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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/05/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. R.G. 5229/2024, avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto Parte_1
introduttivo, dall'avv. Romano Ruggeri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina alla via Nascosa n.4640
RICORRENTE
E
, residente come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
Decisa a seguito dell'udienza del 29.05.2025 svoltasi nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1 per sentir convalidare nei suoi confronti sfratto per morosità, relativamente all'immobile sito in Latina Scalo via della Stazione n. 185 censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Latina al foglio 75 part.280 sub.41.
L'intimante esponeva, a fondamento della domanda, di aver stipulato con a far data dal 13.11.2023, contratto di locazione ad uso CP_1
abitativo, registrato in data 10.12.2023 con canone pattuito di euro 600,00 mensili per un totale di dodici mensilità annue, che la conduttrice si rendeva morosa del canone a partire dalla data del febbraio 2024 a tutt'oggi.
All'udienza del 24.12.2024 l'intimante esibiva notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
In conseguenza era disposto il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio, stante il mancato perfezionamento della notifica nelle forme richieste nella fase sommaria.
Parte intimante-ricorrente depositava verbale negativo di conclusione dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
All'udienza del 29.05.2025, svoltasi la discussione della causa ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c., il sottoscritto giudice, ha deciso la stessa come da dispositivo con deposito contestuale della relativa motivazione.
La domanda è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Per gli immobili ad uso abitativo la misura della gravità dell'inadempimento è predeterminata dal legislatore dall'art. 5 della legge n.
392 del 1978 mediante previsione di un parametro ancorato a due elementi:
l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore.
Nel caso in esame è emerso il mancato pagamento alla data dell'intimazione dei canoni da febbraio 2024 nonché protrattosi sino ad oggi.
La valutazione dell'importanza dell'inadempimento nel contratto di
- 2 - locazione, la cui natura giuridica lo pone nell'ambito dei contratti sinallagmatici, va affermata anche in relazione all'esecuzione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c., che impone di evitare il pregiudizio dell'interesse della controparte alla corretta esecuzione dell'accordo ed al conseguimento della relativa prestazione (Cass. Civ. Sez. III,
n. 19879/2011). Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata solamente all'entità del danno, che potrebbe anche non sussistere, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione.
Nel caso di specie, oltre alla consistenza della morosità maturata sino alla proposizione del giudizio, ad oggi persiste la morosità, protrattasi in corso di causa.
Tale inadempimento non risulta sconfessato. La contumacia, pur non significando ammissione implicita dei fatti allegati da parte attrice, essendo un atteggiamento considerato dal legislatore “neutro”, non può comunque comportare un aggravio probatorio della parte attrice che dovrà limitarsi a fornire la prova di quanto nella sua disponibilità.
Ciò posto, se si considera che il ricorrente (con la produzione in giudizio del contratto inter partes – scritto e registrato - e la conferma della sua legittimazione attiva, processuale e sostanziale) ha esaurito gli oneri di prova che gli incombevano, e che il debitore convenuto non ha eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi, idonei a paralizzare la pretesa della controparte, l'azione di risoluzione va accolta.
Difatti secondo costante giurisprudenza “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente
- 3 - eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”. (cfr. Cassazione
n°20288.2011).
Resta acclarato pertanto l'inadempimento della conduttrice consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione dal febbraio 2024 ad oggi;
in conseguenza di tanto deve dichiararsi risolto, per fatto e colpa del conduttore, il contratto di locazione dell'immobile sito in Latina Scalo via della Stazione n.
185 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al foglio 75 part.280 sub.41.
La conduttrice deve essere condannata al rilascio del bene libero e vuoto da persone e cose;
stimasi equo ex art. 56 legge 392/78, contemperate le opposte esigenze delle parti, valutata l'entità della mora ed il periodo trascorso senza il pagamento del canone, fissare per l'esecuzione la data del 30.6.2025.
Il conduttore va altresì condannato al pagamento integrale dei canoni richiesti dal procuratore presente all'udienza, pari ad euro € 9.600,00 nonché al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino alla data di effettivo rilascio del bene, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo
(Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza del 14 dicembre 2016, n.
25599).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione all'avv. Romano Ruggeri, dichiaratosi antistatario. Devono altresì aggiungersi le spese di mediazione
(dichiarate in misura di euro 210,39), sul presupposto che, in forza del principio di causalità le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi, secondo il regime di cui agli artt. 91ss. c.p.c.
(Trib. Modena 9 marzo 2012).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di CP_1
b) in accoglimento della domanda, dichiara definitivamente risolto, per grave inadempimento della conduttrice il contratto di CP_1 locazione per il quale è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in
Latina Scalo via della Stazione n. 185 censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Latina al foglio 75 part.280 sub.41 (meglio indicato e specificato in atti);
c) condanna al rilascio del bene libero e vuoto da persone e CP_1 cose, fissando per l'esecuzione la data del 30.6.2025;
d) condanna al pagamento della somma a titolo di canoni di CP_1
locazione non corrisposti pari ad € 9.600,00 per le causali di cui in parte motiva, nonché dei canoni di locazione scaduti e a scadere sino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo;
e) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che si liquidano in complessivi in complessivi euro 2.929,57 di cui euro 210,39 per spese della fase stragiudiziale di mediazione ed euro 179,18 per spese ed euro 2.540,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Romano Ruggeri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina il 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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