Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 646/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 04.11.2024, promossa
DA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. VINCI PAOLO, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1
- APPELLATA CONTUMACE
SO. (C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata Parte_2 P.IVA_2 presso e nello studio dell'avv. Emiliano PACIFICO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLANTE INCIDENTALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
La Sig.ra con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato il 23.10.2021 CP_1 spiegava opposizione avverso ingiunzione di pagamento n. 0107842, emessa da , quale CP_2 concessionaria del con cui le veniva ingiunto di pagare Euro 821,88 per omesso Parte_1 pagamento di verbale in violazione al C.d.s. iscritto a ruolo, chiedendo l'annullamento dell'atto suddetto e deducendo nei motivi: - l'insussistenza del titolo che legittimi l'iscrizione a ruolo per essere stato annullato il verbale connesso e collegato a quello di cui all'iscrizione a ruolo, - vizi formali del provvedimento per mancanza di avviso bonario, mancanza di motivazione, illegittimità delle maggiorazioni.
All'udienza del 09.01.2021 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2 contestando i motivi attinenti alla formazione del ruolo e facendo rilevare la sua posizione di
[...] ente riscossore. Non si costituiva il e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
1
L'adito Giudice di Pace accoglieva l'opposizione attorea e, per l'effetto, annullava l'ingiunzione di pagamento emessa da quale concessionaria del n. 0107842, CP_2 Parte_1 compensando le spese di lite.
GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Il proponeva appello avverso la Sentenza n. 1926/2021 emessa dal Giudice di Pace Parte_1 di Taranto, depositata in data 23.09.2021, citando e all'udienza del CP_1 CP_2
16.05.2022, per le seguenti ragioni:
- Violazione del principio tra il chiesto e il pronunciato;
Violazione ed errata applicazione di legge, poiché la violazione di cui all'art. 126 bis Cds è autonoma e distinta da quella presupposta, errata valutazione di prova.
In particolare, l'appellante impugnava il capo della Sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di Taranto riteneva l'inesistenza del titolo sottostante l'ingiunzione di pagamento opposta e la relativa notifica nei termini di legge, facendo rilevare che l'odierno appellato non aveva mai eccepito l'omessa notifica di detto titolo.
Orbene, contestava l'assunto del Giudice di Pace di Taranto nella parte in cui riteneva che il Pt_1
non avesse titolo per contestare la violazione dell'art. 126 bis Cds a mezzo del verbale PP630–
[...] nrg 71687/2017 e procedere alla riscossione della relativa sanzione, con applicazione di ogni maggiorazione di legge;
assumendo che la contestazione di cui all'art. 126 bis Cds originava da una violazione di legge differente, autonoma ed istantanea non interdipendente da quella presupposta. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento n. 0107842 del 12-08-2019 era da considerarsi legittima stante la legittimità del titolo PP630– nrg 71687/2017 posto a fondamento regolarmente e validamente notificato dal in data 19- 09-2017 e ricevuto dalla appellata in data 25-09-2017, Parte_1 senza che potesse rilevare l'annullamento giudiziale del prodromo verbale n. 304/2017 reg 780.
In ragione di ciò, espressamente chiedeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Taranto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e conclusione, 1. nel merito, in via principale: riformare per tutte le ragioni in fatto e diritto su esposte, l'appellata sentenza n. n. 1926/2021– NRg
30/2021 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, dichiarando la validità e la regolarità del verbale di contestazione numero PP630– nrg 71687/2017 e dunque dell'ingiunzione di pagamento N. 0107842 del 12-08-2019 e per l'effetto condannare al pagamento delle somme a CP_1 titolo di sanzione, interessi e maggiorazioni ivi comminate pari all'ammontare complessivo di euro 816,00. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.04.2022 si costituiva in giudizio CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo appello incidentale, aderendo ai
[...] motivi di appello proposti dal e, pertanto, chiedendo la riforma della Sentenza Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Taranto.
In particolare, mediante appello incidentale la contestava: CP_2
- L'errata errata applicazione e/o interpretazione delle norme dettate in materia di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, poiché il Giudice di Pace, essendo le eccezioni sollevate dalla opponente, odierna appellata, nell'atto introduttivo del giudizio di I grado attinenti alla regolarità formale dell'ingiunzione di pagamento ed alla procedura di riscossione, avrebbe dovuto, così come rilevato dalla già nella comparsa di costituzione e risposta, CP_2 qualificare la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc e dichiarare, come logica conseguenza e in via preliminare, la sua incompetenza rationae materiae e l'inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento perché proposta tardivamente, oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
2 - La violazione dell'art. 112 cpc – pronuncia oltre i limiti della domanda per aver il Giudice di prime cure accolto l'opposizione ritenendo che nel caso di specie non vi fosse prova dell'esistenza del titolo e della notifica nei termini di legge del verbale presupposto all'atto esattoriale nonostante parte opponente non avesse mai eccepito, nell'atto introduttivo del giudizio di I grado, l'omessa notifica del verbale sotteso all'ingiunzione impugnata.
Infine, evidenziava che l'annullamento del verbale di accertamento n. R304/27 (VIOLAZIONE PRINCIPALE), avvenuto con sentenza del Giudice di Pace di Manduria, non ha prodotto i suoi effetti sul verbale n. PP630/2017 contenete la sanzione accessoria di cui all'art. 126 comma 2 bis c.d.s. (omessa comunicazione dati del conducente), iscritto a ruolo e presupposto dell'ingiunzione opposta. Pertanto, l'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla base di un titolo autonomo e distinto dalla sanzione principale, regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge.
Alla luce delle suesposte ragioni, chiedeva espressamente: “Che l'Ill.mo Giudice presso il Tribunale di Taranto, in riforma della sentenza appellata e per le causali ivi spiegate, voglia così provvedere 1. In via preliminare, accogliere l'appello incidentale e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1926/2021 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 10.09.2021 e depositata in cancelleria in data 23.09.2021, per le causali in fatto e diritto (sostanziale e processuale) esposte in narrativa, previa qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 cpc, dichiarare l'incompetenza rationae materiae del Giudice di Pace in favore del Tribunale, nonché, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
2. Dichiarare in ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 617 cpc, inammissibili tutte le eccezioni che afferiscono la regolarità formale del procedimento di riscossione e la validità formale dell'ingiunzione di pagamento perché proposte tardivamente;
3. Nel merito e in subordine, per le causali ivi spiegate, in totale riforma della sentenza appellata, accertare la validità formale e sostanziale dell'ingiunzione di pagamento impugnata e per l'effetto dichiarare sussistente il diritto di a procedere ad esecuzione forzata con conferma della validità e dell'efficacia CP_2 dell'ingiunzione di pagamento n. 0107842/2019 e degli atti presupposti.
4. Rigettare l'opposizione proposta dalla SI.ra avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0107842/2019, perché CP_3 inammissibile e infondata, con conferma dell'atto impugnato.
5. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito ed antistatario”.
In esito all'udienza del 13.06.2022, si disponeva la acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza del 14.11.2022, su richiesta dell'appellante, il Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di , rinviando all'udienza del 06.03.2023 posto che CP_1 non risultava essere pervenuto il fascicolo di primo grado.
All'udienza del 06.03.2023 il Giudice rilevato che il fascicolo risultava trasmesso dal Giudice di Pace di Taranto, come da comunicazione del giudice di pace di Taranto del 17.11.2022 ma non materialmente unito al fascicolo processuale si riservava.
Con ordinanza del 23.03.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta;
rilevato che non era stato rinvenuto il fascicolo di primo grado, risultante già trasmesso dal Giudice di Pace in data
15.6.2022 (come da comunicazione ufficio Giudice di pace) e ritenendo opportuno invitare le parti a ricostruire il fascicolo di primo grado, necessario ai fini della decisione, invitava le parti a ricostruire il fascicolo di primo grado rinviando all'udienza del 11.9.2023 per la verifica di tale incombente.
All'udienza del 11.09.2023, ricostruito il fascicolo di primo grado mediante deposito del fascicolo di parte appellata ( cartaceo, contenete il ricorso in primo grado della SI.ra , la CP_2 CP_1 costituzione di e l'ingiunzione opposta, si rinviava per la precisazione delle conclusioni. CP_2
All'udienza del 04.11.2024 in seguito alla precisazione delle conclusioni, si introitava la causa per la decisione con assegnazione dei termini di giorni venti per il deposito di scritti conclusivi.
3 ****
L'appello principale del è tempestivo, in quanto l'atto di citazione è stato ritualmente Parte_1 notificato al domicilio eletto dagli appellati presso i difensori in primo grado in data 30.01.2022 e quindi nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (depositata il 23.09.2021).
Quanto all'appello incidentale proposto da va rilevato che si tratta di appello incidentale CP_2 tardivo in quanto proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.04.2022. Dunque, il termine lungo per impugnare la sentenza, di sei mesi dal deposito ex art. 327 c.p.c., è scaduto, tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale, in data 23.03.2022.
L'appello incidentale tardivo costituisce un rimedio impugnatorio eccezionale, in quanto consentito dopo la scadenza dei termini per appellare, e trova la sua ratio ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza.
È dibattuta in giurisprudenza la sua ammissibilità laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 27616 del 29/10/2019 - Rv. 655641 – 01), anche se contra vi sono pronunce più recenti che ritengono che l'appello incidentale tardivo sia sempre ammissibile Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020 (Rv. 659582 - 01)).
Nella specie, ha contestato la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di pace come CP_2 opposizione ex art. 615 c.p.c. anziché come 617 c.p.c. (con conseguente tardività della opposizione) ma l'interesse a promuovere tale vizio della sentenza non è sorto dopo la proposizione della impugnazione principale da parte del essendo sia il che soccombenti in Pt_1 Pt_1 CP_2 primo grado rispetto alla sentenza. Ed allora, ove avesse voluto impugnare la sentenza del CP_2
Giudice di Pace per le ragioni addotte avrebbe potuto proporre appello tempestivo;
in ogni caso, il principio di unitarietà delle impugnazioni impone l'esame dell'appello (in tema Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024 (Rv. 671180 - 02) “L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur)”.
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L'appello sia principale che incidentale va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, posto che in primo luogo la opposizione è ammissibile poiché la domanda è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dal momento che parte appellata in primo grado contestava l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dal verbale PP630– nrg 71687/2017 stante l'annullamento del verbale n. 304 del 2017 per effetto di Sentenza n. 335/2017 – Nrg 622/2017 del Giudice di Pace di Manduria come risulta dalle pagg. 1 e 2 della citazione.
Il ricorrente in primo grado ha chiaramente contestato il diritto del e di di procedere Pt_1 CP_2 alla esecuzione forzata per effetto della ordinanza ingiunzione emessa, contestando il diritto del di pretendere il pagamento del verbale emesso per violazione dell'art. 126 bis Cds, in seguito Pt_1
a verbale di accertamento per infrazione codice della strada presupposto annullato.
4 Il motivo di appello proposto dalla di errata qualificazione della domanda e tardività della CP_2 opposizione è da rigettarsi.
Allo stesso modo, considerata la deduzione di parte ricorrente in primo grado, è da rigettarsi il motivo di appello afferente alla violazione tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., avendo la parte eccepito la inesistenza del presupposto di ingiunzione.
Va ancora rigettata la doglianza relativa alla errata valutazione e interpretazione di legge operata dal
Giudice di Pace in ordine al rapporto tra il verbale ex art. 126 bis Cds e quello presupposto di accertamento dell'infrazione.
La sentenza di prime cure ha fatto applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 (Rv. 665550 - 01).
Successiva pronuncia della Corte di Cassazione, che non si ha motivo di non condividere, spiega che l'art. 126-bis co. 2 c. d. s., ove si dispone che l'organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta (oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi), implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può retribuire la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo.
Così quindi conclude: “È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 (già richiamata dalla interlocutoria n. 22874/2023), secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c. d. s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua” (Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3022/2024).
Non si condivide allora la considerazione degli appellanti di ritenere i due verbali autonomi e distinti con conseguente irrilevanza dell'annullamento di quello che accerta l'infrazione rispetto a quello emesso poiché non si ottempera alla comunicazione dei dati del trasgressore, poiché se non sussiste l'infrazione non esiste alcun obbligo di comunicare i dati del trasgressore.
Orbene, nel caso di specie, come emerge dalla lettura degli atti delle parti e per quanto non contestato, il notificava il prodromo verbale n.304/2017 reg 780 per la contestazione della Parte_1 violazione degli artt. 41 e 146 c. 3 Cds. Detto verbale, ricevuto dall'odierna appellata in data 05-06- 2017, veniva notificato unitamente al modulo per la dichiarazione dei dati del conducente giacché alla violazione in di cui agli artt. 41 e 146 c. 3 Cds consegue l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 126 bis Cds ai fini della decurtazione dei dati dalla patente di guida del
5 conducente/trasgressore. Tuttavia, a seguito di ciò l'appellata proponeva opposizione con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Manduria, ed il verbale n. 304/2017 reg 780 veniva annullato con Sentenza n. 335/2017 – Nrg 622/2017, determinando il venir meno del presupposto della violazione de qua.
Non sussisteva quindi alcun obbligo della opponente in primo grado di comunicare i CP_1 dati del conducente e dunque non poteva alla stessa contestarsi alcunché ex art. 126 bis Cds.
La decisione del giudice di Pace ha fatto applicazione di tali principi e va accolta non essendovi motivi per discostarsene;
gli appelli quindi vanno rigettati.
SPESE
Nulla sulle spese, essendo la parte vittoriosa non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello Co principale proposto dal nei confronti di e . , Parte_1 CP_1 Parte_2 Co in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché sull'appello incidentale proposto da .
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1926/2021 Parte_2 emessa dal Giudice di Pace di Taranto e depositata in data 23.09.2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dal e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata.
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e per l'effetto conferma la sentenza CP_2 impugnata.
3) Nulla sulle spese.
Taranto, 15/04/2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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