Articolo 1074 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1037Articolo 1075
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9 ottobre 2010
Art. 1074. Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale 1. Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'. 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. 3. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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