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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/11/2024, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito ello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4397/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Casola di LI (Na) alla via Vittorio Veneto n.22/A, rapp.ta e difesa dagli
Avv.ti Paolo Notomista e Antonietta Russo, presso il cui studio elett.t domicilia in Gragnano (NA) alla Via Piazza Aubry n. 4 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere, in contraddittorio con l' CP_2
l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 5.077,02 indebitamente erogata dall a titolo di indennità di malattia e maternità nell'anno 2009. CP_1
La ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria dell'Istituto, deducendo il decorso di oltre un decennio dall'erogazione indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa creditoria dell' CP_2 L non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Va, infatti, dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto dell di CP_2 ripetere le somme indebitamente erogate, essendo decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia.
Infatti, l' a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto CP_2 recuperare le somme non dovute erogate, a titolo di indennità di malattia e maternità, nel termine di dieci anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta, avuto riguardo all'epoca in cui è stato compiuto il primo atto interruttivo della prescrizione.
Si osserva infatti, che il primo atto con cui è stata richiesta alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate consiste nella raccomandata A.R. inviata dall – Sede di Castellammare di Stabia – CP_2 nel mese di aprile 2021 (cfr. documentazione in atti), e che l' non CP_1 ha fornito alcuna prova dell'effettivo compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine (cfr. documenti in produzione . CP_2
Deve altresì rilevarsi che l non si è costituito nel presente giudizio;
CP_2 pertanto, non si è data prova di atti interruttivi della prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato non tenuto alla Parte_1 restituzione della somma di euro 5.077,02 richiesta dall' con la CP_2 succitata comunicazione dell'aprile 2021, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell di procedere al recupero di tale somma. CP_2
Per il principio della soccombenza l' deve essere condannato al CP_2 pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 14/09/2021 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie la domanda della ricorrente, e per CP_2
l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall in favore di parte ricorrente, per un importo pari a euro 5.077,02 CP_2
, per le causali di cui in motivazione;
b)condanna l' al pagamento CP_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, lì 22/11/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito ello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 4/11/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4397/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
Casola di LI (Na) alla via Vittorio Veneto n.22/A, rapp.ta e difesa dagli
Avv.ti Paolo Notomista e Antonietta Russo, presso il cui studio elett.t domicilia in Gragnano (NA) alla Via Piazza Aubry n. 4 ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., convenuto contumace
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere, in contraddittorio con l' CP_2
l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 5.077,02 indebitamente erogata dall a titolo di indennità di malattia e maternità nell'anno 2009. CP_1
La ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria dell'Istituto, deducendo il decorso di oltre un decennio dall'erogazione indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa creditoria dell' CP_2 L non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta.
Va, infatti, dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto dell di CP_2 ripetere le somme indebitamente erogate, essendo decorso il termine decennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia.
Infatti, l' a norma degli artt. 2964 c.c. e 2033 c.c., avrebbe potuto CP_2 recuperare le somme non dovute erogate, a titolo di indennità di malattia e maternità, nel termine di dieci anni dal pagamento indebito, per cui la pretesa creditoria dell'Istituto si è sicuramente prescritta, avuto riguardo all'epoca in cui è stato compiuto il primo atto interruttivo della prescrizione.
Si osserva infatti, che il primo atto con cui è stata richiesta alla ricorrente la restituzione delle somme indebitamente erogate consiste nella raccomandata A.R. inviata dall – Sede di Castellammare di Stabia – CP_2 nel mese di aprile 2021 (cfr. documentazione in atti), e che l' non CP_1 ha fornito alcuna prova dell'effettivo compimento, in epoca anteriore, di atti idonei a interrompere il decorso del suddetto termine (cfr. documenti in produzione . CP_2
Deve altresì rilevarsi che l non si è costituito nel presente giudizio;
CP_2 pertanto, non si è data prova di atti interruttivi della prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato non tenuto alla Parte_1 restituzione della somma di euro 5.077,02 richiesta dall' con la CP_2 succitata comunicazione dell'aprile 2021, e va dichiarato insussistente qualsiasi diritto dell di procedere al recupero di tale somma. CP_2
Per il principio della soccombenza l' deve essere condannato al CP_2 pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 14/09/2021 nei confronti Parte_1 dell così provvede : a)accoglie la domanda della ricorrente, e per CP_2
l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità delle prestazioni erogate dall in favore di parte ricorrente, per un importo pari a euro 5.077,02 CP_2
, per le causali di cui in motivazione;
b)condanna l' al pagamento CP_2 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, lì 22/11/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco