Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2025, proposto da
RO IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via UC Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio 2024 n. 248.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. UC LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe IZ RO agisce per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 23 febbraio 2024 n. 248 che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Si è costituto in giudizio il Ministero per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 11 marzo 2025 la causa passava in decisione.
Con ordinanza collegiale 18 febbraio 2026 n. 236, il Collegio ha rilevato la genericità della procura, essendo la stessa sfornita di qualsiasi riferimento alla sentenza da ottemperare e ha concesso termine ex art. 73 c.p.a. per la produzione di memorie.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 3 c.p.a., affermando che la procura non appare generica in quanto, in virtù dell’applicabilità dell’art. 83, comma 3 c.p.c nel processo amministrativo, la procura risulta speciale poichè apposta “in calce” al ricorso ancorché in atto separato ma congiunto in via informatica al ricorso, pertanto, non vi sarebbero dubbi sulla sua riferibilità al giudizio.
Alla camera di consiglio del 11 marzo 2025 la causa passava in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.
La procura “speciale” alle liti costituisce, ex art. 40 lett. d) c.p.a., requisito di ammissibilità del ricorso.
È costante l’orientamento della giurisprudenza secondo cui “ la procura, per poter essere qualificata “speciale”, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia ” (Cons. Stat., Sez. VI, 5723/2018); nel giudizio di ottemperanza, la procura – per essere considerata speciale – deve, quindi, contenere un riferimento puntuale alla sentenza da ottemperare con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione.
La procura prodotta è assolutamente generica e sfornita di riferimenti all’autorità giudiziaria adita e alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Né una tale procura potrebbe ritenersi speciale giusta il disposto dell’art. 83 comma 3 c.p.c., che, con riferimento al processo civile, stabilisce che “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso […]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Difatti, la disciplina della procura speciale e della sua nullità contenuta nel codice del processo amministrativo (c.p.a.) è completa e non presenta lacune tali da colmarsi mediante l'applicazione, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., del codice di procedura civile, in quanto non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, oltre che in relazione all'epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento (così Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza, 2/10/2025, n. 11, che, su queste basi, ha escluso l’applicabilità al giudizio amministrativo della previsione di cui all'art. 182, comma 2, del codice di procedura civile).
Né rileva il disposto dell’art. 8 comma 3 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020 (“3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce” ).
La citata disposizione del d.P.C.S. 22 maggio 2020 è contenuta in una normativa di rango regolamentare che disciplina esclusivamente le regole tecnico-operative per il deposito telematico degli atti, sicché - in mancanza, a monte, di una disposizione processuale amministrativa di tenore analogo a quella di cui al sopra citato 83 comma 3 c.p.c. – essa non consente di ritenere per ciò solo “speciale”, ai fini di cui all’art. 40 c.p.a., un mandato alle liti affatto generico come quello in questione, in quanto non vi è alcuna connessione - né materiale, né digitale - dei due file che consenta di surrogare il requisito della specialità con l’unicità di un medesimo contesto documentale.
Insomma, “nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve contenere necessariamente l'indicazione della specifica controversia cui si riferisce il mandato, non potendo supplire alla mancanza di specificità la circostanza che la procura contenuta nel documento informatico “procura alle liti” sia considerata dalle norme tecniche come “apposta in calce” al ricorso” (cfr. Cons. di St., VII, 7.2.2023, n. 1346).
Né può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, atteso che costituisce ius receptum il principio secondo il quale la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso (art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.), che, pertanto, deve sussistere al momento di proposizione dello stesso, con conseguente non configurabilità del potere di rinnovazione che concerne, in generale, la categoria delle nullità sanabili, e non quella distinta delle inammissibilità (così Consiglio di Stato, VII, n. 1346/2023 cit., che richiama id., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922; T.A.R. Puglia, Sez. I, 3/8/2020, n. 1071).
Si tratta di una conclusione perfettamente in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (per agire dinnanzi alla quale occorre parimenti la procura speciale), secondo la quale “Il difetto di specificità della procura non può essere superato con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. perché la procura speciale è requisito preliminare di ammissibilità senza il quale il ricorso per Cassazione non può essere qualificato come tale ex artt. 83, comma 3, e 365 cod. proc. civ.” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/10/2024, n. 28153).
Il carattere risalente della regola che esige per il ricorso al T.A.R. la procura speciale non consente la concessione dell'invocato errore scusabile, in quanto l’istituto codificato dall'art. 37 cod. proc. amm. - di carattere eccezionale, e dunque di stretta interpretazione - presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, che nel caso di specie non ricorrono.
E ciò, senza considerare che, come detto, l’Adunanza Plenaria ha escluso che il difetto della procura speciale possa sanarsi ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2.10.2025, n. 11/2025).
In considerazione della natura della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
AN FE, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC LI |
IL SEGRETARIO