CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AR GL LL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Lucio Parodi, contenente note di replica, che concluso insistendo nel ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 24.01.2024, che condannava NA ZO per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dal 4.09.2003 al 5.10.2009, e di amministratore unico, dal 5.10.2009 in poi, della CASE s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 21 marzo 2013 del Tribunale di Alessandria, limitatamente alle distrazioni in favore di GO TO s.p.a., per euro 5.000, e della società agricola Columbe, per euro 14.000, ha applicato le già riconosciute Penale Sent. Sez. 5 Num. 426 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 11/11/2025 2 attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva e rideterminato la pena in anni due di reclusione ed applicato le pene accessorie nella medesima durata della pena principale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione, omessa ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216, comma 1 n.1), 3, 223, comma 1, L.F., in punto di configurazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione. Si deduce che l’imputato non avrebbe correttamente valutato che le somme oggetto della distrazione erano in realtà importi prelevati in restituzione di un mutuo dallo stesso concesso alla società e che tali somme venivano restituite dalla fallita nella forma di pagamenti diretti a favore di creditori personali del fallito. Si tratterebbe di erronea applicazione della legge penale in quanto la corretta qualificazione del fatto doveva essere quella della bancarotta preferenziale, peraltro estinta per prescrizione. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, in relazione all’art.99 cod. pen. Si duole della mancata esclusione della recidiva. Si deduce la estrema risalenza nel tempo dei precedenti richiamati dalla Corte d’appello, evasione delle imposte del 1991 (estinto per prescrizione), e mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (commesso 17 anni fa), nonché la sostanziale sovrapponibilità del periodo di difficoltà societaria con il momento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la modestia della fattispecie e la brevità del periodo di violazione. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione, erronea applicazione ed inosservanza di legge, in relazione all’art.219, ult. comma, legge fall., in punto di mancato riconoscimento della attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte di appello, nel richiamare gli importi delle ritenute distrazioni, avrebbe omesso di motivare sul punto. Si deduce che le somme sarebbero state rimesse al fallimento da parte dell’imputato e che il danno, se verificato, sarebbe stato totalmente riparato. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di mancanza di motivazione, con riguardo alla durata delle pene accessorie, parametrate alla pena edittale minima di anni due, irrogata all’imputato. 3 2.5 Il quinto motivo di ricorso integra con ulteriori argomentazioni il primo motivo di ricorso. 3. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale approfondisce i motivi di ricorso sul quale insiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Il primo e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici. 2.1 I motivi citati sono reiterativi di censure dedotte in grado di appello e decise dalla Corte di merito con motivazione non illogica e immune da vizi e censure, con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta senza riuscire ad individuare specifici vizi logici nello sviluppo della argomentazione del provvedimento impugnato e cercando in definitiva di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento, inammissibile in questa sede. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili posti congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento (v. pag.6-7) alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ. La Corte di merito ha puntualizzato, sulla base delle informazioni, anche di pregio tecnico, fornite dalla curatela del fallimento, che, con il prelievo dal conto corrente della Case s.r.l. della somma di euro 5.100, e versamento della stessa alla società agricola Columbe, di cui il ricorrente era socio e poi liquidatore, e della somma di complessivi euro 14.000, e versamento della stessa a favore della GO TO s.p.a., che non aveva rapporti in essere con la Case s.r.l. ma solo direttamente con l’imputato, entrambi nell’anno 2010, il ricorrente si sarebbe sostanzialmente riappropriato di somme asseritamente prestate alla società, realizzando, in un momento in cui già dall’anno 2009 si era manifestato un irreversibile dissesto, degli atti dispositivi. Correttamente, dunque, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, ha ritenuto che le operazioni indicate come in conto finanziamento soci fossero destituite di prova, e che la doglianza, che presuppone l’intento di riappropriarsi di somme di sua spettanza, che aveva solo mutuato alla società, e che non sarebbero state a questa restituite, fosse contraddittoria rispetto 4 all’affermazione dell’intenzione di non volere distrarre le somme prelevate e di volerle restituire appena possibile alla società. Si è trattato di somme destinate all’imputato medesimo, che non avrebbe mai potuto anteporre il proprio personale interesse, estinguendo i propri crediti in precedenza assunti rispetto a quelli degli altri creditori sociali. 2.2 Quanto alla qualificazione delle condotte distrattive come restituzioni del credito del socio verso la società per il finanziamento erogato a suo tempo alla fallita, deve in termini generali sottolinearsi come condivisibile sia la tesi accolta dalla Corte territoriale in termini di esclusione della bancarotta preferenziale, avendo valorizzato il contesto di conclamata insolvenza della società nel periodo di riferimento in cui le uscite di cassa sono avvenute. La Corte di merito ha sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società, richiamando il principio consolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile al caso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ. Ed in tal senso ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (ex multis Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale rappresenta sempre una violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01). Nel caso di specie, ossia con riferimento agli episodi distrattivi descritti nel capo B) dell’imputazione, la questione della qualificazione delle stesse come forme di restituzione di finanziamento soci è peraltro del tutto eccentrica per una ovvia ragione: dalla contabilità della società e dalla tipologia di pagamento non risulta 5 per nulla documentato che si sia trattato di una quota parte di restituzione di un prestito, ma solo che la società ha pagato direttamente con denaro proprio un terzo, creditore del socio finanziatore. La conseguenza in termini civilistici è ovvia: quella quota parte dell’asserito debito restituito non risulta abbattuta rispetto alle passività della società, che per quell’importo continua formalmente ad essere debitrice del prestito ricevuto e il socio creditore potrebbe vantare quel credito, concorrendo con gli altri creditori della società. Sotto questo profilo non solo è chiaramente desumibile l’intento fraudolento, ma risulta del tutto priva di pregio la censura del ricorso volta a sostenere che la condotta non sarebbe sorretta dal dolo distrattivo, in quanto l’imputato aveva sempre avuto l’intenzione di restituire alle casse della società le somme utilizzate, rifinanziandola in un secondo momento. In punto di dolo invero deve ribadirsi l’ormai consolidato orientamento di legittimità per cui trattasi di dolo generico, che prescinde dall’accertamento delle finalità che hanno animato la condotta, e consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte” e, come tale, nel caso di specie, risulta pacificamente ammesso anche dallo stesso tenore del ricorso, ove si allude a una successiva futura intenzione restitutoria. L'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale è costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza e volontà dell'azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilità del depauperamento della società in danno dei creditori. Sul dolo non ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione. La sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene. Il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è un posterius che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rv. 246357 – 01; Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Rv. 205920 - 01). 3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorso è infondato. 6 Quanto alla doglianza relativa alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata, la analisi delle precedenti condanne (per evasione dalle imposte, estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen., e per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), la loro medesima indole e la contiguità temporale nella progressione criminosa, significativa di aggravata e acuita pericolosità sociale, consentono di ritenere assolto l’onere motivazionale in punto di maggior capacità a delinquere manifestata con il delitto accertato. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla doglianza per il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del danno, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, ha adeguatamente motivato in ordine al significativo pregiudizio, recato ai creditori per la sottrazione alla massa attiva delle somme distratta, che avrebbe consentito il soddisfacimento di una parte comunque non irrilevante dei creditori. La Corte d’appello ha evidentemente valutato, anche con richiamo alla sentenza di prime cure, le condotte successive al fallimento poste in essere dal fallito e invocate dal ricorrente, quali elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche ma non per il ridimensionamento del danno in via retroattiva. 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla doglianza relativa alla durata delle pene accessorie, la determinazione dei giudici di merito che le confina in durata prossima ai minimi edittali, è stata parametrata alla durata della pena principale al fine di consentire un tempestivo reinserimento nel tessuto sociale, costituisce risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice non inficiato da premesse contraddittorie e manifesta illogicità. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR GL LL LU IS
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AR GL LL;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Lucio Parodi, contenente note di replica, che concluso insistendo nel ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale conferma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 24.01.2024, che condannava NA ZO per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, dal 4.09.2003 al 5.10.2009, e di amministratore unico, dal 5.10.2009 in poi, della CASE s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 21 marzo 2013 del Tribunale di Alessandria, limitatamente alle distrazioni in favore di GO TO s.p.a., per euro 5.000, e della società agricola Columbe, per euro 14.000, ha applicato le già riconosciute Penale Sent. Sez. 5 Num. 426 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 11/11/2025 2 attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della recidiva e rideterminato la pena in anni due di reclusione ed applicato le pene accessorie nella medesima durata della pena principale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione, omessa ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216, comma 1 n.1), 3, 223, comma 1, L.F., in punto di configurazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta per distrazione. Si deduce che l’imputato non avrebbe correttamente valutato che le somme oggetto della distrazione erano in realtà importi prelevati in restituzione di un mutuo dallo stesso concesso alla società e che tali somme venivano restituite dalla fallita nella forma di pagamenti diretti a favore di creditori personali del fallito. Si tratterebbe di erronea applicazione della legge penale in quanto la corretta qualificazione del fatto doveva essere quella della bancarotta preferenziale, peraltro estinta per prescrizione. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali, in relazione all’art.99 cod. pen. Si duole della mancata esclusione della recidiva. Si deduce la estrema risalenza nel tempo dei precedenti richiamati dalla Corte d’appello, evasione delle imposte del 1991 (estinto per prescrizione), e mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (commesso 17 anni fa), nonché la sostanziale sovrapponibilità del periodo di difficoltà societaria con il momento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la modestia della fattispecie e la brevità del periodo di violazione. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione, erronea applicazione ed inosservanza di legge, in relazione all’art.219, ult. comma, legge fall., in punto di mancato riconoscimento della attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte di appello, nel richiamare gli importi delle ritenute distrazioni, avrebbe omesso di motivare sul punto. Si deduce che le somme sarebbero state rimesse al fallimento da parte dell’imputato e che il danno, se verificato, sarebbe stato totalmente riparato. 2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e vizio di mancanza di motivazione, con riguardo alla durata delle pene accessorie, parametrate alla pena edittale minima di anni due, irrogata all’imputato. 3 2.5 Il quinto motivo di ricorso integra con ulteriori argomentazioni il primo motivo di ricorso. 3. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale approfondisce i motivi di ricorso sul quale insiste. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Il primo e quinto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici. 2.1 I motivi citati sono reiterativi di censure dedotte in grado di appello e decise dalla Corte di merito con motivazione non illogica e immune da vizi e censure, con la quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta senza riuscire ad individuare specifici vizi logici nello sviluppo della argomentazione del provvedimento impugnato e cercando in definitiva di sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento, inammissibile in questa sede. Come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili posti congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento (v. pag.6-7) alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ. La Corte di merito ha puntualizzato, sulla base delle informazioni, anche di pregio tecnico, fornite dalla curatela del fallimento, che, con il prelievo dal conto corrente della Case s.r.l. della somma di euro 5.100, e versamento della stessa alla società agricola Columbe, di cui il ricorrente era socio e poi liquidatore, e della somma di complessivi euro 14.000, e versamento della stessa a favore della GO TO s.p.a., che non aveva rapporti in essere con la Case s.r.l. ma solo direttamente con l’imputato, entrambi nell’anno 2010, il ricorrente si sarebbe sostanzialmente riappropriato di somme asseritamente prestate alla società, realizzando, in un momento in cui già dall’anno 2009 si era manifestato un irreversibile dissesto, degli atti dispositivi. Correttamente, dunque, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, ha ritenuto che le operazioni indicate come in conto finanziamento soci fossero destituite di prova, e che la doglianza, che presuppone l’intento di riappropriarsi di somme di sua spettanza, che aveva solo mutuato alla società, e che non sarebbero state a questa restituite, fosse contraddittoria rispetto 4 all’affermazione dell’intenzione di non volere distrarre le somme prelevate e di volerle restituire appena possibile alla società. Si è trattato di somme destinate all’imputato medesimo, che non avrebbe mai potuto anteporre il proprio personale interesse, estinguendo i propri crediti in precedenza assunti rispetto a quelli degli altri creditori sociali. 2.2 Quanto alla qualificazione delle condotte distrattive come restituzioni del credito del socio verso la società per il finanziamento erogato a suo tempo alla fallita, deve in termini generali sottolinearsi come condivisibile sia la tesi accolta dalla Corte territoriale in termini di esclusione della bancarotta preferenziale, avendo valorizzato il contesto di conclamata insolvenza della società nel periodo di riferimento in cui le uscite di cassa sono avvenute. La Corte di merito ha sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società, richiamando il principio consolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile al caso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ. Ed in tal senso ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (ex multis Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale rappresenta sempre una violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01). Nel caso di specie, ossia con riferimento agli episodi distrattivi descritti nel capo B) dell’imputazione, la questione della qualificazione delle stesse come forme di restituzione di finanziamento soci è peraltro del tutto eccentrica per una ovvia ragione: dalla contabilità della società e dalla tipologia di pagamento non risulta 5 per nulla documentato che si sia trattato di una quota parte di restituzione di un prestito, ma solo che la società ha pagato direttamente con denaro proprio un terzo, creditore del socio finanziatore. La conseguenza in termini civilistici è ovvia: quella quota parte dell’asserito debito restituito non risulta abbattuta rispetto alle passività della società, che per quell’importo continua formalmente ad essere debitrice del prestito ricevuto e il socio creditore potrebbe vantare quel credito, concorrendo con gli altri creditori della società. Sotto questo profilo non solo è chiaramente desumibile l’intento fraudolento, ma risulta del tutto priva di pregio la censura del ricorso volta a sostenere che la condotta non sarebbe sorretta dal dolo distrattivo, in quanto l’imputato aveva sempre avuto l’intenzione di restituire alle casse della società le somme utilizzate, rifinanziandola in un secondo momento. In punto di dolo invero deve ribadirsi l’ormai consolidato orientamento di legittimità per cui trattasi di dolo generico, che prescinde dall’accertamento delle finalità che hanno animato la condotta, e consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte” e, come tale, nel caso di specie, risulta pacificamente ammesso anche dallo stesso tenore del ricorso, ove si allude a una successiva futura intenzione restitutoria. L'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale è costituito dal dolo generico e, quindi, dalla coscienza e volontà dell'azione, compiuta con la consapevolezza, insita nel concetto stesso di distrazione, del depauperamento o della possibilità del depauperamento della società in danno dei creditori. Sul dolo non ha incidenza, quindi, né la finalità perseguita in via contingente dal soggetto, che è fuori della struttura del reato, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili, in quanto la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, nel quale si traduce, con corrispondente danno, ontologicamente, ogni ipotesi di distrazione. La sottrazione si perfeziona al momento del distacco dei beni dal patrimonio della società, anche se il reato viene ad esistenza giuridica con la dichiarazione di fallimento, e prescinde dalla validità, opponibilità e dagli effetti civili del trasferimento e dalle eventuali azioni esperibili per l'acquisizione del bene. Il recupero del bene, reale o soltanto potenziale, è un posterius che non ha incidenza giuridica sulla fattispecie ormai perfetta ed è equiparabile alla restituzione della refurtiva operata dalla polizia (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rv. 246357 – 01; Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Rv. 205920 - 01). 3. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, il ricorso è infondato. 6 Quanto alla doglianza relativa alla mancata esclusione della contestata recidiva qualificata, la analisi delle precedenti condanne (per evasione dalle imposte, estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen., e per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), la loro medesima indole e la contiguità temporale nella progressione criminosa, significativa di aggravata e acuita pericolosità sociale, consentono di ritenere assolto l’onere motivazionale in punto di maggior capacità a delinquere manifestata con il delitto accertato. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla doglianza per il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del danno, la Corte di merito, confrontandosi con il motivo di appello, ha adeguatamente motivato in ordine al significativo pregiudizio, recato ai creditori per la sottrazione alla massa attiva delle somme distratta, che avrebbe consentito il soddisfacimento di una parte comunque non irrilevante dei creditori. La Corte d’appello ha evidentemente valutato, anche con richiamo alla sentenza di prime cure, le condotte successive al fallimento poste in essere dal fallito e invocate dal ricorrente, quali elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche ma non per il ridimensionamento del danno in via retroattiva. 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Con riguardo alla doglianza relativa alla durata delle pene accessorie, la determinazione dei giudici di merito che le confina in durata prossima ai minimi edittali, è stata parametrata alla durata della pena principale al fine di consentire un tempestivo reinserimento nel tessuto sociale, costituisce risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale del giudice non inficiato da premesse contraddittorie e manifesta illogicità. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/11/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR GL LL LU IS