TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21980/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. CRISTINA LUCREZIA BIATI e Parte_1 C.F._1 l'avv. ILARIA PATERNOSTER e
(c.f.: , con l'avv. CRISTINA LUCREZIA BIATI e l'avv. _1 C.F._2
ILARIA PATERNOSTER
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI e _1 Parte_1 autorizzandoli a vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al Comune di Polaveno (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 16.05.2009.
2) DICHIARARE che la sita in Polaveno (Bs), via G. D'Annunzio n. 35, come catastalmente Parte_2 identificata nelle premesse, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, venga assegnata alla SI.ra _1
, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti.
[...]
3) DISPORRE l'AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA CHANEL con residenza presso la madre
[...]
con il successivo calendario di frequentazioni _1
1 Preliminarmente si dà atto che, entrambi i genitori, hanno nei confronti della figlia a stessa identità di vedute Per_1
e riconoscono l'idoneità di entrambi nella gestione della minore stessa;
tutto ciò è comprovato dal fatto che Per_1 ha attualmente un ottimo rapporto con entrambi i genitori, i quali hanno un simile approccio educativo e comunicativo nei confronti della minore, garantendo quindi che le modalità di affidamento di seguito proposte, in base all'esperienza pregressa e all'analisi del comportamento della minore, siano compatibili con uno sviluppo sereno ed equilibrato della stessa.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana di verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di permanenza della Per_1 minore con ciascun genitore.
I coniugi, pertanto, concordano il seguente calendario:
- fine settimana alternati tra i genitori, dal sabato mattina al lunedì mattina quando verrà portata a Per_1 scuola (o in periodo di vacanza all'altro genitore), tuttavia nel fine settimana di competenza del padre lo stesso riporterà alla madre la domenica sera;
Per_1
- Infrasettimananlmente:
a) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della mamma: il padre potrà tenere con sé il Per_1 lunedì, il mercoledì e il venerdì (dall'uscita da scuola) fino al giorno dopo quando la riporterà a scuola
(o, nei periodi di vacanza, all'altro genitore) – pernotto del lunedì notte, del mercoledì notte e del venerdì notte;
b) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del padre: il padre potrà tenere con sé il lunedì Per_1
e il mercoledì (dall'uscita da scuola) fino al giorno dopo quando la riporterà a scuola (o, nei periodi di vacanza, all'altro genitore) – pernotto del lunedì notte e del mercoledì notte.
Inoltre, qualora i genitori fossero impossibilitati a prendere direttamente all'uscita da scuola, la stessa verrà Per_1 prelevata dai nonni paterni o materni (a seconda della disponibilità), i quali si occuperanno della minore anche quando sarà impossibilitata ad andare a scuola (es: malattia, festività). Inoltre, si precisa che nei giorni competenza di ciascun genitore, qualora il genitore fosse impossibilitato a tenere con sè prima di far intervenire una babysitter, è Per_1 tenuto sempre a chiedere la disponibilità a tenere la minore all'altro genitore e, in subordine, ai nonni. Modalità che stanno già attuando.
Vacanze natalizie: rascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva comprendente il Natale e l'altra Per_1 comprendente il Capodanno, ad anni alterni.
Vacanze Pasquali: trascorrerà con ciascun genitore avendo cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Per_1
Pasquetta.
Vacanze estive: trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione Per_1 delle date all'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno.
Piano genitoriale: ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che le sopracitate frequentazioni, sono state predisposte nell'interesse della minore e si ritengono adatte,
2 tenuto conto che le abitazioni dei genitori e anche dei nonni si trovano molto vicine e tenuto conto, altresì, anche della gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, ad oggi, da e nello specifico: Per_1
- frequenta la scuola primaria sita a S. Giovanni di Polaveno (BS) con il seguente orario: dal lunedì al Per_1 venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
- I genitori concordano che frequenti un corso di piscina adatto alla sua età e che frequenti il Per_1
Catechismo cattolico in parrocchia e si impegnano a farla frequentare nei giorni di loro competenza.
- Per quest'anno i genitori, di comune accordo, hanno deciso che nei mesi estivi, frequenterà il Grest Per_1 estivo.
- Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, Per_1
rispettivamente nei periodi di competenza di ciascun genitore.
4) DICHIARARE, in merito al MANTENIMENTO ECONOMICO DELLA FIGLIA CHANEL che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi), e tenuto conto che gli stessi svolgono, di fatto, una frequentazione paritaria con la figlia gli stessi provvederanno al Per_1 mantenimento ordinario di in maniera diretta nei giorni di propria competenza e, pertanto, reciprocamente Per_1 nessun genitore verserà all'altro un assegno a titolo di mantenimento per la figlia Per_1
Diversamente, in merito alle spese straordinarie verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato.
Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori.
5) In merito alle QUESTIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI
- DICHIARARE che i coniugi sono economicamente indipendenti e lavorano a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, tra gli stessi non sussiste differenza retributiva rilevante, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso e, pertanto, nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente tra i ricorrenti.
- DARE ATTO che il fondo (polizza Grawe – codice 34382) intestato al SI. fondo le cui somme Parte_1 provengono da entrambi i coniugi e costituito per far fronte alle eIGenze familiari, verrà suddiviso tra i coniugi in parti uguali, ma tra sei anni, quando provvederanno a richiedere il riscatto senza penali.
- DARE ATTO che la Ford Focus targata FP 580 TS di proprietà del SI. rimarrà in uso alla SI.ra Parte_1
, la quale si occuperà di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle spese ad _1 essa connesse (bollo auto e assicurazione). Successivamente provvederanno al trasferimento di proprietà a favore della SI.ra _1
Provvedimento in merito alla casa coniugale:
Dichiarare che, al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali a beneficio delle parti e, quindi, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il SI. si impegna a trasferire, entro due Parte_1 mesi (prorogabili per eventuali eIGenza di agenda del Notaio) dall'emissione della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Brescia, la propria quota del 50% dell'immobile adibito a casa familiare sito in Polaveno (Bs), in
3 via G. D'Annunzio n. 35, costituita da appartamento al primo piano costituito da soggiorno-cucina, corridoio, tre camere, bagno, lavanderia, loggia e terrazzo;
autorimessa al piano interrato, rispettivamente censite al Catasto fabbricati del predetto comune, come segue: foglio 5, sez. NCT, * mappale n. 373, sub.12, via Gabriele D'Annunzio
p.1, cat.A/2 cl.4 v.5 RC euro 309,87, * mappale 373 sub 5 via Gabriele D'Annunzio p.S1 cat. C/6 cl. 2 mq. 33 RC euro 68,17, con diritto proporzionale sulle parti comuni, con particolare riferimento ai seguenti beni comuni non censibili: mappale n. 373 sub 14 (corte comune subalterni 8, 9, 10, 11 e12 del mapp.373), mappale n. 373 sub. 15
(corte comune ai subalterni 9, 10, 11 e12 del mapp. 373), mappale n. 373 sub. 16 (vano scala comune ai subalterni
11 e 12), mappale n. 373 sub 17 (scivolo e tunnel comuni ai subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del mapp.373, acquistata con compravendita in data 3.08.2015 (atto notarile registrato a Brescia il 05.08.2015 n.31587, serie 1T e trascritto a Brescia il 06.08.2015 n. 27936 R.G., n. 18047 R.P –, alla moglie , la quale si accollerà _1 integralmente il pagamento del mutuo ipotecario gravante sul citato immobile (come citato in premesse), liberando integralmente il marito dallo stesso. Le spese notarili e accessori di legge per il rogito in discorso rimango a carico della IG.ra . _1
DARE ATTO che la SI.ra qualora dovesse, in futuro, decidere di vendere l'immobile sopra citato, _1 si impegnerà a rimborsare, a semplice richiesta, al IG. l'importo dallo stesso versato per il mutuo Parte_1 sopra citato dalla data di emissione fino alla data di cessione della quota alla SI.ra quantificato ad oggi in _1 euro 14.174,22.
5) DICHIARARE che i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio con un preavviso di almeno 90(novanta) giorni, nonché a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio della figlia, purché accompagnato dall'altro genitore;
6) DICHIARARE che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni questione economica pendente fra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
POLAVENO, BS (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
4 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21980/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. CRISTINA LUCREZIA BIATI e Parte_1 C.F._1 l'avv. ILARIA PATERNOSTER e
(c.f.: , con l'avv. CRISTINA LUCREZIA BIATI e l'avv. _1 C.F._2
ILARIA PATERNOSTER
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) DICHIARARE LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI e _1 Parte_1 autorizzandoli a vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al Comune di Polaveno (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 16.05.2009.
2) DICHIARARE che la sita in Polaveno (Bs), via G. D'Annunzio n. 35, come catastalmente Parte_2 identificata nelle premesse, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, venga assegnata alla SI.ra _1
, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti.
[...]
3) DISPORRE l'AFFIDAMENTO CONDIVISO DELLA FIGLIA CHANEL con residenza presso la madre
[...]
con il successivo calendario di frequentazioni _1
1 Preliminarmente si dà atto che, entrambi i genitori, hanno nei confronti della figlia a stessa identità di vedute Per_1
e riconoscono l'idoneità di entrambi nella gestione della minore stessa;
tutto ciò è comprovato dal fatto che Per_1 ha attualmente un ottimo rapporto con entrambi i genitori, i quali hanno un simile approccio educativo e comunicativo nei confronti della minore, garantendo quindi che le modalità di affidamento di seguito proposte, in base all'esperienza pregressa e all'analisi del comportamento della minore, siano compatibili con uno sviluppo sereno ed equilibrato della stessa.
L'esercizio della responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito a educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana di verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori nei rispettivi periodi di permanenza della Per_1 minore con ciascun genitore.
I coniugi, pertanto, concordano il seguente calendario:
- fine settimana alternati tra i genitori, dal sabato mattina al lunedì mattina quando verrà portata a Per_1 scuola (o in periodo di vacanza all'altro genitore), tuttavia nel fine settimana di competenza del padre lo stesso riporterà alla madre la domenica sera;
Per_1
- Infrasettimananlmente:
a) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza della mamma: il padre potrà tenere con sé il Per_1 lunedì, il mercoledì e il venerdì (dall'uscita da scuola) fino al giorno dopo quando la riporterà a scuola
(o, nei periodi di vacanza, all'altro genitore) – pernotto del lunedì notte, del mercoledì notte e del venerdì notte;
b) nelle settimane in cui il week-end è di spettanza del padre: il padre potrà tenere con sé il lunedì Per_1
e il mercoledì (dall'uscita da scuola) fino al giorno dopo quando la riporterà a scuola (o, nei periodi di vacanza, all'altro genitore) – pernotto del lunedì notte e del mercoledì notte.
Inoltre, qualora i genitori fossero impossibilitati a prendere direttamente all'uscita da scuola, la stessa verrà Per_1 prelevata dai nonni paterni o materni (a seconda della disponibilità), i quali si occuperanno della minore anche quando sarà impossibilitata ad andare a scuola (es: malattia, festività). Inoltre, si precisa che nei giorni competenza di ciascun genitore, qualora il genitore fosse impossibilitato a tenere con sè prima di far intervenire una babysitter, è Per_1 tenuto sempre a chiedere la disponibilità a tenere la minore all'altro genitore e, in subordine, ai nonni. Modalità che stanno già attuando.
Vacanze natalizie: rascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva comprendente il Natale e l'altra Per_1 comprendente il Capodanno, ad anni alterni.
Vacanze Pasquali: trascorrerà con ciascun genitore avendo cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Per_1
Pasquetta.
Vacanze estive: trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con comunicazione Per_1 delle date all'altro genitore, entro il 30 maggio di ogni anno.
Piano genitoriale: ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c., si ribadisce che le sopracitate frequentazioni, sono state predisposte nell'interesse della minore e si ritengono adatte,
2 tenuto conto che le abitazioni dei genitori e anche dei nonni si trovano molto vicine e tenuto conto, altresì, anche della gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, ad oggi, da e nello specifico: Per_1
- frequenta la scuola primaria sita a S. Giovanni di Polaveno (BS) con il seguente orario: dal lunedì al Per_1 venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
- I genitori concordano che frequenti un corso di piscina adatto alla sua età e che frequenti il Per_1
Catechismo cattolico in parrocchia e si impegnano a farla frequentare nei giorni di loro competenza.
- Per quest'anno i genitori, di comune accordo, hanno deciso che nei mesi estivi, frequenterà il Grest Per_1 estivo.
- Si dà atto che frequenta con regolarità sia i familiari in linea materna che in linea paterna, Per_1
rispettivamente nei periodi di competenza di ciascun genitore.
4) DICHIARARE, in merito al MANTENIMENTO ECONOMICO DELLA FIGLIA CHANEL che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi), e tenuto conto che gli stessi svolgono, di fatto, una frequentazione paritaria con la figlia gli stessi provvederanno al Per_1 mantenimento ordinario di in maniera diretta nei giorni di propria competenza e, pertanto, reciprocamente Per_1 nessun genitore verserà all'altro un assegno a titolo di mantenimento per la figlia Per_1
Diversamente, in merito alle spese straordinarie verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato.
Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, lo stesso verrà percepito nella misura del 50% ciascuno tra i genitori.
5) In merito alle QUESTIONI ECONOMICHE TRA I CONIUGI
- DICHIARARE che i coniugi sono economicamente indipendenti e lavorano a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, tra gli stessi non sussiste differenza retributiva rilevante, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate al presente ricorso e, pertanto, nessun assegno di mantenimento verrà versato reciprocamente tra i ricorrenti.
- DARE ATTO che il fondo (polizza Grawe – codice 34382) intestato al SI. fondo le cui somme Parte_1 provengono da entrambi i coniugi e costituito per far fronte alle eIGenze familiari, verrà suddiviso tra i coniugi in parti uguali, ma tra sei anni, quando provvederanno a richiedere il riscatto senza penali.
- DARE ATTO che la Ford Focus targata FP 580 TS di proprietà del SI. rimarrà in uso alla SI.ra Parte_1
, la quale si occuperà di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alle spese ad _1 essa connesse (bollo auto e assicurazione). Successivamente provvederanno al trasferimento di proprietà a favore della SI.ra _1
Provvedimento in merito alla casa coniugale:
Dichiarare che, al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali a beneficio delle parti e, quindi, quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale il SI. si impegna a trasferire, entro due Parte_1 mesi (prorogabili per eventuali eIGenza di agenda del Notaio) dall'emissione della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Brescia, la propria quota del 50% dell'immobile adibito a casa familiare sito in Polaveno (Bs), in
3 via G. D'Annunzio n. 35, costituita da appartamento al primo piano costituito da soggiorno-cucina, corridoio, tre camere, bagno, lavanderia, loggia e terrazzo;
autorimessa al piano interrato, rispettivamente censite al Catasto fabbricati del predetto comune, come segue: foglio 5, sez. NCT, * mappale n. 373, sub.12, via Gabriele D'Annunzio
p.1, cat.A/2 cl.4 v.5 RC euro 309,87, * mappale 373 sub 5 via Gabriele D'Annunzio p.S1 cat. C/6 cl. 2 mq. 33 RC euro 68,17, con diritto proporzionale sulle parti comuni, con particolare riferimento ai seguenti beni comuni non censibili: mappale n. 373 sub 14 (corte comune subalterni 8, 9, 10, 11 e12 del mapp.373), mappale n. 373 sub. 15
(corte comune ai subalterni 9, 10, 11 e12 del mapp. 373), mappale n. 373 sub. 16 (vano scala comune ai subalterni
11 e 12), mappale n. 373 sub 17 (scivolo e tunnel comuni ai subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del mapp.373, acquistata con compravendita in data 3.08.2015 (atto notarile registrato a Brescia il 05.08.2015 n.31587, serie 1T e trascritto a Brescia il 06.08.2015 n. 27936 R.G., n. 18047 R.P –, alla moglie , la quale si accollerà _1 integralmente il pagamento del mutuo ipotecario gravante sul citato immobile (come citato in premesse), liberando integralmente il marito dallo stesso. Le spese notarili e accessori di legge per il rogito in discorso rimango a carico della IG.ra . _1
DARE ATTO che la SI.ra qualora dovesse, in futuro, decidere di vendere l'immobile sopra citato, _1 si impegnerà a rimborsare, a semplice richiesta, al IG. l'importo dallo stesso versato per il mutuo Parte_1 sopra citato dalla data di emissione fino alla data di cessione della quota alla SI.ra quantificato ad oggi in _1 euro 14.174,22.
5) DICHIARARE che i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza e/o di domicilio con un preavviso di almeno 90(novanta) giorni, nonché a darsi reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, consentendo all'espatrio della figlia, purché accompagnato dall'altro genitore;
6) DICHIARARE che i coniugi, con il presente accordo, hanno regolato ogni questione economica pendente fra di loro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 16/05/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
POLAVENO, BS (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
4 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5