva che:
Con
- in data 06.06.2017 aveva sottoscritto con la un contratto per la fornitura di energia elettrica per il villaggio turistico Cala Corvino;
Con
- con PEC del 15.06.2017 la comunicava che il passaggio al nuovo fornitore sarebbe avvenuto il 01.01.2018;
- in data 05.02.2018, vista la mancata attivazione della fornitura, la CP_1
comunicava formale disdetta;
Con
- la contestava l'efficacia della disdetta;
- in data 12.07.2018 l'attrice riceveva comunicazione da Enel Energia del passaggio al regime di salvaguardia.
Con Si costituiva la convenuta contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che:
- le parti avevano concordato di attendere la scadenza del precedente contratto con per evitare penali;
Pt_1
- la aveva esercitato il recesso dal contratto con la comunicazione del CP_1
05.02.2018;
- sussisteva la responsabilità dell'attrice ex art. 1227 c.c. per essere rimasta deliberatamente nel mercato di salvaguardia.
Veniva disposta CTU per quantificare gli eventuali costi sostenuti dalla nel CP_1 mercato di salvaguardia. Il CTU concludeva quantificando in € 20.513,78 i maggiori costi sopportati dall'attrice.
La causa veniva riservata alla udienza del 13/09/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 5 Con Sulla responsabilità contrattuale della , va richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità1 (Cass. civ. ord. n. 9263/2015) secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica impone al fornitore l'obbligo di erogare il servizio con diligenza e correttezza, astenendosi da comportamenti che determinino costi aggiuntivi ingiustificati per l'utente.
Con Nel caso di specie, è emerso che la , nonostante al tal fine sollecitata, non ha adempiuto agli obblighi contrattuali assunti non attivando la fornitura nei termini concordati e causando il passaggio dell'attrice al mercato di salvaguardia con conseguenti maggiori costi. Come chiarito da Cass. civ. ord. n. 2069/2018.
Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in te-ma di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ.
S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Quindi il creditore che allega l'inadempimento assolve l'onere probatorio, mentre spetta al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile.
Non può essere accolta l'eccezione della convenuta circa l'efficacia della disdetta Con del 05.02.2018, in quanto la stessa aveva contestato tale disdetta e confermato la validità del contratto, come emerge dalla documentazione in atti. Sul 1 Il contratto di somministrazione di energia elettrica impone al fornitore l'obbligo di erogare il servizio con diligenza e correttezza, astenendosi da comportamenti che determinino costi aggiuntivi ingiustificati per l'utente. Il mancato rispetto di tali obblighi contrattuali, comportando un danno patrimoniale per il cliente, legittima la richiesta di risarcimento, in quanto la responsabilità contrattuale del fornitore sorge in presenza di inadempimenti che incidono negativamente sulla regolare fruizione del servizio e comportano un aggravio economico ingiustificato per l'utente finale. Il giudice, nel valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, deve accertare la sussistenza del danno patrimoniale lamentato, il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale e il pregiudizio subito dal cliente, nonché la colpevolezza del fornitore, desumibile dalla violazione degli obblighi di diligenza e correttezza che gravano sul professionista nell'esecuzione del contratto di somministrazione. L'onere della prova grava sul cliente, il quale deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza del danno e il suo nesso eziologico con l'inadempimento imputabile al fornitore;
quest'ultimo, a sua volta, può liberarsi dalla responsabilità contrattuale provando di aver eseguito correttamente le proprie prestazioni o di non aver potuto impedire l'evento dannoso. La sentenza che accoglie la domanda risarcitoria del cliente per i danni derivanti da inadempimenti contrattuali del fornitore di energia elettrica si fonda sulla valutazione della prova fornita dalle parti in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla colpevolezza del professionista, in applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale. pagina 3 di 5 punto, Cass. civ. ord. n. 23254/2024 ha chiarito che la valutazione del materiale probatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, la CTU ha accertato maggiori costi per € 20.513,78, importo che appare congruo e adeguatamente motivato.
Come affermato da Cass. civ. sent. n. 4243/2014, l'inadempimento degli obblighi contrattuali che determini il pagamento di bollette con costi aggiuntivi legittima l'utente a richiedere il risarcimento del danno subito.
In ordine alle spese legali occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del sud-detto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi pa- rametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata do- po l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalle parti la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato stu- dio €. 460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To- tale €. 2.540,00 oltre ad €. 254,00 per spese ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la al Controparte_2 pagamento in favore della della somma di €20.513,78, oltre Controparte_1
interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi €. 2.540,00 per compensi oltre ad €. 254,00 per spese ed al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5