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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Donatella Aru CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 297 di RACL dell'anno 2019, proposta da
, vedova di , nata ad [...] il [...], Parte_1 Persona_1
residente in [...] (COD. FISC.
[...]
), elett.te dom.ta in LE (CA) nella Via Roma al N° 78 presso gli C.F._1
Avv.ti Marco Melis (COD.FISC. – pec: CodiceFiscale_2
e Avv. Federico Melis (COD. Email_1 C.F._3 CodiceFiscale_4
– pec: che la rappresentano e difendono in virtù di delega del Email_2
30/01/2017 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al
RACL N° 602/2017, nonché di delega a margine dell'atto d'Appello datato 28/11/2019.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
) ) c.f - in persona del Direttore Regionale
[...] P.IVA_1
per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti
1 Giuliana Murino (c.f. – mail – pec C.F._5 Email_3
– fax 070/6052456) e Roberto Di Tucci (c.f. Email_4
– mail – pec – fax C.F._6 Email_5 Email_6
0706052456) in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5 aprile Per_2
2016, rep. 12428 ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Cagliari via Sonnino,
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APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, coniuge superstite di Parte_1 Per_1
deceduto a Cagliari il 3 gennaio 2018, ha convenuto in giudizio l al fine
[...] CP_1
di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, in dipendenza del decesso del coniuge dovuto a “silicosi polmonare”, patologia di origine professionale per la quale in vita godeva di rendita in misura CP_1
del 40% di riduzione della capacità lavorativa e che lo aveva portato a morte.
La domanda amministrativa da lei presentata in data 16 febbraio 2018 non era stata, infatti, accolta dall al pari del successivo ricorso in data 1 giugno 2018, per CP_1
difetto di nesso causale del decesso con la patologia indennizzata in rendita.
L' si è costituito in giudizio per ribadire che il decesso dell'assicurato era CP_1
dovuto a cause extralavorative e, in particolare, alle conseguenze del carcinoma alla prostata da cui era affetto.
Il processo è stato istruito con documenti e CTU ed il Tribunale, con sentenza n.
1501 del 14-11-2019, ha rigettata la domanda. Propone appello la ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa CP_1
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da atto d'appello, non disponibile telematicamente (vedi ordinanza in corso di causa)
2 Per l'appellato:
Rigettare l'appello con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si lamenta che il CTU del primo grado non abbia valutato, come concausa della morte, la condizione respiratoria del defunto, che avrebbe sicuramente accelerato il decorso della malattia cancerosa, privandolo di ulteriori prospettive di vita.
Il CTU del primo grado aveva evidenziato: “Dall'esame della documentazione sanitaria è possibile affermare che il Sig. sia deceduto a causa delle Persona_1
complicanze del carcinoma della prostata da cui risultava affetto dal 2005 (recidiva nel
2013) che ha determinato prima multiple lesioni ossee ripetitive poi una quadro di cachessia neoplastica ed infine uno stato di coma irreversibile.” Aveva inoltre valutato che: “Dalla lettura della documentazione in atti emerge che il Sig. Persona_1
nonostante le patologie croniche da cui risultava affetto, si trovasse comunque in discrete condizioni cliniche;
pertanto l'evento che ha determinato il viraggio verso un quadro critico e la successiva morte è certamente da ricercare nelle complicanze del carcinoma della prostata da cui risultava affetto dal 2005 (recidiva nel 2013).”
In realtà, questa Corte condivide il giudizio del Tribunale, che ha ritenuta la
CTU congruamente motivata: l'atto d'appello, infatti, non mette bene in evidenza quale influsso avrebbe avuto la patologia respiratoria sul decorso della malattia cancerosa, mentre il CTU, pur nella sinteticità della relazione, ha ben messo in evidenza che le condizioni del defunto dovute alla malattia respiratoria erano comunque discrete, e che il decorso stesso della patologia cancerosa, in cui in pochi mesi si è passati dall'individuazione delle metastasi ossee multiple al decesso, non lasciava dubbi sull'esclusivo determinismo di quest'ultima in relazione all'exitus. Non si è reputato necessario, pertanto, procedere al rinnovo della CTU.
In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato. Le spese del giudizio non vanno poste a carico dell'appellante, viste le dichiarazioni reddituali esistenti agli atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza di primo grado impugnata.
3 Dichiara non ripetibili le spese di giudizio e pone definitivamente a carico dell' quella di consulenza tecnica. CP_1
Cagliari, 5-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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