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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa ALAM, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16765/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
C.F. nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Giulio Falgares, dal quale e rappresentato e difeso difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Paola Li Calzi, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato in via
Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: opposizione avviso addebito Gestione Commercianti
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, del 4.11.2025, munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 596
2024 00047230 47 000 notificato a mezzo pec in data 5 novembre 2024; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, che distrae in favore dei procuratori Avv.ti Giulio Falgares e Paola Li Calzi, antistatari
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.11.2024 promuoveva il presente giudizio per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, attesa l'assenza dei presupposti per l'iscrizione anche alla Gestione Commercianti.
Preliminarmente contestava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito assumeva che nessuna attività abituale e prelevante egli aveva svolto all'interno della “Good Wind Charter s.r.l.”, della quale era stato socio e amministratore e adesso liquidatore, essendo la società inattiva dal 2019
e svolgendo invece attività libero professionale e perciò iscritto ad Inarcassa. Produceva documentazione attestante sia l'iscrizione alla che la inattività della società (visura Parte_2
camerale) nonché i modelli UNICO 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 comprovanti redditi da lavoro autonomo (codice attività 71.12.10 “Attività degli studi di ingegneria”).
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto, chiedendo il rigetto Controparte_2
del ricorso stante la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione contestata.
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note scritte e nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
Passando ad esaminare la questione si osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'obbligo per il socio amministratore di iscrizione alla Gestione Commercianti non si configura automaticamente per effetto della sua partecipazione societaria ma rimane vincolato alla prova, il cui onere grava sull' , della partecipazione al lavoro aziendale - intesa quale svolgimento di CP_1
attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa – con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2008 n. 12103; Css. Civ. Sez. VI, 14 giugno 2012 n. 9803; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 19 gennaio 2010 n. 845).
L' non può limitarsi, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, a riferire che l'opponente CP_1
è socio e/o amministratore e per ciò solo deve essere iscritto alla gestione commercianti, occorrendo invero per l'iscrizione a quest'ultima forma assicurativa un'attività personale ulteriore rispetto a quella di amministratore della società e soprattutto che tale attività sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale mediante la partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale (Cass. Sez. Un. 08/08/2011).
Nella fattispecie l' non ha osservato l'onere probatorio su di esso gravante non avendo dato CP_1
prova del requisito della partecipazione dell'opponente all'attività di impresa né ha dimostrato l'abitualità e la prevalenza dell'attività da questi prestata in favore della società.
L' si è limitato a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti per effetto della carica CP_1
di amministratore all'interno della società senza dare prova dello svolgimento di attività di lavoro.
Al contrario il ricorrente, mediante i documenti prodotti ed in primo luogo i modelli UNICO, ha dimostrato che l'attività dallo stesso svolta è quella di ingegnere e che la società è inattiva dal 2019.
Alla luce di quanto emerso la domanda va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' e si liquidano CP_1
come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata, del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari avuto riguardo alla serialità della questione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice onorario
AL AM
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa ALAM, all'esito della discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16765/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
C.F. nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo Studio dell'Avv. Giulio Falgares, dal quale e rappresentato e difeso difende, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Paola Li Calzi, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato in via
Laurana n. 59 - Palermo
Resistente
Oggetto: opposizione avviso addebito Gestione Commercianti
All'esito dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, del 4.11.2025, munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 596
2024 00047230 47 000 notificato a mezzo pec in data 5 novembre 2024; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, che distrae in favore dei procuratori Avv.ti Giulio Falgares e Paola Li Calzi, antistatari
e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 18.11.2024 promuoveva il presente giudizio per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, attesa l'assenza dei presupposti per l'iscrizione anche alla Gestione Commercianti.
Preliminarmente contestava il difetto di motivazione dell'atto impugnato e nel merito assumeva che nessuna attività abituale e prelevante egli aveva svolto all'interno della “Good Wind Charter s.r.l.”, della quale era stato socio e amministratore e adesso liquidatore, essendo la società inattiva dal 2019
e svolgendo invece attività libero professionale e perciò iscritto ad Inarcassa. Produceva documentazione attestante sia l'iscrizione alla che la inattività della società (visura Parte_2
camerale) nonché i modelli UNICO 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 comprovanti redditi da lavoro autonomo (codice attività 71.12.10 “Attività degli studi di ingegneria”).
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto, chiedendo il rigetto Controparte_2
del ricorso stante la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione contestata.
La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note scritte e nella memoria di costituzione, viene decisa come in epigrafe.
*
Il ricorso merita accoglimento.
Passando ad esaminare la questione si osserva:
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della l. n. 662 del 1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a ) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b ) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d ) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'obbligo per il socio amministratore di iscrizione alla Gestione Commercianti non si configura automaticamente per effetto della sua partecipazione societaria ma rimane vincolato alla prova, il cui onere grava sull' , della partecipazione al lavoro aziendale - intesa quale svolgimento di CP_1
attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa – con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi (Cass. Sez. Lav. 14 maggio 2008 n. 12103; Css. Civ. Sez. VI, 14 giugno 2012 n. 9803; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 19 gennaio 2010 n. 845).
L' non può limitarsi, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, a riferire che l'opponente CP_1
è socio e/o amministratore e per ciò solo deve essere iscritto alla gestione commercianti, occorrendo invero per l'iscrizione a quest'ultima forma assicurativa un'attività personale ulteriore rispetto a quella di amministratore della società e soprattutto che tale attività sia riconducibile all'esercizio di attività commerciale mediante la partecipazione personale prevalente rispetto agli altri fattori produttivi al lavoro aziendale (Cass. Sez. Un. 08/08/2011).
Nella fattispecie l' non ha osservato l'onere probatorio su di esso gravante non avendo dato CP_1
prova del requisito della partecipazione dell'opponente all'attività di impresa né ha dimostrato l'abitualità e la prevalenza dell'attività da questi prestata in favore della società.
L' si è limitato a giustificare l'iscrizione alla Gestione commercianti per effetto della carica CP_1
di amministratore all'interno della società senza dare prova dello svolgimento di attività di lavoro.
Al contrario il ricorrente, mediante i documenti prodotti ed in primo luogo i modelli UNICO, ha dimostrato che l'attività dallo stesso svolta è quella di ingegnere e che la società è inattiva dal 2019.
Alla luce di quanto emerso la domanda va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. Le spese di lite, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell' e si liquidano CP_1
come in dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata, del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari avuto riguardo alla serialità della questione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 04.11.2025
Il Giudice onorario
AL AM
Firmato digitalmente