Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NC PE NT, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Millefiori, Enrico Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Pellegrini in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NC Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Crispiano (Ta), non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento
- della nota regionale prot. n. AOO_145-07/08/2023/6343, recante ad oggetto “Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR- NT NC PE - istruttoria prot. 5102 del 14/06/2023- Comunicazione”, con esito definitivo di ‘non accoglimento' dell'istanza di rettifica ex art. 104 NTA del PPTR a suo tempo presentata dal ricorrente;
- di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi comprese, ove occorra, (i) la precedente nota regionale prot. n. AOO_145/-14/06/2023/5102, di trasmissione dell'istruttoria-proposta di parere e “comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.N. n. 241/1990”, nonché (ii) l'ancor precedente nota regionale prot. n. 4085-17/05/2019 e (iii) i corrispondenti elaborati cartografici del PPTR in parte qua.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NT NC PE il 30/09/2024,
per l’annullamento:
- della (nuova) nota regionale del 03-04/06/2024, recante ad oggetto “Proposta di rettifica degli elaborati del P.P.T.R. ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR - NT NC PE. Chiusura procedimento ai sensi dell’art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”;
- di tutti quanti i relativi atti presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, ivi compresi, ove occorrer possa, (•) la presupposta nota regionale del 28-29/03/2024, recante ad oggetto “(…) Istruttoria prot. 5102 del 14/06/2023. Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.N. n. 241/1990”, (•) le precedenti note regionali prot. n. 5102/2023, prot. n. 4085/2019 e prot. n. 5599/2016, nonché (•) i corrispondenti elaborati cartografici del PPTR in parte qua.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e del Segretariato Regionale Ministero della Cultura per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. NC PE NT ha agito, dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della nota della Regione Puglia - prot. n. AOO_145-07-/08/2023/6343 – avente ad oggetto “ Proposta di rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’att. 104 delle NTA del PPTR – NT NC PE- istruttoria prot. 5102 del 14/06/2023 – comunicazione di non accoglimento”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 NTA PPTR, art. 2, comma 2 e 6, D.lgs. n. 227/2001, art. 3 e 4, D.lgs. n. 34/2018 e art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’ Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104, commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 248/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 -bis L. n. 241/1990.
La Regione Puglia, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e il Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 22.11.2023 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare.
Con motivi aggiunti, notificati il 02.09.2024 e depositati il 30.09.2024, il gravame è stato esteso a tutti i successivi atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e, in particolare, alla nota regionale del 3-4/06/2024, avente ad oggetto “ Proposta di rettifica degli elaborati del PPTR ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR – NT NC PE. Chiusura procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, con deduzione delle seguenti censure:
-Violazione e falsa applicazione art. 2, comma 5, e 104 NTA del PPTR. Violazione e falsa applicazione dell’ Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento dei procedimenti di cui all’art. 104, commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR approvato con D.G.R. n. 248/2021. Violazione e falsa applicazione art. 2, commi 2 e 6, D.lgs. n. 227/2001, artt. 3 e 4 D.lgs. n. 34/2018 e art. 142, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento.
All’esito della camera di consiglio del 23.10.2024, parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare, preannunciando il deposito dell’istanza di prelievo ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’esito della pubblica udienza del 09.07.2025, questo T.A.R., ritenendo la causa non matura per la decisione, con ordinanza n. 1200 dell’11.07.2025, ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione Puglia, ordinando alla stessa “ l’esibizione di una relazione di chiarimenti - corredata di eventuali documenti, anche planimetrici e fotografici – sulla vicenda di che trattasi e, che in particolare: - descriva, il concreto e complessivo stato delle aree di cui si controverte, chiarendo se le stesse presentavano o meno connotati riferibili al bosco o ad altra vegetazione ad esso assimilabile alla data del 2006 (anno di riferimento per la redazione delle cartografie del PPTR) e come sulle stesse abbiano inciso gli incendi che hanno interessato la zona negli anni 2015 - 2016 ; e ciò tenendo conto, altresì, delle osservazioni e dei rilievi critici opposti da parte ricorrente tanto in sede procedimentale che processuale, con il gravame di che trattasi”.
La Regione Puglia, in data 11.08.2025 ha depositato i chiarimenti richiesti.
Parte ricorrente, con memoria notificata e depositata in data 04.11.2025, ha impugnato la relazione di chiarimenti regionale sopra richiamata.
Alla pubblica udienza dell’11.02.2026, previo deposito di memorie e documenti, la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni in rito, sollevate sotto plurimi profili, dalla Regione Puglia.
Va, innanzitutto, dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo per aver l’Ente Regionale, nelle more del giudizio, annullato in autotutela il diniego originariamente opposto all’istanza di rettifica di che trattasi.
Con riferimento ai motivi aggiunti, sempre in rito, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto, in capo al ricorrente, delle condizioni dell’azione.
La legittimazione e l’interesse dell’odierno ricorrente a promuovere il presente giudizio derivano dall’apertura e dalla chiusura, da parte della Regione Puglia, del procedimento avviato - per la rettifica degli elaborati del PPTR - dal sig. NT NC PE, in proprio e, in forza delle deleghe allegate all’istanza, quale soggetto autorizzato a tal fine dagli altri comproprietari dei terreni limitrofi (cfr. istanza di rettifica, all.to n. 3 al ricorso).
La circostanza trova, ulteriore, conferma nella condotta dell’Ente regionale che, lungi dall’aver sollevato in sede procedimentale contestazioni sotto il profilo in esame, ha rilasciato e comunicato al ricorrente, quale unico titolare del relativo procedimento, tutti gli atti e i provvedimenti impugnati in questa sede.
Nel merito il gravame è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente va richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L’art. 104 delle NTA del PPTR al comma 1, prevede che l’aggiornamento e la revisione delle cartografie del PPTR può essere accolta esclusivamente in presenza di “ errate localizzazioni o perimetrazioni ” dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti.
Nel caso in cui si chiede - come nella specie - la rettifica di un’area cartografata come BP “Boschi” occorre, poi, che il terreno difetti dei requisiti, quantitativi e qualitativi, prescritti dall’art. 142, comma, 1 lett. g), del D.lgs., 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs., 18 maggio 2001, n. 227 (confluito negli artt. 3 e 4 del D.lgs., 3 aprile 2018, n. 34 “ Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali ”).
Dette norme, in sintesi, richiedono la presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da vegetazione forestale arborea e - tendenzialmente almeno - da arbusti sottobosco ed erbe.
Come chiarito, poi, dalla pacifica e condivisa giurisprudenza “ per la valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per qualificare un’area come bosco occorre esaminare l’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo e non le singole particelle di proprietà del ricorrente che non vanno considerate avulse dall’intero contesto. Dispone infatti l’articolo 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018 (che ha abrogato l’articolo 2, “Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”, del d.lgs. n. 227/2001) che bosco sono “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”. Considerare esclusivamente le particelle di proprietà del ricorrente sortirebbe l'effetto di suddividere le aree a bosco in tante piccole porzioni sulle quali effettuare rilievi finalizzati alla loro esclusione dal bene paesaggistico bosco, eludendo il vincolo forestale complessivo” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 7 dicembre 2020 n. 1988)” (Cons. Stato, sez. IV, 02 agosto 2023, n. 7475).
Il che reca con sé la necessità che l’accertamento venga compiuto attraverso un esame che tenga conto dell’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo e quindi dell’intero contesto territoriale e non già delle sole singole particelle di interesse del ricorrente.
Venendo al caso in esame, fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le contestazioni con cui parte ricorrente ha censurato la condotta della Regione Puglia sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione atteso che dalle risultanze procedimentali e processuali in atti, non sono chiare le ragioni e l’ter procedimentale che hanno indotto la Regione Puglia a denegare l’istanza di che trattasi.
E ciò in quanto, al di là del richiamo alle perimetrazioni dei Carabinieri Forestali e, quindi agli incendi che hanno interessato la zona negli anni successivi alla redazione del PPTR (2015-2016), non è dato comprendere - quantomeno con sufficiente chiarezza - alla luce di quali rilievi e di quali documenti la Regione Puglia abbia inteso riconoscere connotazioni boschive e/o assimilabili ai terreni in esame alla data del 2006 (anno di riferimento per la redazione delle cartografie del PPTR).
Innanzitutto, per quanto concerne la perimetrazione delle aree percorse dagli incendi negli anni 2015-2016 non mancano in atti evenienze documentali differenti o quantomeno non interamente coincidenti con le determinazioni finali assunte dalla Regione Puglia.
Il riferimento è:
-alla deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Crispiano del 22.11.2007 avente ad oggetto “ Istituzione Catasto comunale incendi del quadriennio 2004 – 2007 ” nell’ambito delle quali non risultano inserite le aree in questione (all. 6 al ricorso);
-alla nota prot. n20680 del 29.11.2018 del Comune di Crispiano con cui si è comunicato quanto segue: “ per quanto riguarda le aree percorse da fuoco (dal 2004 al 2017) come da schede del SIM (Sistema Informativo della Montagna) del Corpo Carabinieri Forestale, fa presente: per l’anno 2014...per l’anno 2015..per l’anno 2016..solo la p.lla 358 del fg. 74 risulta gravata in parte da incendio…le restanti particelle, pur indicate nella “lista delle particelle interessate” non risultano gravate da incendio” (all 7 al ricorso).
Poi, non si comprende l’iter procedimentale assunto dall’Ente Regionale resistente, sotto il profilo della mancata e/o inesatta valutazione delle risultanze dell’istruttoria del 14.06.2023.
Infatti, in tale occasione l’Ufficio regionale, nel rilevare che “dall’analisi delle ortofoto storiche dal 2006 ad oggi (da fig. 3 a fig. 6 e fig. 1) non si rileva alcuna trasformazione dello stato dei luoghi dell’area in questione. L’area non presenta una copertura arborea e/o arbustiva tale da poterla ritenere bosco ……Da un ulteriore esame dell’area oggetto di istanza, svolto con l’ausilio di Google Street View. emerge chiaramente che la natura dei luoghi è caratterizzata dalla presenza di specie vegetali erbose naturali eliofile e ruderali che per estensione e definizione si ritiene di non poter assimilare ai boschi…” ha proposto la rettifica del bosco in prati e pascoli naturali per tutte le aree in esame (all. 2 al ricorso introduttivo).
E, per quanto in atti, non risulta che l’Ente regionale abbia compiuto ulteriori approfondimenti istruttori sulle connotazioni dei terreni in esame alla data del 2006 tali da confutare e/o rivisitare tali esiti procedimentali in atti.
Manca, in sostanza, una contestazione puntuale agli esiti procedimentali del giugno del 2023.
Né possono ritenersi utili, sotto il profilo in esame, i richiami regionali alle pregresse risultanze istruttorie del 2016 e 2019 le quali non consentono, in quanto tali, di superare i successivi, puntuali e specifici, accertamenti procedimentali del giugno del 2023.
Le argomentazioni che precedono valgono anche per le deduzioni introdotte dalla difesa regionale attraverso il riferimento all’essere le risultanze istruttorie del 2023 frutto della compromissione dell’area ad opera degli eventi incendiari del 2015 - 2016.
La circostanza, infatti, risulta contraddetta dall’essere tali risultanze istruttorie - analisi delle ortofoto storiche dal 2006 ad oggi - esitate, in conseguenza dell’ulteriore esame svolto con l’ausilio di “ Google Street View” nell’accertamento della presenza in loco di forme vegetazionali tipiche non già del bosco e/o della macchia mediterranea assimilabile al bosco, ma degli insediamenti delle aree riconducibili alle praterie e/o ai pascoli.
Né di ausilio, per comprendere l’iter logico giuridico con il quale l’Amministrazione regionale si è determinata a riconoscere connotazioni boschive o assimilabili alla data del 2006 ai terreni in esame, sono i chiarimenti resi dall’Amministrazione resistente in ottemperanza all’incombenti istruttori posti a suo carico da questo Tribunale con l’ordinanza collegiale n. 1200 dell’11.7.2025.
L’Ente regionale, infatti, al di là del mero richiamo ai rilievi dei Carabinieri Forestali, non ha offerto alcun elemento in grado di comprendere il proprio operato procedimentale; operato questo che rimane contraddittorio oltre che incompleto alla luce delle sopra richiamate risultanze documentali.
Tali argomenti valgono anche per le obiezioni sollevate dall’Ente Regionale avverso la nota del 27.08.2024 dell’Ente Regionale Carabinieri forestale - Gruppo di Taranto; nota questa dalla quale parrebbero emergere forti dubbi in ordine alla sussistenza della componente vegetativa (corporatura arborea forestale maggiore del 20%) prescritta dall’art. 142, comma,1 lett. g) del Dlgs n. 42/2004 e dall’art. 2, commi 2 e 6 del Dlgs. 18 maggio 2001, n. 227 (confluito negli artt. 3 e 4 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
Infatti i Carabinieri Forestali, dopo aver richiamato i fatti di rilievo succedutisi nel tempo (quantomeno dal 209 al oggi) hanno così concluso: “ in ragione di quanto relazionato e rappresentato, si può desumere che soprattutto per l’area a Nord, definita dalla “Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia” quale “Area di pascolo naturale, prateria, incolti”, i militari nel dover definire all’epoca dei fatti l’Uso del Suolo della superficie bruciata tra “Pascolo” e “Bosco”, essendovi l’incognita della copertura vegetazionale attorno al 20%, avranno optato per la seconda, in virtù di quanto rappresentato sulla base cartografica del PPTR all’epoca vigente [...]».
Anche in questo caso, l’Ente regionale, non ha proposto argomenti tali da consentire a questo Tribunale di comprendere le attività compiute al fine di verificare, con riferimento all’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo, il rispetto dei parametri previsti dalla normativa di riferimento (id. est copertura vegetazionale superiore al 20%).
Gli ulteriori profili sollevati sul punto, in sede di chiarimenti, non valgono a supportare le conclusioni assunte in sede provvedimentale, dal momento che le stesse avrebbero richiesto una valutazione esaustiva di tutto l’incarto procedimentale che, nella specie, è mancato per le ragioni esposte.
Tanto basta a ritenere fondato il gravame sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
In conclusione, per le considerazioni che precedono:
-il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- vanno, invece, accolti i motivi aggiunti, con conseguente annullamento del diniego gravato (nota del 3-4/06/2024), assorbite le restanti questioni e con salvezza del riesercizio del potere dell’Amministrazione regionale, emendata dai vizi procedimentali riscontrati.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
-dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
-accoglie i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il diniego gravato, con salvezza del riesercizio del potere dell’Amministrazione regionale, emendato dai vizi procedimentali riscontrati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI | NI SC |
IL SEGRETARIO