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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.585/2023 promossa in grado di appello d a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentate e difese dall'avv. Valerio Femia.
APPELLANTI Contro
Controparte_1
, rappresentato
[...]
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATI
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato i data 17/10/2019 le odierne appellanti avevano agito dianzi al
G.L. del tribunale di Palermo e premesso di essere dipendenti del resistente ed CP_1 inquadrate come assistenti amministrative con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità della provincia di con inquadramento nel profilo professionale CP_1
ATA – Area B e di avere presentato nel 2010 domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) dall'area professionale inferiore all' area immediatamente superiore bandita con decreto direttoriale n. 979 del 28/01/2010, avevano lamentato che il contingente originariamente previsto ai fini del passaggio all'area superiore era, per la provincia di , di 36 CP_1 unità; di essersi collocate in posizione utile, tra la 22esima e la 29esima posizione;
che l'amministrazione resistente aveva successivamente limitato a 18 il numero di posti disponibili ai fini del passaggio;
che tale limitazione era illegittima. Avevano pertanto chiesto: a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera e alla mobilità professionale c.d. verticale;
b) Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente amministrazione scolastica nella mancata attuazione delle procedure di mobilità professionale e nella lesione del diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera attraverso i percorsi di mobilità verticale derivante dall'inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente;
c) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione per la mancata ammissione dei ricorrenti ai corsi di formazione per il profilo professionale di DSGA in forza del D.D. n. 979/2010 in posizione utile nella graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale: Comparato posizione n. 26; Durante Margherita posizione n. 23; Pt_1 Pt_2
posizione n. 29; posizione n. 22 ; d) Per l'effetto condannare la resistente
[...] Parte_3 all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente, attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione “ora per allora” della procedura, senza i vincoli normativi imposti, per le successive selezioni, dall'art. 52, comma 1 bis, del T.U. sul pubblico impiego, come riformulato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da considerare “ius superveniens” rispetto alla fase di mobilità, avviata e parzialmente conclusa in base alle regole previgenti (gli attuali ricorrenti, in particolare, erano stati esclusi dopo avere superato la prova selettiva iniziale, a seguito della quale si erano collocati fra il 22° e 29° posto in graduatoria: posizione utile, ove il contingente degli ammessi fosse stato pari, come ritenuto corretto, appunto a 36 e non a 18 unità per la Provincia di e in ogni caso l'avvio delle CP_1 procedure selettive di mobilità professionale per i passaggi dall'area di appartenenza dei ricorrenti alla corrispondente area di appartenenza del DSGA.”; Nel contraddittorio delle parti con sentenza n. 4132/2022 del 19/12/2022 il G.L. ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. In particolare, il Tribunale, ha ritenuto che nel caso di specie viene in rilievo una procedura selettiva, riservata a personale interno, integrante una progressione verticale. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo su tutte le domande formulate. … Certamente, del resto, ai fini del riparto tra G.O. e G.A. rileva il cd. petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi ossia della “intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass. n. 20350 del 31/07/2018). La loro posizione giuridica, scaturente dal fatto che avendo superato la prova preselettiva ex art.
5.1 del CCNI 3/12/2009 sono stati inclusi nella graduatoria definitiva ex art.
5.3 del CCNI 3/12/2009 pubblicata con decreto n. 4782 del 21/7/2010, non è infatti quella dei soggetti “vincitori” di un concorso bensì quella di soggetti ritenuti “idonei” alla partecipazione al corso di formazione propedeutico all'esame finale ex art. 8 del CCNI 3/12/2009 e, per quanti lo avessero superato, all'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale da cui attingere ogni anno per la copertura dei posti individuati come disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun profilo (cfr. art. 9 del CCNI 3/12/2009). E dal momento che “il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8 in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento” (art.
5.4 del CCNI 3/12/2009) e, per il caso specifico dei DSGA, dovevasi pure tenere conto “dei posti accantonati per lo schema del bando del concorso ordinario per il quale la Ragioneria Generale dello Stato […] ha espresso parere favorevole”, e considerato ancora che “l'accesso ai percorsi formativi avviene […] in ragione del contingente provinciale del personale da avviare alle attività di formazione di cui all'allegato 1” (art.
6.4 del decreto direttoriale n. 979 del 28/1/2010), quella dei ricorrenti è in definitiva la posizione di chi contesta lo stesso svolgimento della procedura selettiva in questione lamentando per un verso l'”errore interpretativo dell'Amministrazione convenuta riguardo all'art. 5, coma 4, del contratto collettivo nazionale del 2009” (che avrebbe illegittimamente determinato in soli 18 i soggetti da ammettere al corso di formazione, cfr. all. 1 al decreto direttoriale n. 979 del 29/1/2010) e, per altro verso, deduce la violazione di un (sostenuto) obbligo di avviare comunque al corso in questione tutti gli idonei, sembrerebbe indipendentemente dal contingente provinciale previsto dalle norme contrattuali e dal bando.”; Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti, chiedendone la riforma. Il ha resistito al gravame. Controparte_1
******** Con il presente gravame le appellanti censurano la sentenza appellata per non aver considerato che oggetto della domanda era il riconoscimento della mobilità professionale e la lesione del diritto delle ricorrenti all'avanzamento di carriera dovuto alla errata determinazione del contingente da avviare ai corsi di formazione rispetto ai quali diritti le statuizioni auspicate avrebbero avuto effetto costitutivo del rapporto di lavoro con il risultato di rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario a nulla rilevando ogni eventuale presupposto atto di macro-organizzazione che, d'altra parte, neppure era impugnato. L'appello non può essere accolto. Come già affermato da questa Corte in causa avente analogo oggetto(n. 942/2022 R.G. App.) premesso il discrimine indicato dall'art. 63 comma 4 del D. Lvo n. 165/2001 – in ragione del quale , sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento (Cas. SS.UU. n. 7218 del 13/03/2020 ) - rileva la collocazione della posizione giuridica soggettiva azionata, se essa si ponga all'interno o a valle di una procedura selettiva, competendo la giurisdizione, nel primo caso, al giudice amministrativo e, nel secondo, a quello ordinario. È dunque necessario verificare la disciplina negoziale della procedura selettiva di che trattasi, onde individuarne l'atto finale e conclusivo, a partire dal quale scaturiscono per i lavoratori posizioni di diritto soggettivo azionabili innanzi al giudice ordinario. Ebbene, come già osservato dal Consiglio di Stato che ha esaminato la vicenda qui posta all'attenzione della Corte (v. sentenze n. 3620/2014 e 2255/2017), il con decreto CP_2 direttoriale del 28 gennaio 2010, n. 979, ha indetto una procedura selettiva per la mobilità professionale del personale ATA per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 per il passaggio dall'area B – profilo di assistente amministrativo, all'area D – profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Questa procedura selettiva prevedeva che la mobilità professionale si conseguisse all'esito del superamento di una prova finale, cui poteva accedere il solo personale che avesse frequentato un apposito corso di formazione, al quale erano ammessi, a loro volta, i soli canditati che, all'esito di una prova selettiva iniziale e della valutazione di altri titoli curriculari, avessero conseguito un punteggio che li ponesse in posizione utile all'interno di un'apposita graduatoria. Dunque, la procedura selettiva prevedeva un doppio passaggio:
- una prova selettiva iniziale per l'ammissione ad un corso di formazione;
- una prova selettiva finale che sono ammessi a sostenere solo i partecipanti al corso e che conduce all'individuazione dei vincitori. (v. art. 2 del decreto direttoriale n. 979 citato). Errano, pertanto, gli appellanti nel ritenere conclusa la procedura con la mera approvazione della prima graduatoria, segnando tale provvedimento solo il termine della prima fase dell'intero procedimento, che può dirsi concluso soltanto con l'approvazione finale di coloro che, ammessi al corso di formazione propedeutico, siano stati proclamati vincitori del concorso.
La posizione giuridica soggettiva degli odierni appellanti al corretto svolgimento della procedura selettiva, non conclusa con la redazione della prima graduatoria, è dunque di mero interesse legittimo, con conseguente giurisdizione, in merito, del giudice amministrativo. La sentenza impugnata va pertanto confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 4132/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19 dicembre 2022.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore dell' amministrazione appellata che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco