TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 301
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Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 NTA PPTR, D.lgs. n. 227/2001, D.lgs. n. 34/2018, D.lgs. 42/2004, Atto di indirizzo e coordinamento D.G.R. n. 248/2021 e art. 10-bis L. n. 241/1990. Eccesso di potere.

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'Ente Regionale ha annullato in autotutela il diniego originariamente opposto.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 5, e 104 NTA del PPTR, Atto di indirizzo e coordinamento D.G.R. n. 248/2021, art. 2, commi 2 e 6, D.lgs. n. 227/2001, artt. 3 e 4 D.lgs. n. 34/2018 e art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere.

    Il Collegio ritiene fondate le contestazioni del ricorrente sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, poiché non sono chiare le ragioni e l'iter procedimentale che hanno indotto la Regione Puglia a denegare l'istanza. In particolare, le risultanze istruttorie del giugno 2023, che proponevano la rettifica, non sono state adeguatamente confutate da ulteriori approfondimenti istruttori. Anche i chiarimenti forniti dalla Regione in ottemperanza agli incombenti istruttori non hanno offerto elementi sufficienti a comprendere l'operato procedimentale, che rimane contraddittorio e incompleto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 301
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 301
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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